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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 371/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente e Relatore
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
PETRONE FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4206/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Polistena
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione AL
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio AL
elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Reggio AL
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di AL
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 09420259002575671000 CAM.COMMERCIO 2013
- INT.PAGAMENTO n. 09420259002575671000 CAM.COMMERCIO 2014
- INT.PAGAMENTO n. 09420259002575671000 CAM.COMMERCIO 2015
- INT.PAGAMENTO n. 09420259002575671000 SMALTIMENTO RIF 2011
- INT.PAGAMENTO n. 09420259002575671000 IRPEF-ALTRO 2010
- INT.PAGAMENTO n. 09420259002575671000 IVA-ALTRO 2009
- INT.PAGAMENTO n. 09420259002575671000 SMALTIMENTO RIF 2010
- INT.PAGAMENTO n. 09420259002575671000 TARES 2013
- INT.PAGAMENTO n. 09420259002575671000 TASI 2015
- INT.PAGAMENTO n. 09420259002575671000 BOLLO 2010
- INT.PAGAMENTO n. 09420259002575671000 BOLLO 2011
- INT.PAGAMENTO n. 09420259002575671000 BOLLO 2013
- INT.PAGAMENTO n. 09420259002575671000 BOLLO 2015
- INT.PAGAMENTO n. 09420259002575671000 BOLLO 2016
- INT.PAGAMENTO n. 09420259002575671000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato contro
- il concessionario (Ader),
- l'Agenzia delle Entrate,
- il Comune di Polistena,
- la CCIAA di Reggio AL
- la Regione AL,
l'odierno ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento allo stesso notificata dall'indicato concessionario per la riscossione il 29.3.2025, chiedendone l'annullamento in relazione alle cartelle oltre specificate:
1. cartella di pagamento n. 09420120026769060000 avente ad oggetto la tassa dello smaltimento dei rifiuti per l'anno 2010 per un importo pari ad euro 822,43; 2. cartella di pagamento n. 09420130006256071000 avente ad oggetto i tributi IVA ed IRPEF per l'anno
2009 per un importo pari ad euro 1.628,32;
3. cartella di pagamento n. 09420130014305629000 avente ad oggetto la tassa dello smaltimento dei rifiuti per l'anno 2011 per un importo pari ad euro 822,43;
4. cartella di pagamento n. 09420130029584822000 avente ad oggetto il tributo IRPEF per l'anno 2010 per un importo pari ad euro 3.277,44;
5. cartella di pagamento n. 09420140022194335000 avente ad oggetto il tributo la tassa automobilistica per l'anno 2010 per un importo pari ad euro 320,47;
6. -cartella di pagamento n. 09420160000132067000 avente ad oggetto il tributo diritto annuale camera di commercio per l'anno 2013 per un importo totale pari ad euro 163,72;
7. -cartella di pagamento n. 09420160013013375000 avente ad oggetto tributo la tassa automobilistica per l'anno 2011 per un importo pari ad euro 586,47;
8. -cartella di pagamento n. 09420160031293741000 avente ad oggetto tributo diritto annuale camera di commercio per l'anno 2014 per un importo totale pari 164,44;
9. -cartella di pagamento n. 09420180005554337000 avente ad oggetto il tributo la tassa automobilistica per l'anno 2013 per un importo totale pari ad euro 531,69;
10. -cartella di pagamento n. 09420180020901761000 avente ad oggetto tributo diritto annuale camera di commercio per l'anno 2015 per un importo totale pari ad euro 103,43;
11. -cartella di pagamento n. 09420190020080819000 avente ad oggetto il tributo TARES per l'anno 2013 per un importo totale pari ad euro 1.111,92;
12. -cartella di pagamento n. 09420200008076522000 avente ad oggetto tributo la tassa automobilistica per l'anno 2015 per un importo totale di euro 260,53;
13. -cartella di pagamento n. 09420210011232235000 avente ad oggetto tributo la tassa automobilistica per l'anno 2016 per un importo totale di euro 261,71;
14. -cartella di pagamento n. 09420210021324957000 avente ad oggetto tributo TASI per l'anno 2015 per un importo totale pari ad euro 136,37;
15. -cartella di pagamento n. 09420220006991721000 avente ad oggetto tributo la tassa automobilistica per gli anni 2017-2018 per un importo totale pari ad euro 481,69.
A sostegno del ricorso ha dedotto, mediante le più diffuse argomentazioni nello stesso illustrate, che sarebbe maturato il termine di prescrizione previsto in relazione a ciascun tributo portato dalla sopra indicate cartelle;
ha pertanto concluso per accogliersi il ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
Le resistenti si sono costituite in giudizio, tranne inizialmente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ente della riscossione che ha emesso l'atto impugnato), resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La Regione AL ne ha invocato anche la declaratoria di inammissibilità assumendo essere stata omessa
(dal ricorrente) la prova della data di effettiva ricezione/notifica dell'atto impugnato.
Sul punto parte ricorrente, con successiva memoria di replica, ha contestato il dato ed allegato l'esito dell'interrogazione eseguita sulla piattaforma web della società Banca_1 relativa al tracciamento della spedizione del plico postale;
da detto tracciamento risulta la notifica dell'atto nella data originariamente indicata dal ricorrente con conseguente infondatezza della preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione AL.
All'udienza del 10.11.2025 la Corte ha così provveduto:
<<… la Corte rileva che dagli atti non risulta la prova dell'avvenuta notifica del ricorso al concessionario
(ADER), resistente allo stato contumace;
pertanto, considerato
Che la prova della notifica effettuata a mezzo Pec (premesso l'art.
3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53) deve essere data con modalità telematica (file di posta elettronica, in formato ".eml ovvero .msg"), mentre la prova con copia cartacea del messaggio di posta elettronica (di fatto quello allegato dal ricorrente), può essere consentita solo nel caso in ci non sia possibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art.
3-bis (così testualmente l'art. 9 bis della citata legge 53 del 1994; cfr. anche Cass.
16830/2020 e Cass. Cass. ordinanza 16189/2023 depositata l' 08/06/2023); che la prova della notifica a mezzo PEC deve essere quindi offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato
“.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “DatiAtto.xml”“;
che il ricorrente ha invece depositato la (inidonea) prova della notifica solo in formato pdf e la resistente
(ADER) non si è costituita;
che “solo qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a mezzo PEC, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del d.lgs. 07.03.2005 n. 82 (art. 9, comma
1-bis, L. n. 53/94, cit.)“;
Che “se, una volta effettuata la notifica dell'atto a mezzo di posta elettronica certificata, la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della L. n. 53/94, la violazione delle forme digitali non determina l'inesistenza della notifica dell'atto medesimo, bensì la sua nullità, vizio che può essere sanato per convalidazione oggettiva (art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.), ove l'atto abbia raggiunto comunque lo scopo cui è destinato“;
Che “la configurazione del vizio in termini di nullità, anziché di inesistenza, è conforme al disposto di cui all'art. 11 della L. n. 53/94, che prevede la sanzione della nullità, comunque rilevabile d'ufficio, per le notificazioni previste dalla medesima legge in mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ivi stabiliti, nonché in caso di inosservanza dei precedenti articoli della stessa legge, oltre che nell'ipotesi di incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica“;
Che tale configurazione, inoltre, trova rispondenza nell'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui la violazione delle forme digitali non integra una causa di inesistenza della notifica, unico vizio che non ammette la sanatoria per il raggiungimento dello scopo (Cass. 15/07/2021, n. 20214; in precedenza, v. Cass.
Sez. U. 18/04/2016, n. 7665; Cass. 31/08/2017, n. 20625; Cass. Sez. U. 28/09/2018, n. 23620; Cass.
05/03/2019, n. 6417; Cass. 12/05/2020, n. 8815; in generale, sulla definitiva sistemazione del concetto di inesistenza della notifica, v. Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916)”;
Che nell'ipotesi in cui – come nella fattispecie in esame – la notifica telematica concerna l'atto introduttivo del giudizio, il raggiungimento dello scopo legale dell'atto di notificazione, con conseguente sanatoria del vizio per convalidazione oggettiva, non postula necessariamente la costituzione in giudizio del destinatario, il quale potrebbe volontariamente scegliere di non costituirsi, pur avendo ricevuto una notificazione rituale;
Che tuttavia, ove si consideri che, a differenza della comunicazione (la quale ha la funzione di portare la semplice notizia dell'atto processuale), la notificazione è deputata alla consegna dell'atto nella sua interezza al destinatario, il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale, nella predetta ipotesi, postula pur sempre che esso, oltre ad essere giunto a conoscenza del destinatario – nel senso che questi ne abbia avuto notizia – sia stato portato nella sua disponibilità appunto nella sua interezza;
Che la prova che l'atto sia stato portato nella disponibilità del notificando – ove non risulti da altre specifiche circostanze - viene data istituzionalmente solo mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” e “.msg” e mediante l'inserimento dei relativi dati identificativi nel file “Dati.Atto. xml”, l'accesso al quale consente di verificare la presenza dell'atto nella disponibilità del destinatario“;
Che viceversa, il solo deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna in formato PDF non consente analoga prova;
Che in mancanza di qualsiasi affidabile elemento da cui evincere che la parte destinataria avesse avuto la tempestiva consegna dell'atto di citazione in opposizione, in funzione della possibilità di costituirsi in giudizio ed esercitare appieno il proprio diritto di difesa, deve allora escludersi la sanatoria del vizio di nullità della notificazione della citazione per violazione delle forme digitali di deposito dell'atto notificato a mezzo
PEC, salvo che parte ricorrente non sia in grado di allegare le ricevute di accettazione e consegna in formato
“.eml” e “.msg” e mediante l'inserimento dei relativi dati identificativi nel file “Dati.Atto.xml” in relazione alla predetta notifica del ricorso ad ADER;
…>>; quindi ha disposto il rinvio della trattazione < della produzione della notifica per Pec del ricorso ad ADER con deposito almeno 15 giorni prima dell'indicata udienza di rinvio>>. Nelle more si è costituito (12.11.2025) il concessionario (ADER) resistendo al ricorso ed invocandone l'inammissibilità e/o il rigetto in quanto:
1) notificato alla resistente oltre il termine di legge (assume che l'atto impugnato sia stato notificato il
19.3.2025 ed il successivo ricorso il 28.5.2025);
2) la rituale notifica delle cartelle,
3) la rituale notifica di successivi atti interruttivi (elencati a pag. 6 dell'atto di costituzione in giudizio),
4) non essere intervenuta, quindi, la prescrizione delle imposte (anche per via della sospensione disposta dal DL n. 18/2020).
Ha altresì chiesto condannarsi il ricorrente al pagamento delle spese di lite (da distrarsi).
Come anticipato, si sono costituiti in giudizio anche le altre parti resistenti, invocando il rigetto del ricorso alla luce della rituale notifica degli atti di propria competenza e della infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Con la richiamata memoria di replica il ricorrente, oltre ad aver documentato la notifica dell'atto in data
29.3.2025, ha contestato il dedotto delle resistenti eccependo l'erroneità delle notifiche degli atti prodromici di Regione AL (in quanto consegnati a soggetti estranei al BURZI' ed al suo nucleo familiare); ha altresì contestato la ritualità delle notifiche degli atti impositivi del Comune di Polistena ed ha insistito nelle già tratte conclusioni circa la intervenuta prescrizione estintiva della imposte richieste in pagamento con l'opposta intimazione.
All'odierna udienza parte ricorrente ha eccepito la tardiva costituzione di ADER con relativa inutilizzabilità della documentazione dalla stessa prodotta;
indi, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva, in via preliminare, come ai fini della motivazione della sentenza sia sufficiente che il giudice indichi le ragioni poste a sostegno della decisione con percorso logico ed argomentativo che dia conto della scelta operata;
quindi, devono intendersi respinti (anche implicitamente) i residui motivi di ricorso assorbiti e/o inconciliabili con quelli posti a sostegno dell'assunta decisione. Secondo il risalente e per vero insuperato insegnamento della Corte di cassazione, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo.
In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 5583 del 2011; v. anche, in motivazione, Cass. n. 7662 del 2020).
La giurisprudenza ha poi elaborato il principio processuale della "ragione più liquida" (v. Cass. n. 363/2019;
Cass. n. 11458/2018; Cass. S.U. n. 9936/2014), desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (a tutela delle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio), quale principio che consente al giudice di esaminare prioritariamente il motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio e ciò in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio stesso.
Tanto premesso, il ricorso, tempestivamente promosso (in quanto l'atto impugnato è stato ricevuto il
29.3.2025 (e non il 19.3.2025)), è meritevole di parziale accoglimento.
Infatti, per come fondatamente eccepito dal ricorrente, la produzione documentale di ADER deve considerarsi nulla per violazione dell'art. 32 d.lgs. n. 546/1992 poiché effettuata il 12.11.2025 a fronte di udienza fissata per il 10.11.2025.
Orbene, nel processo tributario il deposito di documenti ad opera delle parti è disciplinato dall'art. 32, comma
1, d.lgs. n. 546 del 1992, il quale dispone che “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, osservato l'art. 24, comma 1”. La Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire come la produzione documentale effettuata oltre i termini previsti dalla normativa processuale tributaria non può che considerarsi nulla, avendo affermato come “In tema di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre, n. 546, per il deposito di memorie e documenti deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti, e tra queste ed il Giudice, ne consegue che la mancata osservazione del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo” (Cass. Sez. V, n. 1771 del 30.01.2004).
Deriva da quanto precede l'inutilizzabilità della documentazione prodotta da ADER e la conseguente fondatezza del ricorso attesa, di conseguenza, la maturata prescrizione delle imposte richieste in pagamento fuorché, in ogni caso, della tassa automobilistica per gli anni 2017-2018 (il cui avviso di accertamento è stato notificato il 19.2.2021) e la Tares 2013 nonché TASI 2015 con avvisi rispettivamente notificati il
25.10.2018 ed il 25.1.2021 (si vedano anche artt. 67-68 dl 18/2020)
Spese compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso limitatamente alle imposte di cui ai punti da 1 a 10 nonché 12 e 13 dell'elenco di cui in motivazione. Lo respinge nel resto. Spese compensate.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente e Relatore
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
PETRONE FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4206/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Polistena
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione AL
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio AL
elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Reggio AL
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di AL
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 09420259002575671000 CAM.COMMERCIO 2013
- INT.PAGAMENTO n. 09420259002575671000 CAM.COMMERCIO 2014
- INT.PAGAMENTO n. 09420259002575671000 CAM.COMMERCIO 2015
- INT.PAGAMENTO n. 09420259002575671000 SMALTIMENTO RIF 2011
- INT.PAGAMENTO n. 09420259002575671000 IRPEF-ALTRO 2010
- INT.PAGAMENTO n. 09420259002575671000 IVA-ALTRO 2009
- INT.PAGAMENTO n. 09420259002575671000 SMALTIMENTO RIF 2010
- INT.PAGAMENTO n. 09420259002575671000 TARES 2013
- INT.PAGAMENTO n. 09420259002575671000 TASI 2015
- INT.PAGAMENTO n. 09420259002575671000 BOLLO 2010
- INT.PAGAMENTO n. 09420259002575671000 BOLLO 2011
- INT.PAGAMENTO n. 09420259002575671000 BOLLO 2013
- INT.PAGAMENTO n. 09420259002575671000 BOLLO 2015
- INT.PAGAMENTO n. 09420259002575671000 BOLLO 2016
- INT.PAGAMENTO n. 09420259002575671000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato contro
- il concessionario (Ader),
- l'Agenzia delle Entrate,
- il Comune di Polistena,
- la CCIAA di Reggio AL
- la Regione AL,
l'odierno ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento allo stesso notificata dall'indicato concessionario per la riscossione il 29.3.2025, chiedendone l'annullamento in relazione alle cartelle oltre specificate:
1. cartella di pagamento n. 09420120026769060000 avente ad oggetto la tassa dello smaltimento dei rifiuti per l'anno 2010 per un importo pari ad euro 822,43; 2. cartella di pagamento n. 09420130006256071000 avente ad oggetto i tributi IVA ed IRPEF per l'anno
2009 per un importo pari ad euro 1.628,32;
3. cartella di pagamento n. 09420130014305629000 avente ad oggetto la tassa dello smaltimento dei rifiuti per l'anno 2011 per un importo pari ad euro 822,43;
4. cartella di pagamento n. 09420130029584822000 avente ad oggetto il tributo IRPEF per l'anno 2010 per un importo pari ad euro 3.277,44;
5. cartella di pagamento n. 09420140022194335000 avente ad oggetto il tributo la tassa automobilistica per l'anno 2010 per un importo pari ad euro 320,47;
6. -cartella di pagamento n. 09420160000132067000 avente ad oggetto il tributo diritto annuale camera di commercio per l'anno 2013 per un importo totale pari ad euro 163,72;
7. -cartella di pagamento n. 09420160013013375000 avente ad oggetto tributo la tassa automobilistica per l'anno 2011 per un importo pari ad euro 586,47;
8. -cartella di pagamento n. 09420160031293741000 avente ad oggetto tributo diritto annuale camera di commercio per l'anno 2014 per un importo totale pari 164,44;
9. -cartella di pagamento n. 09420180005554337000 avente ad oggetto il tributo la tassa automobilistica per l'anno 2013 per un importo totale pari ad euro 531,69;
10. -cartella di pagamento n. 09420180020901761000 avente ad oggetto tributo diritto annuale camera di commercio per l'anno 2015 per un importo totale pari ad euro 103,43;
11. -cartella di pagamento n. 09420190020080819000 avente ad oggetto il tributo TARES per l'anno 2013 per un importo totale pari ad euro 1.111,92;
12. -cartella di pagamento n. 09420200008076522000 avente ad oggetto tributo la tassa automobilistica per l'anno 2015 per un importo totale di euro 260,53;
13. -cartella di pagamento n. 09420210011232235000 avente ad oggetto tributo la tassa automobilistica per l'anno 2016 per un importo totale di euro 261,71;
14. -cartella di pagamento n. 09420210021324957000 avente ad oggetto tributo TASI per l'anno 2015 per un importo totale pari ad euro 136,37;
15. -cartella di pagamento n. 09420220006991721000 avente ad oggetto tributo la tassa automobilistica per gli anni 2017-2018 per un importo totale pari ad euro 481,69.
A sostegno del ricorso ha dedotto, mediante le più diffuse argomentazioni nello stesso illustrate, che sarebbe maturato il termine di prescrizione previsto in relazione a ciascun tributo portato dalla sopra indicate cartelle;
ha pertanto concluso per accogliersi il ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
Le resistenti si sono costituite in giudizio, tranne inizialmente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ente della riscossione che ha emesso l'atto impugnato), resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La Regione AL ne ha invocato anche la declaratoria di inammissibilità assumendo essere stata omessa
(dal ricorrente) la prova della data di effettiva ricezione/notifica dell'atto impugnato.
Sul punto parte ricorrente, con successiva memoria di replica, ha contestato il dato ed allegato l'esito dell'interrogazione eseguita sulla piattaforma web della società Banca_1 relativa al tracciamento della spedizione del plico postale;
da detto tracciamento risulta la notifica dell'atto nella data originariamente indicata dal ricorrente con conseguente infondatezza della preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione AL.
All'udienza del 10.11.2025 la Corte ha così provveduto:
<<… la Corte rileva che dagli atti non risulta la prova dell'avvenuta notifica del ricorso al concessionario
(ADER), resistente allo stato contumace;
pertanto, considerato
Che la prova della notifica effettuata a mezzo Pec (premesso l'art.
3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53) deve essere data con modalità telematica (file di posta elettronica, in formato ".eml ovvero .msg"), mentre la prova con copia cartacea del messaggio di posta elettronica (di fatto quello allegato dal ricorrente), può essere consentita solo nel caso in ci non sia possibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art.
3-bis (così testualmente l'art. 9 bis della citata legge 53 del 1994; cfr. anche Cass.
16830/2020 e Cass. Cass. ordinanza 16189/2023 depositata l' 08/06/2023); che la prova della notifica a mezzo PEC deve essere quindi offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato
“.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “DatiAtto.xml”“;
che il ricorrente ha invece depositato la (inidonea) prova della notifica solo in formato pdf e la resistente
(ADER) non si è costituita;
che “solo qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a mezzo PEC, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del d.lgs. 07.03.2005 n. 82 (art. 9, comma
1-bis, L. n. 53/94, cit.)“;
Che “se, una volta effettuata la notifica dell'atto a mezzo di posta elettronica certificata, la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della L. n. 53/94, la violazione delle forme digitali non determina l'inesistenza della notifica dell'atto medesimo, bensì la sua nullità, vizio che può essere sanato per convalidazione oggettiva (art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.), ove l'atto abbia raggiunto comunque lo scopo cui è destinato“;
Che “la configurazione del vizio in termini di nullità, anziché di inesistenza, è conforme al disposto di cui all'art. 11 della L. n. 53/94, che prevede la sanzione della nullità, comunque rilevabile d'ufficio, per le notificazioni previste dalla medesima legge in mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ivi stabiliti, nonché in caso di inosservanza dei precedenti articoli della stessa legge, oltre che nell'ipotesi di incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica“;
Che tale configurazione, inoltre, trova rispondenza nell'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui la violazione delle forme digitali non integra una causa di inesistenza della notifica, unico vizio che non ammette la sanatoria per il raggiungimento dello scopo (Cass. 15/07/2021, n. 20214; in precedenza, v. Cass.
Sez. U. 18/04/2016, n. 7665; Cass. 31/08/2017, n. 20625; Cass. Sez. U. 28/09/2018, n. 23620; Cass.
05/03/2019, n. 6417; Cass. 12/05/2020, n. 8815; in generale, sulla definitiva sistemazione del concetto di inesistenza della notifica, v. Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916)”;
Che nell'ipotesi in cui – come nella fattispecie in esame – la notifica telematica concerna l'atto introduttivo del giudizio, il raggiungimento dello scopo legale dell'atto di notificazione, con conseguente sanatoria del vizio per convalidazione oggettiva, non postula necessariamente la costituzione in giudizio del destinatario, il quale potrebbe volontariamente scegliere di non costituirsi, pur avendo ricevuto una notificazione rituale;
Che tuttavia, ove si consideri che, a differenza della comunicazione (la quale ha la funzione di portare la semplice notizia dell'atto processuale), la notificazione è deputata alla consegna dell'atto nella sua interezza al destinatario, il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale, nella predetta ipotesi, postula pur sempre che esso, oltre ad essere giunto a conoscenza del destinatario – nel senso che questi ne abbia avuto notizia – sia stato portato nella sua disponibilità appunto nella sua interezza;
Che la prova che l'atto sia stato portato nella disponibilità del notificando – ove non risulti da altre specifiche circostanze - viene data istituzionalmente solo mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” e “.msg” e mediante l'inserimento dei relativi dati identificativi nel file “Dati.Atto. xml”, l'accesso al quale consente di verificare la presenza dell'atto nella disponibilità del destinatario“;
Che viceversa, il solo deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna in formato PDF non consente analoga prova;
Che in mancanza di qualsiasi affidabile elemento da cui evincere che la parte destinataria avesse avuto la tempestiva consegna dell'atto di citazione in opposizione, in funzione della possibilità di costituirsi in giudizio ed esercitare appieno il proprio diritto di difesa, deve allora escludersi la sanatoria del vizio di nullità della notificazione della citazione per violazione delle forme digitali di deposito dell'atto notificato a mezzo
PEC, salvo che parte ricorrente non sia in grado di allegare le ricevute di accettazione e consegna in formato
“.eml” e “.msg” e mediante l'inserimento dei relativi dati identificativi nel file “Dati.Atto.xml” in relazione alla predetta notifica del ricorso ad ADER;
…>>; quindi ha disposto il rinvio della trattazione < della produzione della notifica per Pec del ricorso ad ADER con deposito almeno 15 giorni prima dell'indicata udienza di rinvio>>. Nelle more si è costituito (12.11.2025) il concessionario (ADER) resistendo al ricorso ed invocandone l'inammissibilità e/o il rigetto in quanto:
1) notificato alla resistente oltre il termine di legge (assume che l'atto impugnato sia stato notificato il
19.3.2025 ed il successivo ricorso il 28.5.2025);
2) la rituale notifica delle cartelle,
3) la rituale notifica di successivi atti interruttivi (elencati a pag. 6 dell'atto di costituzione in giudizio),
4) non essere intervenuta, quindi, la prescrizione delle imposte (anche per via della sospensione disposta dal DL n. 18/2020).
Ha altresì chiesto condannarsi il ricorrente al pagamento delle spese di lite (da distrarsi).
Come anticipato, si sono costituiti in giudizio anche le altre parti resistenti, invocando il rigetto del ricorso alla luce della rituale notifica degli atti di propria competenza e della infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Con la richiamata memoria di replica il ricorrente, oltre ad aver documentato la notifica dell'atto in data
29.3.2025, ha contestato il dedotto delle resistenti eccependo l'erroneità delle notifiche degli atti prodromici di Regione AL (in quanto consegnati a soggetti estranei al BURZI' ed al suo nucleo familiare); ha altresì contestato la ritualità delle notifiche degli atti impositivi del Comune di Polistena ed ha insistito nelle già tratte conclusioni circa la intervenuta prescrizione estintiva della imposte richieste in pagamento con l'opposta intimazione.
All'odierna udienza parte ricorrente ha eccepito la tardiva costituzione di ADER con relativa inutilizzabilità della documentazione dalla stessa prodotta;
indi, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva, in via preliminare, come ai fini della motivazione della sentenza sia sufficiente che il giudice indichi le ragioni poste a sostegno della decisione con percorso logico ed argomentativo che dia conto della scelta operata;
quindi, devono intendersi respinti (anche implicitamente) i residui motivi di ricorso assorbiti e/o inconciliabili con quelli posti a sostegno dell'assunta decisione. Secondo il risalente e per vero insuperato insegnamento della Corte di cassazione, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo.
In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 5583 del 2011; v. anche, in motivazione, Cass. n. 7662 del 2020).
La giurisprudenza ha poi elaborato il principio processuale della "ragione più liquida" (v. Cass. n. 363/2019;
Cass. n. 11458/2018; Cass. S.U. n. 9936/2014), desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (a tutela delle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio), quale principio che consente al giudice di esaminare prioritariamente il motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio e ciò in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio stesso.
Tanto premesso, il ricorso, tempestivamente promosso (in quanto l'atto impugnato è stato ricevuto il
29.3.2025 (e non il 19.3.2025)), è meritevole di parziale accoglimento.
Infatti, per come fondatamente eccepito dal ricorrente, la produzione documentale di ADER deve considerarsi nulla per violazione dell'art. 32 d.lgs. n. 546/1992 poiché effettuata il 12.11.2025 a fronte di udienza fissata per il 10.11.2025.
Orbene, nel processo tributario il deposito di documenti ad opera delle parti è disciplinato dall'art. 32, comma
1, d.lgs. n. 546 del 1992, il quale dispone che “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, osservato l'art. 24, comma 1”. La Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire come la produzione documentale effettuata oltre i termini previsti dalla normativa processuale tributaria non può che considerarsi nulla, avendo affermato come “In tema di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre, n. 546, per il deposito di memorie e documenti deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti, e tra queste ed il Giudice, ne consegue che la mancata osservazione del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo” (Cass. Sez. V, n. 1771 del 30.01.2004).
Deriva da quanto precede l'inutilizzabilità della documentazione prodotta da ADER e la conseguente fondatezza del ricorso attesa, di conseguenza, la maturata prescrizione delle imposte richieste in pagamento fuorché, in ogni caso, della tassa automobilistica per gli anni 2017-2018 (il cui avviso di accertamento è stato notificato il 19.2.2021) e la Tares 2013 nonché TASI 2015 con avvisi rispettivamente notificati il
25.10.2018 ed il 25.1.2021 (si vedano anche artt. 67-68 dl 18/2020)
Spese compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso limitatamente alle imposte di cui ai punti da 1 a 10 nonché 12 e 13 dell'elenco di cui in motivazione. Lo respinge nel resto. Spese compensate.