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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/09/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3125 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Pt_1 con l'Avv. FILICE CARMELA FERRATO UMBERTO ( C.F._1
Ufficio Legale Pt_1 p/za Loreto 22/a COSENZA;
parte ricorrente
CONTRO
'con l'Avv. TURCO SERAFINO;
Controparte_1
Parte resistente OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data 20.09.2019, la parte ricorrente ha lamentato l'indebita percezione, da parte del resistente, della somma di € 8.084,21, come risulta dalle quietanze allegate, sulla prestazione INVCIV 07306446, intestata ad
Persona_1 , per il periodo 01.04.2014-02.11.2015, risultata indebita in quanto la parte resistente non è erede legittima del de cuius;
ha pertanto, adito l'intestato
Tribunale per sentire condannare il resistente alla restituzione della somma, oltre interessi dalla data della percezione fino al soddisfo.
Parte resistente, costituitasi, ha dedotto preliminarmente l'incompetenza per materia del giudice adito, trattandosi di materia rientrante nell'alveo della disciplina di cui all'art. 2043 c.c., pertanto, attribuita alla competenza del Tribunale, ha altresì eccepito la prescrizione del diritto di ripetere le somme elargite ed ha evidenziato che tali fatti risultano in corso di accertamento nel giudizio penale n. 1646\12 RGNR 202\13 RGIG, chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale.
Ed infine, nel merito, ha contestato le pretese dell'Ente ricorrente in quanto infondate.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
*****
Ebbene il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla resistente, trattandosi di materia, nella specie indebito previdenziale, che rientra nell'ambito delle controversie di cui agli artt. 442 ss.c.p.c. attribuita alla competenza del Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.
Ed ancora preliminarmente, occorre rilevare che parte ricorrente ha fornito prova di aver interrotto il decorso decennale della prescrizione del diritto di ripetere l'indebito.
In concreto, per il caso in esame, è stato documentato che la parte resistente abbia percepito ratei di prestazione assistenziale spettanti al presunto dante causa.
Da accertamenti operati dall' Pt_1 l'erogazione della prestazione per cui è causa è risultata indebita in quanto la parte resistente non è legittima erede di Persona_1
[...]
Tanto è stato rappresentato e documentato dall' Pt_1 Alla luce delle emergenze processuali deve ritenersi fondata l'intrapresa azione di ripetizione delle somme erogate ed indebitamente percepite dal resistente, non trovando applicazione per la fattispecie in esame l'art. 13 L. n. 412/1991, né le altre discipline sull'indebito previdenziale e nemmeno i principi sul legittimo affidamento del percipiente.
In effetti, dette disposizioni non possono trovare applicazione nel caso in esame, essendo vincolanti per le sole prestazioni previdenziali, trattandosi di indebito ordinario che esula da qualunque rapporto previdenziale sottostante (in tal senso, si veda Cass.
19.09.2013, n. 21453, così massimata: "In tema di ripetizione di prestazione non dovuta da parte dell'ente previdenziale, in caso di inesistenza del rapporto pensionistico trova applicazione la disciplina generale dell'indebito, di cui all'art. 2033 c.c., propria dell'indebito oggettivo, trattandosi di pagamento effettuato senza titolo;
resta esclusa l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 52 l. 88 del 1989. Ne deriva che, nella fattispecie in esame, resta irrilevante la buona fede dell'accipiens").
Nel caso in esame opera la disciplina contenuta nell'art. 2033 c.c. sull'indebito oggettivo.
Pertanto, provata dall' Pt_1 l'erogazione e la percezione da parte della resistente di ratei di prestazione assistenziale ed allegato che detta erogazione sia avvenuta sine titulo, non rivestendo la parte resistente la qualità di erede legittimo del titolare della prestazione assistenziale erogata, va accolto il promosso ricorso.
'Pt 1, in assolvimento dell'onere sullo stesso gravante, ha dato prova di aver corrisposto la somma che assume indebita allegando l'inesistenza di una giusta causa di pagamento in relazione allo specifico rapporto dedotto in giudizio;
la parte convenuta, non ha offerto prova alcuna della sussistenza del titolo legittimante la riscossione e qui in contestazione, vale a dire la qualità di erede legittimo del pensionato in forza della quale ha ricevuto il pagamento.
Pertanto, è fondata la pretesa dell' Pt_1 alla restituzione delle somme.
Le spese di lite andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna CAPUTO - in funzione di GIUDICE del LAVORO definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: condanna la parte resistente alla restituzione in favore dell' Pt_1 della complessiva somma di € 8.084,21, oltre interessi dalla indebita percezione all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente Pt_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €1.775,00, oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia
Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 19/09/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Pt_1 con l'Avv. FILICE CARMELA FERRATO UMBERTO ( C.F._1
Ufficio Legale Pt_1 p/za Loreto 22/a COSENZA;
parte ricorrente
CONTRO
'con l'Avv. TURCO SERAFINO;
Controparte_1
Parte resistente OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data 20.09.2019, la parte ricorrente ha lamentato l'indebita percezione, da parte del resistente, della somma di € 8.084,21, come risulta dalle quietanze allegate, sulla prestazione INVCIV 07306446, intestata ad
Persona_1 , per il periodo 01.04.2014-02.11.2015, risultata indebita in quanto la parte resistente non è erede legittima del de cuius;
ha pertanto, adito l'intestato
Tribunale per sentire condannare il resistente alla restituzione della somma, oltre interessi dalla data della percezione fino al soddisfo.
Parte resistente, costituitasi, ha dedotto preliminarmente l'incompetenza per materia del giudice adito, trattandosi di materia rientrante nell'alveo della disciplina di cui all'art. 2043 c.c., pertanto, attribuita alla competenza del Tribunale, ha altresì eccepito la prescrizione del diritto di ripetere le somme elargite ed ha evidenziato che tali fatti risultano in corso di accertamento nel giudizio penale n. 1646\12 RGNR 202\13 RGIG, chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale.
Ed infine, nel merito, ha contestato le pretese dell'Ente ricorrente in quanto infondate.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
*****
Ebbene il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla resistente, trattandosi di materia, nella specie indebito previdenziale, che rientra nell'ambito delle controversie di cui agli artt. 442 ss.c.p.c. attribuita alla competenza del Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.
Ed ancora preliminarmente, occorre rilevare che parte ricorrente ha fornito prova di aver interrotto il decorso decennale della prescrizione del diritto di ripetere l'indebito.
In concreto, per il caso in esame, è stato documentato che la parte resistente abbia percepito ratei di prestazione assistenziale spettanti al presunto dante causa.
Da accertamenti operati dall' Pt_1 l'erogazione della prestazione per cui è causa è risultata indebita in quanto la parte resistente non è legittima erede di Persona_1
[...]
Tanto è stato rappresentato e documentato dall' Pt_1 Alla luce delle emergenze processuali deve ritenersi fondata l'intrapresa azione di ripetizione delle somme erogate ed indebitamente percepite dal resistente, non trovando applicazione per la fattispecie in esame l'art. 13 L. n. 412/1991, né le altre discipline sull'indebito previdenziale e nemmeno i principi sul legittimo affidamento del percipiente.
In effetti, dette disposizioni non possono trovare applicazione nel caso in esame, essendo vincolanti per le sole prestazioni previdenziali, trattandosi di indebito ordinario che esula da qualunque rapporto previdenziale sottostante (in tal senso, si veda Cass.
19.09.2013, n. 21453, così massimata: "In tema di ripetizione di prestazione non dovuta da parte dell'ente previdenziale, in caso di inesistenza del rapporto pensionistico trova applicazione la disciplina generale dell'indebito, di cui all'art. 2033 c.c., propria dell'indebito oggettivo, trattandosi di pagamento effettuato senza titolo;
resta esclusa l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 52 l. 88 del 1989. Ne deriva che, nella fattispecie in esame, resta irrilevante la buona fede dell'accipiens").
Nel caso in esame opera la disciplina contenuta nell'art. 2033 c.c. sull'indebito oggettivo.
Pertanto, provata dall' Pt_1 l'erogazione e la percezione da parte della resistente di ratei di prestazione assistenziale ed allegato che detta erogazione sia avvenuta sine titulo, non rivestendo la parte resistente la qualità di erede legittimo del titolare della prestazione assistenziale erogata, va accolto il promosso ricorso.
'Pt 1, in assolvimento dell'onere sullo stesso gravante, ha dato prova di aver corrisposto la somma che assume indebita allegando l'inesistenza di una giusta causa di pagamento in relazione allo specifico rapporto dedotto in giudizio;
la parte convenuta, non ha offerto prova alcuna della sussistenza del titolo legittimante la riscossione e qui in contestazione, vale a dire la qualità di erede legittimo del pensionato in forza della quale ha ricevuto il pagamento.
Pertanto, è fondata la pretesa dell' Pt_1 alla restituzione delle somme.
Le spese di lite andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna CAPUTO - in funzione di GIUDICE del LAVORO definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: condanna la parte resistente alla restituzione in favore dell' Pt_1 della complessiva somma di € 8.084,21, oltre interessi dalla indebita percezione all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente Pt_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €1.775,00, oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia
Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 19/09/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO