Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/03/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel.est. dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 867 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nata ad [...]- Parte_1 C.F._1 gento in data 17/04/1970, ammessa al patrocinio s spese dello Stato giu- sta provvedimento de Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del 23/05/2024 con il patrocinio dell'avv. Calogero Santamarina (PEC:
[...]
Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. , nato ad Agrigento in [...] Controparte_1 C.F._2
02/11/1965, con il patrocinio dell'avv. Carmelina Arcuri (PEC:
[...]
Email_2
appellato
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALER- MO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 1612/2023 pronunciata dal Tribunale di Agrigento in com- posizione collegiale, in data 14-28/11/2023, all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. 2322/2020;
OGGETTO: Separazione giudiziale;
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 16
Conclusioni per la parte appellante:
«In riforma della sentenza n. sentenza n. 1612/2023 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 14/11/2023 e depositata il 28/11/2023 disponga:
[... a) la separazione personale dei coniugi / Parte_1
con addebito della stessa a carico del sig. , in Persona_1 Controparte_1 quanto la condotta anomala dallo stesso tenuta in costanza di matrimonio è stata la causa del venir meno del consortium vitae e dell'idem sentire tra le parti;
b) disporre che il sig. provveda a corrispondere a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento della moglie la somma di euro 200,00 idonea a garantire al coniuge il sostentamento ed il mantenimento del tenore di vita analogo a quello goduto in sede di matrimonio;
c) disporre che il sig. provveda a corrispondere a titolo di Controparte_1 contributo nel mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente, la somma di euro 200,00 mensili rivalu- tabile annualmente secondo gli indici Istat oltre al concorso al 50% delle spese straordinarie;
d) In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorario, rimborso for- fettario per spese generali, CPA, per entrambi i gradi di giudizio.»
Conclusioni per la parte appellata:
«Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, in via preliminare, 'inammissibilità dell'appello spiegato ex adverso per violazione del disposto di cui all'art. 342 cpc così come eviden- ziato nella narrativa del presente atto;
sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla IG.ra in merito alla richiesta di modi- Parte_1 Per_ fica del contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne;
[...] nel merito, rigettare l'avverso gravame per tutte le motivazioni così come esposte nel presente atto, ivi compresa la decadenza di parte avversaria in merito alle richieste istruttorie non reiterate e da intendere come rinuncia- te nel corso del giudizio di primo grado, in via di appello incidentale riformare la sentenza del Tribunale di Agrigen- to nr 1612/2023 emessa il 14.11.2023 (pubblicata in data 28/11/2023) nell'ambito del procedimento RG 2322/2020 nella parte in cui, pronuncia la sentenza di separazione, non riconosce l'addebito della stessa a carico della IG.ra per tutte le argomentazioni svolte Parte_1 in atti, con ogni statuizione conseguente.
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 16 Sempre in via di appello incidentale, riformare la sentenza del Tribunale di Agrigento nr 1612/2023 emessa il 14.11.2023 (pubblicata in data 28/11/2023) nell'ambito del procedimento RG 2322/2020 nella parte in cui riconosce in favore del figlio un contributo al mantenimento Per_2 oltre al concorso al 50% delle spese straordinarie per tutte le argomenta- zioni svolte in atti. In via di subordine, respingere l'appello spiegato in via principale dalla IG.ra avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Agrigento nr 1612/2023 emessa il 14.11.2023 (pubblicata in data 28/11/2023) nell'ambito del procedimento RG 2322/2020 in quanto in- fondato in fatto ed in diritto come illustrato in narrativa e conseguente- mente confermare la sentenza di primo grado. In via istruttoria si chiede ammettere prova per testi sulle seguenti circo- stanze: 1) Vero che la IG.ra , madre della IG.ra Persona_4 Parte_1
, dopo aver saputo dell'esistenza di un legame sentimentale tra
[...] la figlia e il IG. lo ostacolava? Controparte_1
2) Vero che la IG.ra dichiarava come il IG. Persona_4 Controparte_1 fosse “non all'altezza” della figlia ? Parte_1
3) Vero che la IG.ra si trasferiva presso Parte_1
l'abitazione della madre del futuro marito IG.ra fino Parte_2 alla celebrazione del matrimonio, riappacificandosi con la propria famiglia solo alcuni giorni prima della celebrazione?
4) Vero che la IG.ra manteneva sempre un comportamento Persona_4 ostile nei confronti del IG. e della famiglia di origine dello Controparte_1 stesso?
5) Vero che la IG.ra ostacolava, sin dai primi anni di nascita, Persona_4
i rapporti tra il nipote NI e la nonna paterna ? Parte_2
6) Vero che la IG.ra interveniva nei conflitti tra i coniugi e Persona_4 contribuiva a crearli?
7) Vero che il IG. , sin dall'inizio del matrimonio, ha sempre Controparte_1 lavorato?
8) Vero che il IG. , a seguito della crisi del mercato del pe- Controparte_1 sce ove era occupato, trovava lavoro in Spagna per circa cinque anni? Ve- ro che, durante questo periodo, il IG. trascorreva Controparte_1 all'estero tre settimane a fronte di una settimana di riposo ove rientrava a casa?
9) Vero che, a fine 1993, con aiuto di alcuni zii, il IG. repe- Controparte_1 riva nuova occupazione e la possibilità di avere un'abitazione in cui trasfe- rirsi con la propria famiglia in Belgio?
10) Vero che il IG. , dopo essersi precedentemente con- Controparte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 16 frontato e accordato con la moglie, decideva di accettare il lavoro e con- cludeva contratto di locazione per il nucleo familiare?
11) Vero che, al rientro del marito in Italia per organizzare il trasloco, la IG.ra dichiarava di avere cambiato idea addu- Parte_1 cendo di non conoscere la lingua e di volere rimanere vicino ad amici e alla propria famiglia di origine.
12) Vero che tronava da solo in Belgio dando la disdetta Controparte_1 del contratto di locazione, perdendo caparra e mensilità versate?
13) Vero che continuava il proprio lavoro in Belgio ospitato Controparte_1 da uno zio ed inviava, come sempre, i proventi del lavoro alla moglie? Vero che il IG. chiamava quotidianamente la moglie per essere Controparte_1 aggiornato sulla stessa e sul figlio NI medio tempore venuto alla lu- ce?
14) Vero che, durante la permanenza del marito in Belgio, omettendo di comunicarlo al marito, la IG.ra lasciava Parte_1
l'immobile di residenza familiare e si trasferiva presso la madre Per_4
?
[...]
15) Vero che il IG. , avuto conoscenza del trasferimento Controparte_1 della moglie, manifestava alla stessa il proprio dissenso, anche alla luce del comportamento della suocera che era solita creare problemi alla cop- pia e nella gestione del figlio NI?
16) Vero che, dopo il dissenso del marito, la IG.ra Parte_3
dichiarava di volerlo seguite in Belgio con il figlio e chiedeva di
[...] provvedere allo sgombero dei beni presenti nella residenza familiare (po- nendoli provvisoriamente presso la madre ) per il trasloco? Persona_4
17) Vero che, dopo lo sgombero della casa ad inizio 1995, la IG.ra
[...]
cambiava nuovamente idea e dichiara al marito di Parte_4 voler rimanere presso la madre?
18) Vero che, a fronte del nuovo rifiuto della moglie, il IG. Controparte_1 decideva di lasciare l'occupazione in Belgio e ritornava a Porto Empedocle per stare con la propria famiglia?
19) Vero che, a seguito dell'esplosione del locale pescheria del cugino del IG. , quest'ultimo riportava lesioni gravissime che compor- Controparte_1 tavano la necessità di un ricovero a Napoli, sottoponendo lo stesso a coma farmacologico, per un periodo di oltre due mesi (come da documento che si rammostra al teste, cfr doc 1).
20) Dica il teste se la IG.ra si recasse o meno Parte_1 presso l'ospedale per assistere il marito
21) Vero che la IG.ra , all'epoca già residente in [...]mania, abbandonava il proprio posto di lavoro per rientrare in Italia e prendersi cura del figlio ? Controparte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 16 22) Vero che, solo a seguito delle insistenze della suocera, la IG.ra
[...]
si faceva accompagnare a fare visita al marito la- Parte_4 sciando i figli alla propria sorella?
23) Vero che, durante il ricovero, il IG. veniva assistito mo- Controparte_1 ralmente e materialmente solo dalla madre?
24) Vero che la IG.ra , sin da prima della cele- Parte_1 brazione del matrimonio, era sottoposta a cure antidepressive? Dica il te- ste, se ne è a conoscenza, i motivi
25) Vero che la IG.ra aggrediva verbalmente e Parte_1 fisicamente il marito? Vero che, allorquando il marito cercava di fermarla, la stessa lo accusava di essere stata aggredita chiamando i figli? Vero che in tali occasioni il IG. , per evitare di fare assistere ai figli a Controparte_1 episodi negativi, si allontanava dalla casa coniugale?
26) Vero che il IG. , dopo i litigi provocati dalla moglie, Controparte_1 dormiva sulle panchine del paese? Vero che la moglie, al mattino successi- vo, si comportava come se non fosse successo nulla?
27) Vero che la IG.ra accusava il marito, alla Parte_1 presenza dei figli, di essere una “persona inutile”, che sapeva solo farsi li- cenziare e dogliendosi di non avere ascoltato i consigli della madre quando voleva impedire le nozze?
28) Vero che nel 2015 il IG. , durante la compagna di rac- Controparte_1
subiva un infarto MI (come da documento che si Parte_5 rammostra al teste, cfr doc. 2) con un conseguente intervento di rivascola- rizzazione miocardica presso l'Ospedale di Piombino?.
29) Dica il teste se la IG.ra si recasse o meno Parte_1 presso l'Ospedale di Piombino per prestare assistenza la marito
30) Dica il tese se la IG.ra , dopo le dimissioni Parte_1 del marito, prestasse o meno assistenza morale e materiale allo stesso.
31) Vero che, dopo il 2015, il IG. reperiva una prima occu- Controparte_1 pazione a Ravenna percependo un reddito mensile di € 1200,00? Vero che il IG. inviava i proventi alla propria famiglia e dormiva nel Controparte_1 camion in dotazione?
32) Vero che, ad inizio 2017, il IG. reperiva altro impiego sempre CP sulla città di Ravenna e chiedeva alla moglie di trasferirsi con i figli in tale città? Dica il teste se la IG.ra abbia o meno ac- Parte_1 consentito a tale trasferimento
33) Vero che, a fine 2017, la IG.ra comunicava Parte_1 al marito come non lo avrebbe più accolto presso la resi- Controparte_1 denza familiare, invitandolo a non scendere più a Porto Empedocle.
34) Vero che, a seguito della comunicazione definitiva da parte della IG.ra
di non volere più vedere il marito ed il rifiuto di accoglierlo Parte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 16 nuovamente presso la residenza coniugale, lo stesso ha reperito immobile e sottoscritto contratto di locazione ad uso abitativo corrispondendo un canone mensile di € 500,00 (come da documento che si rammostra al teste doc 7)?. Pe
35) Vero che nel corso del 2020 venivano effettuate notifiche al IG. sciotto presso la residenza familiare? Dica il teste se la moglie e/o i CP figli abbiano o meno comunicato la circostanza allo stesso (come da do- cumento che si rammostra al teste, cfr doc 4).
36) Vero che il IG. , durante tutto il rapporto matrimoniale, Controparte_1 ha consegnato e/o inviato alla moglie i proventi della propria attività lavo- rativa?
37) Dica il teste se la IG.ra abbia o meno paga- Parte_1 to utenze ed imposte della casa coniugale (come da documento che si rammostra al teste cfr doc.8).
38) Vero che, a seguito delle restrizioni derivanti dai rischi di contagio per la nota emergenza sanitaria Covid 19, il IG. veniva posto in CP Pt_6
[..
integrazioni e guadagni? Vero che, a seguito dei ritardi nel pagamento di tali importi il IG. comunicava alla famiglia di non essere Controparte_1 in grado di inviare un importo mensile?.
39) Vero che, a seguito della comunicazione dell'impossibilità di versare proventi lavorativi, il IG. riceveva lettera di richiesta di se- Controparte_1 parazione giudiziale?
40) Vero che il IG. veniva ricoverato presso l'Ospedale civi- Controparte_1 le di Ravenna a Gennaio 2021? Dica il teste se la moglie e/o i figli assiste- vano lo stesso o chiedevano notizie sul suo stato di salute
41) Vero che , sin dai quattordici anni, ha sempre lavora- Persona_5 to presso un bar?
42) Vero che a Gennaio 2021 iniziava a convivere con Persona_5 compagna in altra residenza?
43) Vero che il IG. reperiva attività lavorativa per il figlio Controparte_1
NI in Ravenna? Dica il teste se lo stesso abbia o meno accettato tale offerta?
44) Vero che il IG. si è recato negli ultimi mesi in Ger- Persona_5 mania dove svolge attività lavorativa?
45) Vero che decideva di lasciare gli studi, dopo essere Persona_6 stato bocciato, per seguire la carriera di calciatore?
46) Vero che il IG. reperiva attività lavorativa per il figlio Controparte_1
a Ravenna? Dica il teste se lo stesso abbia o meno accettato tale Per_2 proposta di lavoro 47) Vero che la IG.ra , diplomata, rifiutava di Parte_1 prestare attività lavorativa? Dica il teste se il marito era o meno d'accordo
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 16 con tale scelta. Si indicano come testimoni su tutti i capitoli di prova i IG.ri Testimone_1
e entrambi residenti in [...];
[...] Testimone_2 sui capitoli 31, 32, 34, 43, 46 la IG.ra (chiedendo sin da Testimone_3 ora che la testimonianza venga assunta per via delegata dal Tribunale di Ravenna;
sui capitoli da 31 a 46 la IG.ra di Ravenna. Testimone_4
Ci si oppone, per le argomentazioni già esposte in atti, all'ammissione dei mezzi istruttori avversari, insistendo – per la denegata ipotesi di loro am- missione – per l'assunzione delle prove formulate a prova contraria con memoria ex art 183 VI comma n 3 cpc di seguito riproposte Sull'esame testimoniale dei IG.ri e : Controparte_2 Controparte_3
Sul cap 1) si chiede che i testimoni indicati ex adverso vengano escussi a prova contraria sui capitoli da 32) a 37) formulati nella memoria ex art 183 VI comma n 2 cpc e riproposti in questa sede. Si insta, altresì, affinché i testimoni indicati da questa difesa a prova diretta vengano escussi a ri- prova su tale capitolo di prova. Sul cap 2) si insta, altresì, affinchè i testimoni indicati ex adverso e quelli indicati da questa difesa a prova diretta oltre al IG. Testimone_5 vengano escussi a riprova sul seguente capitolo di prova: Vero che il IG. iniziava relazione extraconiugale con la Controparte_1
IG.ra dopo che la moglie ma- Testimone_4 Parte_1 nifestava la propria intenzione di interrompere contatti con il coniuge e comunque verso la fine del 2019? Sull'esame testimoniale dei figli e : Testimone_6 Persona_6
Nel ribadire la sussistenza di un interesse diretto ed attuale rispetto al pre- sente giudizio in capo ai medesimi tali da rendere la testimonianza inam- missibile o quantomeno tali da rendere necessario un approfondito esame ai fini dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni, laddove il ca- pitolato dovesse essere ritenuto ammissibile si insiste nelle seguenti prove contrarie: Sul cap 1) Nella denegata ipotesi di ammissione si chiede che i testimoni avversari vengano escussi, a prova contraria, sui capitoli da 1) a 32) della memoria ex art 183 VI comma n 2 cpc depositata dalla scrivente difesa. Si chiede che sugli stessi vengano escussi a prova contraria i testimoni indi- cati in via diretta oltre al IG. . Testimone_5
Sul cap. 6) Si chiede che i testimoni indicati ex adverso vengano escussi a prova contraria sui cap. da 31 a 34 formulati con memoria ex art 183 VI comma n 2 cpc nell'interesse del resistente. Si chiede, inoltre, che su tale capitolo e su quelli sopra indicati vengano escussi a prova contraria i te- stimoni indicati a prova diretta dalla scrivente difesa ed il IG. Tes_7
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 16 carella Sul cap. 7) Si chiede che i testimoni indicati ex adverso vengano escussi a prova contraria sul cap 38) formulato con memoria ex art 183 VI comma n 2 cpc nell'interesse del resistente nonché sui seguenti capitoli di prova: Dica il teste se, dopo la comunicazione della messa in Cassa integrazioni e guadagni di Suo padre Lei abbia o meno risposto alle Sue telefonate o lo abbia contattato. Dica se Lei abbia o meno accettato le proposte di lavoro a Ravenna che Suo padre le comunicava Sul cap. 8) Per la denegata ipotesi di ammissione si chiede che sul mede-
[... simo vengano escussi i testi indicati a prova diretta ed il IG. Tes_5
Pt_7
In ogni caso si chiede che i testimoni indicati a prova diretta siano escussi a prova contraria sul capitolato di prova formulato ex adverso e denega- tamente ammesso. Con vittoria di spese di lite e competenze professionali, rimborso forfetta- rio per spese generali ed accessori ex lege per entrambi i gradi di giudizio.»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento appellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 18/09/2020, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento il coniuge , chie- Controparte_1 dendo che venisse pronunciata la loro separazione con addebito al resi- stente della relativa responsabilità, che le venisse assegnata la casa coniu- gale e che il resistente venisse obbligato a corrisponderle un assegno pari euro 600,00 mensili, quale contributo al proprio personale mantenimento e a quello dei figli NI e , maggiorenni ma non economica- Per_2 mente autosufficienti, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria so- stenute nell'interesse di questi ultimi.
2. Con comparsa del 15/05/2021, si costituiva in giudizio il il qua- CP le chiedeva che fosse pronunciata la separazione con addebito alla ricor- rente della relativa responsabilità, non si opponeva alla chiesta assegna- zione della casa coniugale e contestava le ulteriori domande formulate dalla , delle quali chiedeva l'integrale rigetto. Parte_1
3. All'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 1612/2023 pronunciata in data 14-28/11/2023, il Tribunale di Agrigento, definendo il giudizio, pronuncia- va la separazione personale dei coniugi e adottava i seguenti provvedi- menti:
− rigettava le domande di addebito reciprocamente formulate dalle
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 16 parti;
[...
− poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla la somma di euro 100,00 mensili, quale contributo al Pt_1 mantenimento del figlio , nonché l'obbligo di contribuire Per_2 nella misura del 50% alle spese di natura straordinaria sostenute in favore dello stesso;
− rigettava le ulteriori domande e compensava tra le parti le spese processuali.
3. Con ricorso del 14/05/2024, ha proposto Parte_1 appello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in parziale riforma della stessa, l'accoglimento della domanda di addebito della separazione pro- posta e la condanna del a corrisponderle un assegno mensile CP dell'importo di euro 200,00 a titolo di contributo al suo personale mante- nimento, nonché l'aumento della misura dell'assegno già previsto a titolo di contributo al mantenimento del figlio alla misura di euro Per_2
200,00.
4. Con memoria del 15/01/2025, si è costituito in giudizio il resistente il quale ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello e ne ha contestato la fondatezza nel merito e ha proposto appello incidentale chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda di addebito proposta in via riconvenzionale e la revoca dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio . Per_2
5. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e all'udienza del 14/02/2025, sosti- tuita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insi- stito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata assunta in decisione.
6. Si impone, in via preliminare, l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della parte appellata, per violazione dell'art. 342 c.p.c..
7. Al riguardo questa Corte di Appello ritiene di aderire all'orientamento da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza SS.UU. n. 27199/2017 secondo il quale il nuovo testo degli artt. 342 e 434 c.p.c. esi- ge «che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la ne- cessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge».
8. La pronuncia citata precisa che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 16 addotte dal primo giudice, ma che la maggiore o minore ampiezza e speci- ficità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado, di tal che ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della par- te non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consiste- re, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigo- rosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri, insomma, di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa.
9. Viene, ulteriormente, chiarito che l'individuazione di un «percorso logi- co alternativo a quello del primo giudice», però, non dovrà necessaria- mente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», e che il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di ap- pello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio.
10. Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazio- ne del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costitu- zionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudi- ce superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il conte- nuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
11. Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di impugnazione si evince che l'odierna appellante ha, per un verso, dimostrato di aver compreso le ra- gioni del primo giudice e ha, per altro verso, illustrato compiutamente le motivazioni in base alle quali ritiene che le stesse siano censurabili, con una accuratezza direttamente proporzionale alla completezza della moti- vazione del provvedimento impugnato.
12. Con il primo motivo di appello la chiede, in riforma del Parte_1 provvedimento impugnato, la pronuncia di addebito della separazione in capo al resistente, rilevando che il Tribunale di Palermo avrebbe erro- neamente rigettato la prova testimoniale richiesta, volta a provare la vio- lazione degli obblighi nascenti dal matrimonio posti in essere dal coniuge. Evidenzia, in particolare, che la causa della separazione sarebbe da ascri- versi al fatto che il , trasferitosi a Ravenna, avrebbe qui intrapreso CP
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 16 una relazione extraconiugale, disinteressandosi del tutto della sua fami- glia.
13. L'odierno appellato, con il primo motivo di appello incidentale ha ri- proposto, a sua volta la contrapposta domanda di addebito formulata nel giudizio di primo grado, insistendo, a sua volta, nelle richieste di prova formulate al fine di provare la responsabilità della coniuge nel determi- narsi della crisi matrimoniale. Allega che la si sarebbe nel Parte_1 tempo ripetutamente sottratta agli obblighi di assistenza morale e mate- riale, specialmente in occasione dei lunghi ricoveri ospedalieri cui era sta- to sottoposto.
14. Sul punto occorre evidenziare che, come già correttamente osservato dal Tribunale di Agrigento, l'inosservanza dei doveri nascenti dal matri- monio rappresenta un comportamento grave suscettibile di determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ed in quanto tale suf- ficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra la violazione di tali obblighi e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi.
15. Con specifico riferimento al riparto dell'onere della prova, grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intolle- rabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circo- stanze su cui l'eccezione si fonda.
16. Dall'esame del compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado emerge che, nel corso della vita matrimoniale, il CP ha svolto la propria attività lavorativa prevalentemente all'estero (Spagna, Belgio) e da ultimo a Ravenna, facendo rientro solo occasionalmente nella residenza familiare, mentre la , nel corso degli anni, ha conti- Parte_1 nuato a vivere unitamente ai figli a Porto Empedocle.
17. In ragione dei prolungati periodi di lontananza dettati dalle esigenze lavorative del e del permanente disaccordo tra i coniugi per con- CP venire un luogo comune in cui stabilire la sede della famiglia, deve rite- nersi che siano progressivamente venuti meno la visione comune del pro- getto familiare, la condivisione della quotidianità e la pianificazione di una progettualità futura, che costituiscono il nucleo essenziale ed imprescin- dibile del rapporto di coniugio.
18. In mancanza di tali imprescindibili elementi che caratterizzano la co- munanza della vita di relazione tra coniugi risulta di tutta evidenza che il
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 16 vincolo matrimoniale si sia, nel tempo, progressivamente affievolito, fino al definitivo venir meno dell'affectio coniugalis, concretizzatosi in compor- tamenti di reciproca indifferenza, quali il mancato accudimento nella ma- lattia da parte della e l'inizio di una nuova relazione senti- Parte_1 mentale da parte del . CP
19. In ragione di tanto deve dunque condividersi la valutazione operata dal Tribunale di Agrigento a sostegno del provvedimento impugnato, lad- dove ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'accoglimento delle con- trapposte domande di addebito delle parti, dal momento che i compor- tamenti che gli stessi si attribuiscono l'un l'altra, quand'anche effettiva- mente sussistenti, si collocherebbero, comunque, in un momento storico in cui il loro rapporto coniugale si era già sfaldato, di tal che nessuno dei predetti comportamenti può essere considerato determinante nella cau- sazione della crisi coniugale essendosi gli stessi innestati nell'ambito di un rapporto coniugale già fortemente deteriorato e improntato alla reciproca indifferenza.
20. Né i mezzi istruttori richiesti dalle parti e reiterati in sede di appello, possono assumere efficacia dirimente sul punto, sia per la genericità delle circostanze ivi indicate, sia perché irrilevanti ai fini del decidere alla luce delle superiori considerazioni.
21. Con il secondo motivo di appello, la chiede la modifica Parte_1 della sentenza impugnata, nella parte in cui non le è stato attribuito un assegno per il proprio personale mantenimento, evidenziando che il pri- mo giudice avrebbe fondato la propria decisione unicamente sul fatto che essa ricorrente beneficiava del reddito di cittadinanza e non aveva propo- sto reclamo avverso l'ordinanza presidenziale che le aveva già negato in via interinale il diritto a una contribuzione del coniuge, dimostrando dun- que di godere di redditi adeguati a provvedere autonomamente alle sue esigenze.
22. Al riguardo rappresenta che la predetta misura assistenziale è stata abolita per effetto della Legge di bilancio n. 197/2022 e che pertanto a far data dal mese di luglio 2023 non usufruisce più né di tale beneficio, nè di altre forme di assistenza reddituale. Allega, inoltre, di avere sacrificato ogni aspirazione professionale per dedicarsi alla cura della famiglia e all'accudimento dei figli, anche in ragione delle continue assenze del co- niuge legate ad esigenze lavorative e chiede l'attribuzione in proprio favo- re di un assegno di mantenimento non inferiore ad euro 200,00 mensili.
23. La difesa del ha contestato le allegazioni dell'appellante, evi- CP denziando che la volontà di non inserirsi nel mercato del lavoro sarebbe
Corte di Appello di Palermo pag. 12 di 16 stato il frutto di una libera scelta della la quale, pur essendo Parte_1 in possesso di un diploma di restauratrice, si sarebbe sempre rifiutata di reperire un'occupazione lavorativa. L'appellato ha, inoltre, evidenziato di avere un reddito che non gli consente la corresponsione di un assegno di mantenimento, essendo gravato dal pagamento di un canone di locazione pari ad euro 500,00 mensili ed avendo subito il pignoramento dello sti- pendio nella misura di un quinto.
24. Deve, infatti, preliminarmente rilevarsi che le provvidenze introdotte dal D.L. n. 4/2019, convertito dalla L. n. 26/2019 (c.d. reddito di cittadinanza), sono oggi state sostituite dal cd. “assegno di inclusione”, istituito a decorrere dal 1/1/2024 dall'art. 11 del D.L. 4/5/2023, n. 48, conv. con modo dalla L. 3/7/2023, n. 85. Al riguardo l'odierna appellante, pur rilevando di non beneficiare più del reddito di cittadinanza, non risulta aver precisato se la mancata percezione dell'assegno di inclusione sia frutto di una mancata richiesta avanzata in tal senso o di un diniego in ragione della mancanza dei requisiti necessari per accedere al beneficio.
25. Deve, poi, rilevarsi che la in occasione dell'udienza di Parte_1 comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale celebrata il 07/06/2021, ha riferito di non avere contatti con il marito da almeno tre anni, precisando che lo stesso aveva vissuto in Belgio per lungo tempo e che, nel corso della vita matrimoniale, le aveva corrisposto un assegno pari ad euro 150,00 mensili solo durante i primi mesi di vita di uno dei figli.
26. Dalle predette dichiarazioni si evince che l'odierna appellante, per buona parte della durata del rapporti coniugale, non ha concretamente maturato alcun affidamento sul mantenimento di un tenore di vita garantito dall'apporto economico del marito e ha, al contrario, costantemente dimostrato di essere in grado di provvedere alle proprie esigenze economiche proprie mediante risorse autonomamente reperite, di talchè appare condivisibile la decisione del giudice di primo grado, che ha rigettato la domanda di contribuzione a carico del coniuge.
27. Con l'ultimo motivo di impugnazione, Parte_1 chiede che l'obbligo di contribuzione del in favore del figlio CP
, maggiorenne ma non economicamemte autosufficiente, venga Per_2 aumentato al diverso importo di euro 200,00 mensili.
28. Il , dal canto suo, ha chiesto in via incidentale la revoca CP dell'obbligo di contribuzione al matenimento del figlio venticinquenne, allegando che quest'ultimo ha interrotto gli studi per fare il calciatore, non si adopera in alcun modo per reperire un'attività lavorativa, non
Corte di Appello di Palermo pag. 13 di 16 frequenta corsi di qualificazione professionale al fine di acquisire una specializzazione lavorativa ed ha rifiutato le occasioni di lavorative che gli erano state procurate da esso appellato nella città di Ravenna.
29. Dopo alcune iniziali discordanze, la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel ritenere che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
30. In tale ottica, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di revoca, sono integrati dall'età del figlio - destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento – e dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021).
31. Ovviamente, tale accertamento deve essere effettuato non in astratto e in modo standardizzato, ma tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
32. Il disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., si applica, infatti anche al mantenimento del figlio maggiorenne («…salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli…») e, nella parte in cui enuncia il principio di proporzionalità, ai fini della determinazione dell'assegno periodico, pone quale primo criterio, esterno alle condizioni reddituali e patrimoniali dei
Corte di Appello di Palermo pag. 14 di 16 genitori, «le attuali esigenze del figlio». Ai sensi dell'art. 337 septies c.c., poi, il giudice, «valutate le circostanze», può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
33. Tali «circostanze» impongono di valutare in concreto e nell'attualità della situazione dei figli maggiorenni non economicamente autosufficiente, alla luce del principio di autoresponsabilità sopra indicato, ove l'età e il percorso formativo del figlio (che sia terminato o in corso di esecuzione) assumono rilievo fondamentale, ma non asettico, dovendosi, infatti sempre tenere conto della loro situazione personale e familiare, della loro personalità, delle comprovate attitudini e aspirazioni - proprio alla luce delle loro attuali esigenze, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c.
- che hanno la massima rilevanza quando si tratta di giovani che hanno da poco raggiunto la maggiore età e vanno via via lasciando il posto al principio di autoresponsabilità con il passare del tempo.
34. Nel valutare tali circostanze, assumono rilievo tutti gli elementi di prova suscettibili di essere impiegati, comprese le presunzioni, che dimostrino la situazione concreta ed attuale dei figli (e dei genitori) al momento della decisione.
35. Nel caso in esame, il figlio minore delle parti, , nato a Persona_6
Palermo l'11/07/2000 e dunque oggi prossimo all'età di venticinque anni, per fatto pacifico tra le parti non ha proseguito il percorso di studi dopo il completamento del corso di istruzione obbligatoria e non risulta aver in- trapreso alcuna attività lavorativa. L'odierna appellante, pur dando atto di tali circostanze, ha rilevato che il giovane si sarebbe inutilmente prodigato nella ricerca di un lavoro, ma non ha fornito alcun dettaglio circa gli speci- fici tentativi o le concrete iniziative intraprese dal figlio in tal senso.
36. Alla luce di ciò, e tenuto conto del crescente rilievo che va attribuito al principio di autoresponsabilità al progredire dell'età, deve ritenersi che, alla data della presente decisione, siano venuti concretamente meno i presupposti per il riconoscimento in favore del figlio più piccolo delle parti del diritto al mantenimento da parte dei genitori.
37. In considerazione del fatto che la revoca dell'obbligo di contribuzione consegue a una situazione verificatasi solo nell'epoca attuale, la decorren- za della pronuncia di revoca, va fissata nella data di pronunzia della pre- sente decisione, dovendo continuare a trovare applicazione, per il periodo antecedente, i provvedimenti dettati con la sentenza impugnata.
38. In virtù della sussistenza di una situazione di reciproca soccombenza, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. sussistono i presupposti per dichiarare integral-
Corte di Appello di Palermo pag. 15 di 16 mente compensate le spese del presente giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• rigetta l'appello proposto da nei con- Parte_1 fronti di con ricorso del 14/05/2024 avverso la Controparte_1 sentenza n. 1612/2023 pronunciata dal Tribunale di Agrigento in composizione collegiale, in data 14-28/11/2023;
[...
• in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da nei confronti di con Persona_1 Parte_1 la comparsa di costituzione del 15/01/2025, e in parziale riforma della sentenza n. 1612/2023 pronunciata dal Tribunale di Agrigento in composizione collegiale, in data 14-28/11/2023, revoca, a decor- rere dall'adozione della presente decisione, l'obbligo dell'appellato di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne Per_6
;
[...]
• conferma, in tutte le restanti parti, la sentenza impugnata;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di appello;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 28/03/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
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