Sentenza 7 maggio 2008
Massime • 1
Il giudizio di pericolosità sociale per l'applicazione di una misura di prevenzione nei confronti di un indiziato di appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso, che si trovi da lungo tempo in stato di restrizione carceraria, deve essere svolto con particolare rigore e deve trovare riscontro in una puntuale motivazione sul requisito dell'attualità.
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- 2. Associazione di tipo mafioso, sicurezza pubblica, misure di prevenzione personali, attualità della pericolositàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2008, n. 20948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20948 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 07/05/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 1365
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 038581/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO NN, N. IL 17/11/1973;
avverso DECRETO del 25/05/2006 CORTE APPELLO di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. STABILE, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
con decreto in data 29/3/04 il Tribunale di Brindisi ha sottoposto LO NN, detenuto in esecuzione di pene cumulate, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni ritenendone la pericolosità qualificata, ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 1, in quanto indiziato di appartenenza a sodalizio mafioso. La decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte di appello di Lecce con decreto in data 25/5/06 che ha respinto il gravame dell'interessato.
Ha evidenziato la Corte di appello, oltre a precedenti per violazione delle leggi sugli stupefacenti e concorso in tentativo di estorsione, che il LO era stato condannato in primo grado, con sentenza 4/4/03 del GUP del Tribunale di Lecce, per avere fatto parte sino al 2000 della Sacra Corona unita, nel gruppo facente capo ai fratelli LEO, e per avere partecipato alla estorsione ai danni del gestore di un supermercato e che non vi era alcun elemento da cui si potesse desumere in modo certo che si fosse dissociato da tale organizzazione criminale ancora operante dopo il sopravvento della fazione antagonista.
Contro questa pronuncia il difensore del LO ha proposto ricorso per cassazione con il quale contesta l'esistenza di una attuale pericolosità qualificata del suo assistito, stante la disgregazione del sodalizio di cui aveva fatto parte e l'impossibilità di inserirsi in quello rivale (il cui capo CARBONE GE era stato ucciso proprio dai LEO, poi divenuti collaboratori), e lamenta che non si sia in proposito tenuto conto del buon comportamento dello stesso durante la lunga detenzione che gli era tra l'altro valso la concessione di 360 giorni di liberazione anticipata. Il gravame è meritevole di accoglimento, e il decreto impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio.
Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, se anche la L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, ammette nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge, il vizio di motivazione è però deducibile se questa sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente si da tradursi in violazione di legge per mancata osservanza da parte del giudice del merito dell'obbligo, sancito del citato art. 4, comma 6, di provvedere con decreto motivato (cfr. al riguardo, tra le molte, la sentenza di questa Sezione 21/1/99, Barbangelo, rv. 212.946). Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie, poiché la Corte territoriale, pur avendo preso atto delle vicende dell'associazione di stampo mafioso di cui si tratta e delle positive risultanze del comportamento tenuto in carcere dal LO nel lungo periodo di tempo trascorso tra i fatti presi in considerazione e il momento in cui è stata applicata la misura di prevenzione, non le ha in realtà poi fatte oggetto di una penetrante valutazione riferita al quadro complessivo, avendo in sostanza ritenuto che fosse comunque insuperabile l'assenza di una prova positiva di distacco del predetto dall'ambiente criminale di cui nell'anno 2000 faceva parte. Una siffatta conclusione non è in linea con i principi affermati da questa Corte (cfr in particolare Sez. 5^, 22/9/06, Commisso, rv. 235.203) secondo cui quando, come nel caso del LO, il proposto per la misura di prevenzione sia detenuto da un notevole lasso di tempo, anche se lo stato di restrizione non si può in astratto ritenere incompatibile con la persistenza della pericolosi la valutarne degli indici sintomatici di una protrazione della stessa deve però essere particolarmente rigorosa e va operata anche nei confronti di coloro che sono stati ritenuti appartenenti ad associazioni criminali di tipo mafioso o dedite allo spaccio di stupefacenti;
e ciò in quanto, pur essendo per tali soggetti ammissibile una presunzione di perdurante pericolosità, tale presunzione non può considerarsi assoluta ed e destinata ad attenuarsi facendo risorgere, quanto più gli elementi rivelatori dell'inserimento nell'organizzazione criminale siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio, la necessiti di una puntuale motivazione sulla sua attualità, tenga conto della situazione concreta, con particolare riguardo agli effetti del trattamento penitenziario diretto alla risocializzazione, motivazione che, invece, nel provvedimento impugnato non si ritrova ed a cui pertanto si dovrà provvedere in sede di rinvio.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuova deliberazione alla Corte di appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2008