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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/08/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2626/2023 R.G. promossa da
, nata a [...] il Parte_1
02/01/1959, c.f. ; elettivamente domiciliata in VIA C.F._1
CAMPO SPORTIVO n. 20/A, LEONFORTE (EN), presso lo studio dell'avv. CARMELO SEBETO (c.f. , che la C.F._2 rappresenta e difende per procura in atti ricorrente
contro
Controparte_1
, P.I.
[...]
, c.f. , in persona dell'Assessore pro tempore; P.IVA_1 P.IVA_2
[...]
Controparte_2
, P.I. , c.f. , in persona
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 dell'Assessore pro tempore
convenuti contumaci
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice…
1 Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con il ricorso introduttivo, depositato il 24.08.2023, Parte_1
ha esposto:
[...]
• di essere un operaio inserito nell'elenco speciale dei
“lavoratori forestali” di cui all'art. 45 della L.R. n. 16/1996 e L.R. n. 14/2006 e succ. mod. ed int. ed in quanto tale è stata assunta negli anni dagli Assessorati resistenti, con contratti di lavoro a tempo determinato, per lo svolgimento di attività lavorativa presso la sede di lavoro della provincia di Siracusa con la mansione di operaio agricolo;
• che nonostante la ricorrente abbia svolto attività analoga a quella degli operai assunti a tempo indeterminato, non ha mai goduto dei miglioramenti economici a quest'ultimi riconosciuti, previsti dall'art. 11 del Contratto collettivo integrativo regionale del 2001 in vigore dal 01.03.2000;
• che tale diversità di trattamento è illegittima e pertanto deve essere riconosciuto il diritto ai miglioramenti retributivi in capo alla ricorrente, maturati per il periodo di lavoro svolto negli ultimi cinque anni;
• che, infatti, come affermato da numerose sentenze dei Tribunali Siciliani, il mancato riconoscimento dell'indennità professionale ex art. 11 CIRL anche agli operai a tempo determinato configura una evidente ed ingiustificata discriminazione tra lavoratori addetti alle medesime mansioni, per il solo fatto di appartenere alla categoria di OTI o di OTD;
• che ha inviato due atti di diffida all'Amministrazione convenuta, con interruzione dei termini di prescrizione nel mese di novembre del 2022 e nel mese di febbraio del 2023, diffide alle quali non è stato dato alcun riscontro;
• di aver, pertanto, diritto al pagamento dell'indennità in oggetto per gli anni non suscettibili di prescrizione (tenendo conto
2 degli atti interruttivi inviati nel 2022 e 2023), dall'anno 2018 sino al 2022, determinati sulla scorta dei chiarimenti forniti nella sentenza n. 4076/2004 della Corte di Cassazione
(“…l'anzianità del lavoratore, presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come quello al computo dell'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto”).
ha concluso chiedendo ritenere e dichiarare Parte_1 che la ricorrente ha diritto alla indennità professionale mensile pari ad euro
3,87 di cui al CIRL del 2000 maturata dall'entrata in vigore di tale contratto e per ogni anno in cui è stato inserito nelle fasce O.T.D. e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni convenute, in relazione all'attività di lavoro prestata in loro favore, al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive maturate a tale titolo nell'ultimo quinquennio e non investite dalla prescrizione, ovvero negli anni 2018, 2019, 2020, 2021
e 2022, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Le Amministrazioni convenute non si sono costituite in giudizio, sebbene ritualmente citate.
Nel merito, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento del diritto della parte ricorrente, operaio agricolo a tempo determinato della
[...]
in virtù di una serie di contratti stagionali annuali a far data CP_1 dall'anno 2002 (come da attestazione prot n. 5797 del 19.1.2024, allegata al doc. n. 1 del ricorso), all'indennità professionale prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 del CIRL del 27 aprile 2001 integrativo del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria (poi art. 4 del CIRL 2017), stante l'identità delle mansioni svolte e la stabilità del rapporto lavorativo alle dipendenze degli
Assessorati Regionali convenuti.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto.
3 Si osserva, preliminarmente, che su identiche fattispecie si sono già pronunciati Giudici del Lavoro siciliani - cfr. sentenza Tribunale di Enna n.
242 del 10.06.2020; sentenza Tribunale di Palermo 2775 del 08.09.2022; sentenza Corte d'Appello di Caltanissetta del 09.06.2021; sentenza Corte d'Appello di Caltanissetta del 26.10.2022; sentenza Corte d'Appello di Catania del 27.10.2020; precedenti prodotti da parte ricorrente in allegato al ricorso introduttivo;
trattasi di pronunce aventi ad oggetto la risoluzione delle medesime questioni di diritto del presente giudizio, accogliendo le domande dei lavoratori e rigettando la prospettazione difensiva degli
Assessorati Regionali (nella fattispecie odierna rimasti contumaci), con motivazioni che risultano pienamente condivisibili e che devono intendersi integralmente richiamate e trascritte nella presente sede, in quanto frutto di un'accurata ricostruzione normativa e giurisprudenziale della questione;
in particolare, nelle sentenze sopra richiamate, i Giudici del Lavoro hanno dichiarato illegittima la mancata corresponsione di alcuna voce retributiva derivante dall'anzianità di servizio, con particolare riferimento a quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
In particolare, la citata sentenza Corte d'Appello di Catania del 27.10.2020 (di cui si riportano testualmente stralci significativi) ha osservato che << Come ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia
UE, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 55 tra le altre) >>; e che << Ciò premesso … non trova idonea giustificazione la diversità di trattamento economico, in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi, tra gli operai a tempo determinato addetti al servizio antincendio, quali gli appellati, e gli operai a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria utilizzati dalla stessa amministrazione forestale (cui l'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale del 27.4.2001 riserva l'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento nelle fasce), non essendo riscontrabile - ma neppure prospettata -, come evidenziato dal tribunale, alcuna differenza qualitativa
("ontologica") tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione forestale regionale.
4 Si evidenzi al riguardo, anzitutto, che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla L.R. Siciliana n. 16 del 1996, titolo III
(Delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi), rispettivamente agli artt. 46 e 47 la prima
(contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda
(lavoratori impegnati nei servizi antincendio); detta ultima norma, in particolare, dispone che per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai (distinti in addetti alle squadre di pronto intervento;
addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento;
addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative) ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali;
inoltre, al comma 2, prevede che "Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno".
La successiva L.R. 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della L. n. 16 del 1996, ha tra l'altro istituito, con l'art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale.
La L.R. 28 gennaio 2014, n. 5, ha poi inteso unificare alle dipendenze di un unico ramo dell'amministrazione regionale tutti i lavoratori già iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della L.R. n.
16 del 1996, sia quelli impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che quelli addetti alla manutenzione del patrimonio forestale, introducendo un sistema di avviamento unico, al fine di "migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale", con l'accorpamento delle graduatorie distrettuali del personale impiegato nell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione
- transitato alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste - con gli elenchi speciali su base regionale dei lavoratori forestali addetti al mantenimento del patrimonio forestale ("il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45-ter della L.R. n. 16 del 1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45-ter della L.R. n. 16 del 1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza
5 e con i criteri previsti dall'articolo 49 della L.R. n. 16 del 1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione").
L'art. 47, comma 5, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, ha quindi soppresso la previsione del trasferimento al
[...]
(già della Controparte_3 Controparte_4 titolarità dei rapporti di lavoro/ con il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo, tuttavia al contempo mantenendo le graduatorie uniche distrettuali di tutti i lavoratori forestali (cfr. C. Cost. ordinanza n.
73/2016).
Da quanto sopra evidenziato emerge quindi chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 L. n. 16 del 1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. 31386/2019 da ultimo) e dalle stesse norme CP_1 della contrattazione collettiva integrativa regionale.
Orbene, l'art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della regione Sicilia del
27.4.2001 (integrativo del CCNL 16.7.1998) in atti, prevede, in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una "indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a L.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni".
Detta norma, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine;
e in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato.
6 Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla "anzianità di inserimento nelle fasce", ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicchè l'indennità mensile di Euro.3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni >>.
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, va riconosciuto alla parte ricorrente medesimo il diritto a percepire dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente e dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ciascuno per i periodi di riferimento, le somme maturate a titolo di retribuzione professionale di anzianità come prevista dall'art. 11 lett. c) del CIRL 2001 (e successivamente dall'art. 4 del CIRL 2017) per tutti gli anni dal 2018 al 2023, tenendo conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza;
sicché l'indennità mensile pari a € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (stante il divieto di cumulo sancito dalla L. 724/94), dalla data di maturazione delle singole mensilità sino all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della causa (sia quello del domandato che quello del decisum - indennità mensile di € 3,87 per cinque annualità - rientrano, pertanto, nello scaglione da € 0,01 a € 1.100,00 cause di lavoro, in prossimità al minimo), della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta, tenendo altresì conto che non è stata espletata attività istruttoria;
da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 2626/2023 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente
, in relazione ai periodi di lavoro effettuati negli anni Parte_1
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, a percepire l'indennità professionale legata
7 all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria
(l'indennità mensile pari a € 3,87 per ogni anno di inserimento nelle fasce
O.T.D.), e, per l'effetto, condanna gli Assessorati convenuti, ciascuno per quanto di spettanza, al pagamento, in favore della stessa, delle differenze maturate a tale titolo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi, dal dovuto al soddisfo;
condanna gli Assessorati convenuti al rimborso in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida nella somma complessiva di € 258,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, e che distrae in favore dell'avv. Carmelo Sebeto. Siracusa, 3/08/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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