Sentenza 12 gennaio 2011
Massime • 1
La sopravvenuta iscrizione all'Albo gestori ambientali del titolare dell'automezzo adibito al trasporto di rifiuti non esclude la confisca del mezzo stesso, precedentemente sottoposto a sequestro preventivo per la mancanza di detta iscrizione (art. 259, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
Commentario • 1
- 1. RIFIUTI: disfacimento del manto stradale. Regole per lo smaltimento.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
RIFIUTI – Disfacimento del manto stradale – Trasporto di rifiuti – Reato di cui all'art. 256, c.1, d.lgs. n. 152/2006 – Configurabilità – Attività di demolizione e costruzione – Disciplina prevista per le terre e rocce – Applicabilità – Esclusione. Il trasporto di rifiuti provenienti dal disfacimento del manto stradale (nella specie, lastre di asfalto) configura il reato di cui all'art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 poiché detti rifiuti sono classificati come rifiuti speciali non pericolosi in quanto derivanti dalle attività di demolizione e costruzione (Cass. Sez. 3, n. 23788 del 15/05/2007, Arcuti). Ne consegue che ad essi non è applicabile la disciplina prevista per le terre e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2011, n. 5353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5353 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 12/01/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 22
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 8598/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EI CL, nato l'[...];
Avverso Ordinanza Tribunale di Imperia, emessa l'08/01/2010;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Imperia, con ordinanza emessa l'08/01/010 - provvedendo sull'appello, ex art. 322 bis c.p.p., proposto nell'interesse di CL EI, quale rappresentante legale della "EI Costruzioni srl" avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Imperia in data 13/11/09, con la quale è stata respinta l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto in data 22/07/09 ed avente per oggetto l'autocarro tg CH151KN - rigettava il gravame.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b). In particolare il ricorrente, nella sostanza, esponeva che erano venute meno le condizioni legittimanti il sequestro dell'autoveicolo poiché lo stesso era stato inserito, con provvedimento della Sezione Regionale del Piemonte in data 17/02/09, tra i veicoli utilizzabili dalla società "EI Costruzioni srl" per il trasporto dei rifiuti. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, nell'udienza camerale del 12/01/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di Imperia, con decreto emesso il 22/07/09, disponeva, ex art. 321 c.p.p., commi 1 e 2, il sequestro preventivo dell'autocarro tg CH151KN di proprietà della "EI Costruzioni srl" perché utilizzato per il trasporto di rifiuti inerti di demolizioni cod. CER 17.09.04, dalla stessa prodotti;
il tutto in mancanza di iscrizione nell'Albo Gestori Ambientali, ed in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a).
Il Gip, con ordinanza in data 13/11/09, respingeva la richiesta di revoca del sequestro preventivo.
Il Tribunale del Riesame di Imperia, con ordinanza in data 08/01/010, respingeva l'appello ex art. 322 bis c.p.p., avanzato da EI CL (quale rappresentante legale della citata srl); che, a sua volta, proponeva l'attuale ricorso per Cassazione. Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che il Tribunale di Imperia ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.
Trattasi di autocarro utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti inerti di demolizione, passibile di confisca obbligatoria, D.Lgs. n.152 del 2006, ex art. 259, comma 2, con conseguente esclusione della revoca del sequestro preventivo;
il tutto ai sensi dell'art. 32 c.p.p., comma 2, applicabile nella fattispecie.
Le censure dedotte nel ricorso sono infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito;
sono, altresì, errate in diritto. In particolare va rilevato che l'assunto difensivo - che, peraltro, costituisce eccezione in punto di fatto non consentita in sede di legittimità - inerente all'inserimento, a seguito di provvedimento amministrativo in data 17/02/09 dell'autocarro in sequestro (tg. CH151KJ4) tra i veicoli lecitamente utilizzabili dalla società per il trasporto dei rifiuti non costituiva circostanza rilevante ai fini della non confiscabilità del veicolo medesimo. Trattasi, invero, di automezzo già utilizzato illecitamente nel periodo compreso dal 29/09/08 all'01/10/08, epoca precedente al citato provvedimento del 17/02/09. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da EI CL, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011