Sentenza 28 marzo 2014
Massime • 1
L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato integra una nullità assoluta insanabile, in quanto l'ipotesi di mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall'art. 179, comma primo, cod.proc.pen., si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perchè non avvisato, viene sostituito dal difensore di ufficio, in quanto tale nomina da parte del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, dal "suo difensore", come dispone testualmente l'art. 179, comma primo, cod. proc. pen.
Commentari • 3
- 1. Omesso avviso udienza al difensore: cosa comporta?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 aprile 2024
Cosa comporta l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato? Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale offre indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti: Appello e ricorso per Cassazione penale dopo la Riforma Cartabia 1. La questione: l'omesso avviso d'udienza La Corte di Appello di Palermo confermava una sentenza del Tribunale della medesima città che aveva ritenuto l'imputato responsabile del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1400 di multa. Ciò posto, avverso …
Leggi di più… - 2. Malfunzionamento del processo telematico non giustifica sostituzione del difensore (Cass. 16120/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 aprile 2021
Illegittimo per il Tribunale sostituire il difensore di fiducia per rimediare all'impossibilità, sopravvenuta ed imprevedibile perché determinata dal cattivo funzionamento del sistema di videoconferenza, di svolgere l'udienza da remoto alla presenza "a distanza" del difensore di fiducia, che in precedenza si era attivato per parteciparvi adeguandosi alle prescrizioni contenute nell'avviso di fissazione, nominando di un difensore di ufficio. In tal modo ha, però, ingiustificatamente sostituito il difensore di fiducia in assenza delle ipotesi tassative previste di cui all'art. 97 c.p.p., Ciò ha dato luogo alla dedotta nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p.. Corte …
Leggi di più… - 3. L'inesatta indicazione della data di comparizione per il dibattimento integra una nullità assolutaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2015
Nota a Cass. pen., sez. II, sentenza ud. 29 settembre 2015 (dep. 6 ottobre 2015), n. 40128, Pres. F. Fiandanese, Giud. estens. G. Rago. Nella sentenza n. 40128 emessa dalla sezione seconda della Suprema Corte di Cassazione in data 29 settembre 2015[1], il Supremo Consesso ha affermato che l'«inesatta indicazione della data di comparizione per il dibattimento integra una nullità assoluta ai sensi dell'art. 601 c.p.p., commi 3 e 6, art. 429 c.p.p., comma 1, lett. f), art. 178 c.p.p., comma 1, lett. f) e art. 179 c.p.p., comma 1, in quanto la trattazione della causa in giorno diverso da quello fissato per la comparizione nel decreto di citazione impedisce l'intervento dell'imputato e …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2014, n. 20449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20449 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 28/03/2014
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 443
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 44718/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM TO N. IL 28/03/1977;
avverso la sentenza n. 1419/2013 TRIBUNALE di ROMA, del 22/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella NT, che ha concluso per l'annullamento della sentenza e del decreto di citazione a giudizio, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
udito il difensore avv. Ionà Massimo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22.5.2013 il Tribunale di Roma dichiarava ON NT colpevole del reato previsto dalla L. n. 110 del 1975, art. 4 (porto senza giustificato motivo di un coltello a serramanico,
fatto commesso il 20.11.2009) condannandolo alla pena di Euro 200 di ammenda.
Avverso la sentenza il difensore propone appello, convertito in ricorso per cassazione, per i seguenti motivi: nullità della sentenza per omessa notificazione al difensore nominato di fiducia, avvocato Ionà Massimo, dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio, con conseguente assenza del difensore di fiducia nel dibattimento svoltosi a carico dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Dagli atti del fascicolo processuale risulta che l'indagato, con dichiarazione resa in data 29.12.2009 ai Carabinieri della Stazione di Ostia, ha proceduto alla nomina del difensore di fiducia nella persona dell'avvocato Ionà Massimo;
è inoltre pacifico che, nonostante la nomina fiduciaria, sia l'avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415 bis c.p.p., sia il decreto di citazione diretta a giudizio, non sono stati notificati al difensore di fiducia bensì ad un difensore di ufficio, designato sull'erroneo presupposto della mancata nomina del difensore di fiducia.
2. L'omessa notificazione dell'avviso delle conclusione delle indagini preliminari rientra certamente tra le nullità di ordine generale a regime intermedio previste dall'art. 178, lett. c) che, non essendo stato dedotta nel giudizio di primo grado, non può più essere rilevata dopo la deliberazione della sentenza di primo grado a norma dell'art. 180 c.p.p. e art. 182 c.p.p., comma 2. 2.A diverse conclusioni si deve giungere con riguardo alla assenza del difensore di fiducia nel dibattimento.
L'art. 179 c.p.p., comma 1 include nel novero delle nullità assolute "insanabili" quelle derivanti dalla assenza del difensore dell'imputato nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. L'ipotesi di mancanza della difesa tecnica si realizza non solo nel caso, estremo, in cui il dibattimento si svolga in assenza di qualunque difensore dell'imputato, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia, non presente poiché non avvisato, venga sostituito da un difensore di ufficio appositamente nominato. In tal caso, infatti, la nomina del difensore di ufficio avviene al di fuori delle ipotesi consentite dall'art. 97 c.p.p., comma 3, e soprattutto non rimedia alla intervenuta lesione del diritto dell'imputato di scegliere il proprio difensore e di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, non da un qualunque difensore ma dal "suo difensore", come letteralmente recita il disposto dell'art. 179 c.p.p., comma 1. Per tali ragioni questo Collegio condivide la tesi interpretativa secondo cui integra una nullità assoluta insanabile l'omesso avviso al difensore di fiducia della fissazione dell'udienza per cui è prevista la presenza necessaria della difesa tecnica (Sez. 3, n. 46714 del 11/10/2012, Ermonsele, Rv. 253873; Sez. 5, n. 1760 del 13/12/2004 - dep. 21/01/2005, Cerenza, Rv. 231291), pur dandosi atto del diverso orientamento giurisprudenziale che, nell'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per l'udienza, ravvisa una nullità di ordine generale a regime intermedio che è sanata qualora nè l'indagato ne' il difensore nominato d'ufficio la eccepiscano tempestivamente a norma dell'art. 182 c.p.p., comma 2 (Sez. 5, n. 50581 del 07/11/2013, Parisi, Rv. 257820; Sez. 5, n. 10637 del 12/02/2009, Caushi, Rv. 243164; Sez. 3, n. 42074 del 16/10/2008, Pusceddu, Rv. 241499).
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma perché proceda a nuovo giudizio, previa rinnovazione della notificazione del decreto di citazione a giudizio all'imputato e al suo difensore di fiducia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2014