Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2016, n. 51666
CASS
Sentenza 11 novembre 2016

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Massime1

Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, la presunzione di attualità della pericolosità sociale non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sul punto, nel caso in cui gli elementi rivelatori dell'inserimento del proposto nel sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio (Nella specie, la Corte ha ritenuto viziata la valutazione di attualità della pericolosità sociale, fondata su una condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e su un procedimento penale specifico, relativi a fatti risalenti fino a sette anni prima l'emissione del decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, successivamente ai quali non era stato acquisito nessun ulteriore elemento rivelatore dell'attualità dell'appartenenza del proposto al sodalizio).

Commentario1

  • 1Associazione di tipo mafioso, sicurezza pubblica, misure di prevenzione personali, attualità della pericolositàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2016, n. 51666
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51666
Data del deposito : 11 novembre 2016

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