Ordinanza cautelare 23 febbraio 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
Decreto presidenziale 11 novembre 2024
Ordinanza cautelare 6 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 17 giugno 2025
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- 1. Do not significant harm e neutralità climaticaGianluigi Delle Cave · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sui principi del do not significant harm e della neutralità climatica: alcune riflessioni a margine del Green Deal europeo di Gianluigi Delle Cave Sommario: 1. Inquadramento del tema. – 2. I “nuovi” principi ambientali derivanti dal GD: la neutralità climatica e il DNSH. – 2.1. (segue) l'azione del principio di neutralità climatica. – 3. Il principio DNSH at a glance: funzioni e caratteristiche. – 3.1. (segue) e il suo perimetro applicativo. – 4. Il DNSH nel settore dei contratti pubblici. – 5. Il principio DNSH nei procedimenti ambientali. – 6. Conclusioni. 1. Breve inquadramento del tema. È noto che il principio do not significant harm (“DNSH”) è uno dei pilastri del c.d. “Green Deal” …
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Sui principi del do not significant harm e della neutralità climatica: alcune riflessioni a margine del Green Deal europeo di Gianluigi Delle Cave Sommario: 1. Inquadramento del tema. – 2. I “nuovi” principi ambientali derivanti dal GD: la neutralità climatica e il DNSH. – 2.1. (segue) l'azione del principio di neutralità climatica. – 3. Il principio DNSH at a glance: funzioni e caratteristiche. – 3.1. (segue) e il suo perimetro applicativo. – 4. Il DNSH nel settore dei contratti pubblici. – 5. Il principio DNSH nei procedimenti ambientali. – 6. Conclusioni. 1. Breve inquadramento del tema. È noto che il principio do not significant harm (“DNSH”) è uno dei pilastri del c.d. “Green Deal” …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/06/2025, n. 5274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5274 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 05274/2025REG.PROV.COLL.
N. 08361/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8361 del 2024, proposto da
ED S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Marconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa S.p.A. - NV, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Crisostomo Sciacca, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Porta Pinciana, n. 6;
nei confronti
Rummo S.p.A., Proposta Vini S.r.l., Società Agricola Polvanera di Cassano Filippo e C. Società Semplice, Molini e Pastifici 1875 Società Agricola A R.L., non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 17304/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Alessio Barbieri, in sostituzione dell'avv. Alberto Marconi, e Giovanni Crisostomo Sciacca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La Società ED S.p.A. è attiva nella lavorazione dei cereali per la produzione di amidi, dolcificanti, proteine ed alcool.
L’azienda svolge la propria attività in due distinti siti produttivi autonomamente funzionali localizzati rispettivamente nei Comuni di Busca e di SA in provincia di Cuneo.
2 - Al fine di perseguire gli obiettivi del PNRR, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha emanato il D.M. 13 giugno 2022, pubblicato in G.U. n. 192 del 18 agosto 2022, che stanzia complessivamente 500 milioni di Euro per finanziare gli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare, per ridurne i costi ambientali ed economici e per sostenere l’innovazione dei processi produttivi.
3 - ED S.p.A., visto l’avviso pubblico di cui sopra, ha presentato in data 12 ottobre 2022 una proposta di contratto di sviluppo della logistica agroalimentare riguardante l’unità produttiva esistente nel Comune di Busca. In particolare, il programma di investimento prevede: - il ripristino dell’ex scalo ferroviario della stazione di Busca, al fine di realizzare un’area di sosta per i vagoni merci in arrivo al mulino in attesa di essere scaricati; - la realizzazione di una piattaforma intermodale per la gestione del flusso logistico in entrata ed uscita; - l’acquisto di 187 vagoni ferroviari del tipo a tramoggia per lo specifico trasporto di grano tenero; - l’acquisto di un camion elettrico per il trasporto delle merci tra le sedi operative di Busca e SA (acquisto inserito in sede di variazione del programma ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso in data 10 marzo 2023 che ha contestualmente ridotto l’acquisto dei vagoni ferroviari di 3 unità); - un progetto di sviluppo sperimentale per l’innovazione dell’intero processo di conferimento della materia prima, con l’ausilio di applicazioni, tecnologicamente avanzate, destinate alla gestione informatica dei vagoni e allo scarico, tramite robot, della materia prima al suo arrivo nella sede operativa di Busca.
4 - Il Ministero ha concluso il procedimento con il Decreto Direttoriale prot. n. 0656013 del 21 dicembre 2022 che pone il programma di ED al primo posto con l’attribuzione di 92 punti su 100 a disposizione.
5 - NV in data 16 ottobre 2023 ha inviato una comunicazione con cui ha segnalato molteplici motivi asseritamente ostativi all’accoglimento della domanda di agevolazione a cui ED ha replicato in data 26 ottobre 2023.
Ciononostante, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con provvedimento conclusivo prot. n. 0673147 del 6 dicembre 2023, ha negato definitivamente le agevolazioni richieste, facendo propria la relazione istruttoria redatta da NV, secondo la quale il programma di ED non sarebbe coerente con il D.M. 13 giugno 2022 sotto due profili: a) perché non rispetterebbe il limite minimo delle spese ammissibili (le spese del programma presentato non sarebbero ammissibili con particolare riferimento alla spesa per l’acquisto dei vagoni ferroviari); b) perché l’iniziativa proposta non potrebbe essere ricondotta ad alcuno degli obiettivi indicati nell’art. 2, comma 2, del D.M. 13 giugno 2022.
6 – La società ha impugnato tali determinazioni avanti il Tar per il Lazio che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.
7 – L’originaria ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
Con il primo motivo l’appellante contesta il mancato accoglimento del primo motivo di ricorso così rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del D.M. 13 giugno 2022. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 dell’Avviso del 21 settembre 2022. Violazione dell’art. 21-nonies della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti, di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà e illogicità dell’azione amministrativa .”
Al riguardo, la società deduce che:
- la valutazione in ordine all’ammissibilità del progetto di investimento presentato da ED era già stata favorevolmente effettuata da NV e dal Ministero con la pubblicazione del Decreto Direttoriale prot. n. 0656013 del 21 dicembre 2022 di approvazione della “graduatoria finale” nella quale la società si collocava al primo posto conseguendo il punteggio di 92/100;
- la successiva dichiarazione di inammissibilità della domanda di finanziamento sarebbe illegittima, in quanto NV avrebbe utilizzato la seconda fase dell’istruttoria, deputata a valutare aspetti diversi dal programma di investimento, per rivedere le precedenti determinazioni cristallizzate nel provvedimento di approvazione della “graduatoria finale”;
- l’amministrazione procedente non si sarebbe curata di spiegare le ragioni della radicale inammissibilità, che contraddiceva le precedenti valutazioni effettuate nella fase istruttoria conclusa con l’approvazione e pubblicazione della graduatoria finale;
- è illegittimo il provvedimento impugnato, in quanto esso andava a rivedere valutazioni già effettuate con l’approvazione della graduatoria definitiva in assenza dei presupposti stabiliti dall’art.21 nonies della L. n. 241/1990.
L’appellante contesta l’assunto del Tar per cui “ La lex specialis, pertanto, è chiara nel circoscrivere solo a questa seconda fase la valutazione dell’effettiva ammissibilità delle spese connesse al progetto di investimento, senza, quindi, che la posizione nella graduatoria preliminare possa generare alcun affidamento circa il conseguimento delle agevolazioni, non avendo, all’evidenza, alcuna definitività ”, ponendo l’accento sul fatto che non avrebbe alcuna logica una rivalutazione di aspetti già specificamente esaminati e definiti con uno specifico provvedimento conclusivo della prima fase valutativa costituito dal decreto direttoriale di approvazione della “graduatoria finale”.
Per l’appellante, l’unica graduatoria prevista dalla procedura è quella pubblicata alla fine delle verifiche di ammissibilità e della valutazione del carattere strategico dei programmi presentati, che è dapprima predisposta da NV e poi definitivamente approvata dal Ministero con decreto direttoriale. Nel caso di specie, essa è costituita dalla graduatoria approvata con decreto direttoriale prot. n. 0656013 del 21 dicembre 2022 denominata nel suo oggetto come “finale”. Essa non può essere considerata, come erroneamente afferma la sentenza appellata, una “prima graduatoria” provvisoria irrilevante sotto il profilo delle valutazioni svolte.
8 - La censura è infondata.
In base all’art. 8 dell’Avviso (in conformità all’art. 7 del D.M.), nella prima fase istruttoria di cui ai commi 1 e 3, NV: i) procede alla verifica dei “requisiti e delle condizioni di ammissibilità” e alla “valutazione del carattere strategico dei programmi presentati”, “attribuendo un punteggio secondo i criteri e i parametri e modalità specificati nell’allegato A del presente Avviso” ii) laddove emergano criticità emette il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L. n. 241/1990; iii) predispone una prima graduatoria che viene poi “trasmessa al Ministero per la relativa approvazione con decreto direttoriale” e conseguente pubblicazione sul sito di NV e del Ministero.
Dopo la pubblicazione di tale graduatoria, è prevista la seconda fase istruttoria, disciplinata dal comma 4 dell’art. 8 dell’Avviso, dove NV valuta: a) l’affidabilità tecnica, economica e finanziaria dell’impresa proponente; b) la sostenibilità finanziaria del programma; c) la cantierabilità dei progetti di investimento; d) la pertinenza e la congruità generale delle spese previste dai progetti di investimento.
8.1 - Contrariamente alla prospettazione di parte appellante, la cd. prima fase non si conclude con una graduatoria definitiva, bensì con “ una prima graduatoria delle imprese proponenti ammesse alla fase istruttoria ” (comma 3). In altri termini, a tale prima fase preliminare segue la successiva fase istruttoria vera e propria (comma 4: “ L’Agenzia, entro il termine massimo di 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 3 che precede, esegue l’istruttoria ”), che include anche la verifica circa “ la pertinenza e la congruità generale, anche ricorrendo ad elementi di tipo parametrico, delle spese previste dai progetti di investimento ”. Ne deriva che l’evoluzione procedimentale che ha portato ai provvedimenti impugnati, da un lato, risulta conforme alle scansioni previste nell’avviso; dall’altro, non può dirsi maturato in favore della società alcun affidamento a seguito della prima fase, essendo il progetto ancora soggetto ad istruttoria; conseguentemente, non è configurabile alcun dovere di provvedere con le garanzie dei provvedimenti di secondo grado, né un onere rafforzato di motivazione.
9 – Con il secondo motivo parte appellante contesta il mancato accoglimento del secondo motivo di ricorso (“ In linea generale. Violazione dell’art. 2 del D.M. 13 giugno 2022. Difetto di istruttoria per mancata valutazione complessiva del programma presentato. Contraddittorietà e illogicità dell’azione amministrativa .”), con il quale si contestava che NV aveva atomisticamente considerato le spese previste nel programma senza valutare la globalità del progetto di investimento e, soprattutto, il rapporto di funzionalità dei nuovi investimenti con la preesistente unità produttiva di Busca.
Per la società, l’analisi complessiva del programma rendeva evidente come esso perseguisse il miglioramento della logistica agroalimentare sotto il profilo ambientale, tecnologico ed economico, così come riconosciuto dalle stesse Amministrazioni nella prima fase istruttoria.
La sentenza ha respinto il motivo sostenendo che “ proprio l’inammissibilità delle principali spese per l’acquisto dei vagoni (pari al 91% dell’investimento) ha indotto l’Amministrazione a ritenere inammissibili le spese a queste accessorie ”
L’appellante contesta tale assunto, evidenziando che la spesa dei vagoni dovesse essere valutata tenendo conto: a) delle altre qualificanti spese previste dal programma ed in particolare: - la predisposizione di uno scalo ferroviario dove poter far stazionare i vagoni; - l’acquisto di uno specifico software per la logistica aziendale collegato ai singoli vagoni costantemente tracciati con sistema GPS, - un programma di ricerca e sviluppo per l’innovazione dell’intero processo di conferimento della materia prima; b) della funzionalità di tale spesa rispetto all’attività dell’intera unità produttiva già esistente in Busca che attualmente lavora oltre 600.000 tonnellate di grano all’anno e necessita di una efficiente e migliore logistica di approvvigionamento della materia prima.
9.1 - Con il terzo motivo, l’appellante lamenta il mancato accoglimento del terzo e del quinto motivo del ricorso di primo grado concernenti l’ammissibilità della spesa per l’acquisto di n. 187 vagoni ferroviari per il trasporto e stoccaggio del grano tenero (“ III) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 11 e 15, comma 5, lett. d) e g) del D.M. 13 giugno 2022. Travisamento della disciplina di diritto. Errore di fatto e di diritto. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttorie e di motivazione.” “V) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, comma 5, del D.M. 13 giugno 2022. Errore di interpretazione. Violazione del principio Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti, di istruttoria e di motivazione. ”
Al riguardo, la società deduce che:
- i vagoni ferroviari, costituenti circa il 90% della spesa complessiva del programma, non avevano esclusivamente la natura di meri mezzi di trasporto, bensì anche la funzione di stoccaggio dinamico della materia prima trasportata;
- l’acquisto dei vagoni è accompagnato dal recupero dell’ex scalo ferroviario di Busca per realizzare un’area di sosta dei vagoni che svincola le operazioni di trasporto e di scarico permettendo una programmazione più flessibile dei flussi di ingresso e uscita;
- i vagoni ferroviari non dovevano essere qualificati come mezzi di trasporto puri e semplici disciplinati dalla lettera g) del D.M. ma nella lettera d) che ammette l’acquisto di “macchinari, impianti e attrezzature varie nuove di fabbrica”.
Per l’appellante, il Tar avrebbe dovuto motivare perché questi aspetti sarebbero irrilevanti, tanto più che anche il provvedimento impugnato nulla aveva detto sul punto, nonostante ciò costituisse preciso oggetto delle osservazioni procedimentali ex art. 10 bis.
Sotto altro profilo, l’appellante contesta la sentenza impugnata, esclusa l’applicabilità della lettera d) del comma 5 dell’art. 15 del D.M. per l’acquisto dei vagoni ferroviari che renderebbe immediatamente ammissibile il programma di finanziamento, respinge il quinto motivo (senza neppure menzionarlo esplicitamente) concernente l’impugnazione della FAQ che illegittimamente imponevano un limite quantitativo alle spese per mezzi di trasporto non previsto dalla lettera g) del D.M.
A questo proposito, secondo l’appellante, il Giudice di primo grado non avrebbe considerato che:
- la natura pertinenziale dei mezzi di trasporto rispetto all’unità produttiva esistente non riguarda il valore economico, ma deve essere valutata sotto il profilo aziendale (in altre parole i mezzi di trasporto devono essere proporzionati alle capacità produttive dell’azienda);
- la lex specialis prevede che possano essere finanziati anche progetti per l’ampliamento di unità produttive esistenti, come nel caso di specie in cui l’intervento riguarda la sola unità produttiva di Busca che trasforma ben 600.000 tonnellate di grano l’anno, sicché l’acquisto di 187 vagoni ferroviari che contengono il fabbisogno settimanale di prodotto lavorabile è perfettamente proporzionato alle esigenze aziendali.
L’appellante precisa che l’art. 15, comma 5, del D.M., diversamente da quanto affermato dal Tar, non pone alcun limite quantitativo di spesa per i mezzi di trasporto che, invece, è stato illegittimamente imposto dalla FAQ n. 10, la quale, per sua natura, non può introdurre nuovi requisiti di ammissibilità rispetto alla lex specialis ed è stata per questo impugnata.
9.2 – Con il quarto motivo l’appellante contesta la reiezione del quarto motivo di ricorso concernente sempre la spesa per l’acquisto dei vagoni ferroviari (“ IV) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 15, comma 5, lettera g), del D.M. 13 giugno 2022. Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento UE n. 2021/2139. Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento UE n. 2016/1628. Eccesso di potere per travisamento di fatto e di diritto. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 10-bis della L. n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 Cost. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 7 del D.Lgs. n. 112/2015. Contraddittorietà e illogicità dell’azione amministrativa. Difetto di motivazione .”, deducendo che nell’ipotesi in cui i vagoni ferroviari fossero ritenuti esclusivamente mezzi di trasporto, la spesa di acquisto sarebbe comunque ammissibile perché essa rispetta le condizioni stabilite dalla lettera g) del comma 5 dell’art. 15 del D.M.
L’appellante precisa di aver censurato i profili ostativi indicati nel provvedimento impugnato, concernenti l’asserito mancato rispetto del principio del DNSH do not significant harm (non arrecare un danno significativo all’ambiente) nonché l’ipotizzato utilizzo non esclusivo da parte di ED dei vagoni ferroviari.
L’appellante rileva che il rispetto del principio del principio DNSH è stato valutato positivamente nella prima fase istruttoria conclusa con la graduatoria finale. Nella seconda fase istruttoria di cui al comma 4 dell’art. 8 della lex specialis non si doveva rivalutare tale spetto. In ogni caso, sarebbe stata necessaria una specifica motivazione in grado di mettere ED in condizione di comprendere le effettive ragioni del diniego, essendo manifestamente insufficiente l’apodittica affermazione di “assenza di informazioni”.
L’appellante precisa, inoltre, che l’utilizzo di locomotive diesel di ultima generazione e rispettose dei limiti di emissione stabiliti dal Reg.UE 2016/1628, laddove i binari non sono elettrificati, consentono di considerare il trasporto ferroviario di cui si discute come attività che fornisce un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici (punto 6.2 del Regolamento UE n. 2021/2139 che integra il Reg. UE n. 2020/852).
Sotto un differente profilo, la società critica la considerazione secondo la quale mancherebbe la prova del fatto che i vagoni ferroviari siano a servizio esclusivo dell’unità produttiva di Busca oggetto della domanda di finanziamento, ricordando che, in sede di osservazioni ex art. 10 bis L. n. 241/1990, si era altresì precisato che i vagoni ferroviari sebbene trazionati da EV Rail saranno “vincolati contrattualmente all’utilizzo esclusivo per conto di ED”.
13 – Con il settimo motivo di appello, la società lamenta il mancato accoglimento dell’ottavo motivo di ricorso (“ VIII) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi 1 e 2 del D.M. 13 giugno 2022. Travisamento di fatto e di diritto. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti, di istruttoria e di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990. Contraddittorietà con precedenti determinazioni ”) volto a contestare l’assunto di NV circa l’inammissibilità del finanziamento, perché non sarebbe possibile inquadrare l’iniziativa proposta in nessuno degli obiettivi indicati nell’art. 2, comma 2, del D.M. 13 giugno 2022 perché “ l’attività prevista sarà in realtà svolta dalla società EV Rail s.r.l., soggetto specializzato nel servizio di trasporto ferroviario e, pertanto unico utilizzatore dei vagoni oggetto dell’investimento ”.
Al riguardo, la società insiste nel sostenere che:
- in ordine all’obiettivo sub a) (“ridurre l’impatto ambientale ed incrementare la sostenibilità dei prodotti”) la proposta di investimento, fondata su una logistica agroalimentare basata sul trasporto su rotaia, persegue l’obiettivo ambientale richiesto. Ai sensi del Reg. UE 2021/2139 (come già illustrato) il sistema di trasporto proposto costituisce attività che contribuisce sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- in ordine all’obiettivo sub b) (“migliorare la capacità di stoccaggio e trasformazione delle materie prime”) non si comprende l’affermazione secondo la quale i nuovi binari costruiti nell’area di proprietà di ED (ex scalo ferroviario di Busca) siano strutturalmente deputati alla movimentazione delle merci. Si tratta invece di un’area privata dove i vagoni ferroviari carichi di grano possono stazionare, garantendo così un deposito della materia prima in grado di disaccoppiare i tempi di scarico quando la medesima non arriva nel preciso momento di utilizzo;
- in ordine agli altri obiettivi indicati dall’art. 2, comma 2, lettere da c) a f) evidenzia che ad essere generica è la motivazione del Tar, che si limita a motivare la reiezione della censura sulla base dell’aggettivo “generico” senza illustrare le ragioni sottese a tale affermazione (tanto più si ribadisce che il provvedimento emanato dall’amministrazione non esaminava tale profilo);
- è innegabile il perseguimento dell’obiettivo di “ rafforzare la digitalizzazione nella logistica anche ai fini della tracciabilità dei prodotti ” e di “ preservare la differenziazione dei prodotti per qualità tracciabilità e caratteristiche produttive ”, atteso che i vagoni ferroviari che si andranno ad acquistare saranno dotati di sistema GPS e coordinati con un sistema di logistica aziendale idoneo a garantire la totale tracciabilità del prodotto a cui si aggiunge il programma di ricerca e sviluppo per l’innovazione dell’intero processo di conferimento della materia prima, con l’ausilio di applicazioni tecnologicamente avanzate destinate alla gestione informatica dei vagoni.
10 – Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.
Il progetto dell’appellante è indubbiamente incentrato sull’acquisto di 187 vagoni ferroviari (pari al 91% dell’investimento) a cui si collegano gli ulteriori interventi volti a migliorare il sito produttivo di Busca.
Al riguardo, le determinazioni impugnate hanno evidenziato, tra l’altro, che:
- anche se il volume di affari della EV Rail S.r.l. è per l’85% legato a commesse provenienti dalla ED S.p.a., la suddetta risulta essere una società terza rispetto al soggetto proponente. Pertanto, la movimentazione dei vagoni previsti all’investimento non sarà ad uso esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni;
- non è possibile verificare il rispetto del principio del “non arrecare un danno significativo”, considerato che i vagoni oggetto dell’investimento - come dichiarato dalla società proponente - “ utilizzano un motore convenzionale quando le infrastrutture (binari) non sono disponibili ”;
- i medesimi vagoni rappresentano un sistema di “stoccaggio dinamico” (come dichiarato dalla società proponente), che equivale al trasporto del prodotto e non al suo stoccaggio in senso stretto. Inoltre, le affermazioni rese in sede di controdeduzioni, oltre a non essere supportate da adeguata documentazione, sono in contrasto con quanto dichiarato dalla stessa proponente in sede di integrazioni all’interno della relazione sul ciclo produttivo firmata e trasmessa in data 03.08.2023; nello specifico, tale documento riporta: “ lo stoccaggio sui vagoni rappresenta comunque una situazione che, in linea di massima, si cerca sempre di evitare o limitare al minimo indispensabile (da poche ore a un paio di giorni), poiché comporta una perdita di efficienza logistica ”.
Per tali ragioni, l’amministrazione conferma che la spesa complessiva per l’acquisto dei vagoni ferroviari, intesi come mezzi mobili, e del camion elettrico, si intende non ammissibile per l’intero importo pari a €22.610.000, (91,54% dell’investimento complessivo); relativamente all’ammissibilità dei costi previsti per la macro-voce “Opere murarie e assimilate” per un totale di € 2.020.000, gli stessi risultano essere sempre strettamente collegati alle spese inammissibili, ossia afferenti al ripristino dello scalo ferroviario dismesso, adiacente allo stabilimento produttivo, nel comune di Busca (CN), pertanto, tali spese non si ritengono ammissibili; relativamente all’ammissibilità delle spese di cui alla macrovoce “Programmi informatici, brevetti, etc.” per un totale di € 70.000, le stesse risultano anch’esse strettamente collegate alle spese inammissibili, in quanto afferenti allo sviluppo della piattaforma software per la raccolta e l’elaborazione dei dati trasmessi dal sistema di controllo installato a bordo dei vagoni. Pertanto, tali spese non si ritengono ammissibili.
10.1 - Nel contesto innanzi descritto appare dunque centrale l’aspetto relativo all’assunta inammissibilità delle spese relative all’acquisto dei vagoni, derivante dal fatto che: - “ la movimentazione dei vagoni previsti all’investimento non sarà ad uso esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni ”; - tali mezzi non sono “ strettamente necessari, connessi e funzionali all’investimento ”.
Ciò precisato, avuto riguardo al progetto presentato dall’appellante, non appare conferente il richiamo all’art. 15 comma 5 lett. d) del d.m. del 13 giugno 2022 secondo cui sarebbero “genericamente” ammissibili l’acquisto di “macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica”.
In riferimento all’applicazione di tale disposizione, l’assunto volto a qualificare i vagoni come meri siti di stoccaggio e non come mezzi di trasporto non è convincente, trattandosi appunto di vagoni che sono destinati a viaggiare e solo in via residuale possono fungere anche da sito di stoccaggio.
Del resto, la prospettazione dell’appellante appare smentita dalla stessa descrizione del Progetto, dove la società si esprime inequivocabilmente nel senso di un’attività di trasporto e non di stoccaggio (“ La possibilità di disporre in modo pieno ed incondizionato di vagoni propri, dotati dei più avanzati sistemi di telemetria, abbinata all’acquisizione ed allo sviluppo della nuova piattaforma software gestionale integrata, consentirà quindi la digitalizzazione delle attività di trasporto ferroviario ”).
10.2 – Ai fini del presente giudizio rileva invece l’art. 15 co. 5 lett. g) del DM in base al quale “ Le spese ammissibili debbono riferirsi all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano: […] g) acquisto e modifica di mezzi di trasporto aventi caratteristiche che consentano il rispetto del principio del “non arrecare un danno significativo” come dettagliato nell’Avviso di cui all’articolo 16. Tali beni devono essere strettamente necessari, connessi e funzionali all’investimento, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni ”.
L’art. 15 comma 5 lett. g) del DM ammette dunque l’acquisto di mezzi di trasporto purché “ a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni ”.
Tale vincolo risulta incompatibile con il ricorso ad una impresa che, seppur collegata, è certamente terza rispetto alla proponente e che ben potrebbe fornire il servizio anche ad altri soggetti presenti sul mercato.
Invero, EV è azienda terza, sebbene facente parte dello stesso gruppo e dedita per l’85% ai servizi ferroviari utili all’appellante, che per ulteriori attività lavora in proprio.
Nel momento in cui l’affermata finalità del Progetto di ED è quello di munirsi di vagoni propri, nel momento in cui questa non li utilizza autonomamente risulta incerta l’effettiva finalizzazione dell’investimento agli scopi previsti dall’avviso.
10.3 - Inoltre, anche a voler prescindere da tale aspetto, risulta dirimente il rilievo per cui, contrariamente alla prescritta mera accessorietà dell’acquisto di mezzi di trasporto rispetto al complessivo investimento di cui all’art. 15 co. 5 lett. g) del DM (“ Tali beni devono essere strettamente necessari, connessi e funzionali all’investimento, purché dimensionati alla effettiva produzione”) il Progetto, sovvertendo tale regola, prevede l’acquisto di 187 vagoni, pari a circa il 91% dell’investimento complessivo, che non può certamente considerarsi una voce di spesa accessoria, essendo invero la parte preponderante dell’investimento.
L’inammissibilità di tale spesa discende dalla disposizione dell’avviso innanzi richiamata, indipendentemente dall’efficacia e dalla portata delle FAQ contestate dall’appellante.
10.4 – Deve essere ricordato che ai fini della legittimità di un atto amministrativo fondato su di una pluralità di ragioni, fra loro autonome, è sufficiente che anche una sola fra esse sia riconosciuta idonea a sorreggere l’atto medesimo, mentre le doglianze formulate avverso gli altri motivi devono ritenersi carenti di un sottostante interesse a ricorrere, giacché in nessun caso le stesse potrebbero portare all’invalidazione dell’atto ( ex multis Cons. St. sez. IV, 7 aprile 2015, n. 1769).
In applicazione di tale principio risultano irrilevanti gli ulteriori di parte appellante.
10.5 – Alla luce delle considerazioni che precedono risulta superato anche il secondo motivo di appello, con il quale ED ha censurato la sentenza per violazione dell’art. 2 del DM per non avere NV valutato nella sua globalità il Progetto. Invero, come dimostrato sopra, è proprio la comprensione dell’essenza del progetto che ha consentito di coglierne l’inammissibilità.
11 – Come anticipato l’inammissibilità della spesa per l’acquisto dei vagoni implica l’inammissibilità delle ulteriori spese che, nel progetto, risultano direttamente collegate a tale acquisto.
Nello specifico, il rigetto delle censure che precedono implica il rigetto anche del quinto motivo (“ Omessa pronuncia e/o difetto di motivazione sul sesto motivo di ricorso concernente l’acquisto del camion elettrico così rubricato “VI) Invalidità in via derivata dall’accoglimento dei motivi che precedono ”) volto a contestare l’inammissibilità della spesa per l’acquisto del camion elettrico, in quanto “concorrente a determinare la spesa complessiva per l’acquisto di mezzi di trasporto”.
11.2 – Vale un analogo discorso per la dichiarazione di inammissibilità delle spese per il ripristino dello scalo ferroviario di Busca e delle spese di acquisto del software per la logistica integrato con i vagoni ferroviari, dal momento che anche tali spese sono state ritenute inammissibili perché legate alle spese - inammissibili - per i vagoni ferroviari.
12 – Per le ragioni esposte l’appello non può trovare accoglimento.
Vista la soccombenza, l’appellante è tenuta a rifondere le spese di lite di NV; mentre, ad una valutazione complessiva della lite, le spese possono essere compensate rispetto alle altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di NV, che si liquidano in €5.000, oltre accessori come per legge, compensandole per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO