Sentenza 3 giugno 2014
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attualità della pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, tuttavia la presunzione non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, necessitando, quando gli elementi rivelatori dell'inserimento nell'organizzazione criminale siano lontani nel tempo, di una puntuale motivazione sull'attualità della pericolosità, che tenga conto della situazione concreta. (Fattispecie nella quale è stato annullato per carenza di motivazione il provvedimento impugnato che aveva ritenuto, sulla base di criteri meramente presuntivi, la sussistenza della pericolosità sociale del condannato rimasto in stato di detenzione per quindici anni).
Commentari • 2
- 1. La pericolosità dell'aggregato mafiosoAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 21 ottobre 2021
- 2. Associazione di tipo mafioso, sicurezza pubblica, misure di prevenzione personali, attualità della pericolositàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2014, n. 39057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39057 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 03/06/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - N. 1234
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 51766/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MB LE PE N. IL 26/10/1958;
avverso il Decreto n. 27/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 16/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio annulla il provvedimento impugnato con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MB TA IU, tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso il Decreto 4.10.2013 con il quale la Corte d'Appello di Palermo ha applicato la misura della sorveglianza speciale per la durata di anni tre e mesi sei, così parzialmente riformando il provvedimento del Tribunale di Palermo. La difesa del ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato deducendo:
p. 1.) violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 11, comma 2, e vizio di motivazione. In particolare ponendo in rilievo che il provvedimento di prevenzione deve essere revocato o modificato quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato, la difesa sostiene che la Corte d'Appello ha confermato il provvedimento di prevenzione sostenendo la ricorrenza dei presupposti di legge attraverso il richiamo puramente astratto di principi giurisprudenziali in tema di pericolosità sociale, senza prendere in considerazione l'apprezzabile lasso di tempo trascorso tra la primigenia condanna e il momento di applicazione della misura di prevenzione. Per tale ragione il provvedimento sarebbe caratterizzato da una motivazione apparente e come tale nulla ex art. 125 c.p.p.. RITENUTO IN DIRITTO
Va brevemente premesso in fatto che il MB TA IU, con decreto del Tribunale di Palermo, è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di cinque anni, in quanto: a) indiziato di appartenenza all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra"; b) condannato per associazione mafiosa (sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 16.7.1996 e sentenza 13.2.1999 della Corte d'Assise di Caltanissetta per la violazione dell'art. 422 c.p., nell'ambito del processo per la cd. strage di via Amelio).
In data 28.10.2011 il MB è stato scarcerato in ragione del decreto di sospensione della pena detentiva disposto dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Catania ex art. 635 c.p.p.. Il ricorso formulato dalla difesa è fondato per le ragioni ampiamente illustrate dalla Procura Generale di questa Corte e pienamente condivise da questo Collegio.
In particolare va osservato che la motivazione del provvedimento qui impugnato è apparente, perché l'affermazione della pericolosità attuale, quale indefettibile presupposto per l'applicazione della misura di prevenzione, si fonda su affermazioni astratte così sfuggendo al tema devoluto con l'impugnazione attinente la precisa questione della dimostrazione dell'attuale pericolosità sociale del preposto a fronte di un più che apprezzabile lasso di tempo trascorso dallo stesso in carcere.
Come correttamente rammenta l'Ufficio della Procura Generale di questa Corte, "...la pericolosità sociale del proposto deve essere attuale e quindi sussistente al momento della relativa decisione, con la conseguenza che la detenzione per un congruo lasso di tempo, impone particolare rigore nella valutazione degli indici sintomatici della sua persistenza, in quanto pur non essendo incompatibile con il protrarsi della pericolosità, non ne implica eo ipso la persistenza..." (Cass. n. 34150/2006; Cass. n. 44151/2003). I principi di diritto richiamati dalla Corte d'Appello Palermitana nella sua decisione, non sono stati correlati con la giurisprudenza di legittimità più recente da leggersi in uno con la decisione n. 291/2013 ove la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 12, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale sia rimasta sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione della pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato al momento dell'esecuzione della misura. A ciò va aggiunto che se è vero che per "l'attualità della pericolosità" deve aversi riguardo al momento della instaurazione del giudizio di primo grado (Cass. n. 38471/2010), è altrettanto vero che in caso di richiesta di revoca o modifica della misura di prevenzione, è onere del giudice riferire l'attualità al momento della decisione in ossequio al principio per il quale il giudice di merito ha il potere - dovere di adeguare, in ogni fase del procedimento, la decisione in tema di misure di prevenzione, alla situazione concreta ed attuale per una più confacente valutazione della pericolosità sociale, sicché in sede di appello possono essere acquisiti e valutati elementi non esaminati in primo grado sia per affermare che per escludere la detta pericolosità (Cass. n. 13005/2002). Passando alla disamina del caso in esame va osservato che la Corte d'Appello ha limitato la sua valutazione al dato obbiettivo dell'appartenenza del MB al sodalizio mafioso, come accertato in sede penale e sulla base di decisioni risalenti nel tempo;
la Corte d'Appello ha altresì affermato che il ricorrente non ha fornito elementi univocamente significativi del suo distaccato dall'organizzazione mafiosa;
la Corte d'Appello, infine, ha affermato che il solo dato legato alla detenzione sofferta non può essere sintomaticamente significativa della rescissione degli stabili legami instaurati dal ricorrente con l'associazione mafiosa. Come è stato messo in evidenza dalla stessa Procura Generale di questa Corte, va osservato che la Corte territoriale ha conclusivamente affermato l'attuale persistente condizione di pericolosità del MB in termini puramente tautologici, perché non si è premurata di spiegare le concrete ragioni per le quali nessuno degli elementi addotti dal ricorrente non abbia avuto incidenza sul presupposto della provvedimento di prevenzione. Va inoltre osservato che la stessa Corte d'Appello, non ha concretamente preso atto che dal momento del suo arresto, al momento della sospensione dell'esecuzione della pena (disposta dalla Procura Generale di Caltanissetta con riferimento alla vicenda cd. "Strage di via Amelio"), il MB è rimasto in stato di detenzione per quindici anni, e non ha motivato le ragioni concrete per le quali sarebbe - tutt'ora persistente quella pericolosità sociale che da sola giustifica la misura di prevenzione. Pertanto, se da un lato va ribadito che ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attualità della pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale (non essendo in questo senso dirimenti ne' il decorso del tempo ne' l'eventuale restrizione carceraria) (Cass. n. 29478/2013), va peraltro osservato che il giudizio sul punto deve essere comunque particolarmente rigoroso per il caso in cui l'indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa si trovi da lungo tempo in stato di detenzione. Infatti la presunzione di pericolosità sociale connessa all'appartenenza ad associazione, non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere, quanto più gli elementi rivelatori dell'inserimento nell'organizzazione criminale siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio, la necessità di una puntuale motivazione sulla sua attualità che tenga conto della situazione concreta, con particolare riguardo agli effetti del trattamento penitenziario, (v. in tal senso Cass. 48408/2011). La Corte d'Appello, alla luce del contenuto dei motivi di gravame, e dei principi di diritto sovra richiamati era dunque tenuta alla non eludibile valutazione (in termini concreti) relativa al "....se fosse stata acquisita la prova certa che la risocializzazione propria del trattamento penitenziario avesse o meno esercitato effetto sul condannato, e se ne avesse eliminato o meno la pericolosità sociale;
e se un apprezzabile decorso del tempo da un certo passato di devianza, in assenza di ulteriori, espresse manifestazioni di pericolosità, potesse intendendersi come sintomatica di un diverso vivere del prevenuto..." (memoria della Procura Generale pag. 18). La mera affermazione della sussistenza della pericolosità sociale del prevenuto sulla base di criteri meramente presuntivi, senza correlazione alcuna alla diversa situazione personale del ricorrente a distanza di anni (passati in stato di detenzione) dal momento in cui erano stati valutati i presupposti della misura di prevenzione, è motivazione meramente apparente come tale incidente sulla validità del provvedimento impugnato, ex art. 125 c.p.p.. Il vizio di motivazione apparente in quanto si traduce in una violazione dell'art. 125 c.p.p., sanzionata dalla nullità, si traduce in una "violazione di legge" che ben può essere apprezzata in questa sede. Per le suddette ragioni il ricorso va quindi accolto. Il decreto impugnato va annullato, con rinvio ad una diversa sezione della Corte d'Appello di Palermo per un nuovo giudizio sui punti indicati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello Palermo per un nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2014