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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/11/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2978/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Elisa Remonti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2978/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TANIA DECORTES Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di col patrocinio dell'avv. TINA LUNESU CP_1
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede Oggetto: regolamentazione rapporti genitoriali RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 17 dicembre 2024 chiedeva adottarsi una compiuta Parte_1 regolamentazione dei rapporti genitoriali inerenti alla minore , nata il 15 settembre Persona_1
2019 dalla sua relazione col convenuto unione cessata dal gennaio 2024 a causa di CP_1 dissensi fra loro. Esponeva di aver lasciato la casa familiare, sita in Perfugas, per trasferirsi con la figlia a Nulvi dove possedeva un'abitazione e dove vivevano anche i suoi genitori e la zia materna della minore, familiari che la supportavano nella cura della bambina. Aggiungeva di lavorare come estetista presso un centro estetico e essere titolare dell'abitazione della via La Marmora 44/A di Nulvi ove si era trasferita. Concludeva chiedendo l'affidamento condiviso della minore, con prevalente collocamento presso la madre, che venisse adottata un'adeguata regolamentazione della sua permanenza col padre e che fosse posto a carico di quest'ultimo un contributo di almeno 400,00 euro mensili per il mantenimento della figlia, con percepimento dell'assegno unico universale per intero. Con successiva memoria depositata il 18 marzo 2025 la ricorrente rappresentava alcune criticità nei comportamenti del affermando che questi in più occasioni l'aveva ingiuriata e minacciata, CP_1 tenendo condotte inappropriate nei suoi confronti anche in presenza della minore. Inoltre, teneva con sé la bambina senza rispettare i tempi concordati e con un'inadeguata attenzione ai suoi bisogni, non concorrendo peraltro al suo mantenimento.
pagina 1 di 2 Si costituiva il e contestava quanto esposto dalla ricorrente, sostenendo di esercitare la CP_1 sua paternità con affetto e costante partecipazione, avendo solo in rare occasioni, e per ragioni oggettive, modificato i tempi previsti per gli incontri con la bambina che stava volentieri con lui e gli era molto legata. Aggiungeva di versare in serie difficoltà economiche a causa della recente dismissione dell'attività di allevamento del bestiame prima esercitata in forma societaria e di essere privo di una stabile occupazione, concorrendo quindi al mantenimento della minore nei limiti delle sue possibilità e con l'aiuto dei familiari. Aderiva alle domande relative all'affidamento e agli incontri con la figlia, offrendo il versamento di un contributo di 250 euro mensili per il suo mantenimento. Intervenuto il Pubblico Ministero, in esito all'audizione delle parti erano adottati i provvedimenti provvisori su cui era quindi conseguito l'accordo all'udienza dell'11 novembre 2025, alla quale entrambe comparivano anche personalmente, nei seguenti termini: “1) la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, l'istruzione e il mantenimento, stabilendosene la prevalente residenza presso la madre a Nulvi;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia per due giorni alla settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 16.00 fino alle 21.00, quando la riaccompagnerà dalla madre. Durante il periodo scolastico, la andrà a prendere dall'uscita di scuola e la riaccompagnerà dalla madre alle ore 20.00. Potrà inoltre tenerla con sé i fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola, o comunque dalle 16.30, sino alla domenica alle 18.30, salvo diverso accordo. Le principali festività civili e religiose, così come i compleanni, seguiranno il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive la minore soggiornerà presso ciascun genitore per un periodo continuativo che i genitori dovranno concordare tempestivamente. 3) Pone a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese con mezzi di pagamento tracciabili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo elaborato dal CNF;
4) l'assegno unico universale sarà interamente percepito dalla madre quale genitore collocatario della minore”. Accordi che erano così integrati e parzialmente modificati alla stessa udienza dell'11 novembre 2025: “Quando la bambina soggiorna presso un genitore, l'altro potrà sentirla per telefono almeno una volta al giorno, per assicurarsi che stia bene. Le parti concordano anche che il padre quando tiene la minore con sé il fine settimana la riaccompagni dalla madre alle ore 21.00, salvo diverso accordo”. Ritiene il collegio di disporre in conformità a dette condizioni che, condivise dalle parti (la sig.ra Pt_1 ha confermato in udienza come la bambina sia molto legata al padre e soggiorni volentieri presso di lui), assicurano alla minore il mantenimento di rapporti proficui e continuativi con entrambi i genitori, da cui potrà ricevere cure, educazione e mantenimento adeguati. Le spese sono interamente compensate, in ragione della definizione concordata della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, provvede alla regolamentazione dei rapporti genitoriali fra i sigg.ri e in conformità alle condizioni condivise riportate in Parte_1 CP_1 parte motiva. Compensa interamente le spese. Sassari 12 novembre 2025 Il Presidente est. Stefania Deiana
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Elisa Remonti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2978/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TANIA DECORTES Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di col patrocinio dell'avv. TINA LUNESU CP_1
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede Oggetto: regolamentazione rapporti genitoriali RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 17 dicembre 2024 chiedeva adottarsi una compiuta Parte_1 regolamentazione dei rapporti genitoriali inerenti alla minore , nata il 15 settembre Persona_1
2019 dalla sua relazione col convenuto unione cessata dal gennaio 2024 a causa di CP_1 dissensi fra loro. Esponeva di aver lasciato la casa familiare, sita in Perfugas, per trasferirsi con la figlia a Nulvi dove possedeva un'abitazione e dove vivevano anche i suoi genitori e la zia materna della minore, familiari che la supportavano nella cura della bambina. Aggiungeva di lavorare come estetista presso un centro estetico e essere titolare dell'abitazione della via La Marmora 44/A di Nulvi ove si era trasferita. Concludeva chiedendo l'affidamento condiviso della minore, con prevalente collocamento presso la madre, che venisse adottata un'adeguata regolamentazione della sua permanenza col padre e che fosse posto a carico di quest'ultimo un contributo di almeno 400,00 euro mensili per il mantenimento della figlia, con percepimento dell'assegno unico universale per intero. Con successiva memoria depositata il 18 marzo 2025 la ricorrente rappresentava alcune criticità nei comportamenti del affermando che questi in più occasioni l'aveva ingiuriata e minacciata, CP_1 tenendo condotte inappropriate nei suoi confronti anche in presenza della minore. Inoltre, teneva con sé la bambina senza rispettare i tempi concordati e con un'inadeguata attenzione ai suoi bisogni, non concorrendo peraltro al suo mantenimento.
pagina 1 di 2 Si costituiva il e contestava quanto esposto dalla ricorrente, sostenendo di esercitare la CP_1 sua paternità con affetto e costante partecipazione, avendo solo in rare occasioni, e per ragioni oggettive, modificato i tempi previsti per gli incontri con la bambina che stava volentieri con lui e gli era molto legata. Aggiungeva di versare in serie difficoltà economiche a causa della recente dismissione dell'attività di allevamento del bestiame prima esercitata in forma societaria e di essere privo di una stabile occupazione, concorrendo quindi al mantenimento della minore nei limiti delle sue possibilità e con l'aiuto dei familiari. Aderiva alle domande relative all'affidamento e agli incontri con la figlia, offrendo il versamento di un contributo di 250 euro mensili per il suo mantenimento. Intervenuto il Pubblico Ministero, in esito all'audizione delle parti erano adottati i provvedimenti provvisori su cui era quindi conseguito l'accordo all'udienza dell'11 novembre 2025, alla quale entrambe comparivano anche personalmente, nei seguenti termini: “1) la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, l'istruzione e il mantenimento, stabilendosene la prevalente residenza presso la madre a Nulvi;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia per due giorni alla settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 16.00 fino alle 21.00, quando la riaccompagnerà dalla madre. Durante il periodo scolastico, la andrà a prendere dall'uscita di scuola e la riaccompagnerà dalla madre alle ore 20.00. Potrà inoltre tenerla con sé i fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola, o comunque dalle 16.30, sino alla domenica alle 18.30, salvo diverso accordo. Le principali festività civili e religiose, così come i compleanni, seguiranno il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive la minore soggiornerà presso ciascun genitore per un periodo continuativo che i genitori dovranno concordare tempestivamente. 3) Pone a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese con mezzi di pagamento tracciabili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo elaborato dal CNF;
4) l'assegno unico universale sarà interamente percepito dalla madre quale genitore collocatario della minore”. Accordi che erano così integrati e parzialmente modificati alla stessa udienza dell'11 novembre 2025: “Quando la bambina soggiorna presso un genitore, l'altro potrà sentirla per telefono almeno una volta al giorno, per assicurarsi che stia bene. Le parti concordano anche che il padre quando tiene la minore con sé il fine settimana la riaccompagni dalla madre alle ore 21.00, salvo diverso accordo”. Ritiene il collegio di disporre in conformità a dette condizioni che, condivise dalle parti (la sig.ra Pt_1 ha confermato in udienza come la bambina sia molto legata al padre e soggiorni volentieri presso di lui), assicurano alla minore il mantenimento di rapporti proficui e continuativi con entrambi i genitori, da cui potrà ricevere cure, educazione e mantenimento adeguati. Le spese sono interamente compensate, in ragione della definizione concordata della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, provvede alla regolamentazione dei rapporti genitoriali fra i sigg.ri e in conformità alle condizioni condivise riportate in Parte_1 CP_1 parte motiva. Compensa interamente le spese. Sassari 12 novembre 2025 Il Presidente est. Stefania Deiana
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