Sentenza 12 gennaio 2017
Massime • 2
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, la presunzione di attualità della pericolosità sociale, nel caso in cui gli elementi rivelatori dell'inserimento del proposto nel sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio, è destinata ad attenuarsi solo in relazione agli affiliati di associazioni non riconducibili alle cd. "mafie storiche", cioè a quelle organizzazioni che, pur utilizzando il metodo mafioso, non sono caratterizzate dalla stabilità del vincolo e solo in relazione a questi è necessaria una puntuale motivazione in ordine all'attualità della pericolosità.
L'omessa notifica dell'avviso di fissazione del giudizio di appello al difensore dell'imputato, il quale abbia partecipato alla relativa udienza, integra una nullità a regime intermedio, la quale, non essendosi verificata nel corso del giudizio, deve essere dedotta o rilevata a pena di decadenza entro la pronuncia della sentenza d'appello. (In motivazione, la Corte ha precisato che il carattere assoluto della nullità è riscontrabile solo nel caso della mancata partecipazione al processo del difensore di fiducia)
Commentari • 2
- 1. La pericolosità dell'aggregato mafiosoAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 21 ottobre 2021
- 2. Associazione di tipo mafioso, sicurezza pubblica, misure di prevenzione personali, attualità della pericolositàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2017, n. 3945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3945 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2017 |
Testo completo
03945-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/01/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. PIERCAMILLO DA VIGO N. 45 - Consigliere - Dott. UGO DE CRESCIENZO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GIUSEPPE SGADARI N. 39741/2016 - Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI -Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CL TO N. IL 22/09/1979 IZ GN N. IL 09/01/1982 NI IN N. IL 13/10/1960 CL CO NO N. IL 07/02/1958 avverso il decreto n. 26/2015 CORTE APPELLO di LECCE, del 09/09/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Roberto s ho you cutive for le we bla d this Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Lecce confermava la confisca di prevenzione dei beni di IZ SE e NI ER, terzi interessati rispetto al provvedimento emesso nei confronti del proposto, NT CO IA. La Corte rilevava che il provvedimento impugnato era stato notificato ai terzi interessati, ma non al loro difensore, che, in udienza, dichiarava di rinunciare a qualsiasi eccezione relativa alla mancata notifica del decreto impugnato. La Corte territoriale confermava, altresì, la confisca di prevenzione nei confronti del NT, caratterizzato da pericolosità "qualificata" in quanto condannato per la partecipazione alla associazione mafiosa denominata "sacra corona unita".
2. Proponeva ricorso per cassazione (in data 22.9.2016) anche il difensore del NT, proposto, che deduceva:
2.1. violazione di legge in ordine all'accertamento dell'attualità della pericolosità;
2.2. violazione di legge in relazione alla ritenuta sproporzione tra valore dei beni e capacità reddituale, mancata assunzione di prova decisiva, ovvero della perizia.
3. Proponeva ricorso per cassazione (in data 7.10.2016) anche il difensore dei terzi interessati, munito di procura speciale, che deduceva:
3.1. nullità del decreto di citazione che non era stato notificato ai terzi interessati nonostante gli stessi si fossero costituiti in giudizio;
3.2. violazione di legge in ordine all'accertamento dell'attualità della pericolosità del proposto;
3.3. violazione di legge in relazione alla ritenuta sproporzione tra valore dei beni e capacità reddituale, mancata assunzione di prova decisiva che sarebbe individuabile nella perizia.
4. Il Procuratore generale instava per l'inammissibilità di tutti i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi proposti nell'interesse del NT sono manifestamente infondati.
1.1.Il motivo che deduceva la mancanza della valutazione in ordine alla attualità della pericolosità sociale del proposto (secondo motivo del ricorso del 7.10.2016 e primo motivo del ricorso del 22.9.2016) non si confronta con la giurisprudenza, condivisa dal collegio, secondo cui ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, una 2 volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, che potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività associative (Cass., sez. 6 n. 499 del 21/11/2008, dep. 2009 Rv. 242379; Cass. sez. 2 n. 44326 del 11/10/2005, Rv. 232779; Cass. sez. 1 n. 3098 del 19/05/1995, Rv. 201756). Tale orientamento giurisprudenziale valorizza la nota struttura delle mafie storiche (ovvero la mafia siciliana, la camorra, la 'ndrangheta e la sacra corona unita) che si caratterizza per il carattere permanente della affiliazione, che può essere rescissa solo in caso di esplicito "recesso", ovvero di un atto di chiara dissociazione che deve emergere attraverso specifici elementi di prova e che non può essere desunta dal mero decorso del tempo, unitamente alla "inattività" criminale del proposto. Tale riconosciuto carattere permanente della affiliazione alle "mafie storiche" conduce il collegio a non condividere integralmente l'orientamento secondo cui la presunzione di attualità della pericolosità sociale non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sul punto, nel caso in cui gli elementi rivelatori dell'inserimento del proposto nel sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio (Cass. sez. 6, n. 51666 del 11/11/2016, Rv. 268087; Cass. sez. 2 n. 39057 del 03/06/2014, Rv. 260781) Tale orientamento, che ha la sua matrice giurisprudenziale nella ritenuta crisi di compatibilità tra la funzione rieducativa della pena detentiva e la presunzione di pericolosità che insiste sugli appartenenti alle associazioni mafiose (Cass. sez. 1 n. 20948 del 07/05/2008, Rv. 240422; Cass. sez. 5 n. 34150 del 22/09/2006, Rv. 235203; Cass. sez. 1 n. 44151 del 05/11/2003, Rv. 226608) resta condivisibile solo in relazione alla valutazione di pericolosità degli affiliati di associazioni non riconducibili nell'area delle "mafie storiche", ovvero limitatamente a quelle organizzazioni che si caratterizzano per l'uso del metodo mafioso, ma che non risultano caratterizzate dalla stabilità del vincolo.
1.2. Può dunque affermarsi che per gli appartenenti alle mafie storiche la presunzione di attualità della pericolosità non è incisa dal tempo decorso tra l'emersione degli indizi relativi alla affiliazione ed il momento di applicazione della misura di prevenzione;
diversamente tale lasso di tempo rileva per gli appartenenti a sodalizi mafiosi non caratterizzati dalla stabilità del vincolo e genera in capo al giudice uno specifico onere motivazionale in ordine alla persistente "attualità" della pericolosità. 3 1.3. Nel caso di specie il collegio di merito, condivideva l'esistenza di una presunzione di attualità della pericolosità degli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, ma rilevava altresì che il NT risultava condannato per l'appartenenza alla mafia storica denominata "sacra corona unita", ma anche l'esistenza di dichiarazioni accusatorie risalenti al 2014 provenienti dal AV SC e dal RO DA, indicando precisi indici positivi di attualità della pericolosità.
1.4. Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse del NT con ricorso del 22.9.2016 (riproposto con il terzo motivo del ricorso del 7.10.2016) è inammissibile in quanto generico. In materia di requisiti di ammissibilità del ricorso il collegio ribadisce che per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Cass. Sez. 6^ sent. 13261 del 6.2.2003, dep. 25.3.2003, rv 227195; Cass. sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Rv. 241477; Cass. sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037, Cass. sez. 6, n. 800 06/12/2011, dep. 2012, Rv. 251528). Nel caso di specie il ricorrente lamentava, del tutto genericamente, la mancata valutazione del requisito della sproporzione, che, contrariamente a quanto dedotto, risulta riconosciuto sulla base di una valutazione accurata degli elementi di prova.
1.5. Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui lamenta la mancata assunzione della perizia ritenuta decisiva. Il collegio ribadisce che nel procedimento di prevenzione non è configurabile il vizio della mancata assunzione di una prova decisiva previsto "soltanto per il giudizio dibattimentale e non anche per i procedimenti che si svolgono con il rito della camera di consiglio" (Cass. sez. 1 n. 8641 del 10/02/2009, Rv. 242887; Sez. 3^, 12 agosto 1993, n. 1779, Cova, massima n. 195977 e, da ultimo, Cass., Sez. 1^, 1 ottobre 2008, n. 38947, Greco, massima n. 241309, in materia di procedimento di esecuzione).
2. Il primo motivo del ricorso del 7.10.2016 proposto a favore dei terzi interessati è manifestamente infondato. 4 Dal provvedimento impugnato e dal verbale di udienza dell'11 maggio 2016 emergeva che il decreto di citazione per il giudizio di appello non veniva notificato al difensore di fiducia dei terzi interessati. Il difensore in questione, che assumeva anche la difesa del proposto, era presente all'udienza dell'11 maggio 2016 e dichiarava di rinunciare a qualsiasi eccezione relativa alla mancata notifica del provvedimento impugnato ai terzi interessati». In materia di difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio del difensore il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui l'omessa notifica dell'avviso di fissazione del giudizio di appello al difensore dell'imputato, il quale abbia comunque partecipato alla relativa udienza, integra una nullità a regime intermedio, la quale, non essendosi verificata nel corso del giudizio, deve essere dedotta o rilevata a pena di decadenza entro la pronuncia della sentenza d'appello (Cass. sez. 6 n. 12619 del 25/03/2010, Rv. 246739). L'eccezione proposta solo in cassazione è evidentemente fondata sulla ritenuta natura assoluta della nullità dedotta: il carattere assoluto della nullità, invero, è riscontrabile solo in caso di lesione sostanziale ed inemendabile del diritto di difesa derivante dalla mancata partecipazione al processo del difensore di fiducia (Cass. sez. 1 n. 20449 del 28/03/2014, Rv. 259614). Diversamente, il difetto di notifica della citazione al difensore di fiducia, comunque presente all'udienza, configura una lesione "minore" del diritto di difesa che consente l'inquadramento del vizio nella categoria della nullità generale a regime intermedio, con conseguente sottoposizione al regime di deducibilità e sanatorie previsto dagli artt. 180, 182 e 184 cod. proc. pen. Nel caso di specie, il difensore di fiducia dei ricorrenti ha partecipato al processo, con conseguente inquadrabilità del dedotto difetto di notifica nella nullità generale a regime intermedio.
Ritenuto che
la rinuncia espressa dal difensore, per come risulta dal verbale in atti, non è coerente con il difetto di notifica rilevato, che riguarda il decreto di citazione a giudizio e non la notifica del provvedimento impugnato, l'eccezione non risulta comunque proposta tempestivamente. La partecipazione del difensore di fiducia dei ricorrenti al processo di appello consente di ritenere che non si è verificata alcuna lesione "sostanziale" del diritto di difesa tenuto conto del fatto che la difesa dei ricorrenti è stata compiutamente esercitata in tutti i gradi di giudizio 3.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché di ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1500,00. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500.00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 12 gennaio 2017 Il Presidente L'estensore Piercamillo Davigo Sandra RecchioneJan་ང་ན་ ་ ་ ་། ། ༧བ༤་ ༤ ་ ི་ ་ ་ ་ ་ DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 27 GEN. 2017 VADACCASSA " Cancelliere CANCELLIERE Claudia Pianelli O N 6