Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2014, n. 39057
CASS
Sentenza 3 giugno 2014

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Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attualità della pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, tuttavia la presunzione non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, necessitando, quando gli elementi rivelatori dell'inserimento nell'organizzazione criminale siano lontani nel tempo, di una puntuale motivazione sull'attualità della pericolosità, che tenga conto della situazione concreta. (Fattispecie nella quale è stato annullato per carenza di motivazione il provvedimento impugnato che aveva ritenuto, sulla base di criteri meramente presuntivi, la sussistenza della pericolosità sociale del condannato rimasto in stato di detenzione per quindici anni).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2014, n. 39057
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39057
Data del deposito : 3 giugno 2014

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