Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 371
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

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    La Corte ha ritenuto che la produzione documentale di ADER sia nulla per tardività, con conseguente maturazione della prescrizione per le imposte richieste in pagamento, ad eccezione di quelle specificamente indicate.

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    La Corte ha ritenuto che la produzione documentale di ADER sia nulla per tardività, con conseguente maturazione della prescrizione per le imposte richieste in pagamento, ad eccezione di quelle specificamente indicate.

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    La Corte ha ritenuto che la produzione documentale di ADER sia nulla per tardività, con conseguente maturazione della prescrizione per le imposte richieste in pagamento, ad eccezione di quelle specificamente indicate. La Tares 2013 è stata respinta in quanto l'avviso di accertamento è stato notificato in data 25.10.2018.

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    La Corte ha ritenuto che la produzione documentale di ADER sia nulla per tardività, con conseguente maturazione della prescrizione per le imposte richieste in pagamento, ad eccezione di quelle specificamente indicate.

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    La Corte ha ritenuto che la produzione documentale di ADER sia nulla per tardività, con conseguente maturazione della prescrizione per le imposte richieste in pagamento, ad eccezione di quelle specificamente indicate.

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    La Corte ha ritenuto che la produzione documentale di ADER sia nulla per tardività, con conseguente maturazione della prescrizione per le imposte richieste in pagamento, ad eccezione di quelle specificamente indicate. La TASI 2015 è stata respinta in quanto l'avviso di accertamento è stato notificato in data 25.1.2021.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la produzione documentale di ADER sia nulla per tardività, con conseguente maturazione della prescrizione per le imposte richieste in pagamento, ad eccezione della tassa automobilistica per gli anni 2017-2018, il cui avviso di accertamento è stato notificato il 19.2.2021.

  • Accolto
    Tardività deposito documenti

    La Corte ha ritenuto nulla la produzione documentale di ADER poiché effettuata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992.

  • Rigettato
    Omessa prova notifica ricorso

    Il ricorrente ha contestato tale eccezione producendo documentazione relativa al tracciamento della spedizione postale, dimostrando la notifica nella data indicata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 371
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 371
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo