Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 18/02/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
n.30908 REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 36/2026
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
composta dai seguenti magistrati:
Prof. Vito Tenore Presidente Cons. Gabriele Vinciguerra Giudice Cons. Pia Manni Giudice ha pronunziato il seguente
SENTENZA
nel procedimento di accesso al rito abbreviato, ai sensi dell'art.130 del d. lgs. 26.8.2016 n. 174 nell’ambito del giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 30908 del registro di segreteria, nei confronti di:
ZE ZI, nata a [...] il [...], residente in [...], Cologno Monzese (MI), C.F. [...], rappresentata e difesa, dall’avv. Diego Munafò del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC: avvdiegomunafo@milano.pecavvocati.it nonché presso lo studio del difensore in Milano, via Lamarmora n. 40/a, come da procura in atti;
VISTO il provvedimento presidenziale con il quale è stata fissata la camera di consiglio del 17.12.2025 e la successiva udienza in camera di consiglio del 18.2.2026;
VISTO il D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di Giustizia Contabile), in particolare l’art. 130; vista la legge 7 gennaio 2026 n.1;
SENTITE le parti nell’udienza camerale del 18.2.2026.
FATTO e DIRITTO Con atto di citazione 19.5.2025, regolarmente notificato, la Procura regionale ha citato in giudizio il dr. Ragusa Guglielmo per 70% e la dr.ssa ZI Bozzetti (medico di guardia in servizio presso la Azienda Ospedaliera A.S.S.T. SA OL e AR di Milano all’epoca dei fatti) per il restante 30%, per i danni patiti dall’Azienda in ragione del pagamento, a seguito di sinistro frutto di malpractice medica, della franchigia contrattuale rimborsata alla compagnia assicuratrice AmTrust Europe Limited pari a € 100.000/00 quale quota del più ampio complessivo importo liquidato dall’assicuratore dell’Azienda a fini risarcitori ai sigg. DE IP IO e RE IR, in qualità di genitori, della minore DE IP EL nata il [...] con gravi patologie indicate in citazione (neonata affetta da sofferenza fetale acuta con sindrome asfittica, insulto cerebrale e conseguente grave danno neurologico, patologie addebitabili ad una inescusabile e gravemente colpevole condotta del personale sanitario che ebbe ad assistere la sig.ra RE IR nel corso del ricovero attuato nell’immediatezza del parto) a causa di una valutazione non congrua dei tracciati cardiotocografici che avrebbe dovuto indurre ad un immediato parto operativo con estrazione immediata del feto con parto cesareo in luogo di ventosa.
La difesa della sola dr.ssa Bozzetti con atto del 26.9.2025 ha formulato richiesta di rito abbreviato, ribadita in comparsa di costituzione del 17.11.2025, con offerta di pagamento della somma di € 10.000,00 (diecimilaeuro/00), pari al 33% della somma contestata, comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi.
Sulla richiesta ha espresso parere favorevole il Pubblico Ministero il 26.9.2025.
Nella camera di consiglio del 17.12.2025, la Procura contabile nella persona del Sostituto Procuratore Regionale Dott.ssa Valentina Papa, ha confermato il parere favorevole, e il difensore della convenuta, avv. Diego Munafò, ha ribadito l’istanza ex art. 130 c.g.c.
Il Collegio, considerato che non ricorreva l’ipotesi di inammissibilità di cui al comma 4 dell’art. 130 C.G.C., in quanto la somma proposta, pari a 10.000,00 euro già rivalutati corrispondente al 33% della pretesa azionata in citazione, appariva congrua, considerata l’entità del danno, la gravità dell’elemento psicologico e le circostanze del caso concreto, ha ammesso il rito abbreviato e invitato la convenuta a versare a favore della A.S.S.T. SA OL e AR, l’importo complessivo di €10.000,00 (diecimila), entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di comunicazione del decreto.
Successivamente parte convenuta ha depositato presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale la ricevuta attestante in maniera certa e definitiva l’avvenuto versamento il 12.1.2026 all’A.S.S.T. SA OL e AR dell’importo suddetto con relativa reversale di incasso, per consentire la definizione del presente giudizio ai sensi dell’art. 130, co. 8, C.G.C.
Alla camera di consiglio del 18.2.2026 le parti hanno confermato l’adesione al rito abbreviato e l’avvenuto satisfattivo pagamento.
A fronte della sequenza dei fatti innanzi esposti, va dunque statuita, stante il suddetto integrale e tempestivo pagamento della somma ritenuta congrua dalla Sezione, la definizione del giudizio per la parte convenuta ai sensi dell’art. 130, comma 8, del c.g.c., con compensazione delle spese di lite valutato il merito.
PQM
La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando,
DEFINISCE IL GIUDIZIO
ai sensi dell’art. 130, comma 8 del c.g.c. nei confronti di ZE ZI, nata a [...] il [...], residente in [...], Cologno Monzese (MI), C.F. [...]e dichiara che nulla è più dovuto dalla convenuta in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa di cui all'atto di citazione in epigrafe. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.2.2026. IL PRESIDENTE
(Prof. Vito Tenore )
Firmato digitalmente
Depositata in Segreteria il 18/02/2026 Il Direttore di Segreteria
SA LL