Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2014, n. 20449
CASS
Sentenza 28 marzo 2014

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L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato integra una nullità assoluta insanabile, in quanto l'ipotesi di mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall'art. 179, comma primo, cod.proc.pen., si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perchè non avvisato, viene sostituito dal difensore di ufficio, in quanto tale nomina da parte del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, dal "suo difensore", come dispone testualmente l'art. 179, comma primo, cod. proc. pen.

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    Cosa comporta l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato? Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale offre indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti: Appello e ricorso per Cassazione penale dopo la Riforma Cartabia 1. La questione: l'omesso avviso d'udienza La Corte di Appello di Palermo confermava una sentenza del Tribunale della medesima città che aveva ritenuto l'imputato responsabile del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1400 di multa. Ciò posto, avverso …

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 aprile 2021

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  • 3L'inesatta indicazione della data di comparizione per il dibattimento integra una nullità assoluta
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2015

    Nota a Cass. pen., sez. II, sentenza ud. 29 settembre 2015 (dep. 6 ottobre 2015), n. 40128, Pres. F. Fiandanese, Giud. estens. G. Rago. Nella sentenza n. 40128 emessa dalla sezione seconda della Suprema Corte di Cassazione in data 29 settembre 2015[1], il Supremo Consesso ha affermato che l'«inesatta indicazione della data di comparizione per il dibattimento integra una nullità assoluta ai sensi dell'art. 601 c.p.p., commi 3 e 6, art. 429 c.p.p., comma 1, lett. f), art. 178 c.p.p., comma 1, lett. f) e art. 179 c.p.p., comma 1, in quanto la trattazione della causa in giorno diverso da quello fissato per la comparizione nel decreto di citazione impedisce l'intervento dell'imputato e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2014, n. 20449
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20449
Data del deposito : 28 marzo 2014

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