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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 5167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5167 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PALERMO - Sezione Terza Civile - in composizione monocratica in persona del giudice IA RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4304 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, vertente tra
(avv. Antonino Monte); Parte_1
Attore
e quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a Controparte_1
carico del Fondo di Garanzia Vittime della strada in persona del legale rappresentante pro tempore
(avv. Tiziana Miceli);
Convenuta nonché
; Controparte_2
Convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio ha convenuto la Parte_1 Controparte_3
e , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali
[...] Controparte_2
conseguenti alle lesioni subite nel sinistro occorsogli in data in data 01/01/2018 in Palermo, quando,
a bordo quale terzo trasportato del motociclo (sprovvisto di copertura assicurativa), di proprietà di
, condotto da AR IA, mentre percorrevano il viale Diana direzione Controparte_2
Mondello (strada ad unico senso di marcia), giunti all'altezza di “Casa natura”, una autovettura di colore scuro non identificata, nell'effettuare manovra di sorpasso, li urtava sul lato sinistro, costringeva il conducente del motociclo a spostarsi ancora di più verso il lato destro e ad urtare il muretto che delimitava la carreggiata. A seguito dell'urto il rovinava per terra riportando gravi Pt_1
lesioni.
1 costituitasi, ha contestato l'avversa ricostruzione dei fatti, Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda.
non si è costituito. Controparte_2
La domanda è infondata e va rigettata.
Il soggetto che, assumendo di essere terzo trasportato, agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, come disposto dall'articolo 2697 c.c., deve fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente e danni di cui si chiede il risarcimento.
Anche la qualità di terzo trasportato deve essere debitamente provata.
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria, non può ritenersi raggiunta la prova circa la qualità di terzo trasportato del e il coinvolgimento nel sinistro di un veicolo rimasto non identificato, Pt_1
risultando gli elementi istruttori raccolti contraddittori e come tali non idonei a dimostrare le suddette circostanze.
Va rilevato, in proposito, che l'attore ha affidato la prova delle superiori circostanze alla deposizione del teste , il quale ha confermato che il era bordo del motociclo Testimone_1 Pt_1
come passeggero e che l'incidente era stato causato da una autovettura, riferendo testualmente “Ad un tratto, all'altezza di una semicurva, ricordo di essere stato sorpassato da sinistra da una piccola utilitaria che viaggiava a velocità sostenuta. È accaduto che la stessa, dopo avermi sorpassato, è rientrata sul lato destro ed ha urtato, con il lato destro, la mano sinistra della conducente dello scooter”.
Le dichiarazioni del teste, tuttavia, non appaiono attendibili, in quanto contrastanti con altri elementi di prova.
Deve, anzitutto, evidenziarsi che gli agenti intervenuti sui luoghi non hanno potuto verificare l'effettiva dinamica del sinistro in quanto il motociclo, all'arrivo sul posto della pattuglia operante, risultava essere già stato rimosso dalla posizione di quiete assunta dopo l'urto.
Dal rapporto della Polizia Municipale emerge che il giorno 15 febbraio 2018, ben 45 giorni dopo il sinistro, AR IA, coniuge del , si presentava presso il Comando e dichiarava di Pt_1
essere conducente del mezzo.
In ordine alla dinamica del sinistro, la AR dichiarava che l'incidente si era verificato a causa di un'autovettura che in fase di sorpasso la affiancava e la urtava alla sua sinistra, costringendola ad uno spostamento verso destra, ove urtava il muretto che delimita la carreggiata.
Tuttavia, gli agenti non hanno rilevato sulla parte sinistra del motociclo tracce di contatto con altri veicoli e, per di più, nel predetto rapporto, non vi è alcun riferimento a testimoni oculari (v. rapporto P.M.).
2 Deve evidenziarsi, infatti, che la AR nulla ha riferito in sede di dichiarazioni spontanee circa la presenza di testimoni. Né la presenza di testimoni (e le relative generalità), risulta indicata nella lettera con cui il ha avanzato la richiesta di risarcimento dei danni al F.G.V.S. Pt_1
Infine, le dichiarazioni del teste divergono con la ricostruzione riferita dall'attore e dalla
AR. Mentre, infatti, il teste ha riferito che l'autovettura ha urtato, con il lato destro, la mano sinistra della conducente dello scooter, di tale contatto con la mano della AR non vi è traccia in citazione né nelle dichiarazioni spontanee della stessa, la quale ha dichiarato di essere stata urtata sul fianco sinistro.
Peraltro, non appare neanche credibile che l'autovettura abbia urtato la mano del conducente del veicolo, atteso che le mani di chi conduce un motociclo stanno sopra il manubrio sicché, semmai,
l'urto sarebbe dovuto avvenire con il manubrio del motociclo.
Ancora, il teste, contraddittoriamente, ha in prima battuta affermato che “il marito in particolare sanguinava in viso e si toccava la spalla” e successivamente ha dichiarato “Non so se i due soggetti coinvolti fossero sposati o avessero un rapporto di coppia tra loro”.
Infine, la scheda di intervento del 118, nel riquadro note evento, riporta “RIF. CADUTA
ACCIDENTALE DALLA MOTO” senza alcun riferimento ad altri veicoli e dal supporto DVD contenente la chiamata al 118, emerge che il chiamante aveva riferito che le persone a bordo del motociclo erano scivolate.
In ordine al valore probatorio della scheda di intervento del 118, giova ricordare che trattasi di atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha firmato sia delle dichiarazioni al medesimo rese. Pertanto, nel caso in cui il danneggiato non abbia proposto querela di falso in danno del medico certificatore, deve ritenersi che le dichiarazioni riportate nel certificato siano state rilasciate proprio dal danneggiato e che il loro contenuto sia quello verbalizzato (Cass. n. 16030/2020).
Né vi è alcun contrasto tra quanto indicato nella scheda di bordo e il verbale di pronto soccorso, laddove viene scritto nel riquadro modalità di trauma “incidente stradale”, giacché scivolare con una motocicletta è un incidente stradale, mentre in nessun documento viene riportato il coinvolgimento di altri veicoli.
Pertanto, non potendo ritenersi raggiunta idonea prova circa la qualità di terzo trasportato in capo al e circa l'effettivo coinvolgimento nel sinistro di veicoli non identificati, la domanda deve Pt_1
essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del DM 55/2014
e succ. mod., applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000).
3 Le spese di c.t.u., liquidate come da decreto in atti, si pongono definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta la domanda;
condanna alla rifusione in favore di alla Parte_1 Controparte_3
rifusione delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 14.103,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico di
[...]
. Pt_1
Palermo, 22 dicembre 2025.
Il Giudice
IA RE
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PALERMO - Sezione Terza Civile - in composizione monocratica in persona del giudice IA RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4304 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, vertente tra
(avv. Antonino Monte); Parte_1
Attore
e quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a Controparte_1
carico del Fondo di Garanzia Vittime della strada in persona del legale rappresentante pro tempore
(avv. Tiziana Miceli);
Convenuta nonché
; Controparte_2
Convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio ha convenuto la Parte_1 Controparte_3
e , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali
[...] Controparte_2
conseguenti alle lesioni subite nel sinistro occorsogli in data in data 01/01/2018 in Palermo, quando,
a bordo quale terzo trasportato del motociclo (sprovvisto di copertura assicurativa), di proprietà di
, condotto da AR IA, mentre percorrevano il viale Diana direzione Controparte_2
Mondello (strada ad unico senso di marcia), giunti all'altezza di “Casa natura”, una autovettura di colore scuro non identificata, nell'effettuare manovra di sorpasso, li urtava sul lato sinistro, costringeva il conducente del motociclo a spostarsi ancora di più verso il lato destro e ad urtare il muretto che delimitava la carreggiata. A seguito dell'urto il rovinava per terra riportando gravi Pt_1
lesioni.
1 costituitasi, ha contestato l'avversa ricostruzione dei fatti, Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda.
non si è costituito. Controparte_2
La domanda è infondata e va rigettata.
Il soggetto che, assumendo di essere terzo trasportato, agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, come disposto dall'articolo 2697 c.c., deve fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente e danni di cui si chiede il risarcimento.
Anche la qualità di terzo trasportato deve essere debitamente provata.
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria, non può ritenersi raggiunta la prova circa la qualità di terzo trasportato del e il coinvolgimento nel sinistro di un veicolo rimasto non identificato, Pt_1
risultando gli elementi istruttori raccolti contraddittori e come tali non idonei a dimostrare le suddette circostanze.
Va rilevato, in proposito, che l'attore ha affidato la prova delle superiori circostanze alla deposizione del teste , il quale ha confermato che il era bordo del motociclo Testimone_1 Pt_1
come passeggero e che l'incidente era stato causato da una autovettura, riferendo testualmente “Ad un tratto, all'altezza di una semicurva, ricordo di essere stato sorpassato da sinistra da una piccola utilitaria che viaggiava a velocità sostenuta. È accaduto che la stessa, dopo avermi sorpassato, è rientrata sul lato destro ed ha urtato, con il lato destro, la mano sinistra della conducente dello scooter”.
Le dichiarazioni del teste, tuttavia, non appaiono attendibili, in quanto contrastanti con altri elementi di prova.
Deve, anzitutto, evidenziarsi che gli agenti intervenuti sui luoghi non hanno potuto verificare l'effettiva dinamica del sinistro in quanto il motociclo, all'arrivo sul posto della pattuglia operante, risultava essere già stato rimosso dalla posizione di quiete assunta dopo l'urto.
Dal rapporto della Polizia Municipale emerge che il giorno 15 febbraio 2018, ben 45 giorni dopo il sinistro, AR IA, coniuge del , si presentava presso il Comando e dichiarava di Pt_1
essere conducente del mezzo.
In ordine alla dinamica del sinistro, la AR dichiarava che l'incidente si era verificato a causa di un'autovettura che in fase di sorpasso la affiancava e la urtava alla sua sinistra, costringendola ad uno spostamento verso destra, ove urtava il muretto che delimita la carreggiata.
Tuttavia, gli agenti non hanno rilevato sulla parte sinistra del motociclo tracce di contatto con altri veicoli e, per di più, nel predetto rapporto, non vi è alcun riferimento a testimoni oculari (v. rapporto P.M.).
2 Deve evidenziarsi, infatti, che la AR nulla ha riferito in sede di dichiarazioni spontanee circa la presenza di testimoni. Né la presenza di testimoni (e le relative generalità), risulta indicata nella lettera con cui il ha avanzato la richiesta di risarcimento dei danni al F.G.V.S. Pt_1
Infine, le dichiarazioni del teste divergono con la ricostruzione riferita dall'attore e dalla
AR. Mentre, infatti, il teste ha riferito che l'autovettura ha urtato, con il lato destro, la mano sinistra della conducente dello scooter, di tale contatto con la mano della AR non vi è traccia in citazione né nelle dichiarazioni spontanee della stessa, la quale ha dichiarato di essere stata urtata sul fianco sinistro.
Peraltro, non appare neanche credibile che l'autovettura abbia urtato la mano del conducente del veicolo, atteso che le mani di chi conduce un motociclo stanno sopra il manubrio sicché, semmai,
l'urto sarebbe dovuto avvenire con il manubrio del motociclo.
Ancora, il teste, contraddittoriamente, ha in prima battuta affermato che “il marito in particolare sanguinava in viso e si toccava la spalla” e successivamente ha dichiarato “Non so se i due soggetti coinvolti fossero sposati o avessero un rapporto di coppia tra loro”.
Infine, la scheda di intervento del 118, nel riquadro note evento, riporta “RIF. CADUTA
ACCIDENTALE DALLA MOTO” senza alcun riferimento ad altri veicoli e dal supporto DVD contenente la chiamata al 118, emerge che il chiamante aveva riferito che le persone a bordo del motociclo erano scivolate.
In ordine al valore probatorio della scheda di intervento del 118, giova ricordare che trattasi di atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha firmato sia delle dichiarazioni al medesimo rese. Pertanto, nel caso in cui il danneggiato non abbia proposto querela di falso in danno del medico certificatore, deve ritenersi che le dichiarazioni riportate nel certificato siano state rilasciate proprio dal danneggiato e che il loro contenuto sia quello verbalizzato (Cass. n. 16030/2020).
Né vi è alcun contrasto tra quanto indicato nella scheda di bordo e il verbale di pronto soccorso, laddove viene scritto nel riquadro modalità di trauma “incidente stradale”, giacché scivolare con una motocicletta è un incidente stradale, mentre in nessun documento viene riportato il coinvolgimento di altri veicoli.
Pertanto, non potendo ritenersi raggiunta idonea prova circa la qualità di terzo trasportato in capo al e circa l'effettivo coinvolgimento nel sinistro di veicoli non identificati, la domanda deve Pt_1
essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del DM 55/2014
e succ. mod., applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000).
3 Le spese di c.t.u., liquidate come da decreto in atti, si pongono definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta la domanda;
condanna alla rifusione in favore di alla Parte_1 Controparte_3
rifusione delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 14.103,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico di
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Palermo, 22 dicembre 2025.
Il Giudice
IA RE
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