Sentenza 5 novembre 2003
Massime • 1
In costanza di espiazione di pena conseguente a condanna definitiva, la misura di prevenzione non può essere disposta se non sia acquisita la prova certa che la formazione di risocializzazione propria del trattamento penitenziario non ha esercitato alcun effetto sul condannato, ne' ha eliminato la sua pericolosità sociale; è compito del giudice di merito procedere ai necessari accertamenti, in quanto non si può far luogo a misura di prevenzione se la pericolosità sociale non sia sussistente al momento della formulazione del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2003, n. 44151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44151 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. TERESI RENATO - PRESIDENTE -
1. Dott. VANCHERI ANGELO - REL. CONSIGLIERE -
2. Dott. GRANERO FRANCANTONIO - CONSIGLIERE -
3. Dott. CANZIO GIOVANNI - CONSIGLIERE -
4. Dott. CASSANO MARGHERITA - CONSIGLIERE -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ET RM N. IL 31/07/1961;
avverso DECRETO del 10/12/2002 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato, osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto del 10.12.2003 la Corte di Appello di Roma confermava l'analogo provvedimento emesso il 26.4.2002 dal Tribunale della stessa città, con il quale era stata applicata a ET RM la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P. S. per il periodo di due anni.
Osservava la Corte suddetta che nella specie sussistevano i presupposti per l'applicazione della suddetta misura, dal momento che il LE era stato più volte denunciato e condannato per il delitto di truffa, per cui doveva ritenersi che lo stesso traesse gran parte dei mezzi di sostentamento dai reati che commetteva. Avverso tale decreto ha proposto rituale ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, il LE, lamentando erronea applicazione della legge penale, sul rilievo che, essendo egli detenuto ormai da lungo tempo, si sarebbe dovuto procedere ad una valutazione concreta della attualità della sua pericolosità. Ciò posto, osserva la Corte che il ricorso è pienamente fondato e va accolto.
Ed invero, come condivisibilmente rilevato dal Procuratore generale presso questa Corte, i giudici di merito, tenuto conto della lunga detenzione subita dal LE, avrebbero dovuto procedere ad una verifica della persistenza della pericolosità del prevenuto, mentre nella specie si sono limitati a dare per scontata l'esistenza di tale requisito, senza alcun approfondimento in proposito. La normativa in vigore prevede espressamente che le misure di prevenzione vanno applicate quando le persone segnalate siano pericolose per la sicurezza pubblica (v. art. 3, comma 1, L. 1423 del 1956) e l'esistenza di tale elemento non può essere presunta,
ma, specie quando non si tratti di soggetto appartenente a consorteria mafiosa, deve essere accertata caso per caso in relazione alle circostanze che caratterizzano la fattispecie concreta e a specifici elementi sintomatici di essa. Conforta in tale posizione la costante giurisprudenza di questa Corte, che ha precisato che spetta al giudice investito del gravame, essendo egli tenuto a riesaminare la pericolosità sociale del proposto in termini di attualità e di effettività, adottare i provvedimenti incidenti sulla eventuale caducazione della misura o sul contenuto di essa (v., fra le tante, Cass., Sez. I, sent. n. 272 del 13/1/2000, Pugliese (rv 215367); e, quando, come nella specie, il soggetto sia detenuto in espiazione di pena, occorre che sia acquisita la prova che la formazione di risocializzazione propria del trattamento penitenziario non abbia esercitato alcun effetto sul condannato, ne' ha eliminato la sua pericolosità sociale (v. Cass., Sez. I, sent. n. 4553 del 6.11.1992, Costa). L'arresto giurisprudenziale citato dal decreto impugnato è impropriamente richiamato perché proprio la sentenza segnalata ha chiarito che "Dall'art. 12 della legge 27.12.1956 n. 1423 sulle misure di prevenzione si deve trarre argomento per affermare che lo stato di detenzione del proposto è incompatibile con l'esecuzione della misura di prevenzione, la quale potrà avere inizio solo dopo la cessazione dello stato di carcerazione, ma non con l'applicazione della stessa misura, dato che per questa si richiede soltanto l'attualità della pericolosità sociale. Ma la compatibilità fra detenzione ed applicazione di misura di prevenzione significa soltanto l'assenza di ostacoli, di fatto o giuridici, alla ricorrenza contemporanea dei due termini, ossia la possibilità, non l'automaticità, di tale ricorrenza contestuale, ne' significa che la presenza della detenzione renda superfluo l'esame sull'attualità. Ciò in quanto, se è vero che ben può ad uno stato di detenzione - e nonostante esso - accompagnarsi concretamente il permanere della pericolosità sociale del proposto, manifestatosi per fatti sintomatici anche durante la privazione dello stato di libertà personale, è però anche vero che in linea di massima è da presumere che l'avulsione del soggetto dal contesto sociale in cui ha operato abbia troncato la precedente condotta di vita, così facendo venire meno la concretezza e l'attualità della pericolosità sociale. In tali casi è compito del giudice di merito il procedere agli accertamenti necessari, poiché non si può fare luogo a misura di prevenzione ove la pericolosità sociale non sia sussistente al momento della formulazione del relativo giudizio". (v. Cass., Sez. I, sent. n. 3425 del 21/10/1986, Compagnone, rv 174300).
Alla stregua delle considerazioni che precedono il decreto impugnato va annullato, con conseguente rinvio, per nuovo esame che tenga conto dei principi sopra affermati, alla Corte di Appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 NOVEMBRE 2003.