Sentenza 8 luglio 2008
Massime • 1
Qualora, senza tempestiva opposizione delle parti, venga inserito nel fascicolo per il dibattimento un atto che non dovrebbe esservi inserito, esso diviene pienamente utilizzabile ai fini della decisione salvo che si tratti di atto non utilizzabile ex art. 191 cod. proc. pen. poiché acquisito secondo un procedimento "contra legem". (Nella specie, il verbale delle dichiarazioni rese dall'imputato al G.i.p. in sede di convalida dell'arresto era stato inserito nel fascicolo per il dibattimento a seguito di erronea declaratoria di contumacia dell'imputato che invece era presente).
Commentari • 2
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Rassegna giurisprudenziale Esame delle parti private (art. 503) L'art. 503 regolamenta l'esame delle parti tra le quali inseriscono anche la parte civile, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'imputato. Orbene, i primi tre commi dettano regole di carattere generale e disciplinano, soprattutto, l'esame delle parti private diverse dall'imputato, come è confermato dalla specifica regolamentazione – per l'imputato – contenuta nei commi 5 e 6 del predetto art. 503; ed è proprio per questo motivo che il comma 4 richiama la regola contenuta nel secondo comma dell'art. 500 secondo la quale le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere …
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L'inutilizzabilità degli atti erroneamente inseriti nel fascicolo del dibattimento non è automatica ma consegue alla tempestiva eccezione di parte, da proprorre entro il termine previsto dall'art. 491, comma secondo, cod. proc. pen., posto che la legge consente l'acquisizione, su accordo delle parti, di atti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 431, comma primo, cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di favoreggiamento in cui la Corte ha ritenuto utilizzabile, a seguito della mancata eccezione di parte, un verbale di arresto nella parte descrittiva dei contatti telefonici intercorsi tra i congiunti di un latitante e l'imputata e del comportamento da questa tenuto in occasione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2008, n. 33387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33387 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 08/07/2008
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 1398
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 29458/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OF FR EF, n. 25/09/1964 Silandro;
avverso la sentenza 05/06/2007 della Corte d'Appello di Trento sezione di Bolzano;
Udita la relazione del Pres. Dr. Morgigni;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. OSSERVA
Il 5 giugno 2007 la Corte d'Appello di Trento sezione di Bolzano ha confermato la sentenza resa del Tribunale locale, che in data 11 aprile 2006 aveva condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione FR OS LE, ritenuto colpevole dei seguenti reati:
a) art. 186 C.d.S. per avere guidato il veicolo AUDI tg. BH042JX in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche;
b) art. 589 c.p., per avere - per negligenza, imprudenza o imperizia - e per colpa specifica per violazione degli artt. 141 e 186 C.d.S., consistente nell'avere guidato la propria autovettura in stato di ebbrezza ed a velocità non adeguata e tale da non consentirgli di controllare il veicolo, provocato la morte di EI AN per "frattura colonna cervicale-esorbitale oculare, filoriuscita di materia cerebrale - frattura parieto-occipitale prevalenza lato sx";
in particolare il LE, dopo avere ingerito numerosi bicchieri di birra e vino bianco in diversi esercizi pubblici, si metteva alla guida della propria autovettura specificata sub a), ed all'altezza della progressiva chilometrica 171+800 della SS 38, non si avvedeva della presenza sulla strada di EI, appena uscito dalla propria autovettura, a seguito di sinistro nel quale era rimasto coinvolto e, a causa dell'eccessiva velocità tenuta, non riusciva ad evitare l'impatto, investendo il pedone e provocando le lesioni sopra specificate dalle quali derivava la morte;
con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
c) D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 81 e 189 per non avere ottemperato, in violazione di più disposizioni di legge, quale utente della strada alla guida del veicolo specificato sub a) ed a seguito d'incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alle persone ferite, in particolare, dopo avere investito il EI con le modalità specificate sub b), si allontanava senza fermarsi e sincerarsi delle condizioni del pedone e senza prestare soccorso, in Laces, loc. Coldrano (BZ) il 24/11/2001 (con la recidiva specifica). Ha proposto ricorso il difensore, deducendo quattro motivi. 1) Con il primo lamenta la violazione degli artt. 512, 513 e 526 c.p.p., nonché manifesta illogicità della motivazione.
Assume che in primo grado v'è stata una svista del cancelliere, che ha indicato l'imputato come contumace, mentre in realtà era presente.
Da tale erroneo presupposto sarebbe derivata l'utilizzazione del verbale delle dichiarazioni rese da LE al G.I.P. in sede di convalida dell'arresto, mentre il medesimo è stato acquisito al fascicolo illegittimamente in violazione dell'art. 526 c.p.p. e, quindi, illegittimamente utilizzato, quale base della sentenza d'appello. Sarebbe stato necessario, invece, riaprire l'istruttoria, a richiesta di parte e - accertata la contumacia, l'assenza o il rifiuto dell'imputato di rispondere all'esame - disporne la lettura. Nè per pervenire alla medesima decisione assunta dai giudici territoriali sarebbe sufficiente utilizzare gli altri elementi di prova, poiché le dichiarazioni dell'imputato sarebbero gli unici che documentano il passaggio effettivo dell'auto dell'imputato sul luogo ove ha trovato la morte EI. I testimoni avrebbero menzionato nel corso delle indagini una BMW e solo in dibattimento, resisi conto che si trattava di una AUDI, avevano modificato la versione, rimanendo vaghi sul riconoscimento del veicolo. Nè la serata trascorsa dal OF con HO avrebbe rilevanza nella ricostruzione della dinamica. L'avere quest'ultimo affermato che quando era passato sul luogo dell'accaduto era davanti all'AUDI di OF sarebbe un dato irrilevante, poiché da un lato il medesimo ignorava chi lo seguisse ed inoltre a DE LE sarebbe giunto due o tre minuti dopo di lui.
Il ricorrente precisa altresì che RO SA e UR - altri testi - hanno dichiarato di avere visto la vettura di HO superare quella dell'imputato. La sentenza dovrebbe essere annullata, perché contraddittoria rispetto alle testimonianze, essendo rimasto oscuro se durante il tragitto si fossero frapposte altre auto tra i due e finanche se OF abbia percorso altra strada.
2) Con il secondo motivo il difensore rappresenta erronea applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., ed omessa motivazione. Rileva che, alla luce dell'art. 189 C.d.S., l'imputato non aveva obbligo di fermarsi in presenza dell'incidente in esame ma, anzi, di allontanarsi dal luogo per non creare intralcio. La Corte territoriale avrebbe omesso di verificare se la situazione fosse anomala ed imprevedibile: tale considerazione sarebbe rilevante, ove si ritenesse accertato il nesso tra la guida di OF e la morte della vittima. Proprio la situazione dei luoghi e, cioè, trovarsi al buio, in mezzo ad una quantità di detriti ed abbagliati dalle luci di una vettura in sosta e da quella da cui si è preceduti porrebbe il problema - non adeguatamente affrontato - della prevedibilità e dell'evitabilità dell'evento. Al riguardo osserva che la presenza del ferito sul manto stradale non poteva essere percepita dal ricorrente, viste le condizioni esterne esistenti ed inoltre la stessa presenza della vittima sarebbe causa del tutto anomala ed imprevedibile.
3) Con il terzo motivo si duole dell'erronea applicazione dell'art. 189 C.d.S..
Assume che il cittadino ha l'obbligo di fermarsi e di apprestare assistenza agli infortunati solo se l'incidente, di cui si sia reso conto, appaia ricollegabile al suo comportamento. Occorre cioè che vi sia la prova del dolo. Afferma che nessuno si sarebbe accorto dell'incidente: dal verbale d'udienza risulterebbe che i guidatori delle due auto (BMW ed AUDI) avevano ritenuto che l'infortunato fosse uno dei vari astanti e non certo che giacesse in mezzo alla strada. Il diverso comportamento ipotizzato dalla Corte - rallentare e fermarsi - sarebbe contra ius, perché al cospetto del luogo di un incidente in cui vi sono persone intente a prestare soccorso si dovrebbe soltanto rallentare ma non fermarsi.
4) Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 157 c.p. in relazione all'art. 186 C.d.S., essendo trascorsi oltre quattro anni e sei mesi dalla data del fatto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato soltanto con riferimento al reato di cui all'art. 186 C.d.S., che è prescritto, essendo interamente decorsi dal 24 novembre 2001 quattro anni e sei mesi, tempo massimo previsto all'epoca dall'art. 157 c.p., per le contravvenzioni. Va, quindi, eliminato l'aumento per la continuazione determinato in un mese di reclusione.
Nel resto l'impugnazione deve essere rigettata.
La Corte territoriale ha confermato la sentenza di condanna di primo grado, perché da tutte le prove acquisite emerge in modo chiaro ed indiscutibile la colpevolezza dell'imputato.
Innanzi tutto non v'è stata la violazione dell'art. 526 c.p.p.. È pacifico che la Corte territoriale s'è avvalsa, per assumere la sua decisione di conferma della pronunzia di primo grado, anche e non soltanto delle dichiarazioni dell'imputato.
Sul tema il difensore assume che le stesse non potevano essere utilizzate, perché non ritualmente acquisite al fascicolo dell'ufficio.
In riferimento a quest'ultima osservazione, per mera completezza espositiva, va rilevato che in ogni caso la prospettazione è infondata.
L'erroneo inserimento di atti, legittimamente assunti, nel fascicolo per il dibattimento non determina di per sè la loro inutilizzabilità.
Per conseguire tale risultato processuale, la parte interessata deve proporre la relativa eccezione tempestivamente e, cioè, entro il termine stabilito dall'art. 491 c.p.p. (in tal senso Cass. sez. 2, sentenza n. 23608 del 2006 massima 234904). Questa norma prevede al secondo comma che "le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento" vanno dedotte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.
La ratio della statuizione è chiara: evitare proprio quanto avviene nel presente giudizio e, cioè che la parte eccepisca solo nei gradi successivi - nella specie in Cassazione - la mancata espunzione dal fascicolo de quo di atti dei quali abbia omesso di chiedere tempestivamente che gli stessi non entrassero a far parte del compendio probatorio e che, quindi, correttamente sono stati inseriti nel fascicolo stesso.
Nel caso in cui l'atto sia stato allegato senza opposizione di alcuno, lo stesso è pienamente utilizzabile ai fini del decidere, mentre è inutilizzabile soltanto qualora sia stato acquisito con un procedimento contrario a divieti legislativi (art. 191 c.p.p.). Tale aspetto, però, non è neppure ipotizzato dal ricorrente, perché il verbale è stato compilato in conformità ai dettati normativi inerenti alle indagini preliminari.
Consegue che la Corte bolzanina legittimamente s'è avvalsa, ai fini della formazione del proprio convincimento, delle dichiarazioni rese da LE ed esistenti nel fascicolo.
La ricostruzione dell'accaduto così come esposta da quel giudice è priva di contraddittorietà e non è manifestamente illogica;
anzi addirittura è assolutamente congrua e coerente con le deposizioni dei testi: la linea difensiva assunta dall'imputato in questa sede si pone, quindi, come semplice espediente dialettico, per negare le sue evidenti responsabilità.
I fatti accertati insindacabilmente dal giudice del merito sono: 1) EI procedeva ad andatura irregolare sulla sua OPEL Corsa e veniva avvistato nello specchietto retrovisore dal teste NO NI, che lo precedeva in altra vettura;
quest'ultimo, avendo sentito un boato, tornava indietro e constava che l'OPEL era fuori strada ed il giovane EI era in terra che si lamentava;
dopo circa un minuto vedeva sopraggiungere due auto che viaggiavano a fortissima velocità; lo stesso imputato ha precisato che poco prima di giungere sul luogo del sinistro la BMW di HO lo aveva sorpassato, procedendo a circa centoquaranta chilometri orari. Il teste IA ha dichiarato che mentre la BMW riusciva ad evitare il ferito, la seconda vettura lo travolgeva con le ruote del lato destro.
È incauto il tentativo difensivo di screditare i testi, rilevando che in sede d'indagini non v'era chiarezza sulla vettura che era avanti e su quella che seguiva.
In realtà la Corte territoriale ha ricordato che vi sono anche altri testimoni che hanno evidenziato essere stata l'AUDI ad investire lo sfortunato giovane.
In particolare la Corte così sintetizza ulteriormente la vicenda: il teste EL ha riferito d'essere stato superato dai due veicoli che, procedendo a corsa sfrenata, sembravano gareggiare tra loro;
l'altro teste AI ha ribadito la descrizione, aggiungendo che i due erano vicinissimi tra loro, circa cinque metri (quindi anche OF procedeva a velocità eccessiva).
A dimostrazione della gravità dell'episodio e della correttezza della ricostruzione compiuta dai giudici dei due gradi di merito (tale da rendere superflue finanche le dichiarazioni di OF, il quale nel ricorso nega l'evidenza) sono menzionate le puntuali affermazioni del teste KN, che ha ricordato di avere sentito il rumore di un incidente mentre stava facendo benzina;
di essersi recato in loco;
di avere visto PP sulla strada mettere le mani per terra come per rialzarsi e nello stesso momento sopraggiungere una AUDI, che era la seconda auto transitante, investire il giovane;
ha aggiunto la Corte che il teste è pienamente attendibile (ove mai vi fosse qualche minima perplessità) trattandosi di un meccanico, che conosce bene i modelli delle auto. Quel giudice, in definitiva, ha coerentemente rilevato che nella descritta situazione dei luoghi (presenza di vettura con luci d'emergenza, auto fuori strada, a sua volta piena di detriti) tutti gli automobilisti avrebbero dovuto circolare a velocità minima. I due - OF e HO - invece procedevano ad andatura fuori da ogni minima regola di prudenza.
Alla luce di quanto esposto emerge chiaramente che l'accaduto era di una tale gravità da fare risultare gratuito, ai limiti dell'incomprensibile, l'assunto difensivo in ordine alla configurabilità del delitto di cui all'art. 189 C.d.S.; secondo tale tesi l'imputato doveva rallentare ma non fermarsi, perché avrebbe creato intralcio. In contrario è chiaro che la fermata doveva avvenire in assoluta sicurezza, ma ciò non vuole significare che l'imputato non doveva arrestare la corsa del veicolo. Invero tali osservazioni, nel rispetto dei limiti del giudizio di legittimità, attengono al merito, ma sono necessarie per rendere palese la infondatezza della linea difensiva.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., perché estinto per prescrizione e ridetermina la pena in un anno e cinque mesi di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2008