Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2017, n. 3945
CASS
Sentenza 12 gennaio 2017

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Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, la presunzione di attualità della pericolosità sociale, nel caso in cui gli elementi rivelatori dell'inserimento del proposto nel sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio, è destinata ad attenuarsi solo in relazione agli affiliati di associazioni non riconducibili alle cd. "mafie storiche", cioè a quelle organizzazioni che, pur utilizzando il metodo mafioso, non sono caratterizzate dalla stabilità del vincolo e solo in relazione a questi è necessaria una puntuale motivazione in ordine all'attualità della pericolosità.

L'omessa notifica dell'avviso di fissazione del giudizio di appello al difensore dell'imputato, il quale abbia partecipato alla relativa udienza, integra una nullità a regime intermedio, la quale, non essendosi verificata nel corso del giudizio, deve essere dedotta o rilevata a pena di decadenza entro la pronuncia della sentenza d'appello. (In motivazione, la Corte ha precisato che il carattere assoluto della nullità è riscontrabile solo nel caso della mancata partecipazione al processo del difensore di fiducia)

Commentari2

  • 1La pericolosità dell'aggregato mafioso
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 21 ottobre 2021

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    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2017, n. 3945
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3945
Data del deposito : 12 gennaio 2017

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