Sentenza 10 febbraio 2009
Massime • 1
Nel procedimento di prevenzione non è configurabile il vizio della mancata assunzione di una prova decisiva.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2009, n. 8641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8641 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/02/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 542
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 031431/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA ES N. IL 14/11/1962;
avverso DECRETO del 17/06/2008 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. Stabile Carmine, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RILEVA
1. - Con decreto, deliberato il 17 giugno 2008 e depositato il 24 giugno 2008, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato il provvedimento del Tribunale della medesima sede 23 dicembre 2005, di rigetto della richiesta dal sorvegliato NA AR di revoca della misura della prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, applicata giusta Decreto 11 aprile 2000. La Corte territoriale ha motivato: immutato è il quadro della pericolosità del sorvegliato, condannato alla pena dell'ergastolo per il delitto di omicidio volontario e gravato da ulteriori, numerosi precedenti penali;
il "costante collegamento - di NA - con personaggi legati all'ambiente della malavita" è stato segnalato dalla Questura di Caltanissetta, con dispaccio del 29 novembre 2005; di contro, la dedotta buona condotta intermuraria dell'appellante, il quale ha lucrato benefici penitenziari, non costituisce "ex se elemento univocamente significativo al fine di elidere la pericolosità sociale del prevenuto"; lo stato di detenzione "non offre, comunque, garanzie per un sicuro distacco del detenuto dal mondo criminale di appartenenza"; ne' il conseguimento della patente di guida, per esigenze di lavoro, costituisce ragione apprezzabile di revoca della misura di prevenzione ben potendo NA "usufruire dei mezzi pubblici" per raggiungere il posto di lavoro.
2. - Ricorre per cassazione il sorvegliato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Calogero Vinci, mediante atto s.d., depositato il 30 giugno 2008, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), e) e d), inosservanza o erronea applicazione della legge, in relazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché mancata assunzione di una prova decisiva.
Il difensore oppone: si tratta di istanza di revoca ex nunc;
non sono pertinenti le considerazioni del giudice a quo in ordine all'originario accertamento della pericolosità di NA;
la informativa della Questura di Caltanissetta "circa la permanenza di collegamenti del NA con l'ambiente malavitoso nisseno" è affatto immotivata;
la Corte territoriale avrebbe dovuto accogliere le istanze istruttorie dell'appellante "di accertamenti circa la evoluzione della personalità del prevenuto presso la Casa di reclusione di Porto Azzurro e presso gli altri istituti penitenziari di detenzione"; illogica e arbitraria è la considerazione della possibilità di ricorso ai mezzi pubblici di trasporto, per raggiungere il posto di lavoro, laddove l'esigenza prospettata concerne il conseguimento della patente di guida per l'esercizio del lavoro di trattorista.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 25 novembre 2008, rileva: la Corte territoriale ha evidenziato che non sono ravvisabili fatti nuovi, elementi sopravvenuti, indicativo di ravvedimento dai quali desumere la cessazione della pericolosità sociale.
4. - Il ricorso è infondato.
4.1 - Occorre premettere che nel procedimento di prevenzione non è configurabile, in radice, il vizio della mancata assunzione della prova decisiva, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) previsto "soltanto per il giudizio dibattimentale e non anche per i procedimenti che si svolgono con il rito della camera di consiglio" (Sez. 3^, 12 agosto 1993, n. 1779, Cova, massima n. 195977 e, da ultimo, Cass., Sez. 1^, 1 ottobre 2008, n. 38947, Greco, massima n. 241309, in materia di procedimento di esecuzione).
La norma, infatti, circoscrive tassativamente la previsione della impugnativa: "quando la parte della prova non assunta ne abbia fatto richiesta, anche nel corso della istruzione dibattimentale, limitatamente ai casi previsti dall'art. 495 c.p.p., comma 2". Sicché la doglianza ammessa è esclusivamente quella riferita alla mancata ammissione della prova a discarico decisiva dedotta in dibattimento.
Resta, beninteso, impregiudicata la rilevanza delle censure per l'omessa ammissione, o disposizione, di una prova sotto il diverso profilo della violazione di legge per inosservanza di norma processuale, stabilita a pena di nullità, con riferimento alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7 e art. 4, comma 6, in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, secondo inciso, in ipotesi di omessa motivazione del provvedimento di rigetto della mozione difensiva di acquisizione della prova (cfr. in proposito: Cass., Sez. 1^, 28 marzo 2008, n. 15605, Locci, massima n. 240148). 4.2 - Epperò, sotto tale preliminare profilo, la motivazione del provvedimento impugnato da implicitamente conto del mancato accoglimento della richiesta in quanto la Corte territoriale, dando espressamente atto della "buona condotta" in tramuraria di NA, ha evidentemente reputato superfluo ogni ulteriore accertamento sul dato considerato pacifico.
4.3 - Non sussiste alcuna violazione di legge, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione - rilevante in materia di prevenzione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) - sul punto della conferma del rigetto della richiesta di revoca. Il giudice a quo ha, infatti, valutato che la pur buona condotta, tenuta dal detenuto nella espiazione della pena, non valesse a elidere il profilo della accertata pericolosità di NA. Sicché non ricorreva la condizione richiesta dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, per la revoca della misura di prevenzione,
della cessazione della relativa "causa".
4.4 - L'ulteriore censure di illogicità della motivazione non può essere presa in considerazione nella sede del presente scrutinio di legittimità, circoscritto, à termini della L. 27 dicembre 1956, n.1423, art. 4, comma 11, nell'ambito del ricorso ammesso esclusivamente "per violazione di legge".
4.5 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2009