TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/12/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N.V.G. 4169/2025
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa RA Di ER Presidente rel. dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice dr. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto instaurato da
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, CodiceFiscale_1 dagli Avvocati Sabrina Moschen, .SRN.68R41. , e C.F= C.F._2 C.F._3 Parte_2
F839P, entrambi del Foro di Trento, ed elettivamente domiciliata presso il loro C.F._4 studio in Levico Terme (TN) via Diaz n. 9 giusta procura speciale in calce al ricorso (indirizzi di posta certificata e Email_1 Email_2
e
, nato a [...] il [...], e residente in [...] fraz. CP_1
Castione, C.F. = , rappresentato e difeso, dall' Avv. Sebastiano Spagnoli, C.F._5
, del Foro di Mantova, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio CodiceFiscale_6 in Mantova Via Principe Amedeo 39 giusta procura speciale in calce al ricorso (indirizzo di posta certificata Email_3
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 16 settembre 2025, così come successivamente confermate all'udienza del 17 dicembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 16.09.2025.
All'udienza del 17.12.2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. viene concordato l'affido condiviso del minore con collocazione abitativa dello stesso presso la madre con la quale già si è trasferito ed ora in Roncafort di Trento via Caneppele 45; 3. i coniugi, entrambi economicamente autosufficiente, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
4. il signor verserà in favore della signora CP_1 Parte_1
, entro il giorno 15 di ciascun mese e sulle seguenti coordinate bancarie
[...]
[...] Conto corrente online VA (o altre eventualmente comunicate), la somma mensile di euro 500,00, con automatico adeguamento istat, quale contributo al mantenimento del figlio , non economicamente indipendente, oltre al pagamento del Persona_1
70% delle spese straordinarie che verranno regolate come di seguito: Spese extra assegno obbligatorie per le quali NON è richiesta la previa concertazione suddivise nelle seguenti categorie: Medico sanitarie: a) viste specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal SSN, d) tickets sanitari, e) spese sanitarie urgenti, f) acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, g) spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, h) spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordi sulla terapia con specialista privato;
i) spese protesiche;
Scolastiche: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti pubblici, b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento, d) trasporto pubblico, pulmini scolastici, d) mensa scolastica;
Extrascolastiche: a) tempo prolungato pre e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasposto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie : spese medico sanitarie a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche e sanitarie presso strutture private, b) spese per interventi chirurgici, spese spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal ssn e non effettuati tramite lo stesso, d) cure termali e fisioterapiche, e) esami diagnostici, analisi cliniche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure non convenzionali, farmaci particolari;
scolastiche: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento, d) corsi di recupero e lezioni private, e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede), f) servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
g) viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere spese di natura ludica o parascolastica: a) corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, di istruzione, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento di eventuale attività anche agonistica;
b) viaggi e vacanze trascorse autonomamente senza genitori, c) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); d) conseguimento della patente presso autoscuola privata;
e) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Si precisa che il genitore promotore della spesa da concordare dovrà comunicare all'altro natura ed entità della stessa in forma scritta (anche via mail, sms o whatsapp, ovvero con atto da controfirmare nei casi previsti) almeno 7 giorni prima di sostenerla, salvo ragioni di comprovata urgenza. La spesa ove debba essere approvata e condivisa si intenderà tale in caso di mancato motivato dissenso scritto (anche via sms o whatsapp o mail) entro 3 giorni dalla comunicazione. Il genitore anticipatario dovrà essere rimborsato dall'altro entro 15 giorni dalla relativa comunicazione comprensiva di scontrini/fatture. Ciascun genitore usufruirà con le quote di pertinenza delle detrazioni delle spese relative al figlio nel 730 ove dallo stesso effettivamente pagate. Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di chi ha anticipato la spesa e/o nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
5. assegno unico e universale, assegni familiare e/o provinciale e/o regionale saranno ad integrale favore della signora in quanto genitore collocatario;
6. diritto di visita del padre verrà Parte_1 esercitato con le seguenti modalità: -il padre potrà tenere con sè il minore a week-end alterni dal sabato mattina alle 8.30 fino a lunedì sera;
-gli incontri infrasettimanali, invece, vengono regolati come di seguito: *nelle settimane in cui il padre non ha il week-end : -il padre si recherà a prelevare il minore alle 15 del lunedì pomeriggio momento dal quale trascorrerà con lui tutto il tempo sino a martedì mattina quando verrà dallo stesso portato direttamente a scuola;
-il padre preleverà poi il mercoledì mattina dalle 8.30 e trascorrerà con lui tutto il tempo sino a giovedì mattina Per_1 quando verrà dallo stesso condotto a scuola;
*nelle settimane in cui il padre ha il week-end: -la sera del lunedì alle ore 21.00 (unica eccezione allo spostamento a carico diversamente del padre) sarà la mamma che si recherà a prendere il bimbo a casa del padre;
-mercoledì alle 15.00 il padre preleverà
da scuola e lo terrà con sè fino al mattino successivo quando lo riporterà a scuola da dove Per_1 ove sarà poi prelevato dalla mamma. Si precisa che nei periodi in cui la scuola sarà chiusa (periodo estivo, festività, vacanze infrannuali e/o scioperi) verrà mantenuto l'orario come fosse scolastico ed il papà nei giorni di sua competenza ritirerà entro le 8.30 dalla casa della madre e lo Per_1 ricondurrà ivi, invariato il resto. Le giornate di Pasqua e Pasquetta, vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano verranno trascorse con i genitori ad anni alterni ciascuno;
gli anni pari la giornata di Pasqua e Pasquetta, verrà trascorsa con il padre e la vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano con la madre, gli anni dispari il contrario. I compleanni del bambino verranno festeggiati ad anni alterni con ciascun genitore e per l'anno 2025 con il padre. Il padre trascorrerà con il minore nel periodo estivo 15 giorni non consecutivi sinchè il bimbo non andrà quantomeno alle elementari essendo prima per il minore un periodo eccessivo da trascorrere senza la figura materna;
7. Entrambi i genitori si impegnare a presentare a nuovi compagni/e solo una volta consolidate e divenute stabili le Per_1 relative relazioni 8. i coniugi danno atto di aver già provveduto a suddividere amichevolmente tutti i beni mobili, denaro, ecc..; 9. i coniugi dichiarano di non avere altro a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale;
10. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti”. Si dà atto, inoltre, che le parti hanno anche chiesto, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso (da riqualificarsi come cessazione degli effetti civili del matrimonio avendo le parti contratto matrimonio concordatario).
A riguardo si rileva l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio alla luce della pronuncia della Corte suprema di Cassazione, numero registro generale 11906/2023, pubblicata in data 16.10.2023.
Ragione per cui si ritiene di dovere provvedere ad omologare la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né alla prole né al buon costume o all'ordine pubblico, e, al contempo, di dovere rimettere, con separata ordinanza, la causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 16 settembre 2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in data 17 settembre 2023 in Cerea (VR), atto di matrimonio annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cerea al n. 19, P. II, serie A, Uff. 1, anno 2023);
Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025
Il Presidente relatore
RA Di ER