Sentenza 1 ottobre 2008
Massime • 1
Nel procedimento di esecuzione non è deducibile il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606 comma primo lett. d) cod. proc. pen., previsto soltanto per il giudizio dibattimentale e non anche per i procedimenti che si svolgono con il rito della camera di consiglio.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2008, n. 38947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38947 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2008 |
Testo completo
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38 947 /08
REPUBBLICA ITALIANA Udienza in camera di consiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1°/10/2008
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.: N.2446/08 Dott. Piero MOCALI Presidente 1. Dott. Francantonio GRANERO Consigliere REGISTRO GENERALE
» Maria Cristina SIOTTO N.013946/2008 2.
3. Massimo VECCHIO «
4. >>> Paola PIRACCINI
ha pronunciato la seguente sexconfi
SENTENZA.
sul ricorso proposto da
GR OR nato il [...]
AVVERSO
la ordinanza deliberata il 18/02/2008 dalla
Corte di assise di appello di Reggio di Calabria
Esaminati il ricorso, il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento;
Udito in camera di consiglio il consigliere relatore, dr Massimo VECCHIO;
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Mod. 82
- Roma
Ricorso n. 13.946/2008 R.G. Udienza del 1° ottobre 2008
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. Vito Monetti, sostitu- to procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per la trasmissione degli atti alla Corte di assise di appello di Reggio di Calabria, quale giudice della esecuzione.
Rileva 1. La Corte di assise di appello di Reggio di Calabria, in funzione di giudice della esecuzione, con ordinanza, deliberata il 18 febbraio 2008 e depositata il 26 febbraio 2008, ha adottato, previa riunione dei relativi procedimenti (instaurati, il primo, in seguito alle richieste di sequestro e confisca formulate dal procuratore generale della Repubblica e, il se- condo, in seguito alla impugnazione del provvedimento cautelare da parte del condannato, qualificato “opposizione dalla Corte territoriale) duplice deliberazione :
a) ha respinto l'impugnazione proposta da CO OR - condannato alla pena della reclusione in anni quattro giusta sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro 3 febbraio 2005 pei delitti di associazione di tipo mafioso e di estorsione - avverso l'ordinanza 9 maggio 2007, col- la quale la ridetta Corte reggina aveva ordinato il sequestro di un ma- gazzino adibito a negozio, sito in Cariati alla via Bari (riportato nel cata- sto di quel comune al foglio 28, particella 138, subalterno 3 in testa NI GI, coniuge del condannato);
b) contestualmente, ha ordinato la confisca dell'immobile in parola.
La Corte territoriale ha motivato: CO ha riportato condanna per delit- to associativo che impone la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356; le risorse finanziarie, personali e familiari, di lecita provenienza, del condannato all'epoca della compravendita, non giustificano l'acqui- sto dell'immobile, valutato dalla Agenzia del territorio di Cosenza in ra- gione di £. 36.595.500; in proposito non hanno valore probatorio le di- chiarazioni dei datori di lavoro del condannato e della moglie, né è at- tendibile la stima del consulente tecnico di parte in contrasto con quella della Agenzia del territorio, la dichiarazione sostitutiva di atto di noto- rietà prodotta “non prova in maniera compiuta", l'impiego nell'acquisto immobiliare della somma ricevuta in dono dalla RT;
non risulta, pertanto, superata la presunzione legale "di illecita accumulazione"; alla confisca, in difetto della statuizione della sentenza di condanna, deve procedere il giudice della esecuzione;
infine, ricorrevano, peraltro, pre- supposti e condizioni per il sequestro preventivo disposto.
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Ricorso n. 13.946/2008 R.G. *** Udienza del 1° ottobre 2008
2.
- Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocata Rosa Cribari, mediante atto recante la data del 2 aprile 2008, depositato il 7 aprile 2008, col quale sviluppa due motivi.
-2.1 Con il primo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera d) C.P.P. mancata assunzione di prova decisiva richie- sta ai sensi dell'articolo 495, comma 2, C.P.P., in relazione agli articoli 189, 190, 191, 192 e 234 C.P.P. dolendosi che la Corte territoriale abbia misconosciuto il valore probatorio delle copie delle dichiarazioni dei da- tori di lavoro del condannato e del coniuge prodotti unitamente alla esi- bizione degli originali alla udienza camerale del 18 febbraio 2008, e di- satteso il responso del consulente di parte, accordando immotivata pre- ferenza alla stima della Agenzia del territorio
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, a' sensi dell'articolo
606, comma 1, lettera e), C.P.P. mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ritenuta meramente apparente, e anche la formale viola- zione dell'articolo 125 C.P.P.
I ricorrente afferma: la Corte territoriale ha ribadito le considerazioni espresse nella ordinanza colla quale aveva disposto il sequestro;
non ha tenuto conto delle deduzioni difensive;
non ha dato conto delle ragioni della decisione;
in particolare ha trascurato i rilievi difensivi circa la an- teriorità dell'acquisto rispetto ai fatti per cui CO aveva riportato con- danna;
e circa la titolarità della proprietà in capo a persona diversa dal condannato;
ha omesso di dimostrare la simulazione della intestazione e la disponibilità da parte del condannato;
ha illogicamente valutato le prove prodotte dalla difesa in ordine al valore del cespite e alla capacità patrimoniali del condannato e della moglie. 3. Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 21 maggio 2008, rileva che nelle specie il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell'articolo 667, comma 4, C.P.P., anche se la Corte territoriale, anziché provvedere correttamente de pla- no, sulla richiesta del condannato, ha sentito le parti in camera di con- siglio.
4. Il ricorso è manifestamente infondato.-
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-4.1 Occorre premettere, in relazione al primo motivo, che nel proce- dimento di esecuzione non è configurabile, in radice, il vizio della mancata assunzione della prova decisiva, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera d) C.P.P. previsto “soltanto per il giudizio dibat- timentale e non anche per i procedimenti che si svolgono con il rito della camera di consiglio" (Sez. III, 12 agosto 1993, n. 1779, Cova, massima n. 195977 e, da ultimo, la massima infra indi- cata).
La norma, infatti, circoscrive tassativamente la previsione della impu- gnativa: “quando la parte [della prova non assunta] ne abbia fatto richie- sta, anche nel corso della istruzione dibattimentale, limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2” C.P.P.
Sicché la doglianza ammessa è esclusivamente quella riferita alla man- cata ammissione della prova a discarico decisiva dedotta in dibattimen- to.
Resta, beninteso, impregiudicata la rilevanza delle censure per l'omessa ammissione, o disposizione, di una prova sotto il diverso profilo del vizio di motivazione del provvedimento di rigetto della istanza e della finale decisione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e) C.P.P. (Cass., Sez.
I, 28 marzo 2008, n. 15605, Locci, massima n. 240148)
4.2 - Al riguardo e con riferimento anche al secondo motivo di ricorso, basta rilevare che la Corte territoriale ha dato conto adeguatamente come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. I, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo,
Cass., Sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricor- rente, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motiva- zione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricor- so per cassazione, sono inammissibili a' termini dell'articolo 606, com- ma 3, C.P.P.
-4.3 Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - al versamento a favore
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della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 (mil- le) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addi 1° ottobre 2008.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Piero Mocali) (Massimo Vecchio) sssasives recelis
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
1 6 OTT. 2008
ANCELLIERI
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