Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/01/2004, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
REALE SRL;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 12681/99 proposto da:
REALE SRL in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato GAGLIARDO SALVATORE, difeso dall'avvocato SANTAMARIA AMATO ERMANNO, giusto mandato a margine;
- controricorrente e ricorrenti incidentale -
e contro
MINISTERO FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 411/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 17/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
accoglimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Reale ha chiesto il rimborso della tassa sulle società per il periodo dal 1986 al 1992, perché ritenuta in contrasto con la Direttiva Cee n. 335/69.
Il Tribunale, adito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ha accolto la domanda ed ha condannato il Ministero delle Finanze al pagamento di lire 18.650.000 oltre interessi e spese. La Corte di Appello, invece, ha accolto parzialmente l'appello dell'Amministrazione ed ha ridotto la somma capitale a lire 10.500.000, ritenendo che la richiesta di rimborso era stata formulata correttamente (con domanda del 28.6.1991) per il periodo 1988-1990, e che per il resto si era verificata una decadenza. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze.
Ha resistito la società con controricorso e con ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza. Il Ministero ha chiesto l'applicazione dello ius superveniens introdotto con l'art. 11 l.n. 488/98 sotto il seguente duplice profilo:
a) dalle somme versate per l'iscrizione nel registro delle imprese e per il successivo mantenimento di detta iscrizione secondo le disposizioni previgenti, che l'Amministrazione è tenuta a rimborsare perché indebite, debbono essere detratte quelle dovute secondo quanto stabilito dal citato articolo 11 l.n. 448/98 (lire 500.000 per riscrizione dell'atto costitutivo, e lire 1.200.000 per l'iscrizione di altri atti sociali);
b) la misura degli interessi sulle somme che l'Amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare viene stabilita secondo criteri diversi da quelli fissati, in via generale, dagli articoli 1 e 5 l.n. 29/1961. Questa richiesta è infondata e deve essere rigettata. Il profilo attinente alla richiesta di riduzione dei rimborsi in applicazione dell'art. 11 citato non può essere condiviso, giusta l'orientamento già espresso con le sentenze nn. 7176/99, 11473/01. L'Amministrazione, richiamandosi all'articolo 11 in esame, ha chiesto in sostanza che dalle somme da rimborsare (perché ritenute incompatibili con la normativa comunitaria in quanto "non remunerative") siano "detratte" quelle dovute per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti sociali, nella misura stabilita nel primo comma dello stesso articolo.
Ma, qui, in questa causa, in verità si sta discutendo solo di restituzione della tassa annuale e non certo della tassa dovuta per l'iscrizione dell'atto costitutivo, o della tassa dovuta per l'iscrizione di altri atti sociali (di cui in effetti nella specie non si ha neanche notizia).
Chiaramente, quindi, la pretesa dell'Amministrazione è innanzitutto inammissibile perché estranea all'oggetto del giudizio, come questo risulta delineato nell'atto introduttivo. E poi, inoltre, la pretesa relativa alla detrazione per l'iscrizione di atti diversi dall'atto costitutivo è anche infondata poiché l'ammontare della tassa di che trattasi è stato stabilito dal legislatore in modo del tutto astratto e generico (nè dalla relazione al disegno di legge ne' dagli atti parlamentari risulta che esso sia stato determinato, sia pure forfettariamente in funzione dei costi dell'operazione da un tale contesto, è evidente che non sono stati forniti elementi tali che consentano di assegnare al nuovo tributo (introdotto con l'art. 11) il "carattere remunerativo", che lo renderebbe compatibile con la normativa comunitaria.
Anche il profilo relativo alla misura degli interessi non può essere condiviso, essendo la disciplina dettata dall'articolo 11 della legge n. 488/98 sicuramente incompatibile con le norme comunitarie.
E invero, il tasso di interesse stabilito dalla norma denunziata è sensibilmente inferiore a quello fissato, in via generale, dall'art. 5 l.n. 29/1961 per la restituzione delle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari non dovute. In questo modo, è stata prevista una disciplina meno favorevole di quella prevista in via generale per la ripetizione di quanto pagato in più dal contribuente, disciplina che contrasta con il principio secondo il quale "osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario.....a condizioni meno favorevoli dì quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi" (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sent. 10.9.2002, C-216/99 e C-222/99). Il ricorso principale, allora, deve essere rigettato.
La società con il ricorso incidentale ha dedotto violazione di legge (art. 13 d.p.r. n. 641/1972) in quanto erroneamente la Corte di Appello non ha riconosciuto il rimborso per la tassa pagata nell'anno 1991, pur essendo stata l'istanza presentata il giorno successivo al pagamento.
Ritiene la Corte che la doglianza è fondata poiché il pagamento del tributo dal ricorso risulta avvenuto il 27.6.1991, mentre l'istanza risulta presentata il 28.6.1991, per cui c'è da accertare se l'istanza è o meno comprensiva del periodo relativo al 1991. Nella sentenza impugnata nulla è detto in verità in ordine alla esclusione di questo periodo.
La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello che provvederà ad accertare l'esistenza o meno del diritto al rimborso per il 1991.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
rigetta quello principale e accoglie quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di Appello d Napoli. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 15 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004