Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2003, n. 44151
CASS
Sentenza 5 novembre 2003

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In costanza di espiazione di pena conseguente a condanna definitiva, la misura di prevenzione non può essere disposta se non sia acquisita la prova certa che la formazione di risocializzazione propria del trattamento penitenziario non ha esercitato alcun effetto sul condannato, ne' ha eliminato la sua pericolosità sociale; è compito del giudice di merito procedere ai necessari accertamenti, in quanto non si può far luogo a misura di prevenzione se la pericolosità sociale non sia sussistente al momento della formulazione del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2003, n. 44151
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44151
    Data del deposito : 5 novembre 2003

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