Sentenza 27 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di reato ex articolo 628, secondo comma, cod. pen., il valore della res sottratta deve essere apprezzato per come la stessa si è presentata al momento di commissione del fatto. Ne consegue che, la sottrazione di una banconota, per quanto contraffatta, integra il reato in parola, in quanto la stessa banconota si prestava ad essere spesa e quindi convertita nel corrispondente valore del bene acquistabile o in qualunque utilità economicamente apprezzabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/1999, n. 14106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14106 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SE Consoli Presidente del 27/10/1999
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. " Pierfrancesco Marini " N.1856
3. " SE Sica " REGISTRO GENERALE
4. " RI LA " N. 2869/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CH OV, nato a [...] il [...], ivi resisti via M. Molai n. 3
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 30.10.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. P. Marini
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonello Mura che ha concluso per inammissibilità del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Torino, con sentenza pronunciata il 30.10.1998, ha confermato la decisione 2.2.1998 (in esito a giudizio abbreviato) del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, gravata dagli imputati, con la quale IN ET e CH SE erano stati rispettivamente condannati ad anni 1 e gg.20 di reclusione e L.
6.000.000 di multa, e ad anni 1 e gg.20 di reclusione e L.480.000 di multa, perché ritenuti responsabili, in concorso fra loro e con altri, dei reati di cui agli artt.455, 628 co.1 e 2, nonché singolarmente (ed in concorso con altri) del reato di cui all'art.73 DPR 309/90 (continuato quanto al IN).
L'imputato CH SE, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza, della quale chiede l'annullamento deducendo l'erronea applicazione dell'art. 628 CP, per avere la Corte territoriale assegnato valore economico alla res oggetto dell'impossessamento, costituita da una banconota contraffatta, priva di alcun valore patrimoniale in quanto non realmente spendibile e destinata, operatane la confisca, a venire distrutta. Nella incensurabile ricostruzione del fatto accolta dai giudici del merito, risulta che gli imputati esercitarono attività coercitiva (contrassegnata da violenza sulla persona per spinte inferte alla medesima) immediatamente dopo la sottrazione della banconota falsa, strappata dalle mani del detentore, presso cui gli stessi imputati l'avevano antecedentemente spesa per l'acquisto di fiori, ricevendosi in contanti la differenza (resto) data dal maggior valore della moneta rispetto a quello del bene acquistato.
L'impossessamento, in ragione delle descritte modalità e delle finalità proprie della condotta - intesa ad assicurare agli agenti il possesso della banconota contraffatta sottratta oltre che loro procurare l'impunità, messa a rischio dalle conseguenze penali del commesso delitto di spendita - ha dunque riprodotto, anche quanto al dolo, la fattispecie criminosa di cui all'art.628 co.2 CP. Su tali premesse, l'assunto del ricorrente che nessuna lesione del patrimonio altrui si sarebbe però prodotta, per doversi negare alla banconota contraffatta un reale valore economico, deve dirsi infondato.
La qualificazione giuridica del fatto contestato, invero, esige la verifica di tutte le circostanze che lo hanno realmente connotato, ivi comprese quelle temporali, onde è che, rapportato il principio al caso in esame, il valore della res sottratta deve essere apprezzato per come la stessa si è presentata al momento di commissione del fatto.
Orbene, non è dubbio che, all'atto della sottrazione, la banconota, per quanto contraffatta, fosse sicuramente destinata ad essere spesa e, dunque, capace di essere convertita (come già avvenuto in pro degli imputati) nel corrispondente valore del bene acquistabile o in una qualunque utilitas economicamente apprezzabile per il detentore, del tutto ininfluenti le successive vicende, che in teoria e nella rappresentazione della realtà fenomenica del momento, avrebbero anche potuto svilupparsi conservandole la vita propria di naturale strumento per successivi "investimenti"; e, sotto il profilo del profitto patrimoniale per gli imputati, pienamente in linea con la finalità già dagli stessi assegnatale all'atto della effettiva spendita.
Alla sopravvenuta confisca giudiziale ed alla "conseguente" distruzione della banconota, eventi del tutto estranei al momento perfezionativo del reato, non può dunque assegnarsi la menoma incidenza sulla spendibilità e sull'effettiva capacità economico - patrimoniale della banconota, correttamente riconducibile al patrimonio la potenzialità della res a produrre una utilità economicamente apprezzabile;
del resto, si condivide l'osservazione ulteriore, contenuta in sentenza, secondo cui la banconota conservava presso il detentore, in ogni caso e rilevatane la falsità, un effettivo interesse economico, espresso dal suo sicuro valore probante del reato per le esperibili iniziative risarcitorie del patrimonio leso.
Deve ritenersi pacifico, infine, il requisito dell'altruità in capo alla persona offesa, avendo la stessa ricevuto la banconota (ignorandone la falsità) quale corrispettivo ed equivalente del valore della merce oltre che, per la differenza, del "resto" consegnato in danaro contante.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 1999