Sentenza 23 giugno 2010
Massime • 1
La confisca del mezzo di trasporto adibito al traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) deve essere disposta, oltre che nei casi previsti dall'art. 256 del citato decreto (trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario incompleto o inesatto ovvero usando certificati falsi durante il trasporto), anche in quelli di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, allorché tali attività siano compiute utilizzando mezzi di trasporto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2010, n. 33916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33916 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2010 |
Testo completo
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339 16 / 10 16 n. 27075/2009 Registro Generale
23.06.2010 Camera di Consiglio Sentenza n. 165 REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale
composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente dott. Guido De Maio
Consigliere 1. dott. Ciro Petti
Consigliere rel.
2. dott. Alfredo Teresi
Consigliere 3. dott. Alfredo AR Lombardi
4. dott. Silvio Amoresano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AL NN AR, nata a [...] il [...], quale legale rappresentante de La dinamica di PO IN & C s.n.c., avverso l'ordinanza 25.05.2009 del
Tribunale di Messina che ha respinto l'appello proposto avverso l'ordinanza del GIP 7.04.2009 che ha rigettato l'istanza di restituzione di automezzi sequestrati;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, dott. Guglielmo Passacantando, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
Con ordinanza 25.05.2009 il Tribunale di Messina rigettava l'appello proposto da AL NN
AR, quale legale rappresentante de La dinamica di AL IN & C s.n.c., avverso l'ordinanza до 25.05.2009 del Tribunale di Messina che aveva respinto l'appello proposto avverso l'ordinanza del
GIP 7.04.2009 che aveva rigettato l'istanza di restituzione di automezzi sequestrati trattandosi beni soggetti a confisca obbligatoria.
Proponeva ricorso per cassazione la predetta AL segnalando che, con la sentenza n.41000/2008, questa Corte aveva affermato che "la revoca del sequestro preventivo deve essere disposta anche in relazione a fattispecie di reato per le quali è obbligatoria la confisca, non soltanto quando venga meno il "fumus" del reato ipotizzato, ma anche quando il reato, oltre che ultimato, abbia completamente esaurito i suoi effetti, in quanto non è possibile parlare in questo caso di presunzione legale di pericolosità. (Fattispecie relativa alla revoca del sequestro preventivo di un
autocarro per la iniziale mancata iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, sopravvenuta successivamente)", sicché, avendo la società conseguito l'autorizzazione amministrativa allo smaltimento dei rifiuti, era venuta meno la presunzione legale di pericolosità della res.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Il ricorso è infondato. :
Per il reato di cui all'art. 259 del d. lgs. n. 152/2006, (traffico illecito di rifiuti) è obbligatoria la confisca del mezzo di trasporto.
Tale norma contiene, infatti, un riferimento esplicito a tutte le ipotesi di cui all'art. 256, compresa quella del trasporto, senza operare alcuna distinzione in merito all'attività di gestione illecita per la quale i rifiuti sono trasportati.
Pertanto la confisca del mezzo va disposta, non solo nell'ipotesi di trasporto illecito di rifiuti di cui all'art. 256, di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti, ovvero con uso di certificato falso durante il trasporto, ma anche per le attività organizzate il traffico illecito dei rifiuti allorché tali attività siano compiute utilizzando mezzi di trasporto.per
I veicoli impiegati per il traffico illecito di rifiuti costituiscono non già i mezzi contingentemente utilizzati per la commissione del reato, ma lo strumento essenziale che integra gli estremi della fattispecie astratta di reato, atteso che la norma punisce una serie di condotte che devono essere realizzate attraverso la predisposizione di mezzi e attività continuative organizzate, quali sono gli
198 autocarri in sequestrof gr грановицаof giurisprudente costante: sex II, 22/12/2006 m. 42.227, 2, 2354 €6 Sulla scia di tale consolidato indirizzo giurisprudenziale è, quindi, corretta la decisione impugnata, non censurabile alla stregua del richiamato precedente giurisprudenziale, di carattere eccezionalmente derogatorio, stante che si riferiva a una fattispecie del tutto particolare in cui all'atto del sequestro non più esisteva il reato per avere l'indagato già conseguito l'iscrizione del mezzo nell'albo nazionale gestori, mentre, nella fattispecie, sono state ipotizzate condotte criminose rispetto alle quali non è rilevante la conseguita autorizzazione amministrativa.
Grava sulla ricorrente l'onere delle spese del procedimento.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Cosi deciso nella camera di Consiglio in Roma il 23.06.2010. CORTE
* presidente il consigliere estensore должал NO ячей DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1
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il 20 SET 2010 IL CANCELLIERE C1 (Paolo Mensurati)