Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/05/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1178/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 22.05.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
DI TONNO CLAUDIO e DI TONNO MATTEO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
SALESE CANIO e CASTELLANO LAURA, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE nonchè
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 C.F._3
D'INNOCENTE LILIANA, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3 C.F._4
COLANTONIO RENZO, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
GROSSI LUCA, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Procedura concorsuale pubblica: profili di illegittimità.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 5.07.2024, ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza adiva l'intestato Tribunale per ivi sentir Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni “Dichiarare, per le causali in ricorso, illegittima l'ammissione dei concorrenti sopra indicati alla procedura concorsuale selettiva al concorso de quo e, per l'effetto, dichiarare la ricorrente unica concorrente del ridetto Parte_1 concorso e, quindi, vincitrice dello stesso. Spese vinte”.
Deduceva la ricorrente: di aver partecipato unitamente ad altri quattro candidati (di cui uno poi escluso) alla “Selezione per titoli ed esami, riservata ai soggetti di cui all'art. 1, L. 68/99, per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale, di 1 impiegato amministrativo addetto alle funzioni di segreteria/affari generali – CCNL commercio terziario distribuzione e servizi – livello 3” indetta con avviso pubblico del 1°marzo 2024 da di essere Controparte_4
risultata, all'esito di tutte le prove, tra i candidati meramente idonei, avendo, invece, vinto la candidata;
che, effettuato l'accesso agli atti, apprendeva che tutti i candidati Controparte_1
erano stati ammessi con riserva in quanto dalla documentazione da ciascuno prodotta non era rilevabile quale fosse il Centro per l'impiego che aveva rilasciato la certificazione relativa all'iscrizione nelle Liste di collocamento mirato (Centro per l'impiego che, necessariamente, per espressa previsione del bando stesso, doveva rientrare nell'ambito territoriale di SC,
Penne, Scafa). Lamentava la illegittimità di tale determinazione assunta dalla Commissione esaminatrice recando la documentazione da lei prodotta chiara individuazione del Centro per l'impiego che aveva emesso il certificato e risultando, quindi, lei l'unica candidata in possesso di tutti i requisiti indicati dalla lex specialis.
Si costituiva con rituale memoria difensiva la quale contestava Controparte_4
l'avversa ricostruzione della vicenda sostenendo la piena legittimità del proprio agire.
Chiedeva che l'adito Tribunale volesse dichiarare nulla la clausola del bando che richiedeva la produzione della certificazione di iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1 della Legge n.
68/1999 essendo tale produzione comunque sostituita dall'autocertificazione resa da ciascun candidato nella compilazione della medesima domanda di partecipazione;
che, ad ogni buon conto, la modulistica utilizzata dal Centro per l'impiego era la medesima per tutte le candidate sì che appariva singolare che soltanto quella prodotta dalla avesse il timbro indicante Pt_1
il luogo del rilascio, timbro, ad ogni buon conto, privo di qualsiasi attestazione di ufficialità ed autenticità; che, comunque, trattavasi di un caso tipico in cui, al fine di garantire la correttezza dell'agere pubblicistico, poteva farsi ricorso al soccorso istruttorio.
Si costituiva, altresì, , la quale chiedeva il rigetto del ricorso stante la sua Controparte_1 infondatezza invocando, peraltro, nel caso di specie, l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio in quanto finalizzato a sopperire ad una carenza non dipendente da negligenza delle candidate le quali, comunque, avevano ottemperato alle prescrizioni del bando nei termini in esso indicati.
Si costituiva la quale contestava quanto dedotto dalla sostenendo la CP_2 Pt_1
piena legittimità della propria partecipazione alla procedura selettiva in quanto in possesso di tutti i requisiti dal bando richiesti tra i quali anche l'iscrizione, al momento di pubblicazione dell'avviso, nelle liste del collocamento mirato presso il Centro per l'Impiego di SC.
Anche tempestivamente costituitasi, instava per il rigetto dell'avverso ricorso CP_3
stante la sua pretestuosità ed infondatezza.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra tutte le parti, ritenuta la causa già sufficientemente istruita per mezzo delle produzioni documentali effettuate, all'udienza del
22.05.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
All'esito dell'esame della documentazione versata in atti, ritiene il Tribunale che il ricorso non sia fondato e non possa essere accolto.
Con atto del 1°marzo 2024 pubblicava un avviso pubblico avente ad Controparte_4 oggetto la “Selezione per titoli ed esami riservata ai soggetti di cui all'art. 1 della legge n.
68/1999 per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale di un impiegato amministrativo addetto alle funzioni di segreteria/affari generali – CCNL commercio Terziario distribuzione e servizi – Livello 3”.
Il suddetto bando indicava tra i requisiti richiesti per l'ammissione (art. 2), tra gli altri,
“l'essere iscritto alla data di pubblicazione dell'avviso nelle liste di collocamento mirato dell'ambito provinciale di SC (CPI SC, Penne, Scafa) con almeno una delle seguenti qualifiche: addetto funzioni di segreteria, addetto affari generali, impiegato amministrativo”, precisando, altresì, che “Il mancato effettivo possesso dei requisiti di accesso dichiarati dai candidati nella domanda di iscrizione, una volta accertato, comporta la non idoneità del candidato, pertanto ne configura, oltre all'esclusione dalla selezione, anche la responsabilità penale del dichiarante prevista al comma 1 dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 secondo cui
“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”; “La
Commissione può disporre in qualsiasi momento l'esclusione del candidato dalla selezione per mancanza/difetto dei requisiti richiesti”.
Il successivo articolo 3 - rubricato “Presentazione delle domande e della documentazione – termini e dichiarazioni” - prevedeva che ciascun candidato, entro le ore 24 del 16 marzo 2024
e a pena di invalidità della domanda stessa, dovesse inviare/consegnare, in uno alla domanda di partecipazione, anche una serie di documenti, tra i quali, per quanto qui di interesse, “la copia di iscrizione alle liste di collocamento mirato dell'ambito provinciale di SC (CPI
SC, Scafa, Penne)” precisando, altresì, che “La domanda di iscrizione si intende perfezionata solo se supportata dall'invio della documentazione di seguito richiesta entro la data di scadenza dell'avviso e con le modalità di seguito indicate”.
Queste essendo le prescrizioni contenute nel bando, si rileva che nell'atto di insediamento della Commissione e definizione dei criteri valutativi di cui al verbale del 23 aprile 2024, la
Commissione – aperte tutte le buste contenenti le domande di partecipazione dei cinque candidati – decideva di ammetterli tutti con riserva avendo rilevato che “dalla copia del documento di iscrizione negli elenchi dei cui all'art. 68/1999 presentato da tutti i candidati non è possibile rilevare l'ambito provinciale di iscrizione indicato in Avviso limitatamente a quello di SC (CPI SC, Penne, Scafa)”.
Ritiene la ricorrente che tale decisione assunta dalla Commissione sia illegittima in quanto contrastante con le stesse previsioni del bando il quale, come visto, prevedeva che ciascun candidato producesse il certificato di iscrizione nelle liste del collocamento mirato dell'ambito provinciale di SC laddove, di contro, dai certificati prodotti dalle altre candidate non era evincibile quale fosse il Centro per l'impiego che aveva rilasciato detta certificazione. In quella da lei prodotta era invece, stato apposto un timbro che recava la dicitura “Centro per l'Impiego SC”.
Dall'esame delle previsioni del bando appena riportate possono, però, trarsi due fondamentali principi: a) il candidato doveva essere in possesso dei requisiti generali e specifici previsti obbligatori per l'accesso alla selezione, al momento della pubblicazione dell'avviso; dunque, il mancato possesso di uno solo dei requisiti richiesti era considerato causa di esclusione dalla selezione (carenza di natura sostanziale); b) la produzione della documentazione era espressamente prevista a pena di invalidità della domanda (pur potendo il RUP, su indicazione della Commissione, richiedere ai candidati, in qualsiasi fase della procedura, documentazione e/o integrazione delle dichiarazioni rese in fase di candidatura).
Ad ogni buon conto, lo stesso Avviso prevedeva che ciascun candidato nella domanda dichiarasse di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione richiesti dall'art. 2, oltre ad un'altra serie di dati nel medesimo avviso meglio specificati. Quindi, al di là della produzione documentale, comunque il partecipante alla procedura avrebbe dovuto sugellare le risultanze della documentazione allegata alla domanda mediante autocertificazione.
Ciò premesso, il Tribunale non può non rilevare che, nel caso in esame, non è in contestazione la mancata produzione integrale di un documento richiesto a pena di invalidità della domanda
– come espressamente indicato dal bando – bensì è in contestazione la mancata individuazione del Centro per l'impiego che aveva rilasciato il certificato di iscrizione nelle liste del collocamento mirato al fine di poter verificare se esso fosse situato nell'ambito provinciale di SC. È circostanza pacifica ed incontestata nonché risultante dalla documentazione prodotta che tutte le candidate, odierne contendenti, abbiano allegato alla propria domanda di partecipazione il certificato di iscrizione alle liste del collocamento mirato, il quale, per tutte, risulta rilasciato e firmato da tale , in Persona_1 servizio presso il Centro per l'impiego di SC alla Via Passolanciano n. 75. Soltanto il certificato allegato dalla ricorrente, però, reca un timbro dalla seguente dicitura “Regione
Abruzzo CPI SC Via Passolanciano 75 65124 SC”.
Ritiene il Tribunale – in aderenza alle clausole contenute nel medesimo avviso pubblico oggi in contestazione – che la stessa Commissione esaminatrice, una volta avvedutasi della mancata indicazione del Centro per l'impiego che aveva rilasciato il certificato de quo, avrebbe dovuto far ricorso all'istituto del soccorso istruttorio invitando – come d'altronde previsto dalle clausole dello stesso bando – ciascuna candidata ad integrare la documentazione nel senso richiesto in modo da supplire alla carenza rilevata.
Da un attento esame delle previsioni della lex specialis, infatti, non è dato rinvenire una clausola che preveda l'immediata esclusione del candidato in caso di produzione di un documento incompleto o, come nella specie, affetto da un vizio meramente formale, agevolmente emendabile (si veda l'attestazione prodotta dalla resistente e in CP_2
alcun modo imputabile a negligenza del candidato. L'esclusione dalla procedura in ipotesi quale quella che occupa, oltre che non prevista dal bando, costituirebbe, infatti, una sanzione sproporzionata ed eccessiva la quale, invece, avrebbe dovuto applicarsi nel caso in cui, all'esito dei dovuti controlli, la Commissione avesse riscontrato la mancata iscrizione del candidato nelle liste del collocamento obbligatorio nell'ambito territoriale di SC o il difetto di altri requisiti previsti parimenti a pena d'esclusione. Non si tratta, nella specie, di integrare una totale carenza documentale -la quale avrebbe invalidato ex se la domanda – ma sopperire ad una mancanza riscontrata in un documento ritualmente allegato. Fermo restando, poi, che, alla data di pubblicazione del bando, tutte le candidate erano regolarmente iscritte nelle liste del collocamento mirato nell'ambito territoriale di SC, dunque in possesso di uno dei requisiti imprescindibili richiesti a pena d'esclusione.
A tal riguardo, può richiamarsi un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale “l'eventuale carenza della sottoscrizione della domanda si ritiene sanabile, ferma restando la riconducibilità al concorrente che escluda l'incertezza assoluta sulla provenienza e, nel caso di specie, tale condizione appare qui prima facie soddisfatta alla luce degli elementi compiutamente allegati e comprovati nel ricorso, con salvaguardia del sotteso interesse dell'Amministrazione; per altro verso, l'impugnata clausola del bando di concorso laddove prevede che le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate non sarebbe proporzionata se interpretata nel senso che la carenza in questione comporta l'automatica esclusione dal concorso senza mai consentire il soccorso istruttorio, esponendosi alle censure di illegittimità sollevate dall'appellante" (da ultimo Consiglio di Stato n. 498/2025, ma vedi anche le ordinanze cautelari n. 2906/2024 e n. 4155/2024).
La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, da tempo riconosciuto che l'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b), legge 7 agosto 1990, n. 241, ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere (cfr. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927).
I casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio, peraltro, vanno tenuti distinti da quelli nei quali non di documentazione irregolare o carente si tratta, bensì di errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198, ove è precisato che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, ben può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente).
Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio, per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati (TAR Roma n. 15436/2024).
Dunque, se è ritenuta sanabile per mezzo del soccorso istruttorio la mancanza di sottoscrizione della domanda inoltrata dallo stesso candidato (omissione a questi imputabile), non si comprende per quale ragione non dovrebbe essere sanabile ed integrabile ex post il difetto di un elemento formale neppure riconducibile al candidato. D'altronde, la successiva integrazione del certificato (ad esempio mediante attestazione come fatto da CP_2 con l'indicazione del Centro per l'impiego che ha provveduto al suo rilascio, elide qualsivoglia incertezza sulla provenienza del documento stesso rendendolo perfettamente rispondente alle previsioni del bando;
fermo restando, comunque, il potere in capo alla
Commissione di effettuare in qualsiasi momento i dovuti controlli per accertare in concreto la sussistenza di tutti i requisiti in capo a ciascun candidato.
Valga, inoltre, osservare che il fatto che tutte le certificazioni de quibus siano sottoscritte dalla stessa non lascia sussistere dubbi circa il fatto che esse siano state Persona_1
rilasciate dal medesimo Centro per l'Impiego di SC – Via Passolanciano n. 75 che – tenuto conto delle risultanze documentali – è quello ove la predetta presta servizio. Quindi, alcuna incertezza è ravvisabile in ordine al fatto che tutte le candidate fossero iscritte nelle liste del collocamento mirato nell'ambito provinciale di SC.
La mancata esclusione dalla procedura concorsuale non per vizi sostanziali – quali, ad esempio, la tardività della domanda o il mancato possesso di requisiti di partecipazione - collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor partecipationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale (vedi Consiglio di Stato n. 2474/2025).
Non risponderebbe al criterio di ragionevolezza disporre l'esclusione dalla partecipazione ad una procedura concorsuale di candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando anche se non immediatamente riscontrabili per errore nella compilazione della domanda. Non può, infatti, non rilevarsi che, in disparte la produzione del certificato di iscrizione alle liste del collocamento mirato, comunque ciascuna candidata aveva anche dichiarato sotto propria personale responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti indicati dal bando, tra i quali figurava chiaramente anche quello di iscrizione nelle liste del collocamento mirato nell'ambito provinciale di SC. È stato, infatti, affermato che “Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della P.A. (art. 97
Cost.); in quest'ottica, è stato chiarito come il soccorso istruttorio sia logicamente consentito allorquando si tratta di rettificare e/o regolarizzare un dato fornito sia pure in maniera erronea e quindi non del tutto mancante, non ledendosi in tal modo la par condicio, viepiù ove la mancanza contestata non costituisca, ai sensi della lex specialis, motivo espresso di esclusione” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 aprile 2023, n. 5604; TAR Lazio n. 4956/2024 nella quale è stato, altresì, affermato che “Il principio di autoresponsabilità nella presentazione e compilazione della domanda in un concorso pubblico non può portare all'esclusione del candidato a causa della mancanza di titoli, se questi sono effettivamente posseduti e dichiarati nella domanda, anche se compilata erroneamente. Nei concorsi pubblici, il ricorso al soccorso istruttorio è fondamentale per garantire una selezione equa dei migliori candidati per i posti pubblici e non è accettabile che un candidato meritevole venga escluso a causa di errori formali che potrebbero essere facilmente corretti con l'aiuto dell'Amministrazione. Un'errata selezione danneggerebbe infatti non solo l'interesse privato, ma anche quello pubblico, dato l'importante ruolo svolto dai dipendenti pubblici per il corretto funzionamento della pubblica amministrazione. In questa prospettiva, il soccorso istruttorio è lecito quando si tratta di correggere o regolarizzare informazioni erronee, senza compromettere la par condicio, specialmente se la mancanza contestata non rappresenta un motivo esplicito di esclusione”).
Nel caso che occupa, dunque, non prevedendo il bando quale causa di esclusione la mera invalidità formale di uno dei documenti richiesti, bensì soltanto il mancato possesso in capo al candidato dei requisiti di partecipazione espressamente e dettagliatamente descritti, non vi è spazio per poter aderire alla tesi professata dalla ricorrente la quale pretenderebbe di essere dichiarata l'unica idonea pur trovandosi sostanzialmente nella medesima posizione delle altre candidate.
Peraltro, così ragionando si andrebbero ad escludere dalla procedura concorsuale proprie le candidate risultate più meritevoli tenuto conto che l'odierna ricorrente risulta essersi classificata quarta nella graduatoria generale, dunque all'ultimo posto utile. È chiaro, quindi, che appare senz'altro necessario nella specie il ricorso al soccorso istruttorio finalizzato, appunto, ad evitare l'estromissione dei candidati più meritevoli mediante riparazione di un errore meramente formale che può essere facilmente emendato attraverso una integrazione documentale. Tale modus operandi – sicuramente preferibile – tutela l'interesse pubblico al buon andamento dell'attività amministrativa senza cagionare alcuna lesione alla par condicio.
Non sarebbe in alcun modo corretto e rispondente agli interessi della P.A. come dei privati disporre l'esclusione di un candidato meritevole per la presenza di un errore di forma facilmente emendabile.
Non vi è dubbio che, presentando il documento in contestazione margini di incertezza facilmente superabili, debba ricorrersi al soccorso istruttorio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre
2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.
L'esclusione delle candidate dalla procedura concorsuale sarebbe stata legittima soltanto laddove le stesse, al momento della pubblicazione dell'Avviso, non fossero state regolarmente iscritte nelle liste del collocamento mirato ex legge n. 68/1999 posto che, soltanto in tale ipotesi, in ossequio alle previsioni del medesimo avviso, sarebbero risultate prive di un requisito previsto a pena d'esclusione (si veda a riguardo TAR Campania n. 1398 del
3.03.2023 con la quale veniva dichiarata la legittimità dell'esclusione di una candidata dalla procedura concorsuale per difetto di uno dei requisiti previsti dal bando ovvero la mancata iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio ex art. 1 legge n. 68/1999 requisito espressamente previsto dal bando riservato ai soli iscritti negli elenchi dei soggetti disabili).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra tutte le parti in ragione della particolarità e delicatezza delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1178/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in SC in data 22.05.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista