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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/07/2025, n. 2541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2541 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV° Sezione Civile, gop avv. Angela
Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile iscritto al R.G. N. 8036/2021 ed avente ad oggetto: v i o l a z i o n e d i s t a n z e e r i s a r c i m e n t o d a n n .
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi, giusta delega in calce all'atto di CodiceFiscale_2 citazione, dall'avv. Massimiliano Passaretti ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimi in Carano di Sessa Aurunca alla via Santuario n.69, p.e.c.:
Email_1
ATTORI
E
, in persona del legale rapp/te p.t. con sede in Carano di Controparte_1
Sessa Aurunca via Provinciale snc
CONVENUTO CONTUMACE
C O N C L U S I O N I
Le parti, con note di trattazione scritta, concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle richieste e delle istanze formulate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1 La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc con omissione dello “svolgimento del processo” salvo richiamarlo ove necessario al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 premesso di essere proprietari di una zona di terreno sulla quale veniva edificata una costruzione per civile abitazione, recintata, per tutti e quattro i lati, da un muro di cinta con muratura di tufo giallo dell'altezza di circa un metro, con sovrastante recinzione metallica, alta circa un metro e venti, di essere il predetto muro confinante per i lati est e sud con il cortile di proprietà del condominio ”, di aver quest'ultimo creato, mediante CP_1 appoggio del terreno di risulta a ridosso del muro di cinta, una sopraelevazione di circa un metro rispetto alla linea naturale di campagna, con la produzione di umidità e di un graduale ammaloramento e sgretolamento della muratura di tufo e del cemento armato del cordolo sovrastante, di aver il installato, in violazione delle distanze imposte dalla legge, CP_1 due cisterne per l'accumulo di acqua ed alcuni manufatti in materiale plastico per il ricovero di attrezzature, nonché una fontana con alcuni alberi di fusto, citavano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il , per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “dichiarare: la illegittimità delle opere descritte in premessa ed eseguite dal
sulla sua proprietà e a ridosso della proprietà degli istanti, perché costruite in CP_1 violazione delle norme sulle distanze dettate dal vigente codice civile;
e per l'effetto condannare il convenuto alla rimozione del terreno di risulta appoggiato sul CP_1 muro di cinta costruito dagli esponenti a protezione della loro proprietà, nonché alla eliminazione della fontana, dei serbatoi, e del casotto;
condannare lo stesso al CP_1 risarcimento dei danni in favore degl'istanti mediante pagamento della somma di Euro
10.500,00 occorrente per l'abbattimento e ricostruzione del muro di cinta ammalorato per
l'addossamento del terreno operato dal;
oltre alla condanna dello stesso al CP_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Instauratosi il contraddittorio, non si costituiva il codominio ”, che rimaneva CP_1 contumace.
Acquisito agli atti il verbale di mediazione con esito negativo, ed espletata l'istruttoria a mezzo prova per testi, la scrivente, subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo, riservava la causa in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
* * *
2 La domanda attorea, nel merito, è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
L'istanza proposta dall'attore, innanzitutto, ha ad oggetto un'azione volta al rispetto delle distanze legali di cui all'art. 873 c.c., secondo cui: “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri”. La nozione di «costruzione», secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, comprende “qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità, e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, nonché dalla tecnica costruttiva adoperata” (Cass. Civ., 06.07.2022, n. 21441).
Ciò posto, considerando che il terrapieno, la fontana, le cisterne d'acqua e il casotto installati dal condominio ” presentano i caratteri della solidità e della stabilità, possono CP_1 considerarsi pacificamente delle «costruzioni», rispetto alle quali, gli attori – alla luce delle prove testimoniali e dei rilievi fotografici allegati in atti – hanno validamente dimostrato il mancato rispetto delle distanze legali con il muro di cinta da loro realizzato.
In particolare, la sussistenza della violazione della distanza legale di tre metri è visibile ictu oculi dalle foto allegate in atti, ma trova comunque conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese da , escusso all'udienza del 08.05.2024, il quale, in qualità di Testimone_1 geometra, aveva in passato effettuato diversi lavori, commissionati dagli attori.
Il teste, infatti, riferiva testuali parole: “Hanno messo un muro di recinzione, in parte in cemento armato e in parte in blocchi di calcestruzzo. E' un muro di recinzione, non di sostegno, è alto circa un metro e sulla sommità c'è un bauletto in calcestruzzo. […] Ho visto che il muro di cinta, in realtà, ha ora anche una funzione di sostegno, nel senso che deve reggere il terreno del fondo confinante del . E' stato, infatti, creato un CP_1 terrapieno, con un dislivello, rispetto al piano di calpestio preesistente del terreno dei coniugi , di circa 60 cm. […] Ricordo che è stata messa una fontana e due Controparte_2 cisterne a ridosso del muro. Preciso che le due cisterne non ci sono più, la fontana, invece, sì. Non so dire di preciso, più o meno un anno fa c'era ancora, le due cisterne, negli ultimi mesi, invece, ci sono andato e non c'erano più. Queste opere (cisterne e fontana) sono a ridosso del muro, nel senso a pochi centimetri da esso, sopra il terrapieno”.
Ebbene, risultando pienamente accertata la violazione della distanza legale di cui all'art. 873
c.c. – fissata per garantire un adeguato equilibrio con gli edifici confinanti e adiacenti – deve accogliersi la domanda attorea circa la condanna del condominio alla rimozione del terreno
3 di risulta appoggiato sul muro di cinta, nonché all'eliminazione della fontana e del casotto
(essendo state, invece, le cisterne già rimosse).
Per quanto riguarda, invece, la richiesta di risarcimento del danno, essa non può trovare accoglimento, in quanto, in caso di violazione dell'art. 873 c.c., il presunto danno non può qualificarsi “in re ipsa”, dovendo essere validamente allegato e provato, anche mediante presunzioni. Il risarcimento del danno, infatti, presuppone una lesione di un interesse tutelato, che richiede la dimostrazione di un effettivo pregiudizio alla propria sfera giuridica
(ordinanza Cass. Civ., 19.03.2025, n. 7290).
Nel caso di specie, gli attori non hanno adempiuto all'onere probatorio su di loro gravante, non avendo dimostrato la sussistenza del danno lamentato, in quanto dalla riproduzione fotografica non sono stati rilevati segni di ammaloramento o di sgretolamento del muro così come lamentati dalla e dal . Pt_1 Pt_2
Per quanto riguarda, infine, le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V., IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− Accoglie parzialmente la domanda attorea;
− condanna, conseguentemente, il in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. , con sede i Carano di Sessa Aurunca alla Via Provinciale snc, a rimuovere il terreno di risulta appoggiato sul muro di cinta, costruito dagli attori a protezione della loro proprietà, nonché all'eliminazione della fontana e del casotto;
− condanna il condominio ” in persona del legale rapp.te p.t. , con sede i CP_1
Carano di Sessa Aurunca alla Via Provinciale snc al pagamento delle spese e compensi di lite in favore degli attori che liquida in complessivi 2.547,00, di cui € 264,00 per spese, otre oneri accessori, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Santa Maria C.V. in data 28/07/2025
IL GOP
Avv. Angela Verolla
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