Sentenza 11 novembre 2016
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, la presunzione di attualità della pericolosità sociale non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sul punto, nel caso in cui gli elementi rivelatori dell'inserimento del proposto nel sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio (Nella specie, la Corte ha ritenuto viziata la valutazione di attualità della pericolosità sociale, fondata su una condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e su un procedimento penale specifico, relativi a fatti risalenti fino a sette anni prima l'emissione del decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, successivamente ai quali non era stato acquisito nessun ulteriore elemento rivelatore dell'attualità dell'appartenenza del proposto al sodalizio).
Commentario • 1
- 1. Associazione di tipo mafioso, sicurezza pubblica, misure di prevenzione personali, attualità della pericolositàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2016, n. 51666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51666 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2016 |
Testo completo
5 1 66 6 / 1 6 OND REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez. 4654 Giovanni Conti CC 11/11/2016- Anna Criscuolo Emilia Anna Giordano R.G.N. 7200/2016 Ersilia Calvanese Antonio Corbo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ON US, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 14/01/2016 della Corte di appello di TA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piero Gaeta, che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio il decreto impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 14 gennaio 2016, la Corte d'appello di TA, in parziale riforma del provvedimento di primo grado adottato dal Tribunale di TA, ha, per quanto di interesse in questa sede, confermato nei confronti di US ND l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per tre Ал anni, nonché l'imposizione di cauzione per una somma pari ad euro 5.000, e la яя confisca di un terreno sito in Vittoria, ed acquistato dal proposto nel 1996, di un terreno sito in San Cono, ed acquistato dal proposto nel 1992, e del fabbricato realizzato su questo fondo. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto la sussistenza degli indizi di pericolosità qualificata, derivante dall'appartenenza ad associazione di tipo mafioso, alla luce di due condanne per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., una emessa in primo grado il 26 aprile 2006 e divenuta irrevocabile il 14 giugno 2012, l'altra ancora sottoposta a verifica in sede di impugnazione. Il medesimo giudice, inoltre, ha ritenuto sussistente il requisito della sproporzione fra il valore dei beni oggetto di confisca ed i redditi del nucleo familiare facenti capo al proposto nel periodo rilevante con riferimento agli acquisiti ed all'attività edificatoria, anche in considerazione delle spese medie per beni e servizi di ordinaria necessità sostenute dalle famiglie italiane di impiegati ed operai secondo le tabelle elaborate dall'Istat, previo adattamento delle stesse alla specifica situazione della famiglia ND.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso il decreto indicato in epigrafe l'avvocato Carmelo Peluso, quale difensore di fiducia del ND, articolando quattro motivi.
2.1. Nel primo motivo, si lamenta violazione di legge, avendo riguardo all'art. 6 d.lgs. n. 159 del 2011, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all'applicazione della misura di prevenzione personale per l'assenza dell'attualità della pericolosità sociale del proposto e comunque con riferimento alla durata ed entità degli obblighi. Si deduce, innanzitutto, che i fatti ritenuti sintomatici di pericolosità, come riconosciuto dalla Corte d'appello, sono precedenti di oltre sei anni rispetto alla data di adozione del provvedimento applicativo della misura di prevenzione da parte del Tribunale, in quanto i più recenti, utilizzati in motivazione dai giudici di merito, risalgono al periodo intercorrente tra il marzo ed il settembre 2007. Si rappresenta, poi, che il gruppo criminale di riferimento, facente capo a ZO IE, non esiste più, stante la duratura detenzione dello stesso e dei suoi presunti associati. Si aggiunge, ancora, che non è stata attribuita specifica rilevanza nemmeno al lungo periodo di carcerazione subita dal ND (protrattosi tra il 7 luglio 2005 ed il 14 ottobre 2006 e tra il 16 giugno 2012 ed il 17 giugno 2013), invece significativo anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, che ha ritenuto ingiustificata la presunzione assoluta di persistenza della pericolosità malgrado il trattamento penitenziario (così Corte cost. n. 291 del 2013). Si osserva, infine, che, in ogni caso, la durata dellaАл 2 misura e l'entità della cauzione sono sproporzionate rispetto alla datazione dei fatti ed alla irripetibilità della condotta da parte del proposto.
2.2. Nel secondo motivo, si lamenta violazione di legge, avendo riguardo agli artt. 16, 18 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all'applicazione della confisca nonostante i beni fossero stati acquistati in un periodo in cui non vi era stata alcuna manifestazione di pericolosità. Si deduce che, secondo la stessa giurisprudenza delle sezioni unite, è necessario accertare se i beni siano stati acquistati durante il periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del proposto (così Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605). Si rileva, precisamente, che, nel caso di specie, l'imputazione per la quale è stata pronunciata condanna con sentenza del 26 aprile 2006 attiene a fatti circoscritti nell'arco temporale compreso tra il 2000 ed il 2006, come risulta anche dal decreto applicativo della misura di prevenzione emesso dal tribunale di TA (allegato al ricorso), e che, invece, i terreni sottoposti ad ablazione sono stati acquistati nel 1992 e nel 1996, mentre il fabbricato insistente sul terreno acquistato nel 1992 è stato realizzato nel 1995. 2.3. Nel terzo motivo, si lamenta violazione di legge, avendo riguardo all'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione al D.M. Economia e Finanze del 24/12/2012, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all'applicazione dei criteri di calcolo delle spese per beni e servizi di ordinaria necessità sostenute dalla famiglia ND nel periodo di acquisto dei beni sottoposti a confisca. Si deduce che il riferimento alle tabelle ISTAT per calcolare le spese per beni e servizi di ordinaria necessità, dopo il parere espresso dal Garante della privacy in data 21 novembre 2013, non è ritenuto utilizzabile nemmeno dall'Amministrazione Finanziaria, ed è stato anzi da questa definitivamente abbandonato nel 2015 ai fini dell'individuazione di elementi induttivi di capacità contributiva.
2.4. Nel quarto motivo, si lamenta violazione di legge, avendo riguardo all'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all'omessa capitalizzazione dei redditi delle imprese facenti capo al ND al fine di determinare uno squilibrio tra gli stessi ed il valore dei beni sottoposti a confisca. Si deduce che il raffronto tra il valore dei beni acquistati e la capacità economica del proposto non può prescindere dal dato temporale, alla luce di molteplici indicazioni normative, sicché l'esubero di liquidità maturata alla fine di An ogni anno deve essere considerata legittima provvista utilizzabile nell'anno 3 дя successivo. Di tali importi era stata data specifica indicazione alla Corte di appello mediante un elaborato, indicato con la lettera F, che si allega al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
2. Fondato è il primo motivo di ricorso che censura il decreto impugnato nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza dell'attualità della pericolosità di US ND.
2.1. Secondo un significativo indirizzo giurisprudenziale, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione personali nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, la presunzione di attualità della pericolosità non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sul punto, quanto più gli elementi rivelatori dell'inserimento nel sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio (così: Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, dep. 2016, Mannina, Rv. 265863; Sez. 2, n. 39057 del 03/06/2014, Gambino, Rv. 260781; Sez. 5, n. 34150 del 22/09/2006, Commisso, Tv. 235203). Il Collegio, non ignora che detta soluzione non può dirsi del tutto in linea con l'orientamento maggioritario: in linea generale, numerose sono le decisioni per le quali, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative (così, tra le altre, Sez. 2, n. 8106 del 21/01/2016, Pierro, Rv. 266155; Sez. 5, n. 43490 del 18/03/2015, Nirta, Rv. 264927; Sez. 6, n. 41977 del 01/10/2014, Cennamo, Rv. 269437). Non mancano peraltro ulteriori decisioni secondo cui, sotto il profilo della dimostrazione dell'allontanamento di un soggetto da un'associazione di tipo mafioso e, quindi, della cessazione dell'attualità della sua pericolosità, non è necessaria la mancanza di una scelta di collaborazione con l'Autorità giudiziaria, ma possono essere valorizzate l'epoca dei fatti indizianti e le valutazioni del magistrato di sorveglianza sull'esito di trattamenti di risocializzazione eventualmente compiuti (cfr., specificamente, Sez. 1, n. 44327 del 18/07/2013, Gabriele, Rv. 257637). Tuttavia, la soluzione che esclude la configurabilità della presunzione Ам assoluta di pericolosità, in assenza di elementi sintomatici del recesso del 4 да proposto dall'associazione diversi dal decorso di un lungo lasso di tempo, risulta condivisibile alla luce del dettato normativo e dei principi costituzionali. Sotto il profilo del dato normativo, un significativo argomento sembra desumibile dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Questa disposizione esplicita la necessità di una attuale pericolosità prevedendo che: «Alle persone indicate nell'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza». Per effetto di tale indicazione testuale, l'art. 6, comma 1, cit. risulta accomunare, sotto il profilo dell'esigenza di apprezzamento della pericolosità per la sicurezza pubblica, tutte le categorie di soggetti che possono essere destinatari di misure di prevenzione personale, senza distinguere tra indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e soggetti sussumibili nelle altre classi previste dall'art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011. Il giudice che dispone l'applicazione della misura di prevenzione, pertanto, deve dare conto in ogni caso dell'esistenza dell'attualità della pericolosità; né, di conseguenza, può presumerla sulla base di un postulato di principio, così esplicitando una motivazione meramente apparente. Sotto il profilo dei principi costituzionali, poi, è importante richiamare la giurisprudenza della Corte costituzionale, e in particolare la sentenza n. 291 del 2013, che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 [...], nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura». Invero, nel percorso motivazionale della decisione, emessa nell'ambito di un procedimento relativo a persona indiziata di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, il Giudice delle Leggi, nel sottolineare l'esigenza che «la pericolosità sociale debba risultare attuale nel momento in cui la misura viene eseguita, giacché, in caso contrario, le limitazioni della libertà personale nelle quali la misura stessa si sostanzia rimarrebbero carenti di ogni giustificazione», non solo ha escluso che, nei confronti dei soggetti destinatari di una misura di prevenzione personale, possa «parlarsi di una presunzione assoluta di persistenza della pericolosità», ma ha specificamente osservato che «già in linea generale, il decorso di un lungo lasso di tempo incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell'atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile nell'atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile», anche a prescindere 5 en dalla sottoposizione del medesimo ad un «trattamento specificamente volto alla sua risocializzazione». Da questa decisione, pertanto, sebbene la stessa sia stata emessa in relazione a distinta problematica, emerge l'esigenza, costituzionalmente rilevante, di evitare presunzioni assolute di attualità della pericolosità e di attribuire, a questi fini, specifica attenzione al fattore tempo, anche a prescindere da eventuali periodi di detenzione sofferti dall'interessato.
2.2. Nella vicenda in esame, il decreto impugnato evidenzia, quanto al profilo della pericolosità personale, che il ND: a) è stato indicato, nel corso di una conversazione oggetto di intercettazione ambientale del 2002, come "vice rappresentante" da uno degli esponenti di spicco del gruppo denominato "Calatino Sud Simeto", affiliata a "cosa nostra"; b) è stato condannato con sentenza emessa in primo grado il 26 aprile 2006, e poi passata in giudicato il 14 giugno 2012, per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso;
c) è stato menzionato da ZO IE, organizzatore della famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano, nella zona di Caltagirone e Ramacca, con altri esponenti del sodalizio nelle conversazioni oggetto di intercettazione ambientale il 6 maggio ed il 9 giugno 2007, nella seconda occasione venendone apprezzato l'impegno nella campagna elettorale relativa all'amministrazione del comune di Mirabella Imbaccari;
d) risulta avere avuto frequenti contatti per lo svolgimento di lavori con l'IE e CO ST, altro esponente del sodalizio, tra il luglio ed il novembre 2007, nonostante la già intervenuta condanna nel primo processo. La Corte d'appello, poi, esplicita che il giudizio di attualità della pericolosità del proposto si fonda sul ruolo di vertice dallo stesso svolto nella famiglia mafiosa del Calatino sud Simeto, quale vice rappresentante del capo del sodalizio, e sulla prosecuzione dei rapporti con esponenti apicali del clan nella zona anche dopo la condanna in primo grado per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso. Tali elementi sono sufficienti, ad avviso del giudice di merito, nonostante il distacco di oltre sei anni tra i fatti accertati nel processo Ibis e l'adozione della misura di prevenzione. Il ricorso, dal conto suo, sottolinea sia la risalenza dei fatti ad epoca non successiva al 2007, sia il lungo periodo di detenzione sofferto dal ND e lo stato di restrizione in carcere di ZO IE e del gruppo criminale a lui facente capo.
2.3. Questi essendo gli elementi indicati dalla Corte d'appello, l'applicazione del principio secondo cui la presunzione di attualità della pericolosità non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sul punto, anche nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, quanto più i dati da cui desumere l'inserimento delM 6 ад soggetto nel sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio, impone l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato in relazione all'applicazione della misura di prevenzione personale. Ed infatti, mentre la condanna per il delitto di appartenenza ad associazione di tipo mafioso passata in giudicato è stata pronunciata in primo grado il 26 aprile 2006, ed i fatti emersi nell'ulteriore procedimento penale risalgono al periodo marzo/novembre 2007, il decreto applicativo della misura di prevenzione è stato emesso dal Tribunale di TA solo in data 19 maggio 2014. La mancata indicazione, per tutto questo arco di tempo, di qualunque elemento rilevante, ad esempio anche solo indicativo di una frequentazione o di un incontro con altri appartenenti alla consorteria mafiosa, rende il giudizio di attualità della pericolosità ancorato ad un postulato di principio. La necessità di individuare ulteriori manifestazioni di pericolosità a carico del ND dovrebbe determinare l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. Tuttavia, da un lato, il provvedimento, anche alla luce dei richiami alla decisione di primo grado, evidenzia di aver svolto tutti gli accertamenti utili in proposito, tanto da essersi posto espressamente il problema della sufficienza degli elementi acquisiti, nonostante il distacco di oltre sei anni tra i fatti accertati nel processo Ibis e l'adozione della misura di prevenzione;
dall'altro, poi, andrebbe valutato l'ulteriore profilo, segnalato nel ricorso nell'interesse del ND, dell'espiazione di pena da parte del proposto in regime di detenzione, e per la durata di un anno, in epoca significativamente successiva all'ultima manifestazione di pericolosità. Deve ritenersi, allora, la superfluità del rinvio sul punto, a norma di quanto previsto dall'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.
3. Anche il secondo motivo è fondato, laddove sottolinea l'esigenza di collegare temporalmente l'acquisto dei beni e le manifestazioni di pericolosità, anche se richiede qualche precisazione.
3.1. Invero, come affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di confisca di prevenzione, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice deve accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605).
3.2. Nella vicenda in esame, il decreto impugnato evidenzia, richiamando il provvedimento di primo grado, che il ND è stato condannato per il delitto di "M appartenenza ad associazione di tipo mafioso con riferimento a condotta 7 дя perdurante dal 2000 al 2007; rappresenta, inoltre, che i terreni sottoposti ad ablazione sono stati acquistati nel 1992 e nel 1996, mentre il fabbricato insistente sul terreno acquistato nel 1992 è stato realizzato nel 1995. Tuttavia, lo iato temporale tra la data delle acquisizioni patrimoniali e l'accertamento penale non implica di per sé l'accertamento dell'assenza della pericolosità qualificata in epoca precedente al 2000. Un dato significativo in proposito, anzi, può trarsi dal fatto che, secondo quanto risulta dalla decisione della Corte d'appello, il ND, nel 2002, era stato indicato, nel corso di una conversazione oggetto di intercettazione ambientale, come "vice rappresentante" da uno degli esponenti di spicco del gruppo denominato "Calatino Sud Simeto", affiliata a "cosa nostra"; invero, risulta difficile ipotizzare l'ascesa a ruoli qualificati all'interno di un sodalizio criminale di tipo mafioso in un tempo relativamente molto breve. E' perciò necessario un nuovo esame da parte del giudice di merito per verificare se l'acquisito dei terreni e dei fabbricati oggetto di confisca nel decreto impugnato sia o meno riconducibile ad un periodo in cui sussisteva, nei confronti del proposto, una situazione di pericolosità sociale.
4. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso nei termini indicati, impone di sottoporre a scrutinio anche le ulteriori censure esposte nel terzo e nel quarto motivo.
4.1. Infondata è la censura contenuta nel terzo motivo, laddove lamenta l'impiego dei criteri di calcolo previsti dal D.M. Economia e Finanze del 24/12/2012, ai fini della determinazione delle spese per beni e servizi di ordinaria necessità sostenute dalla famiglia ND nel periodo di acquisto dei beni sottoposti a confisca. Invero, il decreto impugnato ha evidenziato che i criteri in questione hanno costituito il solo punto di partenza della disamina compiuta dal perito nominato dal Tribunale allo scopo di accertare la sproporzione tra redditi ed acquisiti, e che, in particolare, sono state espunte le spese relative all'acquisto di generi alimentari autoprodotti dalla famiglia del proposto, nonché le spese relative all'affitto dell'abitazione e quelle concernenti l'acquisto di mezzi di trasporto. In tal modo, il giudice di merito, seguendo le indicazioni del perito nei termini specificati, ha calcolato i redditi del proposto e della sua famiglia sulla base di criteri individualizzanti, attenti alla concreta situazione oggetto di giudizio. Deve escludersi, quindi, sia, ovviamente, l'inesistenza di una motivazione sul punto, sia la mera apparenza, l'apoditticità o l'illegalità della stessa. 99 8 4.2. Solo parzialmente fondata, infine, è la censura riguardante la mancata considerazione della capitalizzazione dei redditi della famiglia ND, così come rappresentato nel documento F allegato al ricorso. Occorre considerare che gli acquisti oggetto di ablazione nel decreto impugnato sono avvenuti tra il 1992 ed il 1996, mentre il prospetto di cui all'allegato F indica risultati di capitalizzazione dei redditi a partire del 1996, e pari per quell'anno a 13.308 euro. Di conseguenza, per il terreno sito in San Cono, acquistato nel 1992, e per il fabbricato insistente su quel terreno, realizzato entro il 1995 (per un valore di costruzione pari a 34.000 euro), non vi è alcuna carenza motivazionale del tipo lamentato dal ricorrente: nessuna capitalizzazione dei redditi è stata allegata in relazione a quei periodi, né risulta ragionevolmente ipotizzabile atteso che il saldo per il 1996 è indicato in misura pari a 13.308 euro. Diverso è il discorso relativo al terreno sito in Vittoria, in quanto acquistato nel 1996 e per un valore ufficiale pari 7.700 euro;
in riferimento a questo bene, stante la puntualità dell'allegazione difensiva, il giudice doveva confrontarsi con il dato in tal modo esibito, anche eventualmente per concludere nel senso dell'inattendibilità o dell'inconferenza dello stesso.
5. Conclusivamente, il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio sul punto relativo alla misura di prevenzione personale e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di TA sul punto relativo alla disposta confisca.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato sul punto relativo alla misura di prevenzione personale e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di TA sul punto relativo alla disposta confisca. Così deciso il 11 novembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Corbo Giovanni Conti ядчик DEPOSITATO IN CANCELLERIA! IL - 2 DIC 2016 Funzionario Gaultzado Piera ESPOSITO 9