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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/10/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3323/2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa all'udienza del 7.10.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, vertente
TRA
, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, Parte_1 dall'avv. Andrea Mora, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina, via Eugenio di Savoia n.5
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in Controparte_1 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
CE RR, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, via
Germanico n.101
OPPOSTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per d.i. n. r.g. 596/2022, la chiedeva al Controparte_1
Tribunale di Latina di ingiungere a il pagamento della somma Parte_1 complessiva di euro 8.000,00 oltre IVA, interessi e spese. Fondava il credito su contratto di mediazione immobiliare.
Con d.i. n. 532/2022 del 14.03.2022, il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi e spese processuali.
Con opposizione ritualmente proposta, , in via Parte_1 preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione ad agire dell'opposta. Nel merito, deduceva l'illegittimità del credito ingiunto in quanto il recesso era stato esercitato per giustificato motivo stante l'inerzia della società opposta nell'adempiere la propria attività di intermediazione. Eccepiva altresì la vessatorietà della clausola relativa alla pattuizione del diritto di recesso attesa la sua contrarietà all'art. 33 del d.lgs. 206/2005 (codice del consumo).
Si costituiva ritualmente in giudizio la chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione, deducendo preliminarmente la nullità della citazione per vizi inerenti alla vocatio in ius. Nel merito, deduceva la piena legittimità del credito vantato derivante dal compenso contrattualmente dovuto per il recesso esercitato dall'opponente.
Prodotta documentazione, all'udienza del 7.10.2025, la causa, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
L'opposizione è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità della citazione per difetto dell'avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. come dedotto da parte opposta.
La norma del terzo comma dell'art. 164 c.p.c., quando, nonostante la costituzione del convenuto in presenza di nullità della citazione relative alla vocatio in ius, quali l'inosservanza del temine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento dell'art. 163 n. 7 c.p.c., esclude che si verifichi la sanatoria del vizio della citazione per effetto della costituzione del convenuto, qualora egli, costituendosi eccepisca tale nullità, imponendo al giudice di fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini di comparizione, suppone che il convenuto, nel costituirsi, si limiti alla formulazione dell'eccezione di nullità.
- 2 - Ciò è tanto vero che il dovere del giudice di provvedere a tale fissazione
è ricollegato non ad un'istanza del convenuto, ma direttamente all'atteggiamento dello stesso di proposizione dell'eccezione.
Ne deriva che, se il convenuto costituendosi svolga le sue difese, il presupposto per l'applicazione della norma non sussiste.
Il legislatore, invero, non avendo richiesto un'istanza del convenuto in aggiunta all'eccezione, ha inteso ricollegare il dovere di fissazione di nuova udienza, ad una costituzione finalizzata alla sola formulazione dell'eccezione e non anche ad una costituzione che alla formulazione dell'eccezione accompagni lo svolgimento delle difese.
Se così fosse, la fissazione dell'udienza dovrebbe avere luogo pur in presenza di una difesa completamente articolata, come è stato nel caso di specie siccome si evince dal contenuto della comparsa, e sarebbe priva di scopo.
D'altro canto, una volta considerato che il convenuto che si sia vista notificare una citazione inosservante del termine a comparire o senza l'avvertimento ai sensi dell'art. 163 n. 7 c.p.c. può scegliere di costituirsi e sanare la nullità della citazione oppure di non costituirsi e lasciare che il giudice la rilevi oppure ancora costituirsi e limitarsi ad eccepirla;
lo spettro di tali possibilità, rimettendo al convenuto la decisione su come reagire di fronte alla nullità, esclude che egli abbia una quarta possibilità, cioè di costituirsi, eccepire la nullità e svolgere contemporaneamente le sue difese.
Essendo la fissazione di una nuova udienza finalizzata ad assicurare che l'esercizio del diritto di difesa fruisca del termine a comparire o dell'avvertimento siccome ritenuto astrattamente necessari dal legislatore al rispetto del diritto di difesa, consentire al convenuto di costituirsi e svolgere l'eccezione e nel contempo le sue difese significa rimettere a lui lo spostamento dell'udienza, in chiara contraddizione con il fatto che, nonostante la nullità, ha svolto le sue difese, pur potendolo non fare (Cass. ord. n. 21910/2014).
Del pari infondata è l'eccezione sollevata dall'opponente inerente al difetto di legittimazione ad agire da parte della società opposta.
- 3 - Ed invero, dal contratto prodotto in atti, alla lett. H), era previsto che l'agenzia incaricata avesse la facoltà di far subentrare nel rapporto contrattuale altra agenzia del medesimo franchising (Gruppo Toscano S.p.a.), fermo il diritto del conferente l'incarico di poter rifiutare detto subentro entro sette giorni dalla comunicazione.
L'opposta ha dimostrato che la società originariamente incaricata dall'opponente ha esercitato la suddetta facoltà facendola subentrare nella gestione del servizio di intermediazione di vendita immobiliare. Con comunicazione del 07.09.2021, infatti, la Parte_2 comunicava all'opponente che la gestione del servizio sarebbe stata affidata alla società punto affiliato (cfr. doc. all. Controparte_1 Parte_3
n. 3 del fascicolo monitorio).
Inconferenti risultano le difese di parte opponente volte ad eccepire la mancata conoscenza della suddetta modifica, atteso che il in data Pt_1
22.10.2021, esercitava il proprio diritto di recesso comunicandolo alla subentrata società opposta (cfr. doc. all. n. 4 del fascicolo monitorio).
Nel merito, appare assorbente l'accertamento della nullità della clausola inerente al recesso convenzionalmente pattuito tra le parti, in quanto vessatoria ex art. 36, d.lgs. n. 206/2005 (codice del consumo).
Il contratto intercorso tra le parti, prevede, alla lett. E) che il conferente l'incarico aveva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, fermo il riconoscimento di un compenso per l'agenzia incaricata per avere questa impegnato la propria organizzazione nella ricerca del terzo interessato all'affare. Detto compenso era corrispondente: ad una somma pari al 70% della provvigione concordata in caso di recesso esercitato entro il secondo mese;
ad una somma pari all'80% della provvigione concordata in caso di recesso esercitato dopo il secondo mese e sino alla data di scadenza del contratto.
Detta pattuizione si sostanzia in una "multa penitenziale" in quanto diretta a fissare la prestazione di un corrispettivo per l'ipotesi del recesso dall'incarico esercitato dal conferente l'incarico di mediazione prima della sua
- 4 - naturale scadenza e cioè prima del decorso del termine di durata del contratto.
La normativa speciale disciplinata dal D.lgs., 6 settembre 2005, n. 206
(cosiddetto Codice del Consumo) definisce all'art. 3 le categorie di consumatore quale "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta" e professionista "la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale".
Nel rapporto contrattuale in esame, l'opponente va qualificato quale consumatore che ha stipulato il contratto di mediazione per scopi estranei all'attività professionale e imprenditoriale e, l'opposta, ha agito quale professionista in qualità di agenzia immobiliare incaricata di procurare un acquirente per l'immobile.
Accertato l'ambito applicativo soggettivo, occorre osservare che la vessatorietà delle clausole – oggetto del giudizio – è disciplinata ai sensi dell'art. 33 del Cod. Cons., che, ai sensi del primo comma, qualifica come tali le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e al comma successivo contiene un elenco di clausole per le quali opera la presunzione relativa di vessatorietà.
L'art. 33 cod. cons. prevede che nei contratti tra consumatore e professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede
(da leggersi “in contrasto con la buona fede”), determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Il comma 2 della richiamata disposizione contiene un elenco di clausole che si presumono vessatorie, con la conseguenza che, in loro presenze,
è il professionista a dovere dare prova che la clausola non abbia determinato alcun significativo squilibrio (c.d. lista grigia).
In proposito, la Corte di Giustizia dell'Unione europea afferma costantemente che “una clausola che figura nell'elenco del suddetto allegato non deve essere necessariamente considerata abusiva e che, viceversa, una
- 5 - clausola che non vi figura può nondimeno essere dichiarata abusiva” (Corte di Giustizia, sentenza 19 settembre 2019, C-34/18).
L'art. 36, comma 2, cod. cons., prevede, invece, un elenco di clausole che si considerano sempre vessatorie, per cui non è mai ammessa prova contraria (c.d. lista nera).
Al fine di poter effettuare l'accertamento di abusività della clausola devono ricorrere le seguenti condizioni prescritte dall'art. 34 cod. cons.: da un lato, occorre tenere in considerazione la natura del bene o del servizio oggetto del contratto, facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende (comma 1); dall'altro, la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in maniera chiara e comprensibile (comma 2); infine, non sono considerate vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale (comma 4).
È evidente infatti che, se si accerta che la clausola sia stata “oggetto di trattativa”, ossia il contenuto sia stato discusso individualmente dalle parti, si può presumere che la parte sia stata adeguatamente informata ed il contratto perde, sotto questo specifico profilo la connotazione di contratto di adesione.
Nel caso de quo, per consolidata giurisprudenza, in caso di mediazione atipica - che ricorre laddove le parti introducano una regolamentazione diversa rispetto allo schema tipico della mediazione, specie con riferimento alla previsione del pagamento del compenso in favore del mediatore, non solo in caso di conclusione dell'affare in forza dell'intervento di quest'ultimo, ma anche in caso di recesso del cliente dal contratto di mediazione prima della sua scadenza - se colui che conferisce l'incarico di mediazione riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del consumo - come nel caso di specie - la clausola che prevede un corrispettivo a carico del venditore in caso di recesso anticipato di valore prossimo alla provvigione è da reputarsi
- 6 - vessatoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33, comma 1 del Codice del consumo, in quanto implicante un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (cfr. ex multis Trib. di Roma, sent. n.
10118/2016).
In materia di mediazione atipica, infatti, ai fini della configurabilità del diritto del mediatore alla provvigione indipendentemente dalla conclusione dell'affare non è sufficiente il conferimento dell'incarico, essendo necessaria la sussistenza di un patto ulteriore che colleghi tale diritto ad un fatto diverso, quale l'avere il mediatore svolto per un certo tempo una concreta attività di ricerca di potenziali acquirenti interessati all'affare. In tal modo, la provvigione verrebbe a costituire il compenso per avere il mediatore assunto e adempiuto l'obbligo di impegnare la propria organizzazione nella ricerca di terzi interessati all'affare (cfr. Cass. n. 7067/2002).
Il compenso del mediatore, quindi, in assenza di positiva conclusione dell'affare, può avere causa nella remunerazione dell'attività dallo stesso posta in essere nella ricerca di potenziali acquirenti, purché però nel patto intercorso tra preponente e mediatore sia previsto un meccanismo di adeguamento della provvigione all'attività effettivamente espletata al momento del recesso.
Ove, invece, il compenso sia pattuito per l'ipotesi di semplice esercizio del diritto di recesso in misura pari o prossima a quella convenuta per il caso di conclusione dell'affare, in assenza di detto meccanismo di adeguamento, si determina uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, in quanto il mediatore è in grado di realizzare il proprio interesse per effetto del solo conferimento dell'incarico. In altri termini, si crea, in tal modo, “a favore del mediatore una rendita di posizione, perché in via automatica e svincolata dallo svolgimento di attività di ricerca di persone interessate all'affare, egli percepirebbe comunque un compenso”, dovendosi concludere che “la clausola contrattuale è quindi certamente abusiva se prevede il compenso del mediatore in modo automatico per il solo esercizio del diritto di recesso e senza che sia parametrata all'effettiva attività svolta” (cfr. Cass. 19565/2020; nello stesso
- 7 - senso, cfr. anche Cass. 9612/2023 e Cass. 22357/2010).
La ratio dell'introduzione di tale principio, ha precisato la Cassazione, va ravvisata nell'esigenza di garantire, nei contratti a prestazioni corrispettive come il contratto di mediazione “atipica”, il rispetto del sinallagma contrattuale, dovendo trovare la prestazione di una parte il proprio fondamento nella controprestazione, al fine di evitare il ricorrere di situazioni di indebito arricchimento ai danni del contraente debole del negozio perfezionato (Cass. sent. n. 19565/2020).
In altri termini, il compenso del mediatore, in caso di mancata conclusione dell'affare, trova giustificazione nello svolgimento di una concreta attività di ricerca di terzi interessati all'affare, attraverso la predisposizione dei propri mezzi e della propria organizzazione. E l'accertamento relativo all'abusività della clausola va svolto anche nell'ipotesi in cui sia previsto il diritto potestativo di recesso, al fine di evitare che il diritto al compenso possa essere fissato in misura indipendente dal tempo e dall'attività svolta dal mediatore.
La valutazione in concreto dell'attività svolta impedisce, quindi, che il diritto alla provvigione da parte del mediatore possa essere automatico e svincolato dallo svolgimento di qualsiasi controprestazione, determinando inevitabilmente non tanto uno squilibrio nelle prestazioni, ma addirittura la totale assenza della prestazione stessa.
Pertanto, in caso di recesso dal contratto di mediazione prima della conclusione dell'affare, il compenso del mediatore deve risultare proporzionato all'attività effettivamente prestata. Il sinallagma non è rispettato, invece, nel caso in cui a fronte di nessuna prestazione da parte del mediatore, egli pretenda il pagamento del compenso in virtù dell'esercizio del semplice recesso di controparte. In questo modo infatti si creerebbe una situazione in cui il mediatore, in via automatica e svincolata dallo svolgimento di attività di ricerca di persone interessate all'affare, percepirebbe comunque un compenso. La clausola contrattuale è quindi certamente abusiva se prevede il compenso del
- 8 - mediatore in modo automatico per il solo esercizio del diritto di recesso e senza che sia parametrica all'effettiva attività svolta (Corte di Cassazione, Sezione II,
n. 19565 del 18 settembre 2020, Tribunale Bergamo sez. III, 01/06/2021, n.
1092; Tribunale Busto Arsizio sez. III, 15/03/2022, n.373).
La lett. E) non prevede alcun meccanismo di riduzione del quantum in funzione dell'attività concretamente svolta dal mediatore nel segmento temporale di riferimento;
viene previsto esclusivamente una variazione del quantum dovuto in relazione al momento dell'intervenuto recesso (70% della provvigione entro due mesi dalla conclusione dell'affare e 80% dopo i primi due mesi), commisurando il dovuto in misura fissa e prossima a quella della provvigione spettante in caso di conclusione dell'affare, senza che detto quantum potesse essere calibrato sulla concreta attività svolta dal mediatore fino al momento del recesso. In tal senso, in assenza del suddetto meccanismo di riduzione, il recesso esercitato dopo un solo giorno dalla conclusione dell'affare avrebbe fatto maturare il diritto ad un compenso pari al 70% della provvigione concordata, dando luogo ad un compenso di natura sostanzialmente sanzionatoria a carico dell'opponente.
La società opposta ha omesso di dimostrare, come era suo onere in base ai principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio, in cosa sia concretamente consistita la propria controprestazione, ovverosia quale attività di ricerca dei terzi interessati all'affare o attività ad essa propedeutica abbia eventualmente posto in essere nel caso di specie, onde giustificare la richiesta del quantum di multa pattuito in contratto.
Né il professionista ha dato prova di alcuna trattativa individuale intervenuta sulla clausola contestata.
Va ricordato che la trattativa, per essere giuridicamente rilevante ai fini del Codice del Consumo, deve essere caratterizzata dagli indefettibili requisiti dell'individualità, serietà ed effettività, ovvero, in altre parole, “la trattativa deve non solo essersi storicamente svolta ma altresì risultare caratterizzata dai requisiti della individualità (avere cioè riguardo alle clausole o agli elementi
- 9 - di clausola costituenti il contenuto dell'accordo, presi in considerazione singolarmente e nel significato che assumono nel complessivo tenore del contratto); della serietà (essere svolta dalle parti mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato cui è diretta); della effettività (essere stata non solo storicamente ma anche in termini sostanziali effettuata, nel rispetto della autonomia privata delle parti, riguardata non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità - anche - per il consumatore di determinare il contenuto del contratto)” (Cass. civ., 20/03/2016, n. 6802;
Cass. civ., 26/09/2008, n. 24262).
Pertanto, nei termini anzidetti, la clausola di cui alla lett. E) deve ritenersi vessatoria e dunque nulla ai sensi dell'art. 36, d.lgs. n. 206/2005
(Codice del Consumo), di talché alcuna somma può essere dovuta dall'opponente in favore della società opposta.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Ogni ulteriore questione è assorbita dalla presente motivazione.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, seguono il criterio della soccombenza ispirandosi ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 5.201,00 e 26.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
532/2022 emesso dal Tribunale di Latina in data 14.03.2022;
- 10 - b) condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore di parte opponente, che si liquidano in complessivi euro 2.685,50 di cui euro
145,50 per spese ed euro 2.540,00, per compensi, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Latina il 8.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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