Sentenza 25 marzo 2010
Massime • 1
L'omessa notifica dell'avviso di fissazione del giudizio di appello al difensore dell'imputato, il quale abbia purtuttavia partecipato alla relativa udienza, integra una nullità a regime intermedio, la quale, non essendosi verificata nel corso del giudizio, deve essere dedotta o rilevata a pena di decadenza entro la pronuncia della sentenza d'appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/03/2010, n. 12619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12619 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 25/03/2010
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 659
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 9581/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS OV N. IL 15/05/1966;
avverso la sentenza n. 6056/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del 05/11/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Selvaggi che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv. Monaco Antonio per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO
1. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che il 5.11.2007 confermava la condanna di AS OV alla pena di giustizia per i delitti di resistenza e lesioni volontarie, consumato il 7.6.2007, ha proposto ricorso per cassazione il difensore fiduciario avv. Antonio Monaco, denunciando violazione, falsa ed erronea applicazione dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. A e dell'art. 178 c.p.p., lett. C, art. 179 c.p.p., comma 1 in relazione all'omesso avviso datogli dell'udienza d'appello, nonostante in epoca precedente alla spedizione della citazione egli fosse stato nominato unico difensore fiduciario, con revoca espressa dei due precedenti difensori, ai quali, invece, tale notifica era stata data. Da qui la richiesta di annullamento della sentenza d'appello, per la nullità dell'intero giudizio.
2. Risulta dagli atti - che la Corte di cassazione può conoscere quale giudice del fatto per le questioni processuali, che:
- nessuna notifica del decreto di citazione al giudizio di appello è stata eseguita a favore dell'avv. Monaco;
- le notifiche per l'udienza del 5.11.2007, quando il processo è stato trattato e deciso, sono state infatti eseguite nei confronti degli avvocati Scorretti e Gabrielli, tuttavia revocati con atto in data 6.9.2007, nel quale contestualmente il AS nominava appunto l'avv. Monaco, eleggendo domicilio presso di lui;
- la notifica al AS è stata eseguita presso lo studio dell'avv. Monaco e ricevuta dallo stesso professionista a mani proprie;
l'avv. Monaco ha presenziato all'udienza del 5.11.2007, in quella sede depositando copia dell'atto 6.9.2007 con attestazione di precedente coevo deposito;
dal verbale di udienza risulta a fianco del suo nome la scritta "ufficio", senza alcuna ulteriore specificazione;
- all'udienza del 5.11.2007 era presente anche il AS, che risulta avere espressamente rinunciato all'osservanza del termine a comparire per la citazione a lui relativa (quella ricevuta a mani proprie dall'avv. Monaco, quale domiciliatario, il 16.10.2007);
a tale udienza l'avv. Monaco non ha formalizzato alcuna eccezione, ed ha presentato le proprie conclusioni in favore dell'imputato presente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Alla dichiarazione della sua inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - equa in relazione al caso - di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
I fatti processuali come sopra ricostruiti attestano una nullità di tipo intermedio (omessa citazione al difensore, che tuttavia non ha determinato la sua fisica assenza: unica situazione procedimentale, l'assenza, che, per quanto attiene al difensore, determina una nullità insanabile, a differenza dell'imputato per il quale rileva la mera omessa citazione). È evidente, infatti, che la notificazione ricevuta quale domiciliatario dell'imputato è - formalmente - tendenzialmente inidonea a realizzare la citazione anche nella qualità di difensore fiduciario.
Trattandosi di nullità afferente il decreto che dispone il giudizio essa non rientra tra quelle verificatesi nel giudizio, sicché il termine ultimo di deduzione, o rilievo d'ufficio, è quello della pronuncia della sentenza del grado in cui si è proceduto e non del grado successivo (Sez. 5, Sent. 22413 del 23.04-28.05.2009, Rv. 243510; Sez. 3, Sent. 13824 del 12.02-02.04.2008, Rv. 239690; Corte cost., ord. 159 del 2006). Avesse o meno assunto le funzioni di difensore d'ufficio (sul punto come visto il verbale di udienza non è chiaro, in particolare mancando l'indicazione della norma in base alla quale la nomina è avvenuta e tenuto conto del contestuale rideposito della nomina fiduciaria), l'avv. Monaco - che ben conosceva la propria omessa formale citazione, quale difensore fiduciario in atto, e che comunque ciò avrebbe potuto rilevare dal fascicolo - avrebbe dovuto eccepire tale nullità intermedia nella fase di discussione delle eventuali questioni preliminari. L'attività difensiva svolta dall'avv. Monaco, presente oltretutto l'imputato che anch'egli nulla ha osservato, risulta dal verbale del dibattimento di appello essersi dispiegata con pienezza: il difensore nulla ha eccepito, non ha chiesto termini a difesa, ha presentato proprie articolate conclusioni per la concessione delle attenuanti generiche, la riduzione della pena, la revoca della misura cautelare in atto.
Si è pertanto avvalso con pienezza delle facoltà al cui esercizio l'atto omesso (la citazione del difensore) era preordinato (art. 183 c.p.p., comma 2: trattandosi di citazione omessa e non nulla non trova infatti applicazione l'art. 184 c.p.p., comma 1). Ed è significativo il fatto che l'odierno ricorso risulta impostato sul solo dato formale dell'originaria omessa citazione, senza alcuna specifica deduzione o allegazione relativa al pregiudizio sofferto e non potuto efficacemente superare, allegato in termini di assoluta genericità: del resto, come ricordato, l'avv. Monaco ha, in qualità di domiciliatario dell'imputato, ricevuto a mani proprie la tempestiva notificazione della citazione inviata all'imputato acquisendo la conoscenza reale della data di fissazione del processo. Nè il giudizio d'appello ne' la sentenza che lo ha concluso sono pertanto nulli.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa in relazione al caso, di Euro 1500 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010