TAR
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01135/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 19/01/2026
N. 00053 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01135/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1135 del 2025, proposto da Formula Servizi
Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Laura Castiglione, Paolo Cavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società per L'Aeroporto Civile di Bergamo-Orio al Serio S.A.C.B.O. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Denis
Campana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Gsi - Gestione Servizi Integrati S.r.l., non costituita in giudizio; N. 01135/2025 REG.RIC.
per l'annullamento
- del diniego espresso da CB con nota del 18 agosto 2025 all'esibizione/rilascio dei documenti richiesti con istanza di accesso agli atti del 22 luglio 2025; nonché per l'accertamento del diritto dell'odierna ricorrente di accedere integralmente a tutta la documentazione richiesta con detta istanza e la conseguente condanna di CB a provvedere all'esibizione integrale di tutta la documentazione oggetto dell'istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Società per L'Aeroporto Civile di Bergamo-
Orio al Serio S.A.C.B.O. S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa Beatrice
ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Formula Servizi soc. coop., odierna ricorrente, è risultata aggiudicataria della gara indetta da Società per l'Aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio s.p.a. (di seguito, breviter, CB) per l'affidamento dei “servizi di pulizia e servizi dedicati dell'aeroporto di Orio al Serio”.
2.-In ragione di una asserita discrasia tra il monte ore contrattuale previsto negli atti di gara e quello effettivamente ritenuto idoneo ad assicurare la corretta esecuzione del contratto, ed a seguito di solleciti rivolti a CB per l'adeguamento delle condizioni negoziali, Formula Servizi ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Brescia al fine di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante e il risarcimento del danno. N. 01135/2025 REG.RIC.
3.- In data 14 maggio 2025 il rapporto contrattuale è stato risolto da CB ai sensi dell'art. 122 d.lgs. 36/2023 per inadempimento dell'esecutrice, sicchè Formula Servizi ha adito il Tribunale di Brescia per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dei presupposti della risoluzione, della responsabilità precontrattuale della stazione appaltante oltre che il risarcimento dei danni.
A seguito della risoluzione, il servizio è stato aggiudicato alla impresa classificata seconda in graduatoria GSI-Gestione Servizi Integrati s.r.l..
4.- Il 22 luglio 2025, al dichiarato fine di “esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa nel giudizio indicato in premessa (id est il giudizio civile), anche a mezzo di produzione di ulteriori documenti” e di “comprendere pure se sono state richieste anche al nuovo gestore le medesime prestazioni, con le medesime modalità, in precedenza erogate dall'esponente, come peraltro prescrive l'art. 124, comma 2, del
d.lgs. 36/2023”, Formula Servizi ha presentato a CB un'istanza di accesso agli atti, riferita al contempo all'art. 22 L. n. 241 del 1990 (accesso documentale c.d. difensivo), anche ex art. 35 d.lgs. 36/2023, e all'art. 5 d. lgs. n. 33 del 2013 (accesso civico generalizzato), per ottenere i seguenti atti: - il contratto d'appalto stipulato con la seconda graduata e i relativi allegati tecnici; - l'offerta tecnica del nuovo gestore laddove fosse eventualmente richiamata per relationem dal contratto; - la corrispondenza intercorsa tra il nuovo gestore e CB prima della stipula del contratto; e ciò onde “verificare se siano state non solo assicurate contrattualmente, ma anche originariamente richieste, le stesse condizioni operative”.
5.- In data 18 agosto 2025 CB ha negato l'accesso, sul rilievo che “non sussiste alcuna valida ragione a sostegno dell'istanza”, opponendo all'ostensione il proprio corrispondente diritto difensivo nell'ambito del giudizio pendente dinanzi al Giudice civile, il quale “è deputato a dirimere e decidere anche l'attività istruttoria sulla base di precise domande ed eccezioni delle parti”. N. 01135/2025 REG.RIC.
6.- Avverso il diniego di ostensione, Formula Servizi s.r.l. ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a., notificato a CB e a GSI Gestione Servizi Integrati s.r.l., deducendone l'illegittimità per “Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della legge
241/1990. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013. Violazione e falsa applicazione dell'artt. 35 del D.lgs. 36/2023. Violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione. Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione; errata ricostruzione e applicazione dei rapporti tra diritto di accesso e processo civile come delineato dall'Adunanza Plenaria n. 19/2020”.
6.1.- La ricorrente lamenta di aver presentato la domanda di accesso agli atti in funzione della pendenza del giudizio avanti al Tribunale civile di Brescia, proposto per far accertare l'inadempimento della stazione appaltante e l'illegittimità della risoluzione contrattuale disposta in proprio danno, circostanze idonee a dimostrare la sussistenza dell'interesse all'acquisizione della documentazione richiesta, e il nesso di strumentalità tra accesso e azione proposta; l'Amministrazione non avrebbe potuto opporre, per giustificare il diniego, le proprie prerogative difensive, invocando la sua qualità di controparte processuale per sottrarsi all'obbligo di ostendere la documentazione in suo possesso, anche considerando che tale documentazione non è idonea a disvelare alcuna strategia difensiva di CB; non potrebbe svolgersi alcuna valutazione sull'influenza nel giudizio civile dei documenti richiesti, che spetta unicamente al giudice presso il quale è incardinata la lite; il fatto che competa al giudice civile decidere sulle istanze istruttorie delle parti non preclude l'esercizio dell'accesso difensivo, in quanto rimedio concorrente con quello attivabile in sede istruttoria nel giudizio civile; inoltre, l'istanza di accesso sarebbe stata formulata anche quale accesso civico generalizzato, esercitabile da chiunque senza necessità di particolari motivazioni, precludendo all'Amministrazione di effettuare valutazioni di merito ulteriori rispetto a quelle già previste a monte da legislatore. N. 01135/2025 REG.RIC.
7.- Si è costituita in giudizio CB s.p.a., la quale ha argomentato nel merito per l'infondatezza della pretesa ostensiva, sostenendo la natura abusiva dell'accesso domandato dalla ricorrente, in quanto finalizzato a duplicare dinanzi al TAR la fase istruttoria dei processi civili già pendenti presso il Tribunale di Brescia; la pretesa ostensiva avanzata ex art. 35 d.lgs. 36/2023, sarebbe infondata in quanto tale ipotesi di accesso agli atti della fase esecutiva di un appalto pubblico riguarderebbe una situazione diversa da quella odierna, in quanto volta a tutelare l'interesse del secondo classificato che aspira allo scorrimento della graduatoria e non dell'aggiudicatario esecutore, ormai definitivamente esclusa dall'appalto a seguito della risoluzione del contratto; la domanda di accesso sarebbe esplorativa, non avendo la ricorrente allegato, neppure in sede civile, che le condizioni negoziali dalla stessa sottoscritte siano difformi rispetto a quelle previste nel contratto stipulato con il secondo graduato; il diniego opposto dall'Amministrazione all'accesso difensivo richiesto da Formula
Servizi sarebbe legittimo in quanto diretto a tutelare il corrispondente diritto di difesa di CB nei giudizi civili; sotto il profilo dell'accesso civico generalizzato, l'istanza sarebbe abusiva, in quanto non orientata a far valere un diritto alla conoscenza nell'ottica della trasparenza, bensì per acquisire una posizione di vantaggio nel processo civile rispetto a CB, costringendola, mediante l'ostensione documentale, ad una “disclosure” anticipata nel giudizio civile, in deroga alle scansioni processuali stabilite dal c.p.c…
CB ha poi eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, posto che, dopo la sua proposizione, la ricorrente ha avanzato dinanzi al
Tribunale civile analoga istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c..
8.- La controinteressata GSI-Gestione servizi integrati- s.r.l., pur regolarmente notificata, non si è costituita in giudizio.
9.- All'udienza del 18.12.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione. N. 01135/2025 REG.RIC.
10.- Il ricorso è fondato, per quanto attiene all'accesso difensivo, alla stregua delle ragioni di seguito indicate.
11.- Con riguardo al quadro normativo di riferimento, giova evidenziare che l'art. 22, comma 2, della legge n. 241 del 1990 prevede che “L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza”; il successivo comma 3 stabilisce il principio generale di accessibilità agli atti prevedendo che “Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi
1, 2, 3, 5 e 6”; il settimo comma dell'art. 24 individua un'eccezione rispetto all'elenco delle esclusioni dal diritto di accesso cui è dedicato il medesimo articolo, stabilendo che “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari,
l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
Per quanto qui di rilievo, la giurisprudenza ha affermato che l'esperibilità di tale tipologia di accesso è subordinata alla ricorrenza dei seguenti presupposti:
a) deve trattarsi di interesse ostensivo diretto, concreto ed attuale alla cura in giudizio di determinate fattispecie;
b) deve sussistere un certo “collegamento” tra atti richiesti e difese da apprestare;
c) la richiesta ostensiva deve essere adeguatamente e diffusamente motivata dalla parte istante; con esclusione, dunque, di generici riferimenti “a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando”. Ciò in quanto “l'ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa l'appena descritto nesso di strumentalità necessaria tra la N. 01135/2025 REG.RIC.
documentazione richiesta e la situazione finale controversa” (Consiglio di Stato, sez.
IV, n.10277/2022; Cons. Stato, a.p., n. 4/2021).
Quanto al nesso di strumentalità, la giurisprudenza ha altresì precisato che esso
“costituisce, in particolare, la base fondante dell'accesso difensivo. La valutazione di strumentalità è regolata dalla legge (e dal rispettivo regolamento di attuazione), laddove afferma che l'interesse all'accesso deve corrispondere “ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso” (art.
22 comma 1 lettera b) della l. n. 241 del 1990). La valutazione del nesso di strumentalità è ancorata quindi allo scrutino di: - corrispondenza fra situazione legittimante l'accesso (la ragione di tutela evidenziata nell'istanza) e l'astratto paradigma legale cui è rivolta l'esigenza difensiva: l'interprete deve confrontare, in termini di sussunzione, “il fatto concreto di cui la parte domanda la tutela in giudizio
e l'astratto paradigma legale che ne costituisce la base legale” (Ad. plen. 18 marzo
2021 n. 4); - collegamento del documento amministrativo di cui è chiesta l'ostensione con la situazione giuridica controversa, nel senso che l'accesso deve essere il tramite, da valutare sulla base di un giudizio prognostico ex ante, per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica finale controversa e delle correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio (Ad. plen. 25 settembre 2020 n. 20)” - cfr. Cons. Stato, V, n. 3979/2024.
Una volta verificata l'esistenza del nesso di strumentalità nei termini sin qui precisati,
“La pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, N. 01135/2025 REG.RIC.
assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990 (Cons.
Stato, a.p. n. 4/2021).
12.- Tanto premesso in linea generale, si osserva che nel caso in esame sussiste un
“interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”, essendo gli atti oggetto della pretesa ostensiva strumentali alla difesa da parte della ricorrente delle proprie ragioni nell'ambito del giudizio civile instaurato nei confronti dell'Amministrazione intimata, al fine di contestare i presupposti della risoluzione da questa disposta in suo danno.
12.1.- Occorre evidenziare, al riguardo che:
- - nell'ambito del giudizio civile pendente dinanzi al Tribunale di Brescia, la ricorrente ha domandato la risoluzione del contratto per inadempimento di CB e al contempo la declaratoria dell'illegittimità della risoluzione in danno disposta dalla stazione appaltante: il fatto costitutivo della pretesa civilistica è l'inadempimento di
CB e la correttezza dell'esecuzione di Formula Servizi, fondato sul presupposto che le condizioni negoziali stabilite dalla stazione appaltante fossero inidonee a consentire l'esatto svolgimento del servizio, in ragione della erronea programmazione del servizio stesso e di un calcolo sottostimato dei fabbisogni, che avrebbe costretto la società esecutrice, odierna ricorrente, a una rimodulazione delle prestazioni offerte con consistente aumento di costi (cfr. atto di citazione, doc. 7, pag. 5-7);
- i documenti per i quali è stato richiesto l'accesso sono costituiti dalla corrispondenza intercorsa tra AC e il nuovo affidatario del servizio, oltre che dal contratto stipulato con il secondo graduato, documentazione che, nella prospettiva della odierna ricorrente, sarebbe funzionale in sostanza a verificare se l'Amministrazione abbia N. 01135/2025 REG.RIC.
posto rimedio alle carenze progettuali e agli ulteriori inadempienti oggetto di contestazione da parte di Formula Servizi nel proposto giudizio civile.
12.3.- Sebbene si tratti di documentazione afferente al rapporto tra l'Amministrazione
e un soggetto terzo rispetto sia al giudizio civile sia al rapporto negoziale tra la società ricorrente e CB, sussiste, secondo una valutazione ex ante, un collegamento tra i documenti richiesti e la situazione finale controversa, in quanto tali documenti sono strumentali, quantomeno in astratto, a dimostrare proprio il fatto costitutivo della pretesa, ovvero l'inadempimento di CB e la corretta esecuzione dell'appalto da parte di Formula Servizi; il Giudice dell'accesso, d'altra parte, non può che compiere una valutazione in astratto della necessità difensiva evidenziata, non potendo giungere sino a sindacare né l'ammissibilità della documentazione nel giudizio civile né la concreta utilità della stessa ai fini della vittoriosa conclusione della controversia.
13.- Accertata la sussistenza di un nesso di strumentalità nel senso sopra precisato, va altresì escluso il carattere esplorativo della richiesta di accesso, affermato dall'Amministrazione sull'assunto che Formula Servizi non abbia mai prospettato nel giudizio civile che il contratto concluso con il nuovo gestore sia stato stipulato a condizioni diverse.
13.1.- Invero, per poter formulare una simile affermazione, la ricorrente avrebbe dovuto preventivamente conoscere il contenuto della documentazione richiesta, sì da poterne dimostrare la concreta pertinenza nell'ambito del giudizio instaurato, ma è evidente che, ove la parte avesse già conosciuto aliunde il contenuto dei richiamati documenti oppure vi fosse la certezza della non pertinenza o dell'inutilità degli stessi, sarebbe venuto meno l'interesse ad esperire l'azione per l'accesso documentale.
14.- Né peraltro, può dirsi che l'istanza proposta dalla parte ricorrente sia preordinata ad un controllo dell'operato dell'Amministrazione, svincolato da un proprio interesse diretto, in quanto l'accesso non è stato richiesto per controllare la corretta esecuzione dell'appalto da parte del nuovo gestore, nè per compiere una non consentita verifica N. 01135/2025 REG.RIC.
generalizzata sull'operato dell'amministrazione, bensì per verificare se l'appalto sia stato affidato al nuovo contraente a condizioni diverse da quelle originarie, sì da dimostrare l'eventuale inadempimento della stazione appaltante nella predisposizione del progetto posto a base di gara.
15.- Neppure sono condivisibili le ulteriori argomentazioni spiegate dalla difesa di
CB in relazione alla asserita natura abusiva della richiesta di accesso, in quanto costituente una duplicazione “della fase istruttoria dei processi civili già pendenti presso il Tribunale di Brescia”.
15.1.- Al riguardo si osserva che la pendenza del predetto giudizio, e la conseguente possibilità di acquisire in esso la documentazione di interesse mediante l'utilizzo dei mezzi istruttori previsti dal codice di procedura civile, non costituisce ostacolo all'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi disciplinato dagli artt. 22 e segg. della Legge n. 241 del 1990, come chiarito da A.P. con la sentenza n. 19/2020.
Nella menzionata sentenza, infatti, è stato precisato che “…al potere istruttorio di adottare ordini di esibizione ex artt. 210, 211 cod. proc. civ. oppure di formulare richieste di informazioni alla pubblica amministrazione ex art. 213 cod. proc. civ., deve quindi attribuirsi natura sussidiaria e residuale rispetto alla possibilità, pratica
o giuridica, che la parte abbia di procurarsi da sé, fuori dal processo (quindi anche attraverso lo strumento dell'accesso documentale difensivo ex art. 24, comma 7, l. n.
241/1990), le prove precostituite idonee a dimostrare i fatti da essa allegati, né i menzionati poteri processuali possono essere esercitati per supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante. Ne deriva che la disciplina degli strumenti processualcivilistici di esibizione istruttoria ex artt. 210,
211 e 213 cod. proc. civ., quale interpretata e applicata da costante e consolidata giurisprudenza di legittimità, lungi dal costituire un limite all'esperibilità dell'accesso documentale difensivo ex l. n. 241/1990 prima o in pendenza del giudizio sulla situazione giuridica 'finale', tutt'al contrario sembra presupporre (e in qualche N. 01135/2025 REG.RIC.
modo imporre) il suo previo esperimento, essendo tali mezzi di prova configurati come strumenti istruttori tendenzialmente residuali rispetto alle forme di acquisizione dei documenti da parte dei privati sulla base di correlative discipline di natura sostanziale anche in funzione della loro produzione in giudizio”.
15.2.- Deve pertanto escludersi che la previsione, negli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ., di strumenti di esibizione istruttoria aventi ad oggetto documenti detenuti dalla pubblica amministrazione possa precludere l'esercizio dell'accesso documentale difensivo secondo la disciplina di cui alla legge n. 241/1990, né prima né, come nel caso in esame, in pendenza del processo civile.
15.3.- Allo stesso modo, deve ritenersi che le esigenze difensive dell'istante possano essere tutelate con entrambi i rimedi, essendo rimesso al libero apprezzamento dell'interessato di avvalersi sia della tutela giurisdizionale prevista dall'art. 24 della legge n. 241 del 1990 sia di conseguire la conoscenza dell'atto nel diverso giudizio pendente tra le parti mediante la richiesta di esibizione istruttoria.
16.- Da quanto detto discende, anzitutto, l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata da CB sul rilievo che l'interesse all'ostensione dei documenti sarebbe venuto meno in quanto la ricorrente ha richiesto l'esibizione degli stessi al Giudice civile. Come detto i due rimedi azionati da Formula
Servizi sono tra loro concorrenti, potendo l'interessato azionare indifferentemente l'uno o l'altro, e anche entrambi congiuntamente. Né comunque risulta che il giudice civile abbia, allo stato, ordinato l'esibizione di tali documenti, sicchè l'interesse all'ostensione fatto valere dalla ricorrente nel presente giudizio si presenta tuttora attuale.
17.- Ne deriva altresì che la richiesta di accesso avanzata dalla ricorrente in pendenza del giudizio civile non consente di ravvisare alcuna abusiva “duplicazione dell'attività istruttoria” da espletarsi dinanzi al giudice civile, posto che, come evidenziato dalla sopra richiamata sentenza dell'A.P. 19/2021, l'accesso rappresenta per il privato uno N. 01135/2025 REG.RIC.
strumento di tutela funzionale a procurarsi la disponibilità del documento sia prima che una lite sia instaurata sia nel corso della lite stessa, onde consentire alla parte il deposito nel processo delle prove precostituite, anche a prescindere dagli strumenti processuali offerti per l'acquisizione delle stesse dal codice di procedura civile.
18.- Si osserva poi che le conclusioni sopra riportate, rassegnate dalla Plenaria con riferimento all'ipotesi in cui l'Amministrazione si rifiuti di ostendere documenti strumentali alla difesa in un giudizio civile pendente tra soggetti privati, non possono non valere, contrariamente a quanto asserito da CB, anche per l'ipotesi in cui, come nel caso di specie, l'Amministrazione investita della domanda di accesso è essa stessa parte del giudizio pendente.
Da un lato, la stessa sentenza dell'Adunanza plenaria non consente di avallare una simile distinzione, avendo la stessa affermato che “l'art. 24, comma 7 cit. assicura
«comunque» l'accesso se necessario per la tutela delle proprie situazioni giuridiche, senza limitare tale presidio di garanzia ai casi di liti tra il privato e la pubblica amministrazione o tra i privati nei casi in cui si fa questione dell'illegittimo esercizio del potere; agli effetti della legge, è sufficiente che ricorrano le richiamate testuali ed espresse condizioni: necessità (o stretta indispensabilità per i dati sensibili o giudiziari), corrispondenza e collegamento…”.
Dall'altro, consentire l'accesso per il caso in cui lo stesso serva all'interessato a difendersi in un giudizio tra privati, e negarlo ove invece il documento sia funzionale a difendersi in giudizio contro la stessa Amministrazione detentrice del documento, determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento nella tutela delle situazioni giuridiche soggettive, che meritano invece un identico grado di protezione, e ciò indipendentemente dalla natura soggettiva, pubblica o privata, della controparte processuale. In caso contrario, ove cioè si consentisse alla PA, parte del giudizio, di invocare un supposto diritto difensivo per legittimare il rifiuto di ostensione, il soggetto pubblico diverrebbe titolare di un ingiustificato privilegio, in ipotesi proprio N. 01135/2025 REG.RIC.
quando il documento richiesto con l'accesso sia in grado di disvelare l'illegittimo operato dell'amministrazione, in contrasto con i principi di trasparenza ai quali è improntato l'istituto.
19.- In ogni caso, neppure si comprende in che modo l'ostensione della documentazione richiesta possa, in concreto, vulnerare il diritto di difesa di CB: questo può porsi quale limite all'accesso ove, ad esempio, vengano in rilievo valutazioni relative alla strategia difensiva della parte pubblica, e non anche qualora i documenti stessi siano stati formati nel corso di un procedimento amministrativo o, come nella specie, nell'ambito della fase esecutiva di una procedura ad evidenza pubblica.
20.- Quanto alla materiale disponibilità dei documenti, si osserva che nel diniego di accesso opposto dall'Amministrazione non viene dedotta né l'indisponibilità né
l'inesistenza degli stessi, mentre in giudizio la difesa di CB ha affermato che non esiste corrispondenza con il nuovo gestore preordinata alla stipula del contratto, tuttavia senza fornire, sul punto, adeguati ragguagli provenienti dall'Amministrazione stessa. Invero, allorché l'Amministrazione dichiari di non detenere un determinato documento, e tale affermazione non sia contraddetta dagli elementi aliunde noti al giudice, non sarà possibile l'esercizio dell'accesso: ma sarà peraltro necessario che il diniego venga rappresentato in modo espresso, ad evitare qualsiasi ambiguità e a investire l'Amministrazione di una chiara responsabilità per gli effetti che ne derivano.
21.- Alla luce delle considerazioni che precedono, sussistono i presupposti dell'accesso documentale, sicchè non è necessario esaminare le doglianze relative all'accesso civico generalizzato.
22.- In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, e per l'effetto deve essere ordinato a CB, in persona dell'organo a ciò competente, di mettere a disposizione della ricorrente la documentazione richiesta con l'istanza di accesso del 22.7.2025, ivi inclusa la corrispondenza intercorsa tra CB e il nuovo gestore prima della N. 01135/2025 REG.RIC.
conclusione del contratto di appalto, entro quindici giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ovvero, limitatamente alla corrispondenza stessa, di fornire una dichiarazione puntualmente motivata circa l'inesistenza di detta documentazione.
23.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina a Società per L'Aeroporto Civile di Bergamo-Orio al
Serio s.p.a. l'ostensione della documentazione richiesta, come precisato in motivazione.
Condanna la società resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio nella misura di € 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL IC, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice ZO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 01135/2025 REG.RIC.
Beatrice ZO
EL IC
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 19/01/2026
N. 00053 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01135/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1135 del 2025, proposto da Formula Servizi
Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Laura Castiglione, Paolo Cavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società per L'Aeroporto Civile di Bergamo-Orio al Serio S.A.C.B.O. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Denis
Campana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Gsi - Gestione Servizi Integrati S.r.l., non costituita in giudizio; N. 01135/2025 REG.RIC.
per l'annullamento
- del diniego espresso da CB con nota del 18 agosto 2025 all'esibizione/rilascio dei documenti richiesti con istanza di accesso agli atti del 22 luglio 2025; nonché per l'accertamento del diritto dell'odierna ricorrente di accedere integralmente a tutta la documentazione richiesta con detta istanza e la conseguente condanna di CB a provvedere all'esibizione integrale di tutta la documentazione oggetto dell'istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Società per L'Aeroporto Civile di Bergamo-
Orio al Serio S.A.C.B.O. S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa Beatrice
ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Formula Servizi soc. coop., odierna ricorrente, è risultata aggiudicataria della gara indetta da Società per l'Aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio s.p.a. (di seguito, breviter, CB) per l'affidamento dei “servizi di pulizia e servizi dedicati dell'aeroporto di Orio al Serio”.
2.-In ragione di una asserita discrasia tra il monte ore contrattuale previsto negli atti di gara e quello effettivamente ritenuto idoneo ad assicurare la corretta esecuzione del contratto, ed a seguito di solleciti rivolti a CB per l'adeguamento delle condizioni negoziali, Formula Servizi ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Brescia al fine di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante e il risarcimento del danno. N. 01135/2025 REG.RIC.
3.- In data 14 maggio 2025 il rapporto contrattuale è stato risolto da CB ai sensi dell'art. 122 d.lgs. 36/2023 per inadempimento dell'esecutrice, sicchè Formula Servizi ha adito il Tribunale di Brescia per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dei presupposti della risoluzione, della responsabilità precontrattuale della stazione appaltante oltre che il risarcimento dei danni.
A seguito della risoluzione, il servizio è stato aggiudicato alla impresa classificata seconda in graduatoria GSI-Gestione Servizi Integrati s.r.l..
4.- Il 22 luglio 2025, al dichiarato fine di “esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa nel giudizio indicato in premessa (id est il giudizio civile), anche a mezzo di produzione di ulteriori documenti” e di “comprendere pure se sono state richieste anche al nuovo gestore le medesime prestazioni, con le medesime modalità, in precedenza erogate dall'esponente, come peraltro prescrive l'art. 124, comma 2, del
d.lgs. 36/2023”, Formula Servizi ha presentato a CB un'istanza di accesso agli atti, riferita al contempo all'art. 22 L. n. 241 del 1990 (accesso documentale c.d. difensivo), anche ex art. 35 d.lgs. 36/2023, e all'art. 5 d. lgs. n. 33 del 2013 (accesso civico generalizzato), per ottenere i seguenti atti: - il contratto d'appalto stipulato con la seconda graduata e i relativi allegati tecnici; - l'offerta tecnica del nuovo gestore laddove fosse eventualmente richiamata per relationem dal contratto; - la corrispondenza intercorsa tra il nuovo gestore e CB prima della stipula del contratto; e ciò onde “verificare se siano state non solo assicurate contrattualmente, ma anche originariamente richieste, le stesse condizioni operative”.
5.- In data 18 agosto 2025 CB ha negato l'accesso, sul rilievo che “non sussiste alcuna valida ragione a sostegno dell'istanza”, opponendo all'ostensione il proprio corrispondente diritto difensivo nell'ambito del giudizio pendente dinanzi al Giudice civile, il quale “è deputato a dirimere e decidere anche l'attività istruttoria sulla base di precise domande ed eccezioni delle parti”. N. 01135/2025 REG.RIC.
6.- Avverso il diniego di ostensione, Formula Servizi s.r.l. ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a., notificato a CB e a GSI Gestione Servizi Integrati s.r.l., deducendone l'illegittimità per “Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della legge
241/1990. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013. Violazione e falsa applicazione dell'artt. 35 del D.lgs. 36/2023. Violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione. Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione; errata ricostruzione e applicazione dei rapporti tra diritto di accesso e processo civile come delineato dall'Adunanza Plenaria n. 19/2020”.
6.1.- La ricorrente lamenta di aver presentato la domanda di accesso agli atti in funzione della pendenza del giudizio avanti al Tribunale civile di Brescia, proposto per far accertare l'inadempimento della stazione appaltante e l'illegittimità della risoluzione contrattuale disposta in proprio danno, circostanze idonee a dimostrare la sussistenza dell'interesse all'acquisizione della documentazione richiesta, e il nesso di strumentalità tra accesso e azione proposta; l'Amministrazione non avrebbe potuto opporre, per giustificare il diniego, le proprie prerogative difensive, invocando la sua qualità di controparte processuale per sottrarsi all'obbligo di ostendere la documentazione in suo possesso, anche considerando che tale documentazione non è idonea a disvelare alcuna strategia difensiva di CB; non potrebbe svolgersi alcuna valutazione sull'influenza nel giudizio civile dei documenti richiesti, che spetta unicamente al giudice presso il quale è incardinata la lite; il fatto che competa al giudice civile decidere sulle istanze istruttorie delle parti non preclude l'esercizio dell'accesso difensivo, in quanto rimedio concorrente con quello attivabile in sede istruttoria nel giudizio civile; inoltre, l'istanza di accesso sarebbe stata formulata anche quale accesso civico generalizzato, esercitabile da chiunque senza necessità di particolari motivazioni, precludendo all'Amministrazione di effettuare valutazioni di merito ulteriori rispetto a quelle già previste a monte da legislatore. N. 01135/2025 REG.RIC.
7.- Si è costituita in giudizio CB s.p.a., la quale ha argomentato nel merito per l'infondatezza della pretesa ostensiva, sostenendo la natura abusiva dell'accesso domandato dalla ricorrente, in quanto finalizzato a duplicare dinanzi al TAR la fase istruttoria dei processi civili già pendenti presso il Tribunale di Brescia; la pretesa ostensiva avanzata ex art. 35 d.lgs. 36/2023, sarebbe infondata in quanto tale ipotesi di accesso agli atti della fase esecutiva di un appalto pubblico riguarderebbe una situazione diversa da quella odierna, in quanto volta a tutelare l'interesse del secondo classificato che aspira allo scorrimento della graduatoria e non dell'aggiudicatario esecutore, ormai definitivamente esclusa dall'appalto a seguito della risoluzione del contratto; la domanda di accesso sarebbe esplorativa, non avendo la ricorrente allegato, neppure in sede civile, che le condizioni negoziali dalla stessa sottoscritte siano difformi rispetto a quelle previste nel contratto stipulato con il secondo graduato; il diniego opposto dall'Amministrazione all'accesso difensivo richiesto da Formula
Servizi sarebbe legittimo in quanto diretto a tutelare il corrispondente diritto di difesa di CB nei giudizi civili; sotto il profilo dell'accesso civico generalizzato, l'istanza sarebbe abusiva, in quanto non orientata a far valere un diritto alla conoscenza nell'ottica della trasparenza, bensì per acquisire una posizione di vantaggio nel processo civile rispetto a CB, costringendola, mediante l'ostensione documentale, ad una “disclosure” anticipata nel giudizio civile, in deroga alle scansioni processuali stabilite dal c.p.c…
CB ha poi eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, posto che, dopo la sua proposizione, la ricorrente ha avanzato dinanzi al
Tribunale civile analoga istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c..
8.- La controinteressata GSI-Gestione servizi integrati- s.r.l., pur regolarmente notificata, non si è costituita in giudizio.
9.- All'udienza del 18.12.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione. N. 01135/2025 REG.RIC.
10.- Il ricorso è fondato, per quanto attiene all'accesso difensivo, alla stregua delle ragioni di seguito indicate.
11.- Con riguardo al quadro normativo di riferimento, giova evidenziare che l'art. 22, comma 2, della legge n. 241 del 1990 prevede che “L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza”; il successivo comma 3 stabilisce il principio generale di accessibilità agli atti prevedendo che “Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi
1, 2, 3, 5 e 6”; il settimo comma dell'art. 24 individua un'eccezione rispetto all'elenco delle esclusioni dal diritto di accesso cui è dedicato il medesimo articolo, stabilendo che “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari,
l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
Per quanto qui di rilievo, la giurisprudenza ha affermato che l'esperibilità di tale tipologia di accesso è subordinata alla ricorrenza dei seguenti presupposti:
a) deve trattarsi di interesse ostensivo diretto, concreto ed attuale alla cura in giudizio di determinate fattispecie;
b) deve sussistere un certo “collegamento” tra atti richiesti e difese da apprestare;
c) la richiesta ostensiva deve essere adeguatamente e diffusamente motivata dalla parte istante; con esclusione, dunque, di generici riferimenti “a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando”. Ciò in quanto “l'ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa l'appena descritto nesso di strumentalità necessaria tra la N. 01135/2025 REG.RIC.
documentazione richiesta e la situazione finale controversa” (Consiglio di Stato, sez.
IV, n.10277/2022; Cons. Stato, a.p., n. 4/2021).
Quanto al nesso di strumentalità, la giurisprudenza ha altresì precisato che esso
“costituisce, in particolare, la base fondante dell'accesso difensivo. La valutazione di strumentalità è regolata dalla legge (e dal rispettivo regolamento di attuazione), laddove afferma che l'interesse all'accesso deve corrispondere “ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso” (art.
22 comma 1 lettera b) della l. n. 241 del 1990). La valutazione del nesso di strumentalità è ancorata quindi allo scrutino di: - corrispondenza fra situazione legittimante l'accesso (la ragione di tutela evidenziata nell'istanza) e l'astratto paradigma legale cui è rivolta l'esigenza difensiva: l'interprete deve confrontare, in termini di sussunzione, “il fatto concreto di cui la parte domanda la tutela in giudizio
e l'astratto paradigma legale che ne costituisce la base legale” (Ad. plen. 18 marzo
2021 n. 4); - collegamento del documento amministrativo di cui è chiesta l'ostensione con la situazione giuridica controversa, nel senso che l'accesso deve essere il tramite, da valutare sulla base di un giudizio prognostico ex ante, per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica finale controversa e delle correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio (Ad. plen. 25 settembre 2020 n. 20)” - cfr. Cons. Stato, V, n. 3979/2024.
Una volta verificata l'esistenza del nesso di strumentalità nei termini sin qui precisati,
“La pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, N. 01135/2025 REG.RIC.
assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990 (Cons.
Stato, a.p. n. 4/2021).
12.- Tanto premesso in linea generale, si osserva che nel caso in esame sussiste un
“interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”, essendo gli atti oggetto della pretesa ostensiva strumentali alla difesa da parte della ricorrente delle proprie ragioni nell'ambito del giudizio civile instaurato nei confronti dell'Amministrazione intimata, al fine di contestare i presupposti della risoluzione da questa disposta in suo danno.
12.1.- Occorre evidenziare, al riguardo che:
- - nell'ambito del giudizio civile pendente dinanzi al Tribunale di Brescia, la ricorrente ha domandato la risoluzione del contratto per inadempimento di CB e al contempo la declaratoria dell'illegittimità della risoluzione in danno disposta dalla stazione appaltante: il fatto costitutivo della pretesa civilistica è l'inadempimento di
CB e la correttezza dell'esecuzione di Formula Servizi, fondato sul presupposto che le condizioni negoziali stabilite dalla stazione appaltante fossero inidonee a consentire l'esatto svolgimento del servizio, in ragione della erronea programmazione del servizio stesso e di un calcolo sottostimato dei fabbisogni, che avrebbe costretto la società esecutrice, odierna ricorrente, a una rimodulazione delle prestazioni offerte con consistente aumento di costi (cfr. atto di citazione, doc. 7, pag. 5-7);
- i documenti per i quali è stato richiesto l'accesso sono costituiti dalla corrispondenza intercorsa tra AC e il nuovo affidatario del servizio, oltre che dal contratto stipulato con il secondo graduato, documentazione che, nella prospettiva della odierna ricorrente, sarebbe funzionale in sostanza a verificare se l'Amministrazione abbia N. 01135/2025 REG.RIC.
posto rimedio alle carenze progettuali e agli ulteriori inadempienti oggetto di contestazione da parte di Formula Servizi nel proposto giudizio civile.
12.3.- Sebbene si tratti di documentazione afferente al rapporto tra l'Amministrazione
e un soggetto terzo rispetto sia al giudizio civile sia al rapporto negoziale tra la società ricorrente e CB, sussiste, secondo una valutazione ex ante, un collegamento tra i documenti richiesti e la situazione finale controversa, in quanto tali documenti sono strumentali, quantomeno in astratto, a dimostrare proprio il fatto costitutivo della pretesa, ovvero l'inadempimento di CB e la corretta esecuzione dell'appalto da parte di Formula Servizi; il Giudice dell'accesso, d'altra parte, non può che compiere una valutazione in astratto della necessità difensiva evidenziata, non potendo giungere sino a sindacare né l'ammissibilità della documentazione nel giudizio civile né la concreta utilità della stessa ai fini della vittoriosa conclusione della controversia.
13.- Accertata la sussistenza di un nesso di strumentalità nel senso sopra precisato, va altresì escluso il carattere esplorativo della richiesta di accesso, affermato dall'Amministrazione sull'assunto che Formula Servizi non abbia mai prospettato nel giudizio civile che il contratto concluso con il nuovo gestore sia stato stipulato a condizioni diverse.
13.1.- Invero, per poter formulare una simile affermazione, la ricorrente avrebbe dovuto preventivamente conoscere il contenuto della documentazione richiesta, sì da poterne dimostrare la concreta pertinenza nell'ambito del giudizio instaurato, ma è evidente che, ove la parte avesse già conosciuto aliunde il contenuto dei richiamati documenti oppure vi fosse la certezza della non pertinenza o dell'inutilità degli stessi, sarebbe venuto meno l'interesse ad esperire l'azione per l'accesso documentale.
14.- Né peraltro, può dirsi che l'istanza proposta dalla parte ricorrente sia preordinata ad un controllo dell'operato dell'Amministrazione, svincolato da un proprio interesse diretto, in quanto l'accesso non è stato richiesto per controllare la corretta esecuzione dell'appalto da parte del nuovo gestore, nè per compiere una non consentita verifica N. 01135/2025 REG.RIC.
generalizzata sull'operato dell'amministrazione, bensì per verificare se l'appalto sia stato affidato al nuovo contraente a condizioni diverse da quelle originarie, sì da dimostrare l'eventuale inadempimento della stazione appaltante nella predisposizione del progetto posto a base di gara.
15.- Neppure sono condivisibili le ulteriori argomentazioni spiegate dalla difesa di
CB in relazione alla asserita natura abusiva della richiesta di accesso, in quanto costituente una duplicazione “della fase istruttoria dei processi civili già pendenti presso il Tribunale di Brescia”.
15.1.- Al riguardo si osserva che la pendenza del predetto giudizio, e la conseguente possibilità di acquisire in esso la documentazione di interesse mediante l'utilizzo dei mezzi istruttori previsti dal codice di procedura civile, non costituisce ostacolo all'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi disciplinato dagli artt. 22 e segg. della Legge n. 241 del 1990, come chiarito da A.P. con la sentenza n. 19/2020.
Nella menzionata sentenza, infatti, è stato precisato che “…al potere istruttorio di adottare ordini di esibizione ex artt. 210, 211 cod. proc. civ. oppure di formulare richieste di informazioni alla pubblica amministrazione ex art. 213 cod. proc. civ., deve quindi attribuirsi natura sussidiaria e residuale rispetto alla possibilità, pratica
o giuridica, che la parte abbia di procurarsi da sé, fuori dal processo (quindi anche attraverso lo strumento dell'accesso documentale difensivo ex art. 24, comma 7, l. n.
241/1990), le prove precostituite idonee a dimostrare i fatti da essa allegati, né i menzionati poteri processuali possono essere esercitati per supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante. Ne deriva che la disciplina degli strumenti processualcivilistici di esibizione istruttoria ex artt. 210,
211 e 213 cod. proc. civ., quale interpretata e applicata da costante e consolidata giurisprudenza di legittimità, lungi dal costituire un limite all'esperibilità dell'accesso documentale difensivo ex l. n. 241/1990 prima o in pendenza del giudizio sulla situazione giuridica 'finale', tutt'al contrario sembra presupporre (e in qualche N. 01135/2025 REG.RIC.
modo imporre) il suo previo esperimento, essendo tali mezzi di prova configurati come strumenti istruttori tendenzialmente residuali rispetto alle forme di acquisizione dei documenti da parte dei privati sulla base di correlative discipline di natura sostanziale anche in funzione della loro produzione in giudizio”.
15.2.- Deve pertanto escludersi che la previsione, negli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ., di strumenti di esibizione istruttoria aventi ad oggetto documenti detenuti dalla pubblica amministrazione possa precludere l'esercizio dell'accesso documentale difensivo secondo la disciplina di cui alla legge n. 241/1990, né prima né, come nel caso in esame, in pendenza del processo civile.
15.3.- Allo stesso modo, deve ritenersi che le esigenze difensive dell'istante possano essere tutelate con entrambi i rimedi, essendo rimesso al libero apprezzamento dell'interessato di avvalersi sia della tutela giurisdizionale prevista dall'art. 24 della legge n. 241 del 1990 sia di conseguire la conoscenza dell'atto nel diverso giudizio pendente tra le parti mediante la richiesta di esibizione istruttoria.
16.- Da quanto detto discende, anzitutto, l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata da CB sul rilievo che l'interesse all'ostensione dei documenti sarebbe venuto meno in quanto la ricorrente ha richiesto l'esibizione degli stessi al Giudice civile. Come detto i due rimedi azionati da Formula
Servizi sono tra loro concorrenti, potendo l'interessato azionare indifferentemente l'uno o l'altro, e anche entrambi congiuntamente. Né comunque risulta che il giudice civile abbia, allo stato, ordinato l'esibizione di tali documenti, sicchè l'interesse all'ostensione fatto valere dalla ricorrente nel presente giudizio si presenta tuttora attuale.
17.- Ne deriva altresì che la richiesta di accesso avanzata dalla ricorrente in pendenza del giudizio civile non consente di ravvisare alcuna abusiva “duplicazione dell'attività istruttoria” da espletarsi dinanzi al giudice civile, posto che, come evidenziato dalla sopra richiamata sentenza dell'A.P. 19/2021, l'accesso rappresenta per il privato uno N. 01135/2025 REG.RIC.
strumento di tutela funzionale a procurarsi la disponibilità del documento sia prima che una lite sia instaurata sia nel corso della lite stessa, onde consentire alla parte il deposito nel processo delle prove precostituite, anche a prescindere dagli strumenti processuali offerti per l'acquisizione delle stesse dal codice di procedura civile.
18.- Si osserva poi che le conclusioni sopra riportate, rassegnate dalla Plenaria con riferimento all'ipotesi in cui l'Amministrazione si rifiuti di ostendere documenti strumentali alla difesa in un giudizio civile pendente tra soggetti privati, non possono non valere, contrariamente a quanto asserito da CB, anche per l'ipotesi in cui, come nel caso di specie, l'Amministrazione investita della domanda di accesso è essa stessa parte del giudizio pendente.
Da un lato, la stessa sentenza dell'Adunanza plenaria non consente di avallare una simile distinzione, avendo la stessa affermato che “l'art. 24, comma 7 cit. assicura
«comunque» l'accesso se necessario per la tutela delle proprie situazioni giuridiche, senza limitare tale presidio di garanzia ai casi di liti tra il privato e la pubblica amministrazione o tra i privati nei casi in cui si fa questione dell'illegittimo esercizio del potere; agli effetti della legge, è sufficiente che ricorrano le richiamate testuali ed espresse condizioni: necessità (o stretta indispensabilità per i dati sensibili o giudiziari), corrispondenza e collegamento…”.
Dall'altro, consentire l'accesso per il caso in cui lo stesso serva all'interessato a difendersi in un giudizio tra privati, e negarlo ove invece il documento sia funzionale a difendersi in giudizio contro la stessa Amministrazione detentrice del documento, determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento nella tutela delle situazioni giuridiche soggettive, che meritano invece un identico grado di protezione, e ciò indipendentemente dalla natura soggettiva, pubblica o privata, della controparte processuale. In caso contrario, ove cioè si consentisse alla PA, parte del giudizio, di invocare un supposto diritto difensivo per legittimare il rifiuto di ostensione, il soggetto pubblico diverrebbe titolare di un ingiustificato privilegio, in ipotesi proprio N. 01135/2025 REG.RIC.
quando il documento richiesto con l'accesso sia in grado di disvelare l'illegittimo operato dell'amministrazione, in contrasto con i principi di trasparenza ai quali è improntato l'istituto.
19.- In ogni caso, neppure si comprende in che modo l'ostensione della documentazione richiesta possa, in concreto, vulnerare il diritto di difesa di CB: questo può porsi quale limite all'accesso ove, ad esempio, vengano in rilievo valutazioni relative alla strategia difensiva della parte pubblica, e non anche qualora i documenti stessi siano stati formati nel corso di un procedimento amministrativo o, come nella specie, nell'ambito della fase esecutiva di una procedura ad evidenza pubblica.
20.- Quanto alla materiale disponibilità dei documenti, si osserva che nel diniego di accesso opposto dall'Amministrazione non viene dedotta né l'indisponibilità né
l'inesistenza degli stessi, mentre in giudizio la difesa di CB ha affermato che non esiste corrispondenza con il nuovo gestore preordinata alla stipula del contratto, tuttavia senza fornire, sul punto, adeguati ragguagli provenienti dall'Amministrazione stessa. Invero, allorché l'Amministrazione dichiari di non detenere un determinato documento, e tale affermazione non sia contraddetta dagli elementi aliunde noti al giudice, non sarà possibile l'esercizio dell'accesso: ma sarà peraltro necessario che il diniego venga rappresentato in modo espresso, ad evitare qualsiasi ambiguità e a investire l'Amministrazione di una chiara responsabilità per gli effetti che ne derivano.
21.- Alla luce delle considerazioni che precedono, sussistono i presupposti dell'accesso documentale, sicchè non è necessario esaminare le doglianze relative all'accesso civico generalizzato.
22.- In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, e per l'effetto deve essere ordinato a CB, in persona dell'organo a ciò competente, di mettere a disposizione della ricorrente la documentazione richiesta con l'istanza di accesso del 22.7.2025, ivi inclusa la corrispondenza intercorsa tra CB e il nuovo gestore prima della N. 01135/2025 REG.RIC.
conclusione del contratto di appalto, entro quindici giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ovvero, limitatamente alla corrispondenza stessa, di fornire una dichiarazione puntualmente motivata circa l'inesistenza di detta documentazione.
23.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina a Società per L'Aeroporto Civile di Bergamo-Orio al
Serio s.p.a. l'ostensione della documentazione richiesta, come precisato in motivazione.
Condanna la società resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio nella misura di € 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL IC, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice ZO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 01135/2025 REG.RIC.
Beatrice ZO
EL IC
IL SEGRETARIO