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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 10518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10518 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 23404 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, discussa e decisa all'udienza del giorno
21.10.2025 e vertente
TRA
in persona del Parte_1 legale rapp. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Appia Nuova
154, presso lo studio dell'avv. Paola Moschin che lo rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE
E
(già Controparte_1 [...]
), in persona del legale rapp. pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliato in Roma in Via M. Brighenti n. 23, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. 149/2015 dai funzionari avv.
Floridia Monforte, avv. De Rosa Donato, avv. Ceccarelli Sandra, avv. Corsetti
Valeria, avv. Intorcia Giovanna, avv. Geron Matteo, avv. dell'Aversana Giuseppe, avv. Battaglia Vincenzo, avv. , avv. Napoli Anna, giusta delega in atti CP_3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione n. 711/2025
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 27.6.2025 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 711/2025 notificata il 28.5.2025 emessa dall' relativa alla violazione dell'art. 3 Controparte_1 comma 3 d.l. 12/2002 conv. L. 73/2002 come modificato dall'art. 22 comma 1 del d.lgs 151/2015, per avere impiegato il lavoratore subordinato Persona_1 nella giornata del 5.5.2020 con mansioni di macellaio senza la preventiva comunicazione di assunzione al servizio competente.
Sosteneva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione e ne chiedeva l'annullamento con vittoria di spese di lite.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' resistente contestando la CP_1 fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Istruita solo documentalmente la causa era decisa all'udienza del 21.10.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Parte ricorrente affida l'opposizione a due motivi di censura.
Con il primo motivo lamenta la mancata notifica di qualsiasi atto prima dell'ordinanza ingiunzione del 28.5.2025 e l'intervenuta prescrizione ex art. 28 L.
689/81, essendo decorsi più di cinque anni dall'accertamento della violazione.
Lamenta altresì la violazione del termine di 90 giorni per la conclusione dell'accertamento come previsto dall'art. 14 L. 689/81 che nella specie dovrebbe essere quello della conoscenza del rapporto del 20.1.2021 redatto dal
Commissario di P.S. relativo al verbale di accertamento della Parte_2 violazione amministrativa del 5.5.2020 n. 2020147.
Il motivo è infondato.
Invero il termine di 90 giorni per la notificazione dell'atto ai sensi dell'art. 14 cit. decorre dalla data di conclusioni degli accertamenti che nella specie è avvenuta il
5.5.2020 (data dell'accesso ispettivo): poiché la notificazione del verbale unico è avvenuta il 26.6.2020 tale termine è stato rispettato (doc. 3 fascicolo parte res.).
L'art. 28 L. 689/81 prevede poi che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione e che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile: nella specie la notifica del verbale unico ha
2 avuto valenza interruttiva del corso della prescrizione quinquennale che ha ricominciato a decorrere dal 26.6.2020, con la conseguenza che detto termine non era spirato al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta il
28.5.2025 (ex plurimis Cass. 1081/2007).
Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta l'insussistenza del fatto contestato, assumendo che il sig. non fosse presente nei locali Persona_1 della di con le mansioni di Parte_1 Parte_1 macellaio, bensì quale parente dello stesso intento a fare la Parte_1 spesa come gli altri avventori.
Anche tale motivo è infondato.
Invero tale ricostruzione dei fatti contrasta con quanto verbalizzato dai funzionari della P.S. nel verbale di ispezione del 5.5.2020 ove si legge: “dopo esserci qualificati, abbiamo reso noto il motivo della nostra visita ed abbiamo eseguito un'ispezione… accertando quanto segue: … Si precisa che all'interno oltre al preposto si riscontrava la presenza di un altro dipendente, identificato per Per_1 nato in [...] in data [...] che svolgeva le mansioni
[...] lavorative di addetto alla macelleria. Lo stesso risultava privo di qualsiasi formalizzazione contrattuale” (doc. 4 fasc. res.).
Anche nel rapporto del 20.1.2021 è scritto che “durante l'ispezione a cui è preceduto un congruo periodo di osservazione esterna, si constatava all'interno dell'attività la presenza di due cittadini uno intento a svolgere la sua Parte_3 attività lavorativa di addetto alle vendite nell'esercizio commerciale oggetto di controllo, mentre il secondo espletava le sue mansioni al banco di macelleria dell'attività, preparando e macellando le carni, servendole poi ai clienti all'interno….” (doc. 2 fasc. res.).
Ora fa fede fino a querela di falso quanto un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia attestato essere avvenuto in sua presenza: pertanto l'unico modo per rimuovere l'efficacia probatoria privilegiata del detto verbale nel quale il pubblico ufficiale ha attestato di avere visto il sig. svolgere le Persona_1 mansioni lavorative di addetto alla macelleria, sarebbe stata per il ricorrente la proposizione di una querela di falso, che nella specie non è stata però proposta.
Non è invece possibile rimuovere l'efficacia privilegiata del documento in parola attraverso una prova testimoniale.
3 D'altro canto, fermo questo dirimente rilievo, a comporre ulteriormente il quadro istruttorio nel caso di specie vi è che nell'immediatezza dei fatti sono anche stati sentiti i due lavoratori rinvenuti dai funzionari a lavorare all'interno del locale e cioè il sig. (preposto) con compiti di addetto alle vendite – cassiere e CP_4
addetto al banco di macelleria a svolgere le mansioni di macellaio Persona_1
e servire i clienti. L ha dichiarato di avere convocato quel giorno (5.5.2020) CP_4
l' come macellaio per il compenso di euro 20,00. A propria volta l'TH ha Per_1 confermato la circostanza di avere lavorato il giorno 5.5.2020 come macellaio per tale corrispettivo (così ha dichiarato “oggi è il mio primo giorno e lavoro per circa tre ore per un compenso pattuito di euro venti”, doc. 5 fasc. res.).
Ora queste dichiarazioni raccolte dagli ispettori nell'immediatezza dei fatti appaiono puntuali, precise e convergenti, tanto da far ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali oggettive contraddizioni delle dichiarazioni stesse rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità.
Pertanto il ricorso va respinto e le spese di lite poste a carico del ricorrente secondo il principio della soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in complessivi euro 1.310,00, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge.
Roma 21.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 23404 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, discussa e decisa all'udienza del giorno
21.10.2025 e vertente
TRA
in persona del Parte_1 legale rapp. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Appia Nuova
154, presso lo studio dell'avv. Paola Moschin che lo rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE
E
(già Controparte_1 [...]
), in persona del legale rapp. pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliato in Roma in Via M. Brighenti n. 23, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. 149/2015 dai funzionari avv.
Floridia Monforte, avv. De Rosa Donato, avv. Ceccarelli Sandra, avv. Corsetti
Valeria, avv. Intorcia Giovanna, avv. Geron Matteo, avv. dell'Aversana Giuseppe, avv. Battaglia Vincenzo, avv. , avv. Napoli Anna, giusta delega in atti CP_3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione n. 711/2025
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 27.6.2025 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 711/2025 notificata il 28.5.2025 emessa dall' relativa alla violazione dell'art. 3 Controparte_1 comma 3 d.l. 12/2002 conv. L. 73/2002 come modificato dall'art. 22 comma 1 del d.lgs 151/2015, per avere impiegato il lavoratore subordinato Persona_1 nella giornata del 5.5.2020 con mansioni di macellaio senza la preventiva comunicazione di assunzione al servizio competente.
Sosteneva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione e ne chiedeva l'annullamento con vittoria di spese di lite.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' resistente contestando la CP_1 fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Istruita solo documentalmente la causa era decisa all'udienza del 21.10.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Parte ricorrente affida l'opposizione a due motivi di censura.
Con il primo motivo lamenta la mancata notifica di qualsiasi atto prima dell'ordinanza ingiunzione del 28.5.2025 e l'intervenuta prescrizione ex art. 28 L.
689/81, essendo decorsi più di cinque anni dall'accertamento della violazione.
Lamenta altresì la violazione del termine di 90 giorni per la conclusione dell'accertamento come previsto dall'art. 14 L. 689/81 che nella specie dovrebbe essere quello della conoscenza del rapporto del 20.1.2021 redatto dal
Commissario di P.S. relativo al verbale di accertamento della Parte_2 violazione amministrativa del 5.5.2020 n. 2020147.
Il motivo è infondato.
Invero il termine di 90 giorni per la notificazione dell'atto ai sensi dell'art. 14 cit. decorre dalla data di conclusioni degli accertamenti che nella specie è avvenuta il
5.5.2020 (data dell'accesso ispettivo): poiché la notificazione del verbale unico è avvenuta il 26.6.2020 tale termine è stato rispettato (doc. 3 fascicolo parte res.).
L'art. 28 L. 689/81 prevede poi che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione e che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile: nella specie la notifica del verbale unico ha
2 avuto valenza interruttiva del corso della prescrizione quinquennale che ha ricominciato a decorrere dal 26.6.2020, con la conseguenza che detto termine non era spirato al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta il
28.5.2025 (ex plurimis Cass. 1081/2007).
Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta l'insussistenza del fatto contestato, assumendo che il sig. non fosse presente nei locali Persona_1 della di con le mansioni di Parte_1 Parte_1 macellaio, bensì quale parente dello stesso intento a fare la Parte_1 spesa come gli altri avventori.
Anche tale motivo è infondato.
Invero tale ricostruzione dei fatti contrasta con quanto verbalizzato dai funzionari della P.S. nel verbale di ispezione del 5.5.2020 ove si legge: “dopo esserci qualificati, abbiamo reso noto il motivo della nostra visita ed abbiamo eseguito un'ispezione… accertando quanto segue: … Si precisa che all'interno oltre al preposto si riscontrava la presenza di un altro dipendente, identificato per Per_1 nato in [...] in data [...] che svolgeva le mansioni
[...] lavorative di addetto alla macelleria. Lo stesso risultava privo di qualsiasi formalizzazione contrattuale” (doc. 4 fasc. res.).
Anche nel rapporto del 20.1.2021 è scritto che “durante l'ispezione a cui è preceduto un congruo periodo di osservazione esterna, si constatava all'interno dell'attività la presenza di due cittadini uno intento a svolgere la sua Parte_3 attività lavorativa di addetto alle vendite nell'esercizio commerciale oggetto di controllo, mentre il secondo espletava le sue mansioni al banco di macelleria dell'attività, preparando e macellando le carni, servendole poi ai clienti all'interno….” (doc. 2 fasc. res.).
Ora fa fede fino a querela di falso quanto un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia attestato essere avvenuto in sua presenza: pertanto l'unico modo per rimuovere l'efficacia probatoria privilegiata del detto verbale nel quale il pubblico ufficiale ha attestato di avere visto il sig. svolgere le Persona_1 mansioni lavorative di addetto alla macelleria, sarebbe stata per il ricorrente la proposizione di una querela di falso, che nella specie non è stata però proposta.
Non è invece possibile rimuovere l'efficacia privilegiata del documento in parola attraverso una prova testimoniale.
3 D'altro canto, fermo questo dirimente rilievo, a comporre ulteriormente il quadro istruttorio nel caso di specie vi è che nell'immediatezza dei fatti sono anche stati sentiti i due lavoratori rinvenuti dai funzionari a lavorare all'interno del locale e cioè il sig. (preposto) con compiti di addetto alle vendite – cassiere e CP_4
addetto al banco di macelleria a svolgere le mansioni di macellaio Persona_1
e servire i clienti. L ha dichiarato di avere convocato quel giorno (5.5.2020) CP_4
l' come macellaio per il compenso di euro 20,00. A propria volta l'TH ha Per_1 confermato la circostanza di avere lavorato il giorno 5.5.2020 come macellaio per tale corrispettivo (così ha dichiarato “oggi è il mio primo giorno e lavoro per circa tre ore per un compenso pattuito di euro venti”, doc. 5 fasc. res.).
Ora queste dichiarazioni raccolte dagli ispettori nell'immediatezza dei fatti appaiono puntuali, precise e convergenti, tanto da far ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali oggettive contraddizioni delle dichiarazioni stesse rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità.
Pertanto il ricorso va respinto e le spese di lite poste a carico del ricorrente secondo il principio della soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in complessivi euro 1.310,00, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge.
Roma 21.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace
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