Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2008, n. 33387
CASS
Sentenza 8 luglio 2008

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Qualora, senza tempestiva opposizione delle parti, venga inserito nel fascicolo per il dibattimento un atto che non dovrebbe esservi inserito, esso diviene pienamente utilizzabile ai fini della decisione salvo che si tratti di atto non utilizzabile ex art. 191 cod. proc. pen. poiché acquisito secondo un procedimento "contra legem". (Nella specie, il verbale delle dichiarazioni rese dall'imputato al G.i.p. in sede di convalida dell'arresto era stato inserito nel fascicolo per il dibattimento a seguito di erronea declaratoria di contumacia dell'imputato che invece era presente).

Commentari2

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    Rassegna giurisprudenziale Esame delle parti private (art. 503) L'art. 503 regolamenta l'esame delle parti tra le quali inseriscono anche la parte civile, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'imputato. Orbene, i primi tre commi dettano regole di carattere generale e disciplinano, soprattutto, l'esame delle parti private diverse dall'imputato, come è confermato dalla specifica regolamentazione – per l'imputato – contenuta nei commi 5 e 6 del predetto art. 503; ed è proprio per questo motivo che il comma 4 richiama la regola contenuta nel secondo comma dell'art. 500 secondo la quale le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere …

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    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 luglio 2022

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2008, n. 33387
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33387
Data del deposito : 8 luglio 2008

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