Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/1999, n. 3452
CASS
Sentenza 9 aprile 1999

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In tema di sanzioni amministrative, deve ritenersi investito della legittimazione tanto ad agire quanto a contraddire in giudizio, nel caso di contestazione dinanzi all'autorità giudiziaria dell'ordinanza ingiuntiva del pagamento della sanzione, esclusivamente l'autorità che tale provvedimento abbia emanato (nella specie, il prefetto), con conseguente inammissibilità dell'eventuale ricorso per cassazione presentato dall'organo gerarchicamente sovraordinato (nella specie, Ministro degli interni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/1999, n. 3452
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3452
    Data del deposito : 9 aprile 1999

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