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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/10/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. CO S. FI Presidente relatore
Dr. Silvia R. Fabrizio Consigliere
Dr. Alberto Iachini Bellisari Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 628 del Ruolo generale dell'anno 2021, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Armando Laureti;
Parte_1
- appellante -
CONTRO
, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Giulia Di Donato;
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Materazzi;
non costituita;
Controparte_3
- appellati -
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 985/2020 del Tribunale di Teramo, pubblicata l'1/12/2020
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “ad integrale riforma della Sentenza n. 985/2020 pubbl. il 01/12/2020 di cui RG n. 4546/2016 del Tribunale Civile di Teramo nella persona del GOT D.ssa
Carota, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in Controparte_4
persona del Sindaco pro tempore, nella causazione del sinistro occorso all'attore/appellante in data 27.08.2013, così come descritto in atto, e/o, per il principio della automatica estensione della domanda attorea nei confronti del terzo chiamato dal convenuto, la responsabile solidale o disgiunta della , anche Controparte_2
se del caso ai sensi dell'art. 2055 c.c.; per l'effetto condannare la/le medesima/e parte/i convenuta/e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. , come qualificati e quantificati alla luce della espletata CTU medico- Parte_1
legale e da liquidarsi e secondo le vigenti tabelle di liquidazione del danno biologico redatte dal Tribunale di Milano nella somma di euro € 214.236,00, oltre €. 1.745,25 quale rimborso delle spese mediche ritenute congrue dal CTU ed oltre l'importo di €.
80.000,00 quale ristoro del danno morale subiettivo, ovvero in quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute più di giustizia dalla Ill.ma Corte adita. Tutti i suddetti importi dovranno, inoltre, essere maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre cpa ed iva, da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario”.
Per il “in via principale: - integralmente rigettare l'appello Controparte_1
proposto, perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto e, per tutti i motivi sopra esposti, confermare la sentenza n. 985/2020 del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 01.12.2020, con condanna dell'appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
in via subordinata: - integralmente rigettare, poiché ritenuta infondata sia nell'an, che nel quantum, la domanda spiegata nell'atto introduttivo del giudizio, per i motivi tutti dedotti in narrativa, se del caso accertando, riconoscendo e dichiarando che il sinistro si
è verificato per fatto e colpa del Sig. , in via esclusiva o in concorso Parte_1
con il Sig. ; - accertare, riconoscere e dichiarare responsabile della Controparte_5
determinazione del sinistro la società in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, per i motivi tutti spiegati in narrativa, e conseguentemente condannarla al pagamento delle somme che risulteranno dovute, in ogni caso tenendo indenne e manlevando il da ogni e qualsivoglia conseguenza Controparte_1
pregiudizievole derivante dal presente giudizio, incluse le spese e competenze di lite.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per : “1) in via principale, in accoglimento delle argomentazioni Controparte_2
dianzi svolte in ordine sia all'an che al quantum debeatur, confermare integralmente la sentenza di primo grado e, per l'effetto, accertato e dichiarato che il sinistro de quo si è verificato per fatto e colpa dell'attore , in via esclusiva o in concorso Parte_1
pag. 2/21 con l'altro ciclista sig. , rigettare l'atto di appello, con conseguente Controparte_5
condanna dell'odierno appellante al pagamento delle spese e competenze relative al doppio grado di giudizio;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'atto di appello, accertata la responsabilità nella determinazione del sinistro de quo a carico del convenuto principale , anche in via Controparte_1
concorsuale con il comportamento colposo dell'odierno appellante e/o del ciclista antagonista rigettare la domanda svolta in via subordinata Controparte_5
dall'appellato Ente nei confronti della e, per l'effetto, Controparte_2
dichiarare quest'ultima del tutto estranea alla verificazione dell'evento dedotto in giudizio;
con conseguente vittoria di lite e con condanna dell'Ente al pagamento delle spese di CTU come liquidate con decreto del 13/03/2024; 3) in ogni caso, e in via del tutto subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di responsabilità, anche solo parziale, a carico della nella causazione del Controparte_2
sinistro de quo, ridurre, la trasmodante pretesa risarcitoria attorea in virtù ed in accoglimento delle argomentazioni svolte in ordine al quantum debeatur;
con ogni conseguente statuizione anche in ordine al carico delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza appellata, decidendo la causa promossa dall'odierno appellante nei confronti del (il quale aveva chiamato in causa, quale responsabile Controparte_1
effettivo, la che, sua volta, chiamò in causa per essere Controparte_6
manlevato da eventuali condanne la società assicurativa ) ha rigettato la CP_3
domanda attorea di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro verificatosi il 27/8/2013 alle ore 9,00 circa, allorché l'attore, che stava percorrendo in bicicletta la pista ciclopedonale del convenuto, giunto all'altezza della struttura CP_1
turistica Villaggio Salinello, entrava in collisione con altro ciclista, , Controparte_5
che procedeva nella direzione di marcia opposta, riportando gravi lesioni personali.
1.1. Per quanto in questa sede rileva, la sentenza ha, da un lato, desunto dalla insussistenza di “alcun riscontro diretto in ordine alle modalità di verificazione del sinistro” l'impossibilità di ricondurre la caduta e le lesioni subite dall'attore “alle caratteristiche costruttive della pista ciclo pedonale” (o alle “mere omissioni di installazioni di segnaletica, specchio parabolico, segni di mezzeria, peraltro, non pag. 3/21 obbligatori”) ovvero al manufatto abusivo realizzato dalla (essendo Controparte_2
non dimostrato che lo stesso avesse “occluso” la visibilità del percorso, ponendosi come causa diretta dell'incidente), escludendo così che l'attore avesse dato la prova – della quale era onerato a norma dell'art. 2051 c.c. - del nesso causale tra le cose in custodia di convenuto e chiamata in causa;
dall'altro lato, ha desunto dalle deposizioni testimoniali rese da (altro ciclista coinvolto nel sinistro) e da (amico dell'attore Controparte_5 Testimone_1
che accompagnava quest'ultimo nell'escursione effettuata con biciclette da passeggio) una
“responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro”, in quanto la condotta da questi tenuta aveva “quantomeno concorso se non determinato in via esclusiva, l'evento dannoso”. Sotto quest'ultimo profilo, la sentenza ha, in particolare, evidenziato il carattere “imprudente” del comportamento dell'attore, sia perché egli teneva
“un'andatura di marcia piuttosto sostenuta” (come poteva desumersi dalla “gravità delle condizioni cliniche riportate”), sia perché “lo scontro frontale” descritto dai testi e la
“presenza di svariati pedoni lungo la pista” rendeva evidente come nessuno dei due ciclisti coinvolti procedesse “il più vicino possibile al margine destro della carreggiata destra” (come prescritto dall'art. 143 comma 2 C.d.S.), sia per le concorrenti violazioni dell'art. 141 C.d.S. (che impone ai conducenti di “conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” e di “regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause”) e dell'art. 182, comma 4, C.d.S.
(secondo cui “i ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza”), sia perché “la presenza di una curva a gomito era visibile e prevedibile, come si evince dalla documentazione fotografica” ed era nota al , che aveva già poco prima Pt_1
percorso la stessa pista in direzione opposta, ma che, nell'avvicinarsi alla già avvistata pag. 4/21 curva cieca e pericolosa, aveva “continuato a pedalare e percorrerla, senza ridurre la velocità o arrestarsi, pur avendone percepito il rischio”.
2. La sentenza è stata impugnata dall'originario attore, il quale ne ha chiesto la riforma con accoglimento totale della domanda risarcitoria (in tesi nei confronti sia del CP_1
convenuto, sia dalla società da quest'ultimo evocata in causa quale effettiva responsabile del sinistro, con conseguente estensione automatica soggettiva della domanda), censurandola sia nella parte in cui aveva escluso la possibilità di accertare il nesso causale tra i manufatti nella custodia dei suddetti soggetti, sia nella parte in cui aveva ritenuto di accertare un suo comportamento colposo nella causazione dell'evento nonostante nessuna omissione di condotte doverose o commissione di condotte vietate o imprudenti egli avesse posto in essere. In particolare, l'appellante ha sostenuto che il compendio istruttorio consentiva e consente di accertare il nesso causale tra l'evento dannoso e la particolare conformazione, le caratteristiche costruttive e lo stato di manutenzione del tratto ciclabile ove era avvenuto il sinistro (non a caso modificate ed adeguate alle norme prudenziali da parte del ma solo dopo la verificazione CP_1
dell'incidente), nonché la presenza del manufatto abusivo che ostruiva ulteriormente la visibilità in corrispondenza di una curva a gomito (non a caso successivamente eliminato o comunque modificato).
3. Mentre non si è costituita la società assicuratrice chiamata in causa in primo grado dalla sia quest'ultima, sia il si sono costituite Controparte_2 Controparte_1
nel presente grado per resistere all'appello, formulando le conclusioni gradate in epigrafe trascritte.
4. Dopo una prima spedizione a sentenza, la causa è stata rimessa sul suolo al fine dell'espletamento di una CTU medico legale sulla persona dell'attore e viene ora
(all'esito di un prolungato congedo straordinario per malattia del relatore e del ripristino delle condizioni di operatività della difettata dotazione informatica in uso al medesimo, indispensabile per l'accesso al fascicolo telematico del procedimento) decisa.
5. Ritiene la Corte che l'appello (emendate le conclusioni ivi riportate e ribadite nei successivi atti processuali dell'appellante dall'evidente errore materiale consistente nel riferimento al , anziché di ) sia parzialmente fondato, per le Controparte_4 CP_1
ragioni e nei limiti di seguito esposte e precisati.
pag. 5/21 5.1. Appare corretta l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il compendio istruttorio non consente (per i dati conoscitivi che esso veicola, piuttosto che per la mancata evocazione in giudizio dell'altro ciclista coinvolto nel sinistro - peraltro ammesso ed escusso come teste -, certamente non qualificabile, anche quale possibile responsabile solidale delle conseguenze dannose del sinistro medesimo, come litisconsorte necessario) l'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente, essendo rimasto impossibile accertare (per le differenti versioni offerte sul punto dai testi escussi ovvero per assenza totale di elementi conoscitivi anche solo di natura indiziaria) in quale parte della carreggiata della pista ciclopedonale avvenne lo scontro tra i due velocipedi (che determinò la caduta al suolo di entrambi i loro conducenti, i quali riportarono lesioni ubicate in diverse pari del corpo: la zona cranica quanto al e Pt_1
la zona del bacino e del femore quanto ad , quale fosse l'effettiva (o la CP_5
ragionevolmente presumibile) velocità da essi tenuta, se la presenza sul percorso anche di pedoni – in sé certa – abbia in concreto influito sulla verificazione dell'evento, nel senso che essa determinò una deviazione verso la (ideale) corsia opposta dell'uno o dell'altro ciclista piuttosto che la conduzione a mano della bicicletta nell'affrontare la curva ove si verificò lo scontro.
5.2. Tuttavia, non può però essere condivisa la conseguenza che la sentenza stessa ha tratto dalla suddetta impossibilità di esatta e compiuta ricostruzione della dinamica dell'evento, desumendone sic et simpliciter la mancata dimostrazione di qualsiasi nesso causale tra lo scontro dei due velocipedi - e la caduta dei loro conducenti -, la pista ciclopedonale sulla quale si verificò lo scontro tra i due velocipedi e il manufatto adiacente alla stessa, abusivamente (come è pacifico) realizzato dalla CP_2
[...]
5.3. E tanto meno può condividersi l'accertamento, da parte della sentenza qui gravata, di una condotta colposa del danneggiato quale causa esclusiva del sinistro, accertamento che (oltre a porsi in contraddizione logica con la perentoriamente affermata impossibilità di ricostruzione della dinamica del sinistro) è stato basato su elementi indiziari labili ed insufficienti ad integrare alcuna prova presuntiva.
6. Occorre, invece, constatare che il compendio istruttorio, ove attentamente e criticamente valutato nel suo complesso, consentiva e consente comunque di accertare pag. 6/21 che nel meccanismo causale dell'evento dannoso, pur solo parzialmente ricostruibile, abbiano assunto concorrente incidenza eziologica (non elisa dalla prevalenza esclusiva di uno dei diversi fattori causali) sia le caratteristiche costruttive e manutentive della pista ciclopedonale di proprietà e comunque nel potere di custodia del CP_1
, sia la presenza di un adiacente manufatto realizzato abusivamente e custodito
[...]
dalla in adiacenza ad una curva a gomito della suddetta pista Controparte_2
comunale, sia lo scontro tra i due velocipedi che percorrevano quella pista con direzioni di marcia opposte.
6.1. E', anzitutto, incontestato che l'incidente si verificò in corrispondenza di una curva a gomito – che la stessa sentenza definisce “cieca e pericolosa” – del percorso ciclopedonale realizzato e custodito dal . Tale circostanza è stata Controparte_1
riferita sia dal teste (altro ciclista coinvolto nello scontro), sia dal Controparte_5
teste (amico dell'odierno appellante, che quel giorno con lui impegnava Testimone_1
la pista ciclopedonale procedendo, al pari del , a bordo delle biciclette da Pt_1
passeggio loro fornite dall'albergo ove alloggiavano).
6.1.1. Il primo ha dichiarato che “all'altezza della curva a destra al termine della recinzione del un altro ciclista, proveniente in senso opposto, Parte_2
imboccava la curva investendomi e scaraventandomi sull'asfalto”. La contestuale affermazione che egli occupava il lato destro della pista percorsa, mantenendo una velocità moderata anche per la presenza di altri ciclisti e di pedoni, va valutata con particolare rigore critico, posto l'evidente interesse personale – se non anche la incapacità a testimoniare - del teste coinvolto nel sinistro e vittima dello stesso.
6.1.2. ha confermato che lo scontro - a seguito del quale il suo amico Testimone_1
cadde battendo il capo sul piano di copertura della pista, perdendo i sensi e dovendo essere trasportato all'ospedale di in elicottero - si verificò in corrispondenza di CP_4
una “curva cieca ubicata in corrispondenza del confine angolare sud del terreno occupato dalla struttura turistica Villaggio Salinello”, che ha così meglio descritto: “la curva era propria cieca e non si poteva vedere chi venisse dalla parte opposta;
la visuale era ostruita per le piante, penso una siepe che fuoriusciva dalla parte sinistra e quindi non si poteva vedere chi veniva dalla parte opposta e anche per una struttura abbastanza alta che era dalla parte interna del muro sempre sulla parte sinistra del nostro senso di pag. 7/21 marcia e penso che appartenga al camping Salinello, il raggio della curva era molto stretto, tanto che quando è arrivata l'ambulanza e ha posizionato la barella, questa occupava il raggio della curva, quasi tutto”.
6.2. Le caratteristiche del tratto in questione del percorso ciclopedonale all'epoca del sinistro sono ben documentate dalle fotografie prodotte dalle parti, che mostrano come la curva dove avvenne lo scontro fosse effettivamente a gomito - e rappresentasse per ciò stesso un rischio per gli utenti della pista – e come la visuale fosse, in entrambe le direzioni di percorrenza, resa più difficoltosa dalla presenza di folta vegetazione e sostanzialmente impedita dalla presenza, in corrispondenza dell'angolo formato dalla suddetta curva, di una struttura privata dell'adiacente villaggio turistico gestito dalla
[...]
Controparte_2
6.2.1. Le stesse fotografie attestano come, all'epoca del sinistro, il percorso ciclopedonale (peraltro non segnalato come tale, ma – in modo incongruo e suscettibile di creare confusione negli utenti circa la promiscuità di uso – sia come percorso esclusivamente ciclabile, che come percorso esclusivamente pedonale) fosse privo di qualsiasi segnaletica orizzontale idonea non solo a separare lo spazio riservato ai pedoni da quello riservato ai velocipedi, ma anche ad indicare la mezzeria tra le due corsie di percorrenza nei due diversi sensi di marcia. Era altresì assente, in corrispondenza della curva teatro del sinistro, qualsiasi segnalazione del pericolo dalla stessa rappresentato e qualsiasi dispositivo atto a consentire una migliore reciproca visibilità dei velocipedi e dei pedoni provenienti dalle opposte direzioni. Solo dopo l'evento dannoso di cui qui si discute il percorso ciclopedonale venne corredato da segnaletica orizzontale indicante la mezzeria tra le due corsie di percorrenza e, nei pressi della curva a gomito, venne collocato (ma solo nella direzione di marcia sud-nord, quella percorsa in occasione del sinistro dal ) un segnale verticale di segnalazione di curva pericolosa, nonché, in Pt_1
corrispondenza della curva stessa, uno specchio parabolico tale da consentire la visibilità anticipata degli utenti provenienti da entrambe le direzioni.
6.2.2. Le caratteristiche del manufatto posto all'interno del Villaggio Salinello in corrispondenza del gomito interno della curva (alla sinistra di chi percorresse la pista con direzione di marcia sud-nord) sono dettagliatamente evincibili dal verbale di sopralluogo eseguito il 19/2/2015 nell'ambito del procedimento amministrativo per pag. 8/21 accertamento di presunti abusi edilizi promosso dal (e dallo stesso Controparte_1
prodotto nel presente giudizio), che lo descrive come “struttura a mo' di tettoia- porticato, sorretta da n. 12 pilastri circolari dell'altezza variabile di mt. 3,35 – 3,45 –
3,60”, i quali “sorreggono una intelaiatura che sostiene un telo in materiale plastico di colorazione bianca e celeste” con controsoffittatura interna in stuoia. La collocazione planimetrica del manufatto (che si estende per una superficie di circq 98 mq.) “è a circa cm. 60 a sud e a cm. 80 ad est dei muri di contenimento del terrapieno della pista ciclabile. L'ostruzione o, quantomeno, la rilevante riduzione della visibilità in corrispondenza della curva in sostanziale adiacenza alla quale esso era collocato sono apprezzabili con evidenza nelle fotografie prodotte da tutte le parti e, in particolare, in quelle allegate alla relazione suppletiva datata 20/10/2016 redatta, su incarico dell'attore oggi appellante, dal perito assicurativo , le quali mostrano la differente e Persona_1
ben maggiore visibilità – ancorché non piena – conseguente alla successiva demolizione del manufatto (in esecuzione di specifica - ma tardivo trattandosi di manufatto realizzato nel 2002 secondo quanto accertato dallo stesso ente – ordinanza emessa dal Comune di il 26/2/2015), che consente a chi percorra la pista in entrambe le direzioni CP_1
l'avvistamento con congruo anticipo di chi proviene dalla parte opposta, ciò che era invece pressoché del tutto precluso dalla preesistente situazione dei luoghi.
7. Quanto sin qui osservato conferma che lo scontro tra i due velocipedi (e la immediatamente conseguente caduta del da cui derivarono le gravi lesioni di cui Pt_1
si dirà più avanti) costituì solo il frammento conclusivo di un più complesso meccanismo causale nel quale assunsero significativa rilevanza anche la forte riduzione della visibilità e il sostanziale impedimento della avvistabilità reciproca degli utenti della pista ciclopedonale determinata dalle caratteristiche costruttive e manutentive
(all'epoca del fatto) della pista medesima e dalla collocazione e dimensioni del manufatto abusivo facente parte del villaggio turistico gestito dalla Controparte_2
che quanto meno agevolarono la verificazione dello scontro tra le due biciclette, senza che possa affermarsi la prevalenza eziologica esclusiva della condotta dei conducenti delle stesse (i quali non avevano modo di avvedersi tempestivamente della reciproca percorrenza della pista in direzioni opposte e della reciproca posizione sulla carreggiata, quale che fosse quest'ultima, dato rimasto ignoto).
pag. 9/21 7.1. Tanto più che le condotte concretamente ed effettivamente tenute dai due ciclisti sono difficilmente accertabili in base al compendio istruttorio, contrariamente a quanto la sentenza ha ritenuto (con riferimento alla condotta del solo ) di potere invece Pt_1
fare.
7.1.1. Invero, la “andatura di marcia piuttosto sostenuta”, oltre che smentita dal teste (e, per quanto possa valere, anche dal teste con riferimento a se Tes_1 CP_5
stesso), non può ragionevolmente desumersi solo dalla gravità delle conseguenze lesive, che sono state determinate (per entrambi i ciclisti coinvolti) non dalla violenza dello scontro in sé, ma dalla conseguente caduta dei conducenti dei mezzi (ben probabile anche a velocità fortemente ridotte, trattandosi di mezzi a due ruote e di conducenti – a quanto costa – occasionali). Peraltro, anche la circostanza che, quanto meno il , Pt_1
utilizzasse una bicicletta da passeggio fornita dall'hotel ove alloggiava rende ancora meno verosimile che egli potesse procedere a velocità “sostenuta”.
7.1.2. Anche la “presenza di svariati pedoni lungo la pista” non è indizio di gravità tale da consentire di presumere, in assenza di qualsiasi contezza circa la collocazione del punto di urto tra i due veicoli, che l'uno o l'altro (ma soprattutto chi) dei due non procedesse, al momento dell'urto, “il più vicino possibile al margine destro della carreggiata”, tenuto anche presente che la vicinanza “possibile” era in concreto quella consentita dal numero e dalla posizione sulla carreggiata dei pedoni, dati che il compendio istruttorio non consente di accertare esattamente.
7.1.3. Per la stessa ragione, la verificazione dello scontro e la generica presenza di pedoni sul percorso non sono sufficienti per affermare che il (o solo lui) abbia Pt_1
in concreto violato l'art. 141 C.d.S. e/o l'art. 182, comma 4, C.d.S. (non risultando, in particolare, che, allorché i due ciclisti si accingevano ad affrontare la curva, il numero e la collocazione dei pedoni che usavano contestualmente la pista fosse tale da esporre questi ultimi a pericolo o intralcio da parte dei velocipedi e da imporre ai relativi conducenti, o ad uno di essi, la conduzione manuale del mezzo). Né simile condotta, cioè una utilizzazione della pista anche ciclabile a stregua di percorso esclusivamente pedonale, può ritenersi imposta (ma al più solo suggerita dalla prudenza in relazione alle concrete – ma qui non note - condizioni di affollamento del percorso nell'ora mattutina estiva nella quale lo scontro avvenne) dalla evidente pericolosità della curva a gomito,
pag. 10/21 tanto più che – quanto meno il – la aveva già poco prima percorsa in bici nel Pt_1
senso inverso senza incorrere in alcun inconveniente.
8. A questo punto è opportuno, a scanso di equivoci, chiarire che non si intende affermare come accertata una piena conformità della condotta tenuta dal (e Pt_1
dall' alle regole prudenziali e normative che presiedono alla circolazione di CP_5
qualsiasi veicolo anche a trazione esclusivamente umana, ma soltanto constatare che il materiale istruttorio non consente di accertare quali siano state in concreto le condotte di guida dell'odierno appellante (o dell'altro ciclista che con lui si scontrò) e, conseguentemente, di qualificare le stesse come concretamente colpose e di individuare in esse il caso fortuito – sub specie di fatto colposo del danneggiato o del terzo – idoneo ad elidere gli effetti giuridici dell'accertato nesso (con)causale tra la verificazione del sinistro ed i manufatti suo quali il e la Controparte_1 Controparte_2
esercitavano poteri di custodia.
8.1. Ed infatti simile nesso eziologico è sufficiente per affermare la responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2051 c.c., di entrambi gli enti che esercitavano
(incontestatamente) poteri di custodia sui manufatti le cui condizioni costruttive e manutentive concorsero a determinare l'evento dannoso (si veda, ad esempio, Cass. ord.
18518/2024, espressiva peraltro di un orientamento ormai consolidato ed avallato anche da Cass. SU 20943/2022).
8.2. Va, comunque, rilevato che, ove anche si ritenesse inapplicabile nella specie l'art. 2051 c.c., dovrebbe comunque constatarsi la ordinaria responsabilità aquiliana di entrambi gli enti, essendo ravvisabile, oltre al nesso causale tra le modalità costruttive e manutentive dei due manufatti, anche l'elemento soggettivo della colpa.
8.2.1. Quanto al l'art. 2 comma 3 C.d.S. definisce, alla lett. F-bis, l'itinerario CP_1
ciclopedonale come “strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza vulnerabile della strada” e l'art. 4 DM 557/1999 prescrive che “al fine di garantire nel tempo l'accessibilità degli itinerari e la sicurezza della circolazione, le piste ed i percorsi promiscui devono essere costantemente oggetto di interventi di manutenzione”. Evidente è la violazione di tali norme rilevante nella specie, essendo stata realizzata una pista ciclopedonale caratterizzata – prima delle pag. 11/21 modificazioni apportate successivamente al sinistro – da pericolosità, piuttosto che da sicurezza intrinseca ed essendo mancati nel corso del tempo (fino alla verificazione del sinistro) interventi manutentivi tardivi idonei a garantire sufficienti condizioni di sicurezza, anche per la prolungata tolleranza della presenza del manufatto privato abusivamente realizzato e tale da aggravare la insicurezza e pericolosità della pista proprio nel tratto in cui si è verificato il sinistro.
8.2.2. Quanto alla è sufficiente ricordare il carattere Controparte_2
assolutamente abusivo del manufatto sopra descritto, il quale, per dimensioni ed ubicazione, rappresentava in modo evidente a chiunque (così caratterizzando anche come imprudente la sua realizzazione) un rilevante ostacolo alla piena visibilità della curva a gomito dell'adiacente pista non solo pedonale, ma anche ciclabile (senza che risulti la posteriorità della realizzazione della pista ciclopedonale rispetto a quella del manufatto in questione).
9. Tuttavia, nella specie, con la responsabilità dei due enti (oggettiva ex art. 2051 o colposa ex art. 2043 c.c.) concorre anche, rispetto alle conseguenze dell'evento conclusivamente risoltosi in uno scontro tra due velocipedi, quella presunta posta dall'art. 2054 c.c. a carico di ogni conducente di un veicolo senza guida di rotaie che non dimostri di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (comma 1) ovvero, in caso di scontro tra simili veicoli, a carico dei conducenti degli stessi in eguale misura, salvo che uno di essi non dia la prova contraria di cui sopra ovvero non sia possibile accertare in concreto un diverso grado di distribuzione delle colpe e delle conseguenti responsabilità (comma 2).
9.1. Invero, le presunzioni poste dalle norme appena ricordate (che nella specie, come detto, non possono ritenersi superate) trovano applicazione anche nel caso in cui il veicolo che cagiona il danno o che è coinvolto nello scontro sia una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli senza guida di rotaie sono ricompresi, anche per il codice della strada, gli stessi velocipedi (Cass. 10304/2009; ord. 31702/2018).
10. Al caso di specie possono essere applicati ed adattati i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità nei casi di concorso tra forme diverse di responsabilità presunta (ai quali possono essere assimilati quelli di concorso tra responsabilità oggettiva o per colpa di alcuni soggetti e di responsabilità presunta di altri, in particolare pag. 12/21 del danneggiato). Così, ad esempio, nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, la Cassazione ha più volte ritenuto che “il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato;
pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre la deve CP_7
dimostrare il caso fortuito” (in questi termini, tra le più recenti, Cass. ord. 17253/2024).
10.1. Nella specie concorrono le responsabilità oggettive (o per colpa) dei custodi dei due manufatti dai quali è stato accertato essere stato concausato lo scontro tra le due biciclette e la responsabilità presunta del danneggiato, in quanto conducente di uno dei veicoli che vennero a collisione. Poiché il compendio istruttorio, come più volte detto, non consente non solo di superare il suddetto concorso causale (attribuendo esclusiva efficacia eziologica alle condizioni costruttive e manutentive dei manufatti o alle condotte, peraltro in gran parte rimaste ignote, dei conducenti dei veicoli), ma neanche di quantificare in concreto l'eventualmente diversa incidenza dei diversi fattori causali concorrenti, non resta che fare applicazione del criterio (desumibile dal già ricordato art. 2054 comma 2, ma anche dall'art. 2055 comma 3 c.c.) della pari responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel complesso meccanismo causale e partecipanti al presente giudizio.
10.2. Da tale paritaria distribuzione di responsabilità consegue che:
a) il e la devono rispondere in via solidale Controparte_1 Controparte_8
nei confronti di per i danni da quest'ultimo subiti in conseguenza del Parte_1
sinistro: la responsabilità solidale discende dall'art. 2055 comma 1 c.c. (la cui applicabilità richiede “solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le pag. 13/21 condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate: per tutte, Cass. SU 13143/2022) e può condurre alla condanna risarcitoria di entrambi i suddetti responsabili (benché solo il sia stato inizialmente convenuto e la chiamata in causa CP_1 Controparte_2
da quest'ultimo) in applicazione del consolidato principio per cui, allorché la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di responsabile o corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore (e salva una espressa manifestazione di volontà contraria da parte di questi), poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio, restando necessaria invece una esplicita domanda dell'attore quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore stesso nei confronti del convenuto (si veda, tra tante, Cass. ord. 31066/2019, che, in fattispecie sovrapponibile alla presente, ha ritenuto la domanda risarcitoria proposta contro l'ente comunale, convenuto quale custode ex art. 2051 c.c. di una strada pubblica, automaticamente estesa al terzo chiamato ai sensi dell'art. 2043 c.c., in considerazione dell'unicità del fatto costitutivo delle due responsabilità, del diritto soggettivo al risarcimento del danno e dell'azione a favore del danneggiato);
b) la responsabilità e la conseguente condanna solidale di cui sopra devono, però, essere depurate della quota di responsabilità attribuita al danneggiato e, quindi, ridotte ai due terzi dei danni il cui ammontare risarcibile verrà tra poco liquidato;
c) nei rapporti interni tra i due responsabili solidali (che entrambi hanno chiesto siano regolati in questa sede in vista dell'eventuale regresso futuro) la responsabilità va ripartita in misura paritaria in forza dell'ultimo comma dell'art. 2055 c.c..
11. Venendo, ora, alla liquidazione dei danni subiti dall'appellante in conseguenza del sinistro occorre fare riferimento alle conclusioni cui è pervenuto, sulla scorta della documentazione sanitaria in atti e dell'esame obiettivo del danneggiato, il CTU officiato nel corso del presente giudizio, logicamente e convincentemente motivate e pag. 14/21 sostanzialmente incontestate (solo il appellato ha genericamente contrapposto CP_1
ad esse quelle – peraltro non documentate – asseritamente espresse dal medico incaricato dalla propria compagnia assicurativa con argomentazioni non rese palesi).
11.1. Il CTU, dopo avere descritto le lesioni riportate dal danneggiato a seguito del sinistro (grave trauma cranico con frattura dell'osso temporale destro ed ematoma subdurale temporale destro), i trattamenti sanitari al medesimo praticati (intervento chirurgico di craniotomia temporale e di evacuazione, mediante aspirazione, dell'ematoma ubicato in fossa temporale destra;
ricovero presso l'ospedale di CP_4
protrattosi fino al 6/9/2013; successivo percorso di cure mediche ambulatoriali con controlli clinici e strumentali specialistici nel corso dei quali veniva riscontrata una sintomatologia di natura psichica e veniva avviato un ciclo di riabilitazione motoria e psicoterapeutica mediante ricovero, in regime di Day Hospital, presso l'ospedale San
Giovanni di Dio del Fatebenefratelli con diagnosi di “pregresso ematoma subdurale temporale destro con esiti neurologici e grave deficit deambulatorio”, protrattosi fino al
17/6/2014, cui hanno fatto seguito ulteriori sedute di natura riabilitativa sia motoria che cognitiva) ed il complesso quadro menomativo permanente che ne è esitato
(“sintomatologia motoria ascrivibile ad una instabilità deambulatoria associata ad un quadro psichico deficitario sostenuto da una astenia psicofisica che si estrinseca con amnesia retro-anterograda, disturbi dell'attenzione e della concentrazione, cefalee gravative ricorrenti con necessità di assunzione di antidolorifici, attacchi di panico, depressione del tono dell'umore con instabilità emotiva, disturbi del sonno, senso di inadeguatezza e ritiro sociale”) ha:
a) quantificato la durata dell'inabilità temporanea totale in giorni 30, cui hanno fatto seguito un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 60 ed un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 180;
b) determinato, in applicazione delle linee guida predisposte da , nel 30% CP_9
l'incidenza invalidante - in termini di danno biologico permanente - dei postumi residuati dalle lesioni;
c) constatato che sono state documentate spese riferibili al trattamento ed alla cura delle lesioni e dei postumi pari a complessivi € 1.745,25 (di cui € 1.020,00 per colloqui psico-
pag. 15/21 educazionali, € 375,00 per visite mediche specialistiche, € 61,15 per esami strumentali,
€ 240,00 per certificazione medico legale ed € 45,10 per farmaci);
d) escluso che siano prevedibili spese future.
11.2. Deve, a questo punto, ricordarsi, sotto il profilo giuridico, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che può dirsi attualmente consolidato, così riassunto, ad esempio, nella ordinanza n. 15733/2022 della Corte di Cassazione: “il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi (con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale;
con particolare riguardo a quest'ultima forma di personalizzazione (relativa al c.d. danno biologico), varrà sottolineare come la stessa abbia trovato una sua specifica disciplina normativa nell'art. 138, co. 3, nuovo testo cod. ass.., secondo cui 'qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale
[...], può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%'; a sua volta, l'art. 138, co. 2 lettera a), cod. ass., definisce il danno biologico come 'la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato', raccordandosi con la successiva lettera e) del medesimo comma 2 secondo cui 'al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico ... è incrementata in via progressiva e per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione'; trova, dunque, definitiva conferma sul piano normativo, come già da tempo affermato da questa Corte, il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma pag. 16/21 'danno morale' allude a una realtà che (diversamente dal danno biologico) rimane in sé insuscettibile di alcun accertamento medico-legale, e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (v.
Sez. 3, Sentenza n. 25164 del 10/11/2020); da tali premesse discende che, nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno …; 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico); 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno
(biologico), procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, co. 3, del novellato codice delle assicurazioni” (si veda anche, in questi esatti termini, Cass. ord. 7892/2024).
11.2.1. Con più specifico riferimento alla personalizzazione del danno biologico nella sua componente dinamico-relazionale, va ricordato come essa possa essere riconosciuta, ad incremento della ordinaria liquidazione con il metodo c.d. tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, solo “in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (così, tra altre, Cass. ord. 27482/2018), sicché la misura “standard” del pag. 17/21 risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione'” in aumento (Così Cass. 28988/2019; ordd. 5865/2021; 31681/2024; 5984/2025).
11.2.2. Va, infine, precisato che le cd. tabelle milanesi sono state (sin dalla versione resa pubblica nel 2021 ed anche in quella attualmente vigente, resa pubblica il 5/6/2024, che ha rivalutato i valori monetari all'1/1/2024), adeguate ai principi sopra esposti, mediante scorporo e separata indicazione del valore-punto e dell'importo complessivo del risarcimento, per così dire standard, riferito al danno biologico nella duplice dimensione
(statica e dinamico-relazionale) sopra indicata (importo suscettibile, ricorrendone i presupposti, di personalizzazione per adeguarlo ai peculiari pregiudizi subiti dalla vittima sotto il profilo dinamico-relazionale) e dell'incremento risarcitorio riferito alla sofferenza soggettiva (o danno morale) ordinariamente connessa a lesioni e menomazioni analoghe a quelle subite dal danneggiato.
11.3. Facendo, dunque, applicazione dei principi appena riassunti al caso di specie, deve constatarsi come, alla luce delle valutazioni espresse dal CTU, non possa riconoscersi alcuna personalizzazione del danno biologico, non risultando allegati e provati pregiudizi dinamico-relazionali eccedenti quelli ordinariamente conseguenti alle lesioni accertati e, perciò, non ricompresi nella percentuale di inabilità permanente stimata dal
CTU in base agli accreditati barèmes medico legali indicati nella relazione consulenziale.
11.3.1. Non vi è dubbio, invece, in ordine alla sussistenza ed alla risarcibilità del danno morale, essendo agevolmente desumibile la sofferenza soggettiva patita dall'appellante in occasione del pesante trattamento chirurgico cui venne sottoposto e successivamente in conseguenza delle menomazioni psichiche evidenziate dal CTU.
11.4. Ciò posto, il complessivo danno non patrimoniale va liquidato, applicando le tabelle milanesi nella versione 2024 (e, quindi, in termini monetari attuali), come segue: età del danneggiato alla data del sinistro: 26 anni pag. 18/21 percentuale di invalidità permanente: 30% punto danno biologico € 5.007,10 incremento per sofferenza soggettiva (+ 46%) € 2.303,27 punto danno permanente complessivo € 7.310,37 punto base I.T.T. € 115,00 giorni di invalidità temporanea totale 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 180 danno non patrimoniale (biologico e morale) risarcibile € 191.897,00 invalidità temporanea totale € 3.450,00 invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,50 invalidità temporanea parziale al 50% € 10.350,00 totale danno biologico temporaneo € 18.975,00 totale generale danno non patrimoniale: € 210.872,00.
11.4.1. Al danno non patrimoniale appena liquidato deve aggiungersi quello patrimoniale emergente, costituito dalle spese documentate suindicate, che fanno ascendere il complessivo danno subito dal ad € 212.617,25 in valore rapportato Pt_1
all'epoca del fatto.
12. La condanna solidale degli appellati costituiti deve essere limitata, secondo quanto sopra precisato, ai due terzi di tale importo, pari ad € 141.745,00.
12.1. La somma, espressa in valore monetario attuale, non richiede ulteriore rivalutazione, ma deve essere, previa devalutazione secondo indici Istat-FOI all'agosto
2013, epoca del sinistro, maggiorata di interessi legali (a ristoro del lucro cessante per ritardata disponibilità della somma) dalla data dell'evento dannoso a quella odierna, da calcolare sull'importo iniziale e poi su quello anno per anno rivalutato. Tali operazioni consegnano l'importo attuale di € 160.531,73 (indice agosto 2013 107,6; indice odierno
121,7; raccordo 1,071; coefficiente devalutazione 0,826; coefficiente rivalutazione
1,211, da cui capitale devalutato: € 117.047,89; totale rivalutazione anno per anno: €
24.697,10; totale interessi: € 18.786,74), sul quale decorreranno interessi moratori al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
pag. 19/21 13. La domanda di manleva svolta in prime cure dalla rimasta Controparte_2
assorbita e non espressamente riproposta nel presente grado, deve ritenersi rinunciata a norma dell'art. 346 c.p.c..
14. Deve qui provvedersi a regolare – tra le parti qui costituite e fermo restando il regolamento disposto dalla sentenza di primo grado nel rapporto tra Controparte_2
e - le spese di entrambi i gradi del giudizio tenendo conto dell'esito della CP_3
controversia risultante dalla presente sentenza, che vede soccombenti il CP_1
originariamente convenuto e la società da quest'ultimo chiamata in causa, i quali, non sussistendo ragioni per procedere ad alcuna compensazione, vanno solidalmente condannati al relativo rimborso in favore dell'originario attore, nelle misure liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al dm 55/2014 nelle versioni vigenti nelle epoche di conclusione dei due gradi di giudizio, tenuto conto del valore del decisum, delle attività processuali effettivamente svolte (che comprendono, anche per il presente grado, la fase di trattazione ed istruttoria) e degli esborsi documentati. Le spese devono essere distratte in favore del difensore dell'attore-appellante, dichiaratosi antistatario.
14.1. Le spese della CTU - liquidate con decreto depositato il 19/3/2024 - vanno poste ad esclusivo carico solidale del e della società suindicati. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, in accoglimento parziale dell'appello ed in riforma integrale della sentenza appellata:
1) condanna il e la in solido, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento, in favore di a titolo di risarcimento dei danni, della Parte_1
somma complessiva (comprensiva di rivalutazione e di interessi maturati sino alla data odierna e già depurata dalla percentuale di responsabilità attribuita al danneggiato come in motivazione) di € 160.531,73, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
2) dichiara che, nel rapporto interno tra i debitori solidali, la responsabilità va ripartita in eguale misura tra gli stessi;
3) condanna altresì il e la in solido, a Controparte_1 Controparte_2
rimborsare, in favore di , le spese di entrambi i gradi di giudizio, che Parte_3
vengono liquidate, quanto al primo grado, in € 13.430,00, oltre rimborso forfettario del pag. 20/21 15% ed IVA e CAP come per legge per compensi ed oltre € 1.221,70 per esborsi e, quanto al presente grado, in € 14.317,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e
CAP come per legge per compensi ed oltre € 1.848,00 per esborsi;
4) dispone la distrazione delle spese come sopra liquidate in favore dell'avv. Armando
Laureti, difensore di dichiaratosi antistatario;
Parte_1
5) pone definitivamente ad esclusivo carico solidale del e della Controparte_1 [...]
le spese di CTU liquidate nel corso del presente grado di giudizio. Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio svolta l'8 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
CO S. FI
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. CO S. FI Presidente relatore
Dr. Silvia R. Fabrizio Consigliere
Dr. Alberto Iachini Bellisari Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 628 del Ruolo generale dell'anno 2021, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Armando Laureti;
Parte_1
- appellante -
CONTRO
, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Giulia Di Donato;
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Materazzi;
non costituita;
Controparte_3
- appellati -
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 985/2020 del Tribunale di Teramo, pubblicata l'1/12/2020
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “ad integrale riforma della Sentenza n. 985/2020 pubbl. il 01/12/2020 di cui RG n. 4546/2016 del Tribunale Civile di Teramo nella persona del GOT D.ssa
Carota, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in Controparte_4
persona del Sindaco pro tempore, nella causazione del sinistro occorso all'attore/appellante in data 27.08.2013, così come descritto in atto, e/o, per il principio della automatica estensione della domanda attorea nei confronti del terzo chiamato dal convenuto, la responsabile solidale o disgiunta della , anche Controparte_2
se del caso ai sensi dell'art. 2055 c.c.; per l'effetto condannare la/le medesima/e parte/i convenuta/e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. , come qualificati e quantificati alla luce della espletata CTU medico- Parte_1
legale e da liquidarsi e secondo le vigenti tabelle di liquidazione del danno biologico redatte dal Tribunale di Milano nella somma di euro € 214.236,00, oltre €. 1.745,25 quale rimborso delle spese mediche ritenute congrue dal CTU ed oltre l'importo di €.
80.000,00 quale ristoro del danno morale subiettivo, ovvero in quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute più di giustizia dalla Ill.ma Corte adita. Tutti i suddetti importi dovranno, inoltre, essere maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre cpa ed iva, da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario”.
Per il “in via principale: - integralmente rigettare l'appello Controparte_1
proposto, perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto e, per tutti i motivi sopra esposti, confermare la sentenza n. 985/2020 del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 01.12.2020, con condanna dell'appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
in via subordinata: - integralmente rigettare, poiché ritenuta infondata sia nell'an, che nel quantum, la domanda spiegata nell'atto introduttivo del giudizio, per i motivi tutti dedotti in narrativa, se del caso accertando, riconoscendo e dichiarando che il sinistro si
è verificato per fatto e colpa del Sig. , in via esclusiva o in concorso Parte_1
con il Sig. ; - accertare, riconoscere e dichiarare responsabile della Controparte_5
determinazione del sinistro la società in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, per i motivi tutti spiegati in narrativa, e conseguentemente condannarla al pagamento delle somme che risulteranno dovute, in ogni caso tenendo indenne e manlevando il da ogni e qualsivoglia conseguenza Controparte_1
pregiudizievole derivante dal presente giudizio, incluse le spese e competenze di lite.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per : “1) in via principale, in accoglimento delle argomentazioni Controparte_2
dianzi svolte in ordine sia all'an che al quantum debeatur, confermare integralmente la sentenza di primo grado e, per l'effetto, accertato e dichiarato che il sinistro de quo si è verificato per fatto e colpa dell'attore , in via esclusiva o in concorso Parte_1
pag. 2/21 con l'altro ciclista sig. , rigettare l'atto di appello, con conseguente Controparte_5
condanna dell'odierno appellante al pagamento delle spese e competenze relative al doppio grado di giudizio;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'atto di appello, accertata la responsabilità nella determinazione del sinistro de quo a carico del convenuto principale , anche in via Controparte_1
concorsuale con il comportamento colposo dell'odierno appellante e/o del ciclista antagonista rigettare la domanda svolta in via subordinata Controparte_5
dall'appellato Ente nei confronti della e, per l'effetto, Controparte_2
dichiarare quest'ultima del tutto estranea alla verificazione dell'evento dedotto in giudizio;
con conseguente vittoria di lite e con condanna dell'Ente al pagamento delle spese di CTU come liquidate con decreto del 13/03/2024; 3) in ogni caso, e in via del tutto subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di responsabilità, anche solo parziale, a carico della nella causazione del Controparte_2
sinistro de quo, ridurre, la trasmodante pretesa risarcitoria attorea in virtù ed in accoglimento delle argomentazioni svolte in ordine al quantum debeatur;
con ogni conseguente statuizione anche in ordine al carico delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza appellata, decidendo la causa promossa dall'odierno appellante nei confronti del (il quale aveva chiamato in causa, quale responsabile Controparte_1
effettivo, la che, sua volta, chiamò in causa per essere Controparte_6
manlevato da eventuali condanne la società assicurativa ) ha rigettato la CP_3
domanda attorea di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro verificatosi il 27/8/2013 alle ore 9,00 circa, allorché l'attore, che stava percorrendo in bicicletta la pista ciclopedonale del convenuto, giunto all'altezza della struttura CP_1
turistica Villaggio Salinello, entrava in collisione con altro ciclista, , Controparte_5
che procedeva nella direzione di marcia opposta, riportando gravi lesioni personali.
1.1. Per quanto in questa sede rileva, la sentenza ha, da un lato, desunto dalla insussistenza di “alcun riscontro diretto in ordine alle modalità di verificazione del sinistro” l'impossibilità di ricondurre la caduta e le lesioni subite dall'attore “alle caratteristiche costruttive della pista ciclo pedonale” (o alle “mere omissioni di installazioni di segnaletica, specchio parabolico, segni di mezzeria, peraltro, non pag. 3/21 obbligatori”) ovvero al manufatto abusivo realizzato dalla (essendo Controparte_2
non dimostrato che lo stesso avesse “occluso” la visibilità del percorso, ponendosi come causa diretta dell'incidente), escludendo così che l'attore avesse dato la prova – della quale era onerato a norma dell'art. 2051 c.c. - del nesso causale tra le cose in custodia di convenuto e chiamata in causa;
dall'altro lato, ha desunto dalle deposizioni testimoniali rese da (altro ciclista coinvolto nel sinistro) e da (amico dell'attore Controparte_5 Testimone_1
che accompagnava quest'ultimo nell'escursione effettuata con biciclette da passeggio) una
“responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro”, in quanto la condotta da questi tenuta aveva “quantomeno concorso se non determinato in via esclusiva, l'evento dannoso”. Sotto quest'ultimo profilo, la sentenza ha, in particolare, evidenziato il carattere “imprudente” del comportamento dell'attore, sia perché egli teneva
“un'andatura di marcia piuttosto sostenuta” (come poteva desumersi dalla “gravità delle condizioni cliniche riportate”), sia perché “lo scontro frontale” descritto dai testi e la
“presenza di svariati pedoni lungo la pista” rendeva evidente come nessuno dei due ciclisti coinvolti procedesse “il più vicino possibile al margine destro della carreggiata destra” (come prescritto dall'art. 143 comma 2 C.d.S.), sia per le concorrenti violazioni dell'art. 141 C.d.S. (che impone ai conducenti di “conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” e di “regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause”) e dell'art. 182, comma 4, C.d.S.
(secondo cui “i ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza”), sia perché “la presenza di una curva a gomito era visibile e prevedibile, come si evince dalla documentazione fotografica” ed era nota al , che aveva già poco prima Pt_1
percorso la stessa pista in direzione opposta, ma che, nell'avvicinarsi alla già avvistata pag. 4/21 curva cieca e pericolosa, aveva “continuato a pedalare e percorrerla, senza ridurre la velocità o arrestarsi, pur avendone percepito il rischio”.
2. La sentenza è stata impugnata dall'originario attore, il quale ne ha chiesto la riforma con accoglimento totale della domanda risarcitoria (in tesi nei confronti sia del CP_1
convenuto, sia dalla società da quest'ultimo evocata in causa quale effettiva responsabile del sinistro, con conseguente estensione automatica soggettiva della domanda), censurandola sia nella parte in cui aveva escluso la possibilità di accertare il nesso causale tra i manufatti nella custodia dei suddetti soggetti, sia nella parte in cui aveva ritenuto di accertare un suo comportamento colposo nella causazione dell'evento nonostante nessuna omissione di condotte doverose o commissione di condotte vietate o imprudenti egli avesse posto in essere. In particolare, l'appellante ha sostenuto che il compendio istruttorio consentiva e consente di accertare il nesso causale tra l'evento dannoso e la particolare conformazione, le caratteristiche costruttive e lo stato di manutenzione del tratto ciclabile ove era avvenuto il sinistro (non a caso modificate ed adeguate alle norme prudenziali da parte del ma solo dopo la verificazione CP_1
dell'incidente), nonché la presenza del manufatto abusivo che ostruiva ulteriormente la visibilità in corrispondenza di una curva a gomito (non a caso successivamente eliminato o comunque modificato).
3. Mentre non si è costituita la società assicuratrice chiamata in causa in primo grado dalla sia quest'ultima, sia il si sono costituite Controparte_2 Controparte_1
nel presente grado per resistere all'appello, formulando le conclusioni gradate in epigrafe trascritte.
4. Dopo una prima spedizione a sentenza, la causa è stata rimessa sul suolo al fine dell'espletamento di una CTU medico legale sulla persona dell'attore e viene ora
(all'esito di un prolungato congedo straordinario per malattia del relatore e del ripristino delle condizioni di operatività della difettata dotazione informatica in uso al medesimo, indispensabile per l'accesso al fascicolo telematico del procedimento) decisa.
5. Ritiene la Corte che l'appello (emendate le conclusioni ivi riportate e ribadite nei successivi atti processuali dell'appellante dall'evidente errore materiale consistente nel riferimento al , anziché di ) sia parzialmente fondato, per le Controparte_4 CP_1
ragioni e nei limiti di seguito esposte e precisati.
pag. 5/21 5.1. Appare corretta l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il compendio istruttorio non consente (per i dati conoscitivi che esso veicola, piuttosto che per la mancata evocazione in giudizio dell'altro ciclista coinvolto nel sinistro - peraltro ammesso ed escusso come teste -, certamente non qualificabile, anche quale possibile responsabile solidale delle conseguenze dannose del sinistro medesimo, come litisconsorte necessario) l'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente, essendo rimasto impossibile accertare (per le differenti versioni offerte sul punto dai testi escussi ovvero per assenza totale di elementi conoscitivi anche solo di natura indiziaria) in quale parte della carreggiata della pista ciclopedonale avvenne lo scontro tra i due velocipedi (che determinò la caduta al suolo di entrambi i loro conducenti, i quali riportarono lesioni ubicate in diverse pari del corpo: la zona cranica quanto al e Pt_1
la zona del bacino e del femore quanto ad , quale fosse l'effettiva (o la CP_5
ragionevolmente presumibile) velocità da essi tenuta, se la presenza sul percorso anche di pedoni – in sé certa – abbia in concreto influito sulla verificazione dell'evento, nel senso che essa determinò una deviazione verso la (ideale) corsia opposta dell'uno o dell'altro ciclista piuttosto che la conduzione a mano della bicicletta nell'affrontare la curva ove si verificò lo scontro.
5.2. Tuttavia, non può però essere condivisa la conseguenza che la sentenza stessa ha tratto dalla suddetta impossibilità di esatta e compiuta ricostruzione della dinamica dell'evento, desumendone sic et simpliciter la mancata dimostrazione di qualsiasi nesso causale tra lo scontro dei due velocipedi - e la caduta dei loro conducenti -, la pista ciclopedonale sulla quale si verificò lo scontro tra i due velocipedi e il manufatto adiacente alla stessa, abusivamente (come è pacifico) realizzato dalla CP_2
[...]
5.3. E tanto meno può condividersi l'accertamento, da parte della sentenza qui gravata, di una condotta colposa del danneggiato quale causa esclusiva del sinistro, accertamento che (oltre a porsi in contraddizione logica con la perentoriamente affermata impossibilità di ricostruzione della dinamica del sinistro) è stato basato su elementi indiziari labili ed insufficienti ad integrare alcuna prova presuntiva.
6. Occorre, invece, constatare che il compendio istruttorio, ove attentamente e criticamente valutato nel suo complesso, consentiva e consente comunque di accertare pag. 6/21 che nel meccanismo causale dell'evento dannoso, pur solo parzialmente ricostruibile, abbiano assunto concorrente incidenza eziologica (non elisa dalla prevalenza esclusiva di uno dei diversi fattori causali) sia le caratteristiche costruttive e manutentive della pista ciclopedonale di proprietà e comunque nel potere di custodia del CP_1
, sia la presenza di un adiacente manufatto realizzato abusivamente e custodito
[...]
dalla in adiacenza ad una curva a gomito della suddetta pista Controparte_2
comunale, sia lo scontro tra i due velocipedi che percorrevano quella pista con direzioni di marcia opposte.
6.1. E', anzitutto, incontestato che l'incidente si verificò in corrispondenza di una curva a gomito – che la stessa sentenza definisce “cieca e pericolosa” – del percorso ciclopedonale realizzato e custodito dal . Tale circostanza è stata Controparte_1
riferita sia dal teste (altro ciclista coinvolto nello scontro), sia dal Controparte_5
teste (amico dell'odierno appellante, che quel giorno con lui impegnava Testimone_1
la pista ciclopedonale procedendo, al pari del , a bordo delle biciclette da Pt_1
passeggio loro fornite dall'albergo ove alloggiavano).
6.1.1. Il primo ha dichiarato che “all'altezza della curva a destra al termine della recinzione del un altro ciclista, proveniente in senso opposto, Parte_2
imboccava la curva investendomi e scaraventandomi sull'asfalto”. La contestuale affermazione che egli occupava il lato destro della pista percorsa, mantenendo una velocità moderata anche per la presenza di altri ciclisti e di pedoni, va valutata con particolare rigore critico, posto l'evidente interesse personale – se non anche la incapacità a testimoniare - del teste coinvolto nel sinistro e vittima dello stesso.
6.1.2. ha confermato che lo scontro - a seguito del quale il suo amico Testimone_1
cadde battendo il capo sul piano di copertura della pista, perdendo i sensi e dovendo essere trasportato all'ospedale di in elicottero - si verificò in corrispondenza di CP_4
una “curva cieca ubicata in corrispondenza del confine angolare sud del terreno occupato dalla struttura turistica Villaggio Salinello”, che ha così meglio descritto: “la curva era propria cieca e non si poteva vedere chi venisse dalla parte opposta;
la visuale era ostruita per le piante, penso una siepe che fuoriusciva dalla parte sinistra e quindi non si poteva vedere chi veniva dalla parte opposta e anche per una struttura abbastanza alta che era dalla parte interna del muro sempre sulla parte sinistra del nostro senso di pag. 7/21 marcia e penso che appartenga al camping Salinello, il raggio della curva era molto stretto, tanto che quando è arrivata l'ambulanza e ha posizionato la barella, questa occupava il raggio della curva, quasi tutto”.
6.2. Le caratteristiche del tratto in questione del percorso ciclopedonale all'epoca del sinistro sono ben documentate dalle fotografie prodotte dalle parti, che mostrano come la curva dove avvenne lo scontro fosse effettivamente a gomito - e rappresentasse per ciò stesso un rischio per gli utenti della pista – e come la visuale fosse, in entrambe le direzioni di percorrenza, resa più difficoltosa dalla presenza di folta vegetazione e sostanzialmente impedita dalla presenza, in corrispondenza dell'angolo formato dalla suddetta curva, di una struttura privata dell'adiacente villaggio turistico gestito dalla
[...]
Controparte_2
6.2.1. Le stesse fotografie attestano come, all'epoca del sinistro, il percorso ciclopedonale (peraltro non segnalato come tale, ma – in modo incongruo e suscettibile di creare confusione negli utenti circa la promiscuità di uso – sia come percorso esclusivamente ciclabile, che come percorso esclusivamente pedonale) fosse privo di qualsiasi segnaletica orizzontale idonea non solo a separare lo spazio riservato ai pedoni da quello riservato ai velocipedi, ma anche ad indicare la mezzeria tra le due corsie di percorrenza nei due diversi sensi di marcia. Era altresì assente, in corrispondenza della curva teatro del sinistro, qualsiasi segnalazione del pericolo dalla stessa rappresentato e qualsiasi dispositivo atto a consentire una migliore reciproca visibilità dei velocipedi e dei pedoni provenienti dalle opposte direzioni. Solo dopo l'evento dannoso di cui qui si discute il percorso ciclopedonale venne corredato da segnaletica orizzontale indicante la mezzeria tra le due corsie di percorrenza e, nei pressi della curva a gomito, venne collocato (ma solo nella direzione di marcia sud-nord, quella percorsa in occasione del sinistro dal ) un segnale verticale di segnalazione di curva pericolosa, nonché, in Pt_1
corrispondenza della curva stessa, uno specchio parabolico tale da consentire la visibilità anticipata degli utenti provenienti da entrambe le direzioni.
6.2.2. Le caratteristiche del manufatto posto all'interno del Villaggio Salinello in corrispondenza del gomito interno della curva (alla sinistra di chi percorresse la pista con direzione di marcia sud-nord) sono dettagliatamente evincibili dal verbale di sopralluogo eseguito il 19/2/2015 nell'ambito del procedimento amministrativo per pag. 8/21 accertamento di presunti abusi edilizi promosso dal (e dallo stesso Controparte_1
prodotto nel presente giudizio), che lo descrive come “struttura a mo' di tettoia- porticato, sorretta da n. 12 pilastri circolari dell'altezza variabile di mt. 3,35 – 3,45 –
3,60”, i quali “sorreggono una intelaiatura che sostiene un telo in materiale plastico di colorazione bianca e celeste” con controsoffittatura interna in stuoia. La collocazione planimetrica del manufatto (che si estende per una superficie di circq 98 mq.) “è a circa cm. 60 a sud e a cm. 80 ad est dei muri di contenimento del terrapieno della pista ciclabile. L'ostruzione o, quantomeno, la rilevante riduzione della visibilità in corrispondenza della curva in sostanziale adiacenza alla quale esso era collocato sono apprezzabili con evidenza nelle fotografie prodotte da tutte le parti e, in particolare, in quelle allegate alla relazione suppletiva datata 20/10/2016 redatta, su incarico dell'attore oggi appellante, dal perito assicurativo , le quali mostrano la differente e Persona_1
ben maggiore visibilità – ancorché non piena – conseguente alla successiva demolizione del manufatto (in esecuzione di specifica - ma tardivo trattandosi di manufatto realizzato nel 2002 secondo quanto accertato dallo stesso ente – ordinanza emessa dal Comune di il 26/2/2015), che consente a chi percorra la pista in entrambe le direzioni CP_1
l'avvistamento con congruo anticipo di chi proviene dalla parte opposta, ciò che era invece pressoché del tutto precluso dalla preesistente situazione dei luoghi.
7. Quanto sin qui osservato conferma che lo scontro tra i due velocipedi (e la immediatamente conseguente caduta del da cui derivarono le gravi lesioni di cui Pt_1
si dirà più avanti) costituì solo il frammento conclusivo di un più complesso meccanismo causale nel quale assunsero significativa rilevanza anche la forte riduzione della visibilità e il sostanziale impedimento della avvistabilità reciproca degli utenti della pista ciclopedonale determinata dalle caratteristiche costruttive e manutentive
(all'epoca del fatto) della pista medesima e dalla collocazione e dimensioni del manufatto abusivo facente parte del villaggio turistico gestito dalla Controparte_2
che quanto meno agevolarono la verificazione dello scontro tra le due biciclette, senza che possa affermarsi la prevalenza eziologica esclusiva della condotta dei conducenti delle stesse (i quali non avevano modo di avvedersi tempestivamente della reciproca percorrenza della pista in direzioni opposte e della reciproca posizione sulla carreggiata, quale che fosse quest'ultima, dato rimasto ignoto).
pag. 9/21 7.1. Tanto più che le condotte concretamente ed effettivamente tenute dai due ciclisti sono difficilmente accertabili in base al compendio istruttorio, contrariamente a quanto la sentenza ha ritenuto (con riferimento alla condotta del solo ) di potere invece Pt_1
fare.
7.1.1. Invero, la “andatura di marcia piuttosto sostenuta”, oltre che smentita dal teste (e, per quanto possa valere, anche dal teste con riferimento a se Tes_1 CP_5
stesso), non può ragionevolmente desumersi solo dalla gravità delle conseguenze lesive, che sono state determinate (per entrambi i ciclisti coinvolti) non dalla violenza dello scontro in sé, ma dalla conseguente caduta dei conducenti dei mezzi (ben probabile anche a velocità fortemente ridotte, trattandosi di mezzi a due ruote e di conducenti – a quanto costa – occasionali). Peraltro, anche la circostanza che, quanto meno il , Pt_1
utilizzasse una bicicletta da passeggio fornita dall'hotel ove alloggiava rende ancora meno verosimile che egli potesse procedere a velocità “sostenuta”.
7.1.2. Anche la “presenza di svariati pedoni lungo la pista” non è indizio di gravità tale da consentire di presumere, in assenza di qualsiasi contezza circa la collocazione del punto di urto tra i due veicoli, che l'uno o l'altro (ma soprattutto chi) dei due non procedesse, al momento dell'urto, “il più vicino possibile al margine destro della carreggiata”, tenuto anche presente che la vicinanza “possibile” era in concreto quella consentita dal numero e dalla posizione sulla carreggiata dei pedoni, dati che il compendio istruttorio non consente di accertare esattamente.
7.1.3. Per la stessa ragione, la verificazione dello scontro e la generica presenza di pedoni sul percorso non sono sufficienti per affermare che il (o solo lui) abbia Pt_1
in concreto violato l'art. 141 C.d.S. e/o l'art. 182, comma 4, C.d.S. (non risultando, in particolare, che, allorché i due ciclisti si accingevano ad affrontare la curva, il numero e la collocazione dei pedoni che usavano contestualmente la pista fosse tale da esporre questi ultimi a pericolo o intralcio da parte dei velocipedi e da imporre ai relativi conducenti, o ad uno di essi, la conduzione manuale del mezzo). Né simile condotta, cioè una utilizzazione della pista anche ciclabile a stregua di percorso esclusivamente pedonale, può ritenersi imposta (ma al più solo suggerita dalla prudenza in relazione alle concrete – ma qui non note - condizioni di affollamento del percorso nell'ora mattutina estiva nella quale lo scontro avvenne) dalla evidente pericolosità della curva a gomito,
pag. 10/21 tanto più che – quanto meno il – la aveva già poco prima percorsa in bici nel Pt_1
senso inverso senza incorrere in alcun inconveniente.
8. A questo punto è opportuno, a scanso di equivoci, chiarire che non si intende affermare come accertata una piena conformità della condotta tenuta dal (e Pt_1
dall' alle regole prudenziali e normative che presiedono alla circolazione di CP_5
qualsiasi veicolo anche a trazione esclusivamente umana, ma soltanto constatare che il materiale istruttorio non consente di accertare quali siano state in concreto le condotte di guida dell'odierno appellante (o dell'altro ciclista che con lui si scontrò) e, conseguentemente, di qualificare le stesse come concretamente colpose e di individuare in esse il caso fortuito – sub specie di fatto colposo del danneggiato o del terzo – idoneo ad elidere gli effetti giuridici dell'accertato nesso (con)causale tra la verificazione del sinistro ed i manufatti suo quali il e la Controparte_1 Controparte_2
esercitavano poteri di custodia.
8.1. Ed infatti simile nesso eziologico è sufficiente per affermare la responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2051 c.c., di entrambi gli enti che esercitavano
(incontestatamente) poteri di custodia sui manufatti le cui condizioni costruttive e manutentive concorsero a determinare l'evento dannoso (si veda, ad esempio, Cass. ord.
18518/2024, espressiva peraltro di un orientamento ormai consolidato ed avallato anche da Cass. SU 20943/2022).
8.2. Va, comunque, rilevato che, ove anche si ritenesse inapplicabile nella specie l'art. 2051 c.c., dovrebbe comunque constatarsi la ordinaria responsabilità aquiliana di entrambi gli enti, essendo ravvisabile, oltre al nesso causale tra le modalità costruttive e manutentive dei due manufatti, anche l'elemento soggettivo della colpa.
8.2.1. Quanto al l'art. 2 comma 3 C.d.S. definisce, alla lett. F-bis, l'itinerario CP_1
ciclopedonale come “strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza vulnerabile della strada” e l'art. 4 DM 557/1999 prescrive che “al fine di garantire nel tempo l'accessibilità degli itinerari e la sicurezza della circolazione, le piste ed i percorsi promiscui devono essere costantemente oggetto di interventi di manutenzione”. Evidente è la violazione di tali norme rilevante nella specie, essendo stata realizzata una pista ciclopedonale caratterizzata – prima delle pag. 11/21 modificazioni apportate successivamente al sinistro – da pericolosità, piuttosto che da sicurezza intrinseca ed essendo mancati nel corso del tempo (fino alla verificazione del sinistro) interventi manutentivi tardivi idonei a garantire sufficienti condizioni di sicurezza, anche per la prolungata tolleranza della presenza del manufatto privato abusivamente realizzato e tale da aggravare la insicurezza e pericolosità della pista proprio nel tratto in cui si è verificato il sinistro.
8.2.2. Quanto alla è sufficiente ricordare il carattere Controparte_2
assolutamente abusivo del manufatto sopra descritto, il quale, per dimensioni ed ubicazione, rappresentava in modo evidente a chiunque (così caratterizzando anche come imprudente la sua realizzazione) un rilevante ostacolo alla piena visibilità della curva a gomito dell'adiacente pista non solo pedonale, ma anche ciclabile (senza che risulti la posteriorità della realizzazione della pista ciclopedonale rispetto a quella del manufatto in questione).
9. Tuttavia, nella specie, con la responsabilità dei due enti (oggettiva ex art. 2051 o colposa ex art. 2043 c.c.) concorre anche, rispetto alle conseguenze dell'evento conclusivamente risoltosi in uno scontro tra due velocipedi, quella presunta posta dall'art. 2054 c.c. a carico di ogni conducente di un veicolo senza guida di rotaie che non dimostri di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (comma 1) ovvero, in caso di scontro tra simili veicoli, a carico dei conducenti degli stessi in eguale misura, salvo che uno di essi non dia la prova contraria di cui sopra ovvero non sia possibile accertare in concreto un diverso grado di distribuzione delle colpe e delle conseguenti responsabilità (comma 2).
9.1. Invero, le presunzioni poste dalle norme appena ricordate (che nella specie, come detto, non possono ritenersi superate) trovano applicazione anche nel caso in cui il veicolo che cagiona il danno o che è coinvolto nello scontro sia una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli senza guida di rotaie sono ricompresi, anche per il codice della strada, gli stessi velocipedi (Cass. 10304/2009; ord. 31702/2018).
10. Al caso di specie possono essere applicati ed adattati i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità nei casi di concorso tra forme diverse di responsabilità presunta (ai quali possono essere assimilati quelli di concorso tra responsabilità oggettiva o per colpa di alcuni soggetti e di responsabilità presunta di altri, in particolare pag. 12/21 del danneggiato). Così, ad esempio, nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, la Cassazione ha più volte ritenuto che “il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato;
pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre la deve CP_7
dimostrare il caso fortuito” (in questi termini, tra le più recenti, Cass. ord. 17253/2024).
10.1. Nella specie concorrono le responsabilità oggettive (o per colpa) dei custodi dei due manufatti dai quali è stato accertato essere stato concausato lo scontro tra le due biciclette e la responsabilità presunta del danneggiato, in quanto conducente di uno dei veicoli che vennero a collisione. Poiché il compendio istruttorio, come più volte detto, non consente non solo di superare il suddetto concorso causale (attribuendo esclusiva efficacia eziologica alle condizioni costruttive e manutentive dei manufatti o alle condotte, peraltro in gran parte rimaste ignote, dei conducenti dei veicoli), ma neanche di quantificare in concreto l'eventualmente diversa incidenza dei diversi fattori causali concorrenti, non resta che fare applicazione del criterio (desumibile dal già ricordato art. 2054 comma 2, ma anche dall'art. 2055 comma 3 c.c.) della pari responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel complesso meccanismo causale e partecipanti al presente giudizio.
10.2. Da tale paritaria distribuzione di responsabilità consegue che:
a) il e la devono rispondere in via solidale Controparte_1 Controparte_8
nei confronti di per i danni da quest'ultimo subiti in conseguenza del Parte_1
sinistro: la responsabilità solidale discende dall'art. 2055 comma 1 c.c. (la cui applicabilità richiede “solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le pag. 13/21 condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate: per tutte, Cass. SU 13143/2022) e può condurre alla condanna risarcitoria di entrambi i suddetti responsabili (benché solo il sia stato inizialmente convenuto e la chiamata in causa CP_1 Controparte_2
da quest'ultimo) in applicazione del consolidato principio per cui, allorché la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di responsabile o corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore (e salva una espressa manifestazione di volontà contraria da parte di questi), poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio, restando necessaria invece una esplicita domanda dell'attore quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore stesso nei confronti del convenuto (si veda, tra tante, Cass. ord. 31066/2019, che, in fattispecie sovrapponibile alla presente, ha ritenuto la domanda risarcitoria proposta contro l'ente comunale, convenuto quale custode ex art. 2051 c.c. di una strada pubblica, automaticamente estesa al terzo chiamato ai sensi dell'art. 2043 c.c., in considerazione dell'unicità del fatto costitutivo delle due responsabilità, del diritto soggettivo al risarcimento del danno e dell'azione a favore del danneggiato);
b) la responsabilità e la conseguente condanna solidale di cui sopra devono, però, essere depurate della quota di responsabilità attribuita al danneggiato e, quindi, ridotte ai due terzi dei danni il cui ammontare risarcibile verrà tra poco liquidato;
c) nei rapporti interni tra i due responsabili solidali (che entrambi hanno chiesto siano regolati in questa sede in vista dell'eventuale regresso futuro) la responsabilità va ripartita in misura paritaria in forza dell'ultimo comma dell'art. 2055 c.c..
11. Venendo, ora, alla liquidazione dei danni subiti dall'appellante in conseguenza del sinistro occorre fare riferimento alle conclusioni cui è pervenuto, sulla scorta della documentazione sanitaria in atti e dell'esame obiettivo del danneggiato, il CTU officiato nel corso del presente giudizio, logicamente e convincentemente motivate e pag. 14/21 sostanzialmente incontestate (solo il appellato ha genericamente contrapposto CP_1
ad esse quelle – peraltro non documentate – asseritamente espresse dal medico incaricato dalla propria compagnia assicurativa con argomentazioni non rese palesi).
11.1. Il CTU, dopo avere descritto le lesioni riportate dal danneggiato a seguito del sinistro (grave trauma cranico con frattura dell'osso temporale destro ed ematoma subdurale temporale destro), i trattamenti sanitari al medesimo praticati (intervento chirurgico di craniotomia temporale e di evacuazione, mediante aspirazione, dell'ematoma ubicato in fossa temporale destra;
ricovero presso l'ospedale di CP_4
protrattosi fino al 6/9/2013; successivo percorso di cure mediche ambulatoriali con controlli clinici e strumentali specialistici nel corso dei quali veniva riscontrata una sintomatologia di natura psichica e veniva avviato un ciclo di riabilitazione motoria e psicoterapeutica mediante ricovero, in regime di Day Hospital, presso l'ospedale San
Giovanni di Dio del Fatebenefratelli con diagnosi di “pregresso ematoma subdurale temporale destro con esiti neurologici e grave deficit deambulatorio”, protrattosi fino al
17/6/2014, cui hanno fatto seguito ulteriori sedute di natura riabilitativa sia motoria che cognitiva) ed il complesso quadro menomativo permanente che ne è esitato
(“sintomatologia motoria ascrivibile ad una instabilità deambulatoria associata ad un quadro psichico deficitario sostenuto da una astenia psicofisica che si estrinseca con amnesia retro-anterograda, disturbi dell'attenzione e della concentrazione, cefalee gravative ricorrenti con necessità di assunzione di antidolorifici, attacchi di panico, depressione del tono dell'umore con instabilità emotiva, disturbi del sonno, senso di inadeguatezza e ritiro sociale”) ha:
a) quantificato la durata dell'inabilità temporanea totale in giorni 30, cui hanno fatto seguito un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 60 ed un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 180;
b) determinato, in applicazione delle linee guida predisposte da , nel 30% CP_9
l'incidenza invalidante - in termini di danno biologico permanente - dei postumi residuati dalle lesioni;
c) constatato che sono state documentate spese riferibili al trattamento ed alla cura delle lesioni e dei postumi pari a complessivi € 1.745,25 (di cui € 1.020,00 per colloqui psico-
pag. 15/21 educazionali, € 375,00 per visite mediche specialistiche, € 61,15 per esami strumentali,
€ 240,00 per certificazione medico legale ed € 45,10 per farmaci);
d) escluso che siano prevedibili spese future.
11.2. Deve, a questo punto, ricordarsi, sotto il profilo giuridico, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che può dirsi attualmente consolidato, così riassunto, ad esempio, nella ordinanza n. 15733/2022 della Corte di Cassazione: “il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi (con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale;
con particolare riguardo a quest'ultima forma di personalizzazione (relativa al c.d. danno biologico), varrà sottolineare come la stessa abbia trovato una sua specifica disciplina normativa nell'art. 138, co. 3, nuovo testo cod. ass.., secondo cui 'qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale
[...], può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%'; a sua volta, l'art. 138, co. 2 lettera a), cod. ass., definisce il danno biologico come 'la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato', raccordandosi con la successiva lettera e) del medesimo comma 2 secondo cui 'al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico ... è incrementata in via progressiva e per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione'; trova, dunque, definitiva conferma sul piano normativo, come già da tempo affermato da questa Corte, il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma pag. 16/21 'danno morale' allude a una realtà che (diversamente dal danno biologico) rimane in sé insuscettibile di alcun accertamento medico-legale, e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (v.
Sez. 3, Sentenza n. 25164 del 10/11/2020); da tali premesse discende che, nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno …; 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico); 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno
(biologico), procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, co. 3, del novellato codice delle assicurazioni” (si veda anche, in questi esatti termini, Cass. ord. 7892/2024).
11.2.1. Con più specifico riferimento alla personalizzazione del danno biologico nella sua componente dinamico-relazionale, va ricordato come essa possa essere riconosciuta, ad incremento della ordinaria liquidazione con il metodo c.d. tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, solo “in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (così, tra altre, Cass. ord. 27482/2018), sicché la misura “standard” del pag. 17/21 risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione'” in aumento (Così Cass. 28988/2019; ordd. 5865/2021; 31681/2024; 5984/2025).
11.2.2. Va, infine, precisato che le cd. tabelle milanesi sono state (sin dalla versione resa pubblica nel 2021 ed anche in quella attualmente vigente, resa pubblica il 5/6/2024, che ha rivalutato i valori monetari all'1/1/2024), adeguate ai principi sopra esposti, mediante scorporo e separata indicazione del valore-punto e dell'importo complessivo del risarcimento, per così dire standard, riferito al danno biologico nella duplice dimensione
(statica e dinamico-relazionale) sopra indicata (importo suscettibile, ricorrendone i presupposti, di personalizzazione per adeguarlo ai peculiari pregiudizi subiti dalla vittima sotto il profilo dinamico-relazionale) e dell'incremento risarcitorio riferito alla sofferenza soggettiva (o danno morale) ordinariamente connessa a lesioni e menomazioni analoghe a quelle subite dal danneggiato.
11.3. Facendo, dunque, applicazione dei principi appena riassunti al caso di specie, deve constatarsi come, alla luce delle valutazioni espresse dal CTU, non possa riconoscersi alcuna personalizzazione del danno biologico, non risultando allegati e provati pregiudizi dinamico-relazionali eccedenti quelli ordinariamente conseguenti alle lesioni accertati e, perciò, non ricompresi nella percentuale di inabilità permanente stimata dal
CTU in base agli accreditati barèmes medico legali indicati nella relazione consulenziale.
11.3.1. Non vi è dubbio, invece, in ordine alla sussistenza ed alla risarcibilità del danno morale, essendo agevolmente desumibile la sofferenza soggettiva patita dall'appellante in occasione del pesante trattamento chirurgico cui venne sottoposto e successivamente in conseguenza delle menomazioni psichiche evidenziate dal CTU.
11.4. Ciò posto, il complessivo danno non patrimoniale va liquidato, applicando le tabelle milanesi nella versione 2024 (e, quindi, in termini monetari attuali), come segue: età del danneggiato alla data del sinistro: 26 anni pag. 18/21 percentuale di invalidità permanente: 30% punto danno biologico € 5.007,10 incremento per sofferenza soggettiva (+ 46%) € 2.303,27 punto danno permanente complessivo € 7.310,37 punto base I.T.T. € 115,00 giorni di invalidità temporanea totale 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 180 danno non patrimoniale (biologico e morale) risarcibile € 191.897,00 invalidità temporanea totale € 3.450,00 invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,50 invalidità temporanea parziale al 50% € 10.350,00 totale danno biologico temporaneo € 18.975,00 totale generale danno non patrimoniale: € 210.872,00.
11.4.1. Al danno non patrimoniale appena liquidato deve aggiungersi quello patrimoniale emergente, costituito dalle spese documentate suindicate, che fanno ascendere il complessivo danno subito dal ad € 212.617,25 in valore rapportato Pt_1
all'epoca del fatto.
12. La condanna solidale degli appellati costituiti deve essere limitata, secondo quanto sopra precisato, ai due terzi di tale importo, pari ad € 141.745,00.
12.1. La somma, espressa in valore monetario attuale, non richiede ulteriore rivalutazione, ma deve essere, previa devalutazione secondo indici Istat-FOI all'agosto
2013, epoca del sinistro, maggiorata di interessi legali (a ristoro del lucro cessante per ritardata disponibilità della somma) dalla data dell'evento dannoso a quella odierna, da calcolare sull'importo iniziale e poi su quello anno per anno rivalutato. Tali operazioni consegnano l'importo attuale di € 160.531,73 (indice agosto 2013 107,6; indice odierno
121,7; raccordo 1,071; coefficiente devalutazione 0,826; coefficiente rivalutazione
1,211, da cui capitale devalutato: € 117.047,89; totale rivalutazione anno per anno: €
24.697,10; totale interessi: € 18.786,74), sul quale decorreranno interessi moratori al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
pag. 19/21 13. La domanda di manleva svolta in prime cure dalla rimasta Controparte_2
assorbita e non espressamente riproposta nel presente grado, deve ritenersi rinunciata a norma dell'art. 346 c.p.c..
14. Deve qui provvedersi a regolare – tra le parti qui costituite e fermo restando il regolamento disposto dalla sentenza di primo grado nel rapporto tra Controparte_2
e - le spese di entrambi i gradi del giudizio tenendo conto dell'esito della CP_3
controversia risultante dalla presente sentenza, che vede soccombenti il CP_1
originariamente convenuto e la società da quest'ultimo chiamata in causa, i quali, non sussistendo ragioni per procedere ad alcuna compensazione, vanno solidalmente condannati al relativo rimborso in favore dell'originario attore, nelle misure liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al dm 55/2014 nelle versioni vigenti nelle epoche di conclusione dei due gradi di giudizio, tenuto conto del valore del decisum, delle attività processuali effettivamente svolte (che comprendono, anche per il presente grado, la fase di trattazione ed istruttoria) e degli esborsi documentati. Le spese devono essere distratte in favore del difensore dell'attore-appellante, dichiaratosi antistatario.
14.1. Le spese della CTU - liquidate con decreto depositato il 19/3/2024 - vanno poste ad esclusivo carico solidale del e della società suindicati. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, in accoglimento parziale dell'appello ed in riforma integrale della sentenza appellata:
1) condanna il e la in solido, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento, in favore di a titolo di risarcimento dei danni, della Parte_1
somma complessiva (comprensiva di rivalutazione e di interessi maturati sino alla data odierna e già depurata dalla percentuale di responsabilità attribuita al danneggiato come in motivazione) di € 160.531,73, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
2) dichiara che, nel rapporto interno tra i debitori solidali, la responsabilità va ripartita in eguale misura tra gli stessi;
3) condanna altresì il e la in solido, a Controparte_1 Controparte_2
rimborsare, in favore di , le spese di entrambi i gradi di giudizio, che Parte_3
vengono liquidate, quanto al primo grado, in € 13.430,00, oltre rimborso forfettario del pag. 20/21 15% ed IVA e CAP come per legge per compensi ed oltre € 1.221,70 per esborsi e, quanto al presente grado, in € 14.317,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e
CAP come per legge per compensi ed oltre € 1.848,00 per esborsi;
4) dispone la distrazione delle spese come sopra liquidate in favore dell'avv. Armando
Laureti, difensore di dichiaratosi antistatario;
Parte_1
5) pone definitivamente ad esclusivo carico solidale del e della Controparte_1 [...]
le spese di CTU liquidate nel corso del presente grado di giudizio. Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio svolta l'8 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
CO S. FI
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