Sentenza 29 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/10/2003, n. 16289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16289 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' ESENTE DA BOLLI E DIF SOGGETTA A REGISTRAZI MATERIA FOHA RIPARAZIO REPUBBLICA ITALIANA 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto equa riparazione SEZIONE PRIMA CIVILE ex L. n. 83/2001 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Consigliere1 6 2 8 9 Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 27139/02 - Cron..33134 Dott. Alessandro Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. 4288 Ud.24/06/03Dott. Giulio Consigliere - GRAZIADEI NAPPI Consigliere Dott. Aniello ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA FA, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANNINI MARCO PRANDINA DIEGO] giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
+ - controricorrente 2003 avverso il decreto della Corte d'Appello di TORINO, 1771 -1- depositato il 29/10/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2 udienza del 24/06/2003 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il resistente l'Avvocato Palatiello che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI, che ha concluso in via principale per la rimessione degli atti alle SS.UU.; in subordine per l'accoglimento del ricorso;
-2- Svolgimento del processo 3 Con ricorso depositato il 20 giugno 2001, proposto nel quadro della legge 24 marzo 2001 n. 89, FF GA, quale creditore ammesso al passivo nella procedura fallimentare aperta presso il Tribunale di La Spezia a carico di AN GN in data 10 febbraio 1990 ed ancora pendente, si rivolse alla Corte di appello di Torino chiedendo che si accertasse la violazione dell'art. 6 (par. 1) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 (d'ora in avanti, per brevità, Convenzione), con conseguente responsabilità del Ministero della giustizia, perché la procedura fallimentare in questione era ancora aperta ad oltre 11 anni dal suo avvio. La parte ricorrente, quindi, chiese la condanna del detto Ministero al pagamento della somma di lire quaranta milioni, con interessi e spese, quale adeguato ristoro patrimoniale per il danno morale subito, previa valutazione della durata della procedura e delle profonde ripercussioni personali, sociali e familiari. La parte ricorrente aggiunse che la Corte europea dei diritti dell'uomo, in data 1° marzo 2001, pronunziando su un ricorso proposto da altro cittadino italiano, creditore ammesso al passivo della medesima procedura fallimentare, aveva accertato la н responsabilità dello Stato Italiano, condannandolo al pagamento di 4 lire 28 milioni a titolo di danno morale. Il Ministero della giustizia si costituì per resistere alla domanda, chiedendo che questa fosse dichiarata inammissibile o respinta. La Corte di appello di Torino, col decreto indicato in epigrafe ed in questa sede impugnato, dichiarò inammissibile il ricorso e condannò la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. La Corte territoriale, per quanto qui rileva, richiamata la normativa di cui alla legge n. 89 del 2001, osservò che il legislatore nel dettare le regole in essa contemplate T - aveva prospettato una fattispecie sostanziale assimilabile allo schema generale di cui all'art. 2043 cod. civile. Tale fattispecie (correlata alla violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) era integrata da un comportamento lesivo (costituito dalla durata del processo oltre il termine ragionevole, ossia dalla violazione della citata norma convenzionale), dal nesso causale tra tale violazione e il danno, dalla sussistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale (nozione da interpretare in armonia con l'ordinamento positivo nazionale). La Corte di merito continuò rilevando che, nel quadro della fattispecie sostanziale descritta dalla legge n. 89 del 2001, ed in base ai principi generali del vigente ordinamento processuale, il ricorrente nell'enunciare le ragioni di fatto e di diritto poste a WMRn fondamento della propria azione non poteva esimersi dal 1 5 dedurre, accanto all'elemento del fatto lesivo costituito dalla durata "irragionevole" del processo, anche gli ulteriori elementi, costituiti dal pregiudizio morale, biologico o patrimoniale da lui subito e dal nesso causale collegante tale pregiudizio al fatto lesivo. La norma, infatti, non prevedeva una mera sanzione sic et simpliciter consequenziale alla durata irragionevole del processo, ma accordava al soggetto pregiudicato "una riparazione indennitaria, anche se non pienamente risarcitoria", come era dato desumere dal richiamo all'art. 2056 del codice civile e, con esso, agli artt. 1223, 1226 e 1227 dello stesso codice. Nella fattispecie in esame la parte ricorrente non aveva allegato le ragioni poste a base della domanda, limitandosi a dedurre l'esistenza di un danno morale senza indicare neppure in quale forma di sofferenze lo stesso si fosse concretato, senza alcun riferimento alla sua personale e soggettiva situazione ma spendendo considerazioni del tutto generiche, riferite peraltro alle conseguenze dell'insolvenza del GN e non ai pregiudizi connessi alla protratta insoddisfazione della specifica domanda giudiziale cui il presente giudizio si riferiva. Né l'omessa deduzione poteva essere colmata dal riferimento alle "profonde ripercussioni personali, sociali e familiari subite dall'attore", н trattandosi di espressione tautologica e priva di ogni concreto contenuto. Ad avviso della Corte torinese, dunque, l'assoluta genericità della causa petendi rendeva la domanda di cui al ricorso inammissibile. Avverso il suddetto decreto la parte privata indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo. Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. Il Procuratore generale, in sede di discussione, ha chiesto in via principale la rimessione degli atti alle sezioni unite, in subordine l'accoglimento del ricorso. Il collegio, tuttavia, non ravvisa gli estremi di cui all'art. 374 c. p. c., idonei a giustificare la rimessione degli atti alle sezioni unite di questa Corte, sicché la causa può essere decisa.
2. Il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione, che sarebbe carente della c. d. autosufficienza. La parte ricorrente, infatti, non avrebbe indicato gli estremi concreti della fattispecie, in particolare trascurando di chiarire quanto l'ammissione del suo credito sia stata documentata, quando sia avvenuta, quale ne fosse l'ammontare, quale il grado di privilegio e così via. In sostanza non avrebbe spiegato "quale fosse la durata del procedimento o il grado della sua infondatezza”. L'eccezione non ha fondamento. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione postula che tale atto debba contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per le quali si chiede la cassazione del provvedimento impugnato, ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza necessità di fare rinvio e di accedere a fonti estranee allo stesso ricorso (ex multis e tra le più recenti: Cass., 5 settembre 2002, n. 12905; 28 agosto 2002, n. 12596). Nel caso in esame - fermo il punto che il decreto impugnato è un provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità della domanda diretta ad ottenere l'equa riparazione, sicché il suo contenuto decisorio resta circoscritto a tale questione (pregiudiziale) di rito 1 il ricorso per cassazione è diretto appunto a censurare sotto diversi profili la suddetta declaratoria ed espone in modo sufficiente le ragioni addotte a sostegno delle censure formulate, onde il principio di autosufficienza è rispettato (come risulterà anche dall'esposizione che segue), mentre gli elementi cui il resistente si richiama attengono in realtà alla fondatezza della domanda e, quindi, al merito. Il Ministero sostiene anche che, in effetti, il decreto impugnato avrebbe dichiarato non l'inammissibilità ma la manifesta infondatezza della pretesa azionata;
ed aggiunge che, se la formula dell'inammissibilità, adottata dalla Corte territoriale, dovesse essere intesa in senso proprio, il ricorso per cassazione sarebbe inammissibile perché non sarebbero state proposte 8 censure avverso la pronuncia d'inammissibilità. Questa tesi non è fondata. Quanto al primo profilo, il provvedimento impugnato è, in modo inequivoco, un decreto dichiarativo dell'inammissibilità della domanda di equa riparazione, per assoluta genericità della causa petendi;
e gli argomenti esposti risultano funzionali a tale pronunzia, ancorché in alcuni passaggi della motivazione si debba registrare una certa sovrapposizione tra profili attinenti all'ammissibilità e profili riguardanti la prova (e, quindi, il merito). Quanto alla asserita inammissibilità del ricorso per cassazione, per carenza di censure avverso la declaratoria d'inammissibilità della domanda, si deve osservare che il ricorso in esame è diretto proprio a censurare il decreto impugnato (nell'intero suo contenuto), che, dunque, contrariamente all'assunto del resistente è investito in toto dall'impugnazione.
3. Con l'unico, articolato mezzo di cassazione la parte ricorrente, denunziando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto" afferma, in primo luogo, che il riferimento dei giudici torinesi all'art. 2043 c. c. sarebbe errato. Infatti la questione andrebbe risolta al di fuori dello schema dell'illecito aquiliano, nel quale la dimostrazione del danno sarebbe de plano a carico di chi ne pretende il risarcimento, mentre all'equa riparazione, come già affermato da questa Corte, andrebbe riconosciuta natura 9 indennitaria e non risarcitoria. L'art. 6 della Convenzione affiderebbe allo Stato la tutela dei diritti in essa previsti, ponendo a suo carico un'obbligazione di risultato (nella specie, la celebrazione del processo in termini ragionevoli), spettando allo Stato medesimo predisporre i sistemi processuali e l'organizzazione di personale e di mezzi funzionali a tale scopo. Pertanto, pur prescindendo da negligenze di organi o soggetti determinati, l'accertata violazione del termine ragionevole sarebbe sempre imputabile allo Stato, dando luogo al diritto del cittadino ad un'equa riparazione, che non sarebbe diritto al risarcimento del danno bensì ad un indennizzo equitativamente liquidato dal giudice, come dovrebbe evincersi dagli enunciati contenuti nella normativa di cui alla legge n. 89 del 2001 ("diritto ad un'equa riparazione", art. 2, comma 1; "riparazione", art. 2, comma 3; art. 3, comma 1, art. 4). Del resto, ricondurre l'erogazione delle somme agli aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili sarebbe del tutto incongruo se si trattasse di risarcimenti conseguenti all'accertamento di un illecito. Il richiamo operato dalla Corte territoriale all'art. 2043 c. c., per farne discendere l'inammissibilità del ricorso introduttivo per genericità della causa petendi, sarebbe dunque infondato, in quanto, alla stregua delle suddette considerazioni, nella domanda G di equa riparazione tale causa sarebbe sufficientemente 10 identificata con l'indicazione del carattere non ragionevole del tempo processuale trascorso tra domanda e decisione. L'onere probatorio, quindi, non si sarebbe potuto configurare nei termini indicati nel decreto impugnato e, peraltro, i giudici torinesi avrebbero avuto a disposizione ogni elemento per valutare, nella fattispecie, la violazione del principio della durata ragionevole del processo, alla stregua dei criteri contemplati dalla legge n. 89 del 2001. Infatti, sarebbe stata prodotta ampia documentazione relativa alla procedura fallimentare GN, sicché, anche qualora si volesse ricondurre la fattispecie allo schema dell'art. 2043 c. c., l'istante avrebbe assolto ogni conseguente onere probatorio. Inoltre, l'esistenza di un rilevante pregiudizio morale sarebbe stata certa nel suo collegamento causale con la violazione del diritto di cui all'art. 6 della Convenzione, agevolmente operabile alla stregua dei dati documentali a disposizione della Corte d'appello. Ancora, sarebbe stata violata la ratio della normativa di cui alla legge n. 89 del 2001 che imporrebbe un diretto riferimento, ai fini della definizione dei ricorsi promossi in materia di equa riparazione, alla giurisprudenza della Corte europea (C. E. D. U.), come sarebbe dato evincere sia dai lavori preparatori, sia dal tenore dell'art. 2 della legge citata e, segnatamente, dal riferimento in esso contenuto all'art. 6 della Convenzione (ratificata e resa esecutiva in Italia), nonché dal ruolo che nella 11 Convenzione medesima è assegnato alla C. E. D. U. Orbene, la Corte di Torino avrebbe applicato la normativa di cui alla legge n. 89 del 2001 sulla base di una interpretazione del tutto difforme dai consolidati indirizzi giurisprudenziali della Corte di RG, trascurando di considerare che questa si era già pronunciata sulla stessa vicenda concreta (fallimento GN), accogliendo il ricorso presentato da altro creditore ammesso al passivo (NT). La mancata considerazione della necessità di un'applicazione della legge nazionale, orientata secondo gli indirizzi giurisprudenziali della C. E. D. U., emergerebbe sotto più profili, sia quanto alla “condotta colposa dello Stato italiano” (nell'ottica della Corte europea), sia quanto alla lesione del diritto dell'istante al rispetto del termine ragionevole. Infine, errata ed ingiusta sarebbe la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorso è fondato, nei sensi in prosieguo indicati. Si deve premettere che la causa petendi s'identifica con il fatto costitutivo della pretesa fatta valere, cioè non solo e non tanto con le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata ma anche, e soprattutto, con le circostanze che la parte pone a base della propria domanda (cfr. Cass., 27 ottobre 2000, n. 14142; 13 dicembre 1996, n. 11157). Ciò posto, si osserva che la legge 24 marzo 2001, n. 89, nell'art. 2 12 (primo comma) attribuisce il diritto ad un'equa riparazione alla parte, che abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, par. 1, della Convenzione medesima. Il secondo comma di detta norma stabilisce che, nell'accertare la violazione, il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a contribuire alla sua definizione. Il terzo comma detta le regole per determinare la riparazione a norma dell'art. 2056 cod. civile. Il successivo art. 3 disciplina il procedimento, che è modellato sul rito dei procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 e ss. c. p. c.). Nell'interpretazione di detta normativa questa Corte ha già chiarito che l'equa riparazione nella normativa medesima - prevista integra un credito a contenuto indennitario e non - risarcitorio, derivante dall'inosservanza dell'art. 6, par. 1, della Convenzione, con lesione del diritto della persona alla definizione della propria causa in un termine ragionevole (Cass., 13 febbraio 2003, n. 2148; 22 gennaio 2003, n. 920; 26 luglio 2002, n. 11046). In questo quadro, con l'allegazione e dimostrazione del е св protrarsi della controversia oltre il termine mediamente 13 qualificabile come ragionevole, secondo parametri di normalità ed anche alla luce dei criteri in proposito elaborati dalla Corte europea, l'istante offre il titolo della propria richiesta indennitaria (Cass., 7 febbraio 2003, n. 1822), ed identifica quindi la causa petendi della pretesa azionata, cui si collega il danno (patrimoniale o non patrimoniale) lamentato in conseguenza dell'addotta violazione. La legge, poi, demanda all'interprete (e, segnatamente, al giudice) accertare la violazione e determinare la riparazione a norma dell'art. 2056 c. c., in base ai criteri dalla legge stessa dettati. Ciò emerge con chiarezza dal tenore dell'art. 2, commi 2° e 3°, della legge n. 89 del 2001. E, peraltro, è anche coerente con il modello procedimentale adottato, cioè con il rito camerale (artt. 737 e ss. c. p. c.), caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forme, nonché dal potere del giudice di assumere informazioni e di decidere in base ad esse (il che postula necessariamente un minor rigore nella valutazione dei poteri di allegazione incombenti sulle parti). Nel caso in esame, come emerge dalla narrativa del provvedimento impugnato, la parte ricorrente aveva chiesto che si accertasse la violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole, adducendo la propria qualità di creditore ammesso al passivo in H una procedura fallimentare pendente presso il Tribunale di La 14 Spezia fin dal 10 febbraio 1990 ed ancora aperta ad oltre 11 anni dal suo inizio, sostenendo di aver subito un danno morale per tale durata, in conseguenza delle profonde ripercussioni personali, sociali e familiari, e rimarcando che la C. E. D. U., in data 1° marzo 2001, giudicando su un ricorso promosso da altro cittadino italiano, creditore ammesso al passivo della medesima procedura fallimentare, aveva accertato la responsabilità dello Stato Italiano, condannandolo al pagamento di lire 28 milioni a titolo di danno morale. In relazione alla domanda così proposta la pronunzia d'inammissibilità emessa dalla Corte torinese non è conforme a diritto. In primo luogo è inesatto, per quanto sopra detto, il riferimento all'illecito aquiliano di cui all'art. 2043 c. c., trattandosi invece di fattispecie a carattere indennitario (come, del resto, lo stesso decreto impugnato finisce per affermare). E' quindi erronea la ricostruzione di tale fattispecie, operata (in termini generali) nel detto decreto e che ha costituito il presupposto dal quale il tessuto argomentativo del provvedimento ha preso le mosse. Invero, va rilevato che la Corte distrettuale, pur richiamando i contenuti della legge n. 89 del 2001, in realtà non ha tenuto conto dei relativi precetti, ragionando soltanto secondo lo schema logico di cui all'art. 2043 c.c. e limitandosi a porre l'accento su н (presunte) carenze di allegazione concernenti l'esistenza del 15 danno morale e il nesso di causalità, da cui ha desunto l'asserito carattere generico della causa petendi. Si deve però osservare che la parte ricorrente - adducendo la sua qualità di creditore ammesso nella procedura concorsuale, indicando la data in cui tale procedura era iniziata, precisando che essa era ancora pendente e richiamando lo specifico precedente costituito dalla sentenza pronunziata dalla Corte di RG in relazione alla medesima procedura aveva sufficientemente - allegato e dimostrato (in concreto, cioè con riguardo a quella specifica procedura) le circostanze addotte a fondamento della sua domanda di equa riparazione (i suddetti elementi non risultano controversi). Spettava poi al giudice accertare, secondo il disposto dell'art. 2 (comma 2) della legge n. 89 del 2001, se la violazione allegata era sussistente, considerando "la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione”. Tale indagine andava compiuta in concreto, sulla base delle risultanze probatorie acquisite, utilizzando i parametri normativi e quelli elaborati in via d'interpretazione dalla giurisprudenza (nazionale ed internazionale) e valutando eventuali peculiarità della vicenda idonee a giustificare un prolungamento del termine di durata della procedura o ad escludere la riferibilità del ritardo a 16 disfunzioni dell'organizzazione giudiziaria. 1La Corte torinese erroneamente trasferendo su una presunta esigenza di specificazione della causa petendi quello che invece doveva essere il risultato della suddetta indagine, demandata ex lege al giudice si è in realtà sottratta al menzionato - accertamento, incorrendo proprio nel vizio che ha addebitato alla parte ricorrente, cioè limitandosi ad una valutazione astratta ed avulsa da ogni riferimento alle circostanze del caso concreto. Così operando, essa è incorsa in violazione dell'art. 2 (comma 2°) della legge n. 89 del 2001 e dello stesso art. 6, par. 1, della Convenzione, la cui normativa è stata introdotta nell'ordinamento italiano con la forza di legge propria dell'atto contenente il relativo ordine di esecuzione (1. 4 agosto 1955, n. 848), onde ha il valore di fonte normativa primaria (Cass., 8 luglio 1998, n. 6672). Ed altra violazione della citata normativa (violazione del pari denunciata dalla parte ricorrente) si rinviene nella circostanza che la Corte di merito, ad onta della specifica allegazione di detta parte, ha ignorato la pronuncia emessa dalla Corte di RG il 1° marzo 2001, nella causa promossa da TO NT e relativa alla stessa procedura fallimentare della quale qui si discute. Infatti, è vero che le sentenze della Corte di RG (in tema d'interpretazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione) non hanno efficacia direttamente vincolante per il giudice italiano. Esse, 17 nondimeno, costituiscono la prima e più importante guida ermeneutica per tale giudice (così Cass., 19 novembre 2002, n. 16262; v. anche Cass., 26 luglio 2002, n. 11046, in motivazione), il quale dunque deve farsi carico del contenuto di quelle decisioni, eventualmente esponendo i motivi in base ai quali e in - relazione alle circostanze del caso concreto ritiene di dover pervenire ad un risultato ermeneutico diverso. Nella fattispecie, l'aver trascurato la sentenza della C. E. D. U. vizia il provvedimento impugnato perché non è stata considerata la rilevanza che quella pronuncia rivestiva nell'enunciazione dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, ai fini della specificazione della causa petendi. Quanto all'argomento secondo cui la parte ricorrente, pur deducendo l'esistenza di un danno morale, non avrebbe indicato gli elementi costitutivi di tale danno e gli elementi di collegamento causale tra il pregiudizio dedotto e il fatto costitutivo prospettato, si deve osservare che, ai fini dell'esplicazione degli elementi costitutivi della domanda (e, quindi, nell'ambito della definizione della causa petendi), è sufficiente l'allegazione del pregiudizio psichico subito come conseguenza dell'irragionevole durata della procedura (nel caso di specie, come risulta anche dal decreto impugnato, la parte privata aveva fatto riferimento a profonde ripercussioni personali, sociali e familiari). Infatti, il danno non patrimoniale, per sua stessa natura, non si presta ad una precisa 18 determinazione delle sue componenti, attinenti alla sfera soggettiva dell'istante. Appartiene, poi, ad una fase successiva, e cioè al merito (che la Corte distrettuale non ha esaminato), l'accertamento cui può farsi luogo mediante ricorso a - presunzioni, a fatti notori ed a nozioni di comune esperienza di tale danno (liquidabile con circa l'effettiva sussistenza valutazione equitativa), accertamento in relazione al quale la Corte territoriale è tenuta ad esporre una motivazione non elusiva, dando conto delle ragioni che l'abbiano indotta ad escludere la sussistenza del danno allegato dalla parte che, viceversa, l'abbiano convinta dell'esistenza di tale danno. Conclusivamente, ed alla stregua delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere accolto (restando assorbita l'ultima censura, concernente il regolamento delle spese processuali), il decreto impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Torino che si uniformerà ai principi sopra enunciati e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino, anche per le spese del giudizio di cassazione. de 1628914 47/30/02 Così deciso in Roma, il 24 giugno 2003, nella camera di consiglio 19 della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il consigliere est. 17 Il Presidente A IL CANCELLIERE Domnunto Marszelep CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prime Sozione Civile Depositato in Cancelleri 29 011. 2003 IL CANGELIVERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 6-3-2007 al n. 147 Mod. 9 Art. 147 Camp. (€ 129,11) apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) SUPREMA Il Cancelliere Luigi Collamo NOIZ Aula 'A' ESENTE DA BOLLI E DIF SOGGETTA A REGISTRAZI MATERIA FOHA RIPARAZIO REPUBBLICA ITALIANA 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto equa riparazione SEZIONE PRIMA CIVILE ex L. n. 83/2001 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Consigliere1 6 2 8 9 Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 27139/02 - Cron..33134 Dott. Alessandro Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. 4288 Ud.24/06/03Dott. Giulio Consigliere - GRAZIADEI NAPPI Consigliere Dott. Aniello ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA FA, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANNINI MARCO PRANDINA DIEGO] giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
+ - controricorrente 2003 avverso il decreto della Corte d'Appello di TORINO, 1771 -1- depositato il 29/10/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2 udienza del 24/06/2003 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il resistente l'Avvocato Palatiello che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI, che ha concluso in via principale per la rimessione degli atti alle SS.UU.; in subordine per l'accoglimento del ricorso;
-2- Svolgimento del processo 3 Con ricorso depositato il 20 giugno 2001, proposto nel quadro della legge 24 marzo 2001 n. 89, FF GA, quale creditore ammesso al passivo nella procedura fallimentare aperta presso il Tribunale di La Spezia a carico di AN GN in data 10 febbraio 1990 ed ancora pendente, si rivolse alla Corte di appello di Torino chiedendo che si accertasse la violazione dell'art. 6 (par. 1) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 (d'ora in avanti, per brevità, Convenzione), con conseguente responsabilità del Ministero della giustizia, perché la procedura fallimentare in questione era ancora aperta ad oltre 11 anni dal suo avvio. La parte ricorrente, quindi, chiese la condanna del detto Ministero al pagamento della somma di lire quaranta milioni, con interessi e spese, quale adeguato ristoro patrimoniale per il danno morale subito, previa valutazione della durata della procedura e delle profonde ripercussioni personali, sociali e familiari. La parte ricorrente aggiunse che la Corte europea dei diritti dell'uomo, in data 1° marzo 2001, pronunziando su un ricorso proposto da altro cittadino italiano, creditore ammesso al passivo della medesima procedura fallimentare, aveva accertato la н responsabilità dello Stato Italiano, condannandolo al pagamento di 4 lire 28 milioni a titolo di danno morale. Il Ministero della giustizia si costituì per resistere alla domanda, chiedendo che questa fosse dichiarata inammissibile o respinta. La Corte di appello di Torino, col decreto indicato in epigrafe ed in questa sede impugnato, dichiarò inammissibile il ricorso e condannò la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. La Corte territoriale, per quanto qui rileva, richiamata la normativa di cui alla legge n. 89 del 2001, osservò che il legislatore nel dettare le regole in essa contemplate T - aveva prospettato una fattispecie sostanziale assimilabile allo schema generale di cui all'art. 2043 cod. civile. Tale fattispecie (correlata alla violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) era integrata da un comportamento lesivo (costituito dalla durata del processo oltre il termine ragionevole, ossia dalla violazione della citata norma convenzionale), dal nesso causale tra tale violazione e il danno, dalla sussistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale (nozione da interpretare in armonia con l'ordinamento positivo nazionale). La Corte di merito continuò rilevando che, nel quadro della fattispecie sostanziale descritta dalla legge n. 89 del 2001, ed in base ai principi generali del vigente ordinamento processuale, il ricorrente nell'enunciare le ragioni di fatto e di diritto poste a WMRn fondamento della propria azione non poteva esimersi dal 1 5 dedurre, accanto all'elemento del fatto lesivo costituito dalla durata "irragionevole" del processo, anche gli ulteriori elementi, costituiti dal pregiudizio morale, biologico o patrimoniale da lui subito e dal nesso causale collegante tale pregiudizio al fatto lesivo. La norma, infatti, non prevedeva una mera sanzione sic et simpliciter consequenziale alla durata irragionevole del processo, ma accordava al soggetto pregiudicato "una riparazione indennitaria, anche se non pienamente risarcitoria", come era dato desumere dal richiamo all'art. 2056 del codice civile e, con esso, agli artt. 1223, 1226 e 1227 dello stesso codice. Nella fattispecie in esame la parte ricorrente non aveva allegato le ragioni poste a base della domanda, limitandosi a dedurre l'esistenza di un danno morale senza indicare neppure in quale forma di sofferenze lo stesso si fosse concretato, senza alcun riferimento alla sua personale e soggettiva situazione ma spendendo considerazioni del tutto generiche, riferite peraltro alle conseguenze dell'insolvenza del GN e non ai pregiudizi connessi alla protratta insoddisfazione della specifica domanda giudiziale cui il presente giudizio si riferiva. Né l'omessa deduzione poteva essere colmata dal riferimento alle "profonde ripercussioni personali, sociali e familiari subite dall'attore", н trattandosi di espressione tautologica e priva di ogni concreto contenuto. Ad avviso della Corte torinese, dunque, l'assoluta genericità della causa petendi rendeva la domanda di cui al ricorso inammissibile. Avverso il suddetto decreto la parte privata indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo. Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. Il Procuratore generale, in sede di discussione, ha chiesto in via principale la rimessione degli atti alle sezioni unite, in subordine l'accoglimento del ricorso. Il collegio, tuttavia, non ravvisa gli estremi di cui all'art. 374 c. p. c., idonei a giustificare la rimessione degli atti alle sezioni unite di questa Corte, sicché la causa può essere decisa.
2. Il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione, che sarebbe carente della c. d. autosufficienza. La parte ricorrente, infatti, non avrebbe indicato gli estremi concreti della fattispecie, in particolare trascurando di chiarire quanto l'ammissione del suo credito sia stata documentata, quando sia avvenuta, quale ne fosse l'ammontare, quale il grado di privilegio e così via. In sostanza non avrebbe spiegato "quale fosse la durata del procedimento o il grado della sua infondatezza”. L'eccezione non ha fondamento. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione postula che tale atto debba contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per le quali si chiede la cassazione del provvedimento impugnato, ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza necessità di fare rinvio e di accedere a fonti estranee allo stesso ricorso (ex multis e tra le più recenti: Cass., 5 settembre 2002, n. 12905; 28 agosto 2002, n. 12596). Nel caso in esame - fermo il punto che il decreto impugnato è un provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità della domanda diretta ad ottenere l'equa riparazione, sicché il suo contenuto decisorio resta circoscritto a tale questione (pregiudiziale) di rito 1 il ricorso per cassazione è diretto appunto a censurare sotto diversi profili la suddetta declaratoria ed espone in modo sufficiente le ragioni addotte a sostegno delle censure formulate, onde il principio di autosufficienza è rispettato (come risulterà anche dall'esposizione che segue), mentre gli elementi cui il resistente si richiama attengono in realtà alla fondatezza della domanda e, quindi, al merito. Il Ministero sostiene anche che, in effetti, il decreto impugnato avrebbe dichiarato non l'inammissibilità ma la manifesta infondatezza della pretesa azionata;
ed aggiunge che, se la formula dell'inammissibilità, adottata dalla Corte territoriale, dovesse essere intesa in senso proprio, il ricorso per cassazione sarebbe inammissibile perché non sarebbero state proposte 8 censure avverso la pronuncia d'inammissibilità. Questa tesi non è fondata. Quanto al primo profilo, il provvedimento impugnato è, in modo inequivoco, un decreto dichiarativo dell'inammissibilità della domanda di equa riparazione, per assoluta genericità della causa petendi;
e gli argomenti esposti risultano funzionali a tale pronunzia, ancorché in alcuni passaggi della motivazione si debba registrare una certa sovrapposizione tra profili attinenti all'ammissibilità e profili riguardanti la prova (e, quindi, il merito). Quanto alla asserita inammissibilità del ricorso per cassazione, per carenza di censure avverso la declaratoria d'inammissibilità della domanda, si deve osservare che il ricorso in esame è diretto proprio a censurare il decreto impugnato (nell'intero suo contenuto), che, dunque, contrariamente all'assunto del resistente è investito in toto dall'impugnazione.
3. Con l'unico, articolato mezzo di cassazione la parte ricorrente, denunziando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto" afferma, in primo luogo, che il riferimento dei giudici torinesi all'art. 2043 c. c. sarebbe errato. Infatti la questione andrebbe risolta al di fuori dello schema dell'illecito aquiliano, nel quale la dimostrazione del danno sarebbe de plano a carico di chi ne pretende il risarcimento, mentre all'equa riparazione, come già affermato da questa Corte, andrebbe riconosciuta natura 9 indennitaria e non risarcitoria. L'art. 6 della Convenzione affiderebbe allo Stato la tutela dei diritti in essa previsti, ponendo a suo carico un'obbligazione di risultato (nella specie, la celebrazione del processo in termini ragionevoli), spettando allo Stato medesimo predisporre i sistemi processuali e l'organizzazione di personale e di mezzi funzionali a tale scopo. Pertanto, pur prescindendo da negligenze di organi o soggetti determinati, l'accertata violazione del termine ragionevole sarebbe sempre imputabile allo Stato, dando luogo al diritto del cittadino ad un'equa riparazione, che non sarebbe diritto al risarcimento del danno bensì ad un indennizzo equitativamente liquidato dal giudice, come dovrebbe evincersi dagli enunciati contenuti nella normativa di cui alla legge n. 89 del 2001 ("diritto ad un'equa riparazione", art. 2, comma 1; "riparazione", art. 2, comma 3; art. 3, comma 1, art. 4). Del resto, ricondurre l'erogazione delle somme agli aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili sarebbe del tutto incongruo se si trattasse di risarcimenti conseguenti all'accertamento di un illecito. Il richiamo operato dalla Corte territoriale all'art. 2043 c. c., per farne discendere l'inammissibilità del ricorso introduttivo per genericità della causa petendi, sarebbe dunque infondato, in quanto, alla stregua delle suddette considerazioni, nella domanda G di equa riparazione tale causa sarebbe sufficientemente 10 identificata con l'indicazione del carattere non ragionevole del tempo processuale trascorso tra domanda e decisione. L'onere probatorio, quindi, non si sarebbe potuto configurare nei termini indicati nel decreto impugnato e, peraltro, i giudici torinesi avrebbero avuto a disposizione ogni elemento per valutare, nella fattispecie, la violazione del principio della durata ragionevole del processo, alla stregua dei criteri contemplati dalla legge n. 89 del 2001. Infatti, sarebbe stata prodotta ampia documentazione relativa alla procedura fallimentare GN, sicché, anche qualora si volesse ricondurre la fattispecie allo schema dell'art. 2043 c. c., l'istante avrebbe assolto ogni conseguente onere probatorio. Inoltre, l'esistenza di un rilevante pregiudizio morale sarebbe stata certa nel suo collegamento causale con la violazione del diritto di cui all'art. 6 della Convenzione, agevolmente operabile alla stregua dei dati documentali a disposizione della Corte d'appello. Ancora, sarebbe stata violata la ratio della normativa di cui alla legge n. 89 del 2001 che imporrebbe un diretto riferimento, ai fini della definizione dei ricorsi promossi in materia di equa riparazione, alla giurisprudenza della Corte europea (C. E. D. U.), come sarebbe dato evincere sia dai lavori preparatori, sia dal tenore dell'art. 2 della legge citata e, segnatamente, dal riferimento in esso contenuto all'art. 6 della Convenzione (ratificata e resa esecutiva in Italia), nonché dal ruolo che nella 11 Convenzione medesima è assegnato alla C. E. D. U. Orbene, la Corte di Torino avrebbe applicato la normativa di cui alla legge n. 89 del 2001 sulla base di una interpretazione del tutto difforme dai consolidati indirizzi giurisprudenziali della Corte di RG, trascurando di considerare che questa si era già pronunciata sulla stessa vicenda concreta (fallimento GN), accogliendo il ricorso presentato da altro creditore ammesso al passivo (NT). La mancata considerazione della necessità di un'applicazione della legge nazionale, orientata secondo gli indirizzi giurisprudenziali della C. E. D. U., emergerebbe sotto più profili, sia quanto alla “condotta colposa dello Stato italiano” (nell'ottica della Corte europea), sia quanto alla lesione del diritto dell'istante al rispetto del termine ragionevole. Infine, errata ed ingiusta sarebbe la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorso è fondato, nei sensi in prosieguo indicati. Si deve premettere che la causa petendi s'identifica con il fatto costitutivo della pretesa fatta valere, cioè non solo e non tanto con le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata ma anche, e soprattutto, con le circostanze che la parte pone a base della propria domanda (cfr. Cass., 27 ottobre 2000, n. 14142; 13 dicembre 1996, n. 11157). Ciò posto, si osserva che la legge 24 marzo 2001, n. 89, nell'art. 2 12 (primo comma) attribuisce il diritto ad un'equa riparazione alla parte, che abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, par. 1, della Convenzione medesima. Il secondo comma di detta norma stabilisce che, nell'accertare la violazione, il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a contribuire alla sua definizione. Il terzo comma detta le regole per determinare la riparazione a norma dell'art. 2056 cod. civile. Il successivo art. 3 disciplina il procedimento, che è modellato sul rito dei procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 e ss. c. p. c.). Nell'interpretazione di detta normativa questa Corte ha già chiarito che l'equa riparazione nella normativa medesima - prevista integra un credito a contenuto indennitario e non - risarcitorio, derivante dall'inosservanza dell'art. 6, par. 1, della Convenzione, con lesione del diritto della persona alla definizione della propria causa in un termine ragionevole (Cass., 13 febbraio 2003, n. 2148; 22 gennaio 2003, n. 920; 26 luglio 2002, n. 11046). In questo quadro, con l'allegazione e dimostrazione del е св protrarsi della controversia oltre il termine mediamente 13 qualificabile come ragionevole, secondo parametri di normalità ed anche alla luce dei criteri in proposito elaborati dalla Corte europea, l'istante offre il titolo della propria richiesta indennitaria (Cass., 7 febbraio 2003, n. 1822), ed identifica quindi la causa petendi della pretesa azionata, cui si collega il danno (patrimoniale o non patrimoniale) lamentato in conseguenza dell'addotta violazione. La legge, poi, demanda all'interprete (e, segnatamente, al giudice) accertare la violazione e determinare la riparazione a norma dell'art. 2056 c. c., in base ai criteri dalla legge stessa dettati. Ciò emerge con chiarezza dal tenore dell'art. 2, commi 2° e 3°, della legge n. 89 del 2001. E, peraltro, è anche coerente con il modello procedimentale adottato, cioè con il rito camerale (artt. 737 e ss. c. p. c.), caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forme, nonché dal potere del giudice di assumere informazioni e di decidere in base ad esse (il che postula necessariamente un minor rigore nella valutazione dei poteri di allegazione incombenti sulle parti). Nel caso in esame, come emerge dalla narrativa del provvedimento impugnato, la parte ricorrente aveva chiesto che si accertasse la violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole, adducendo la propria qualità di creditore ammesso al passivo in H una procedura fallimentare pendente presso il Tribunale di La 14 Spezia fin dal 10 febbraio 1990 ed ancora aperta ad oltre 11 anni dal suo inizio, sostenendo di aver subito un danno morale per tale durata, in conseguenza delle profonde ripercussioni personali, sociali e familiari, e rimarcando che la C. E. D. U., in data 1° marzo 2001, giudicando su un ricorso promosso da altro cittadino italiano, creditore ammesso al passivo della medesima procedura fallimentare, aveva accertato la responsabilità dello Stato Italiano, condannandolo al pagamento di lire 28 milioni a titolo di danno morale. In relazione alla domanda così proposta la pronunzia d'inammissibilità emessa dalla Corte torinese non è conforme a diritto. In primo luogo è inesatto, per quanto sopra detto, il riferimento all'illecito aquiliano di cui all'art. 2043 c. c., trattandosi invece di fattispecie a carattere indennitario (come, del resto, lo stesso decreto impugnato finisce per affermare). E' quindi erronea la ricostruzione di tale fattispecie, operata (in termini generali) nel detto decreto e che ha costituito il presupposto dal quale il tessuto argomentativo del provvedimento ha preso le mosse. Invero, va rilevato che la Corte distrettuale, pur richiamando i contenuti della legge n. 89 del 2001, in realtà non ha tenuto conto dei relativi precetti, ragionando soltanto secondo lo schema logico di cui all'art. 2043 c.c. e limitandosi a porre l'accento su н (presunte) carenze di allegazione concernenti l'esistenza del 15 danno morale e il nesso di causalità, da cui ha desunto l'asserito carattere generico della causa petendi. Si deve però osservare che la parte ricorrente - adducendo la sua qualità di creditore ammesso nella procedura concorsuale, indicando la data in cui tale procedura era iniziata, precisando che essa era ancora pendente e richiamando lo specifico precedente costituito dalla sentenza pronunziata dalla Corte di RG in relazione alla medesima procedura aveva sufficientemente - allegato e dimostrato (in concreto, cioè con riguardo a quella specifica procedura) le circostanze addotte a fondamento della sua domanda di equa riparazione (i suddetti elementi non risultano controversi). Spettava poi al giudice accertare, secondo il disposto dell'art. 2 (comma 2) della legge n. 89 del 2001, se la violazione allegata era sussistente, considerando "la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione”. Tale indagine andava compiuta in concreto, sulla base delle risultanze probatorie acquisite, utilizzando i parametri normativi e quelli elaborati in via d'interpretazione dalla giurisprudenza (nazionale ed internazionale) e valutando eventuali peculiarità della vicenda idonee a giustificare un prolungamento del termine di durata della procedura o ad escludere la riferibilità del ritardo a 16 disfunzioni dell'organizzazione giudiziaria. 1La Corte torinese erroneamente trasferendo su una presunta esigenza di specificazione della causa petendi quello che invece doveva essere il risultato della suddetta indagine, demandata ex lege al giudice si è in realtà sottratta al menzionato - accertamento, incorrendo proprio nel vizio che ha addebitato alla parte ricorrente, cioè limitandosi ad una valutazione astratta ed avulsa da ogni riferimento alle circostanze del caso concreto. Così operando, essa è incorsa in violazione dell'art. 2 (comma 2°) della legge n. 89 del 2001 e dello stesso art. 6, par. 1, della Convenzione, la cui normativa è stata introdotta nell'ordinamento italiano con la forza di legge propria dell'atto contenente il relativo ordine di esecuzione (1. 4 agosto 1955, n. 848), onde ha il valore di fonte normativa primaria (Cass., 8 luglio 1998, n. 6672). Ed altra violazione della citata normativa (violazione del pari denunciata dalla parte ricorrente) si rinviene nella circostanza che la Corte di merito, ad onta della specifica allegazione di detta parte, ha ignorato la pronuncia emessa dalla Corte di RG il 1° marzo 2001, nella causa promossa da TO NT e relativa alla stessa procedura fallimentare della quale qui si discute. Infatti, è vero che le sentenze della Corte di RG (in tema d'interpretazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione) non hanno efficacia direttamente vincolante per il giudice italiano. Esse, 17 nondimeno, costituiscono la prima e più importante guida ermeneutica per tale giudice (così Cass., 19 novembre 2002, n. 16262; v. anche Cass., 26 luglio 2002, n. 11046, in motivazione), il quale dunque deve farsi carico del contenuto di quelle decisioni, eventualmente esponendo i motivi in base ai quali e in - relazione alle circostanze del caso concreto ritiene di dover pervenire ad un risultato ermeneutico diverso. Nella fattispecie, l'aver trascurato la sentenza della C. E. D. U. vizia il provvedimento impugnato perché non è stata considerata la rilevanza che quella pronuncia rivestiva nell'enunciazione dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, ai fini della specificazione della causa petendi. Quanto all'argomento secondo cui la parte ricorrente, pur deducendo l'esistenza di un danno morale, non avrebbe indicato gli elementi costitutivi di tale danno e gli elementi di collegamento causale tra il pregiudizio dedotto e il fatto costitutivo prospettato, si deve osservare che, ai fini dell'esplicazione degli elementi costitutivi della domanda (e, quindi, nell'ambito della definizione della causa petendi), è sufficiente l'allegazione del pregiudizio psichico subito come conseguenza dell'irragionevole durata della procedura (nel caso di specie, come risulta anche dal decreto impugnato, la parte privata aveva fatto riferimento a profonde ripercussioni personali, sociali e familiari). Infatti, il danno non patrimoniale, per sua stessa natura, non si presta ad una precisa 18 determinazione delle sue componenti, attinenti alla sfera soggettiva dell'istante. Appartiene, poi, ad una fase successiva, e cioè al merito (che la Corte distrettuale non ha esaminato), l'accertamento cui può farsi luogo mediante ricorso a - presunzioni, a fatti notori ed a nozioni di comune esperienza di tale danno (liquidabile con circa l'effettiva sussistenza valutazione equitativa), accertamento in relazione al quale la Corte territoriale è tenuta ad esporre una motivazione non elusiva, dando conto delle ragioni che l'abbiano indotta ad escludere la sussistenza del danno allegato dalla parte che, viceversa, l'abbiano convinta dell'esistenza di tale danno. Conclusivamente, ed alla stregua delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere accolto (restando assorbita l'ultima censura, concernente il regolamento delle spese processuali), il decreto impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Torino che si uniformerà ai principi sopra enunciati e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino, anche per le spese del giudizio di cassazione. de 16289 BG 11139/62RG Così deciso in Roma, il 24 giugno 2003, nella camera di consiglio 19 della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il consigliere est. Il Presidente Mele e w } VIL CANCELLIERE Dormundo Hasalay CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prime Sozione Civile Depositato in Cancelleria 29 011. 2003 IL CANCELINERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 6-3-2007 al n. 147 Mod. 9 Art. ht Camp. (€ 129.11) apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) SUPREMA Il Cancellere с Luigi C A S S A I C D NOIZ