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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/07/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3437 R.G. dell'anno 2023
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bevivino presso il cui studio in Roma, via della
Memoria 52 ha eletto domicilio
- attrice – creditrice procedente -
[...] nato a [...] in data [...], C.F. , CP_1 C.F._1 res.te in Manziana (RM), Via del Monte 6 ed elett.e dom.to in Anzio (RM), alla Via Mimma
Pollastrini, 16, presso l'avv. Luigi Maria Gizzi, del Foro di Velletri, C.F. , C.F._2 che lo rappresenta giusta procura in calce al presente atto,
- c onvenuto - debitore –
NONCHE'
C.F. Controparte_2 P.IVA_1
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma (RM) - P.IVA_2
00187 - Via Sardegna n° 129, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfilippo Cau (C.F.
[...]
) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Montalto di Castro (VT) - C.F._3
01014 - Via Adriatica n° 6, presso lo Studio dell'Avv. Marco Fedele, giusta procura in atti
- c onvenuta – creditrice intervenuta – TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
E
, contumace, Controparte_3
- c onvenuta – creditrice intervenuta –
, contumace Controparte_4 convenuto
OGGETTO: divisione ex art. 601 c.p.c.
CONCLUSIONI
Nelle note in sostituzione dell'udienza del 16 luglio 2025 i difensori delle parti costituite concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ha pignorato in data 27.6.2022 al debitore, , tra l'altro, il diritto di CP_5 CP_1 proprietà per 2/3 dell'unità immobiliare, villino, sita nel Comune di Manziana, Via del Monte n.
6, int. 2, censita al catasto fabbricati del Comune di Manziana al foglio 3, sub 501, part. 851, cat.
A/7 cl.04, rendita €. 1.251,12, piano T-1, consistenza 8,5 vani.
Poiché la residua quota di 1/3 risultava di proprietà di , padre del debitore Persona_1 esecutato, la Società creditrice ha chiesto la divisione del bene in comunione a norma dell'art. 600
c.p.c.
La procedura esecutiva si è svolta dinanzi al sottoscritto magistrato che in data 27 ottobre 2023 ha emesso ordinanza ex art. 600 comma 2 c.p.c. e art. 181 disp. att. c.p.c. con la quale si è disposto procedersi a giudizio di divisione, da introdursi mediante notifica dell'ordinanza stessa a tutti i soggetti interessati -litisconsorti necessari, indicati nelle figure di: creditore procedente e intervenuto, debitore esecutato, comproprietario non esecutato, creditore iscritto non intervenuto nonché eventuali acquirenti di diritti sull'immobile; ha fissato l'udienza del 28.2.24 innanzi a sé, quale giudice della divisione da espletarsi con le modalità di cui all'art. 281 decies c.p.c., essendo l'intera documentazione relativa all'immobile già acquisita in procedura esecutiva;
l'ordinanza notificata, inserita nel fascicolo d'ufficio avrebbe costituito l'atto introduttivo del giudizio di divisione.
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L'ordinanza è stata notificata al debitore , il quale si è costituito con comparsa CP_1
5.2.24, senza articolare deduzioni specifiche.
In sede di notifica della suddetta ordinanza ex art. 600 c.p.c. al soggetto che appariva essere il comproprietario di 1/3 dell'unità immobiliare, sig. , dopo alcuni tentativi andati a Persona_1 vuoto, emergeva che lo stesso era deceduto sin dal 27.5.2019, senza lasciare testamento.
La parte attrice, rilevato che i soggetti chiamati all'eredità del sig. erano i due Persona_1 figli e lo stesso debitore introduceva un procedimento ex art. Controparte_4 CP_1
481 c.c. all'esito del quale all'udienza dell'11.7.2024 rinunciava Controparte_4 espressamente all'eredità.
La difesa della parte attrice, in tale procedimento, chiedeva, il riconoscimento nei confronti di
, della intervenuta accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c., atteso che CP_1 egli, debitore esecutato, sin dal momento dell'apertura della successione, aveva continuato a vivere nel villino in questione e a possederlo in fatto e diritto, senza provvedere all'inventario nel termine di tre mesi previsto dalla disposizione medesima del cod. civ., dal che scaturiva automaticamente che era divenuto erede puro e semplice.
Il Giudice, all'udienza del 27.11.2024, rilevava che tale accertamento non poteva essere condotto all'interno del procedimento di volontaria giurisdizione, finalizzato solo all'esercizio dell'accettazione o della rinuncia da parte dei chiamati e che la verifica avrebbe potuto essere condotta solo in un giudizio a cognizione piena.
La difesa della parte attrice, all'udienza del 29.1.25 rappresentava che secondo diverse pronunce della Corte di Cassazione la questione relativa all'accertamento della qualità di erede o meno nell'ambito del giudizio di divisione, rientrava tra gli accertamenti meramente incidentali da svolgersi all'interno del giudizio di divisione.
Questo giudice con provvedimento dell'8.2.2025 (viziato da un errore materiale nella individuazione delle generalità del de cuius non indicato come ma come Persona_1 Tes_1
, già moglie del de cuius), aderiva alla prospettazione della parte attrice e rilevando nelle
[...] premesse “che la parte attrice ha provato l'accettazione tacita dell'eredità da parte del convenuto, dimostrando che lo stesso è nel possesso di un immobile rientrante nell'asse ereditario di e che non ha tempestivamente Tes_1 posto in essere l'inventario …. che nel caso in esame il possesso del bene ereditario è dimostrato dal certificato di residenza dal quale risulta che il convenuto risiede nell'immobile rientrante nell'asse ereditario di;
che Tes_1 il convenuto non ha dedotto né dimostrato di aver provveduto tempestivamente all'inventario dei beni ereditari” affermava che “deve ritenersi erede puro e semplice di e, quindi, proprietario pro- CP_1 Tes_1
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
quota del bene pignorato ed oggetto di questo giudizio” e disponeva, all'interno del giudizio di divisione, la vendita del bene oggetto di causa con delega al professionista.
Il professionista delegato con istanza del 27 marzo 2025 segnalava che non era stata effettuata alcuna trascrizione delle accettazioni tacite o rinunce all'eredità di da parte del Persona_1 debitore e del fratello CP_1 Controparte_4
Successivamente con istanza dell'1 aprile 2025 la parte attrice chiedeva la correzione dell'errore materiale relativo alle generalità del de cuius contenuto in tale ordinanza e chiedeva che la stessa fosse “depositata pure nel fascicolo dell'esecuzione r.g.e. n.143/2022, non già all'interno del fascicolo di divisione endoesecutiva r.g. n. 3437/2023, con istanza contestuale di definizione del giudizio in parola e liquidazione delle spese di giudizio quantificate, secondo il valore medio dello scaglione di riferimento per le fasi di studio e introduttiva ed al valore minimo per la fase di trattazione, in €.
7.015 oltre rimborso spese generali ca ed iva, nonché esborsi anticipati di €. 276,70”.
All'esito dell'udienza del 16 aprile 2025 questo Giudice melius re perpensa fissava l'udienza del 16 luglio 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in ordine alla proseguibilità del giudizio ed all'esito del deposito delle note di trattazione scritta tratteneva la causa in decisione.
2. Per la definizione del giudizio è necessario ricostruire i passaggi della procedura esecutiva e del presente giudizio come sono emersi alla luce dello sviluppo degli stessi e della documentazione acquisita.
Preliminarmente deve osservarsi che, come si è già visto, il pignoramento che ha dato origine alla procedura esecutiva nel corso della quale è stata emessa l'ordinanza ex art. 600 comma 2 c.p.c. e art. 181 disp. att. c.p.c. ha riguardato solo i 2/3 dell'unità immobiliare, villino, sita nel Comune di
Manziana, Via del Monte n. 6, int. 2, censita al catasto fabbricati del Comune di Manziana al foglio 3, sub 501, part. 851, cat. A/7 cl.04, rendita €. 1.251,12, piano T-1, consistenza 8,5 vani sul presupposto che la proprietà di 1/3 dell'immobile apparteneva a . Persona_1
Di conseguenza era stata richiesta e disposta l'introduzione di questo giudizio di divisione.
Nel corso di questo giudizio è emerso tuttavia che era deceduto sin dal Persona_1
27.5.2019 e quindi prima della notifica del pignoramento, senza lasciare testamento.
I due eredi di erano e lo stesso debitore Persona_1 Controparte_4 CP_1
Il primo ha rinunciato all'eredità.
Rispetto al secondo la parte attrice, ha dedotto l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, essendo nel possesso dei beni ereditari ed ha chiesto disporsi la vendita dell'intero CP_1
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
immobile, pur precisando, successivamente, che la richiesta di vendita riguardava la procedura esecutiva e non questa procedura.
La stessa parte attrice ha poi dedotto che l'accertamento della titolarità della quota del bene in divisione, a seguito della accettazione tacita dell'eredità, rientra tra gli accertamenti tipici che il
Giudice deve effettuare in sede divisoria.
Quest'ultima deduzione è certamente giusta e condivisibile.
L'accettazione tacita dell'eredità è effettivamente intervenuta sulla base di quanto risulta in atti, per le ragioni indicate nell'ordinanza dell'8 febbraio 2025, pur viziata da errore materiale, in quanto “la parte attrice ha provato l'accettazione tacita dell'eredità da parte del convenuto, dimostrando che lo stesso è nel possesso di un immobile rientrante nell'asse ereditario di che non ha Persona_1 tempestivamente posto in essere l'inventario” e “che nel caso in esame il possesso del bene ereditario è dimostrato dal certificato di residenza dal quale risulta che il convenuto risiede nell'immobile rientrante nell'asse ereditario”.
Il possesso del bene ereditario è stato comprovato dal depositato verbale di accesso del Custode giudiziario del 13.7.2023 nel quale il Custode stesso attesta esplicitamente che il è CP_1 residente di fatto nell'immobile di Manziana via del Monte n.6 int. 2, nonché dalla circostanza che quest'ultimo chiedeva 'di poter asportare i beni personali rimasti posti all'interno' e dal storico Parte_2 di residenza rilasciato il 18.4.2025 dal Comune di Manziana (all. 4), nel quale risulta che il CP_1
risiedesse nell'immobile in parola di Manziana nel periodo intercorrente dal 22.9.2016 al
[...]
19.2.2025.
La domanda di accertamento dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte di
[...]
può essere quindi accolta ma nei limiti e con l'efficacia indicata dalla stessa parte attrice CP_1 all'udienza del 29.1.25 che ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. n.
25728/2007 e n.3288/1987) secondo la quale la questione relativa all'accertamento della qualità di erede o meno nell'ambito del giudizio di divisione, rientra tra gli accertamenti meramente incidentali e non configura una causa pregiudiziale da definire con autorità di giudicato.
Pertanto l'accoglimento della domanda di accertamento dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, formulata in comparsa conclusionale, ha carattere solo incidentale e non può costituire un capo autonomo del dispositivo della sentenza.
D'altro canto una volta accertata, sia pur in via incidentale l'intervenuta qualità di erede in capo al convenuto per la quota residua di 1/3, non può disporsi “la divisione della quota CP_1 pignorata di 2/3 da quella residuale di 1/3 in capo al soggetto che risulterà comproprietario” come richiesto in comparsa conclusionale.
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Infatti è proprio l'accertamento dell'intervenuta accettazione tacita ed il conseguente intervenuto acquisto per successione ereditaria della quota dell'immobile non pignorata che non consente di procedere come richiesto dalla parte attrice ed a rendere improcedibile il giudizio di divisione che presuppone l'esistenza di una comunione sul bene pignorato solo pro quota.
Tale improcedibilità deve essere dichiarata in questa sede.
Infine non è possibile procedere come pure richiesto dal creditore procedente nell'istanza dell'1 aprile 2025 con l'emissione in questa sede di una ordinanza che valga nella procedura esecutiva poiché quest'ultima è sospesa e deve essere riassunta prima che sia possibile emettere, in quella sede, qualsiasi valido provvedimento.
In sede esecutiva, una volta riassunta la procedura, andranno esaminate le altre questioni ed, in primo luogo, la possibilità di vendere in sede esecutiva intero un immobile che risulta pignorato solo nella misura di 2/3.
Pertanto deve dichiararsi l'improcedibilità del presente giudizio.
Le ragioni della decisione consigliano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 3437 del 2023 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede: dichiara improcedibile il giudizio;
dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Civitavecchia 25 luglio 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3437 R.G. dell'anno 2023
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bevivino presso il cui studio in Roma, via della
Memoria 52 ha eletto domicilio
- attrice – creditrice procedente -
[...] nato a [...] in data [...], C.F. , CP_1 C.F._1 res.te in Manziana (RM), Via del Monte 6 ed elett.e dom.to in Anzio (RM), alla Via Mimma
Pollastrini, 16, presso l'avv. Luigi Maria Gizzi, del Foro di Velletri, C.F. , C.F._2 che lo rappresenta giusta procura in calce al presente atto,
- c onvenuto - debitore –
NONCHE'
C.F. Controparte_2 P.IVA_1
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma (RM) - P.IVA_2
00187 - Via Sardegna n° 129, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfilippo Cau (C.F.
[...]
) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Montalto di Castro (VT) - C.F._3
01014 - Via Adriatica n° 6, presso lo Studio dell'Avv. Marco Fedele, giusta procura in atti
- c onvenuta – creditrice intervenuta – TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
E
, contumace, Controparte_3
- c onvenuta – creditrice intervenuta –
, contumace Controparte_4 convenuto
OGGETTO: divisione ex art. 601 c.p.c.
CONCLUSIONI
Nelle note in sostituzione dell'udienza del 16 luglio 2025 i difensori delle parti costituite concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ha pignorato in data 27.6.2022 al debitore, , tra l'altro, il diritto di CP_5 CP_1 proprietà per 2/3 dell'unità immobiliare, villino, sita nel Comune di Manziana, Via del Monte n.
6, int. 2, censita al catasto fabbricati del Comune di Manziana al foglio 3, sub 501, part. 851, cat.
A/7 cl.04, rendita €. 1.251,12, piano T-1, consistenza 8,5 vani.
Poiché la residua quota di 1/3 risultava di proprietà di , padre del debitore Persona_1 esecutato, la Società creditrice ha chiesto la divisione del bene in comunione a norma dell'art. 600
c.p.c.
La procedura esecutiva si è svolta dinanzi al sottoscritto magistrato che in data 27 ottobre 2023 ha emesso ordinanza ex art. 600 comma 2 c.p.c. e art. 181 disp. att. c.p.c. con la quale si è disposto procedersi a giudizio di divisione, da introdursi mediante notifica dell'ordinanza stessa a tutti i soggetti interessati -litisconsorti necessari, indicati nelle figure di: creditore procedente e intervenuto, debitore esecutato, comproprietario non esecutato, creditore iscritto non intervenuto nonché eventuali acquirenti di diritti sull'immobile; ha fissato l'udienza del 28.2.24 innanzi a sé, quale giudice della divisione da espletarsi con le modalità di cui all'art. 281 decies c.p.c., essendo l'intera documentazione relativa all'immobile già acquisita in procedura esecutiva;
l'ordinanza notificata, inserita nel fascicolo d'ufficio avrebbe costituito l'atto introduttivo del giudizio di divisione.
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L'ordinanza è stata notificata al debitore , il quale si è costituito con comparsa CP_1
5.2.24, senza articolare deduzioni specifiche.
In sede di notifica della suddetta ordinanza ex art. 600 c.p.c. al soggetto che appariva essere il comproprietario di 1/3 dell'unità immobiliare, sig. , dopo alcuni tentativi andati a Persona_1 vuoto, emergeva che lo stesso era deceduto sin dal 27.5.2019, senza lasciare testamento.
La parte attrice, rilevato che i soggetti chiamati all'eredità del sig. erano i due Persona_1 figli e lo stesso debitore introduceva un procedimento ex art. Controparte_4 CP_1
481 c.c. all'esito del quale all'udienza dell'11.7.2024 rinunciava Controparte_4 espressamente all'eredità.
La difesa della parte attrice, in tale procedimento, chiedeva, il riconoscimento nei confronti di
, della intervenuta accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c., atteso che CP_1 egli, debitore esecutato, sin dal momento dell'apertura della successione, aveva continuato a vivere nel villino in questione e a possederlo in fatto e diritto, senza provvedere all'inventario nel termine di tre mesi previsto dalla disposizione medesima del cod. civ., dal che scaturiva automaticamente che era divenuto erede puro e semplice.
Il Giudice, all'udienza del 27.11.2024, rilevava che tale accertamento non poteva essere condotto all'interno del procedimento di volontaria giurisdizione, finalizzato solo all'esercizio dell'accettazione o della rinuncia da parte dei chiamati e che la verifica avrebbe potuto essere condotta solo in un giudizio a cognizione piena.
La difesa della parte attrice, all'udienza del 29.1.25 rappresentava che secondo diverse pronunce della Corte di Cassazione la questione relativa all'accertamento della qualità di erede o meno nell'ambito del giudizio di divisione, rientrava tra gli accertamenti meramente incidentali da svolgersi all'interno del giudizio di divisione.
Questo giudice con provvedimento dell'8.2.2025 (viziato da un errore materiale nella individuazione delle generalità del de cuius non indicato come ma come Persona_1 Tes_1
, già moglie del de cuius), aderiva alla prospettazione della parte attrice e rilevando nelle
[...] premesse “che la parte attrice ha provato l'accettazione tacita dell'eredità da parte del convenuto, dimostrando che lo stesso è nel possesso di un immobile rientrante nell'asse ereditario di e che non ha tempestivamente Tes_1 posto in essere l'inventario …. che nel caso in esame il possesso del bene ereditario è dimostrato dal certificato di residenza dal quale risulta che il convenuto risiede nell'immobile rientrante nell'asse ereditario di;
che Tes_1 il convenuto non ha dedotto né dimostrato di aver provveduto tempestivamente all'inventario dei beni ereditari” affermava che “deve ritenersi erede puro e semplice di e, quindi, proprietario pro- CP_1 Tes_1
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
quota del bene pignorato ed oggetto di questo giudizio” e disponeva, all'interno del giudizio di divisione, la vendita del bene oggetto di causa con delega al professionista.
Il professionista delegato con istanza del 27 marzo 2025 segnalava che non era stata effettuata alcuna trascrizione delle accettazioni tacite o rinunce all'eredità di da parte del Persona_1 debitore e del fratello CP_1 Controparte_4
Successivamente con istanza dell'1 aprile 2025 la parte attrice chiedeva la correzione dell'errore materiale relativo alle generalità del de cuius contenuto in tale ordinanza e chiedeva che la stessa fosse “depositata pure nel fascicolo dell'esecuzione r.g.e. n.143/2022, non già all'interno del fascicolo di divisione endoesecutiva r.g. n. 3437/2023, con istanza contestuale di definizione del giudizio in parola e liquidazione delle spese di giudizio quantificate, secondo il valore medio dello scaglione di riferimento per le fasi di studio e introduttiva ed al valore minimo per la fase di trattazione, in €.
7.015 oltre rimborso spese generali ca ed iva, nonché esborsi anticipati di €. 276,70”.
All'esito dell'udienza del 16 aprile 2025 questo Giudice melius re perpensa fissava l'udienza del 16 luglio 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in ordine alla proseguibilità del giudizio ed all'esito del deposito delle note di trattazione scritta tratteneva la causa in decisione.
2. Per la definizione del giudizio è necessario ricostruire i passaggi della procedura esecutiva e del presente giudizio come sono emersi alla luce dello sviluppo degli stessi e della documentazione acquisita.
Preliminarmente deve osservarsi che, come si è già visto, il pignoramento che ha dato origine alla procedura esecutiva nel corso della quale è stata emessa l'ordinanza ex art. 600 comma 2 c.p.c. e art. 181 disp. att. c.p.c. ha riguardato solo i 2/3 dell'unità immobiliare, villino, sita nel Comune di
Manziana, Via del Monte n. 6, int. 2, censita al catasto fabbricati del Comune di Manziana al foglio 3, sub 501, part. 851, cat. A/7 cl.04, rendita €. 1.251,12, piano T-1, consistenza 8,5 vani sul presupposto che la proprietà di 1/3 dell'immobile apparteneva a . Persona_1
Di conseguenza era stata richiesta e disposta l'introduzione di questo giudizio di divisione.
Nel corso di questo giudizio è emerso tuttavia che era deceduto sin dal Persona_1
27.5.2019 e quindi prima della notifica del pignoramento, senza lasciare testamento.
I due eredi di erano e lo stesso debitore Persona_1 Controparte_4 CP_1
Il primo ha rinunciato all'eredità.
Rispetto al secondo la parte attrice, ha dedotto l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, essendo nel possesso dei beni ereditari ed ha chiesto disporsi la vendita dell'intero CP_1
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
immobile, pur precisando, successivamente, che la richiesta di vendita riguardava la procedura esecutiva e non questa procedura.
La stessa parte attrice ha poi dedotto che l'accertamento della titolarità della quota del bene in divisione, a seguito della accettazione tacita dell'eredità, rientra tra gli accertamenti tipici che il
Giudice deve effettuare in sede divisoria.
Quest'ultima deduzione è certamente giusta e condivisibile.
L'accettazione tacita dell'eredità è effettivamente intervenuta sulla base di quanto risulta in atti, per le ragioni indicate nell'ordinanza dell'8 febbraio 2025, pur viziata da errore materiale, in quanto “la parte attrice ha provato l'accettazione tacita dell'eredità da parte del convenuto, dimostrando che lo stesso è nel possesso di un immobile rientrante nell'asse ereditario di che non ha Persona_1 tempestivamente posto in essere l'inventario” e “che nel caso in esame il possesso del bene ereditario è dimostrato dal certificato di residenza dal quale risulta che il convenuto risiede nell'immobile rientrante nell'asse ereditario”.
Il possesso del bene ereditario è stato comprovato dal depositato verbale di accesso del Custode giudiziario del 13.7.2023 nel quale il Custode stesso attesta esplicitamente che il è CP_1 residente di fatto nell'immobile di Manziana via del Monte n.6 int. 2, nonché dalla circostanza che quest'ultimo chiedeva 'di poter asportare i beni personali rimasti posti all'interno' e dal storico Parte_2 di residenza rilasciato il 18.4.2025 dal Comune di Manziana (all. 4), nel quale risulta che il CP_1
risiedesse nell'immobile in parola di Manziana nel periodo intercorrente dal 22.9.2016 al
[...]
19.2.2025.
La domanda di accertamento dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte di
[...]
può essere quindi accolta ma nei limiti e con l'efficacia indicata dalla stessa parte attrice CP_1 all'udienza del 29.1.25 che ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. n.
25728/2007 e n.3288/1987) secondo la quale la questione relativa all'accertamento della qualità di erede o meno nell'ambito del giudizio di divisione, rientra tra gli accertamenti meramente incidentali e non configura una causa pregiudiziale da definire con autorità di giudicato.
Pertanto l'accoglimento della domanda di accertamento dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, formulata in comparsa conclusionale, ha carattere solo incidentale e non può costituire un capo autonomo del dispositivo della sentenza.
D'altro canto una volta accertata, sia pur in via incidentale l'intervenuta qualità di erede in capo al convenuto per la quota residua di 1/3, non può disporsi “la divisione della quota CP_1 pignorata di 2/3 da quella residuale di 1/3 in capo al soggetto che risulterà comproprietario” come richiesto in comparsa conclusionale.
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Infatti è proprio l'accertamento dell'intervenuta accettazione tacita ed il conseguente intervenuto acquisto per successione ereditaria della quota dell'immobile non pignorata che non consente di procedere come richiesto dalla parte attrice ed a rendere improcedibile il giudizio di divisione che presuppone l'esistenza di una comunione sul bene pignorato solo pro quota.
Tale improcedibilità deve essere dichiarata in questa sede.
Infine non è possibile procedere come pure richiesto dal creditore procedente nell'istanza dell'1 aprile 2025 con l'emissione in questa sede di una ordinanza che valga nella procedura esecutiva poiché quest'ultima è sospesa e deve essere riassunta prima che sia possibile emettere, in quella sede, qualsiasi valido provvedimento.
In sede esecutiva, una volta riassunta la procedura, andranno esaminate le altre questioni ed, in primo luogo, la possibilità di vendere in sede esecutiva intero un immobile che risulta pignorato solo nella misura di 2/3.
Pertanto deve dichiararsi l'improcedibilità del presente giudizio.
Le ragioni della decisione consigliano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 3437 del 2023 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede: dichiara improcedibile il giudizio;
dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Civitavecchia 25 luglio 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
6 di 6