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Ordinanza collegiale 15 dicembre 2020
Sentenza 19 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 19/04/2021, n. 2448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2448 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/04/2021
N. 02448/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04325/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della PA
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4325 del 2019, proposto da
ER LO, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, presso cui domicilia in Napoli, via Diaz n. 11;
per l'annullamento
previa sospensione
-.del decreto di esclusione collettivo n.17751 del 31 luglio 2019, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la PA, per la classe di concorso A021 (Geografia) di cui al bando di concorso riservato per il personale docente indetto con D.D.G. n. 85 del 01/02/2018, nella parte in cui la ricorrente è stata esclusa per mancanza del titolo di accesso;
-.dell’avviso di convocazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la LA del 9 agosto 2019, dei docenti per l'immissione in ruolo dalla graduatoria del concorso, nella parte in cui omettono il nominativo della ricorrente;
-.della nota di rigetto del MIUR prot. n. 5636 del 02/04/2019, atto presupposto, espressamente richiamato nel decreto di esclusione collettivo n.17751 del 31 luglio 2019 della US PA, nella parte in cui illegittimamente dispone che i titoli conseguiti dai cittadini italiani in Romania, non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche; e pertanto le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei titoli sono da considerarsi rigettate;
-di ogni altro atto presupposto, connesso, e consequenziale al decreto collettivo di esclusione;
-e per l’accertamento del diritto al reinserimento della ricorrente nella rispettiva graduatoria regionale di merito per la LA per la classe di concorso A021 (Geografia);
nonchè per la condanna in forma specifica dell'Amministrazione scolastica ai sensi dell'art. 34, co. 1, lett. b) e c) c.p.a., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio in forma specifica, finalizzate al reinserimento della ricorrente nella graduatoria indicata, anche in via di urgenza e con riserva, e per la condanna per risarcimento del danno da perdita di chances;
e per accertare nel merito :il diritto al reinserimento nella graduatoria regionale di merito della LA, per la classe di concorso A21 (Geografia), annullando il decreto n.17751/2019 della US PA , sulla base del diritto di ammissione con riserva ex art.3 co. 4 del DDG n.85/2018, ed anche accertando in via incidentale che la ricorrente ha titolo idoneo a partecipare al concorso di cui al D.D.G. n.85/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2021, tenuta ai sensi dell’art. 25 d.l. 28 ottobre 2020 n.137 e art.4 d.l. 30 aprile 2020 n.28 convertito, con modificazioni, in l. 25 giugno 2020 n. 70 e del D.P.C.S. 28/12/2020, la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe, articolando plurime censure di legittimità sotto il profilo dell’eccesso di potere e della violazione di legge.
In data 8 ottobre 2020 depositava la nota dell’Amministrazione del 21 agosto 2020 con la quale veniva disposta la sua assunzione a tempo indeterminato seppure con riserva dell’esito del giudizio in corso e per la classe di concorso A021 Geografia sulla provincia di Crotone.
Il Collegio, quindi, con ordinanza n. 6150 del 15.12.2020, disponeva che le parti costituite rendessero chiarimenti sul punto, anche in considerazione del fatto che con sentenza del 1° luglio 2020 n.7536, il TAR Lazio (Sezione Terza Bis), richiamandosi all’orientamento già espresso dal Consiglio di Stato con le sentenze n.1198/2020 e n.2495/2020, ha annullato, tra l’altro, la nota ministeriale del 02/04/2019 n.5636, pure impugnata in ricorso in quanto costituente il presupposto del provvedimento di esclusione della ricorrente, e che tale annullamento, avente ad oggetto un atto generale, dispiega efficacia erga omnes. Con la medesima ordinanza era altresì disposta l’integrazione del contraddittorio.
La ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso cosicchè, alla pubblica udienza del 3 marzo 2021, constato l’adempimento richiesto, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per le ragioni che seguono.
Il provvedimento di immissione in ruolo e di assunzione a tempo indeterminato infatti è sottoposto alla riserva di una pronuncia favorevole all’Amministrazione da parte del giudicante e tanto conduce il Collegio ad osservare che, a fronte dell’avvenuto inserimento della ricorrente nelle graduatorie di interesse con l’apposizione della formula “con riserva”, appare meglio aderente alla fattispecie la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo ora la vicenda regolata da un provvedimento che ha sostituito quello originariamente gravato e che non può dirsi, però, ancora pienamente satisfattivo dell’interesse della ricorrente.
E’ noto, infatti, che il discrimen tra sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e cessazione della materia del contendere è individuato dai giudici amministrativi nel carattere non satisfattivo o satisfattivo dei provvedimenti successivamente adottati dall’Amministrazione in relazione alla fattispecie oggetto del giudizio (cfr. TAR Napoli, sez. VII, 7 settembre 2015, n.4368. “nel processo amministrativo le due figure della sopravvenuta carenza di interesse, prevista dall'art. 35 comma 1, lett. c), c.p.a., e della cessazione della materia del contendere, pur determinando entrambe l'improcedibilità del ricorso, si differenziano nettamente per la diversa soddisfazione dell'interesse leso, atteso che la sopravvenuta improcedibilità del ricorso opera solo quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell'assetto del rapporto tra P.A. e l'amministrato; al contrario, la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato; inoltre, proprio perché la valutazione dell'interesse alla prosecuzione dell'azione spetta unicamente al ricorrente, la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso, in relazione a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte”).
Tenuto conto delle incertezze interpretative registratesi sul tema, si stima equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della PA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Anna Corrado, Consigliere
Rita Luce, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO