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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/07/2025, n. 2982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2982 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr
Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 03 luglio 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
– Sezione Seconda Civile –
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. resa nel procedimento iscritto al numero 3736 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2016 vertente
TRA
P. iva – Reg. Imprese , in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 direttore generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Feo, presso cui domicilia come da procura alle liti in atti;
- Attore -
E
C.F. – P. Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_3 difeso dall'Avv. Martino Melchionda, presso cui domicilia come da procura alle liti in atti;
NONCHE'
C.F. – P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Martino Melchionda, presso cui domicilia come da procura alle liti in atti;
- Convenuti -
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, la società e l' Controparte_1 Controparte_2
1 di 6 Controparte_3 chiedendo il risarcimento dei danni derivanti da un evento verificatosi il 1° settembre Controparte_2
2015, quando il dipendente della durante un'operazione di trasporto di valori da alcune Controparte_1 farmacie consorziate, è stato vittima di una rapina che ha comportato la sottrazione di somme in denaro e ricette per un valore complessivo di Euro 95.245,24.
Il contratto sottoscritto tra il e la prevedeva che quest'ultima garantisse il Parte_1 Controparte_1 servizio di trasporto e scorta valori, con l'impiego di guardie giurate adeguatamente formate e addestrate, al fine di evitare che si verificassero eventi dannosi durante il trasporto. Tuttavia, deduceva l'attrice che l'evento del 1° settembre 2015 ha evidenziato un grave inadempimento da parte della società di vigilanza, in quanto il servizio non è stato eseguito secondo i termini pattuiti, determinando il danno economico per il
. Parte_1
Alla luce delle suddette circostanze, il chiedeva al Tribunale di accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “1) accertata la sussistenza di regolare rapporto contrattuale tra il e la Parte_1 dichiarare la responsabilità della nella causazione di tutti i danni sofferti da parte attrice in Controparte_1 Controparte_1 conseguenza dell'evento verificatosi in data 01.09.2015, da quantificarsi in complessivi Euro 95.245,24 come meglio specificati nel corpo del presente atto;
2) dichiarare parzialmente compensato l'importo dei danni subiti dall'attore per le circostanze per cui è causa, con l'importo di Euro 1.547,00 da questo ultimo dovuto in favore della per la Controparte_1 causale di cui alla lettera v) della premessa;
3) dichiarare parzialmente compensato l'importo dei danni subiti dall'attore per le circostanze per cui è causa con l'importo di Euro 28.536,32 da questo ultimo dovuto in favore di
[...] in qualità di cessionaria dei rapporti commerciali della per la causale Controparte_2 Controparte_1 di cui alla lettera v) della premessa;
4) per l'effetto condannare la al pagamento in favore del Controparte_1 [...] del complessivo importo di Euro 65.161,92 a titolo di ristoro degli effettivi danni subiti in Parte_1 conseguenza dell'evento verificatosi in data 01.09.2015, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
5) condannare la al risarcimento in favore di parte Controparte_1 attrice del maggior danno subito in conseguenza della necessaria sospensione del servizio di vigilanza prestato;
6) condannare la al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
7) Controparte_1 munire la sentenza della clausola di provvisoria esecuzione come per legge.”
Si costituiva la eccependo l'infondatezza della domanda risarcitoria attorea, sia in fatto CP che in diritto. Rappresentava che tra le parti era intervenuto un contratto per il servizio di trasporto valori, da eseguirsi secondo le regole di diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., in assenza di pattuizioni specifiche sulle modalità esecutive. Evidenziava che, per il trasporto di importi fino a €.100.000, la normativa richiedeva l'impiego di una guardia giurata armata, con giubbotto antiproiettile, a bordo di veicolo non blindato, dotato di sistema di localizzazione satellitare e collegamento radio con la centrale operativa. Tali prescrizioni – secondo – risultavano integralmente rispettate, come dimostrato dalle CP modalità di esecuzione del servizio il giorno della rapina, affidato a personale esperto e regolarmente pagina 2 di 6 formato. Contestava inoltre la quantificazione del danno allegata dall'attore, rilevando che i plichi affidati erano sigillati e il contenuto non era conoscibile al vettore.
In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore al pagamento della somma di CP
€.30.083,32, di cui €.1.547,00 per crediti propri e €.28.563,32 ceduti all' di Vigilanza CP_2 [...]
oltre interessi legali;
in subordine, qualora detta somma fosse riconosciuta alla Controparte_2 cessionaria, domandava la condanna dell'attore al pagamento del solo importo residuo di € 1.547,00.
Chiedeva infine la condanna dell'attore alla refusione delle spese processuali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' la quale Controparte_2 contestava integralmente le deduzioni avversarie, chiedeva il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, domandava la condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro 28.563,32, con rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Esaurita la fase istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale disponeva il rinvio all'udienza del 03 luglio 2025, ore di rito, per la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. autorizzando il deposito di note conclusionali fino a quindici giorni prima dell'udienza, in funzione di supporto alla discussione e ai fini della precisazione delle conclusioni.
Nel merito, occorre in via preliminare scrutinare la sussistenza della responsabilità in capo alla
[...]
CP_
incaricata del trasporto dei valori.
Ai sensi dell'art. 1693 c.c., la responsabilità del vettore per la perdita o l'avaria delle cose trasportate si configura quale responsabilità contrattuale aggravata, fondata su una presunzione di responsabilità che può essere superata soltanto mediante la prova rigorosa di una delle cause esimenti previste dalla norma, quali il caso fortuito, la natura o i vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, ovvero il fatto del mittente o del destinatario.
Secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità (Cass. 3 marzo 2005, n. 4652), incombe al mittente l'onere di dimostrare il buono stato della merce al momento della consegna al vettore, mentre, qualora venga dedotta la perdita totale del carico, è onere del vettore fornire la prova dell'avvenuta consegna, anche parziale, al destinatario, al fine di limitare la propria obbligazione risarcitoria (Cass. 9 marzo 2005, n. 5167).
Nel caso di specie, parte attrice ha assolto all'onere probatorio relativo all'affidamento del servizio di trasporto valori alla , nonché alla quantità dei beni consegnati, allegando a tal fine la denuncia di CP rapina sottoscritta dal dipendente della convenuta. Tale documento, espressamente richiamato anche dalle medesime parti convenute e non oggetto di specifica contestazione, può ritenersi pacificamente acquisito agli atti.
pagina 3 di 6 Non può tuttavia ritenersi che l'avvenuta rapina, di per sé sola, sia idonea ad escludere la responsabilità del vettore. Secondo costante orientamento della Suprema Corte (Cass. 28 novembre 2003,
n. 18235; Cass. 12 novembre 2013, n. 28612; Cass. 1 aprile 2009, n. 7533), la mera denuncia dell'evento criminoso non è sufficiente ad integrare gli estremi del caso fortuito, essendo necessario che l'evento presenti i requisiti dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, alla luce delle cautele concretamente esigibili secondo la diligenza professionale qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.. Il fatto del terzo – ivi compresa la rapina – può configurarsi quale causa fortuita solo se si manifesta come evento del tutto eccezionale, non prevenibile neppure mediante l'adozione di idonee misure organizzative coerenti con la natura e le caratteristiche del servizio prestato (Cass. 4 agosto 2015, n. 16554).
Nel caso in esame, il contenuto della denuncia evidenzia gravi profili di negligenza organizzativa e operativa. Il dipendente della ha infatti dichiarato di aver effettuato, in data 1° settembre 2015, il CP consueto giro di ritiro dei plichi contenenti denaro e ricette presso le farmacie comunali ubicate nei
Comuni di Scafati, Angri, Sant'Egidio, Albino, Cava de' Tirreni, Salerno e Baronissi, seguendo l'identico percorso solitamente adottato.
Egli ha specificamente riferito che, al termine del ritiro presso la farmacia comunale di Baronissi, mentre era fermo in auto intento alla registrazione dei plichi, è stato aggredito da due soggetti armati, i quali, dopo averlo percosso e sottratto l'arma d'ordinanza, si sono impossessati di venti plichi contenenti valori, dandosi alla fuga. Lo stesso ha testualmente affermato: “il giro che ho effettuato stamane è consueto, infatti faccio sempre la stessa sequenza”.
Tali circostanze delineano una condotta gravemente imprudente e priva delle minime cautele organizzative richieste per un trasporto ad alto rischio, sotto il duplice profilo della prevedibilità e vulnerabilità dell'itinerario, divenuto facilmente individuabile, e dell'inadeguatezza del presidio attivo, essendo l'intera operazione affidata a un solo operatore, in evidente condizione di esposizione al pericolo.
Va inoltre evidenziato che, trattandosi di trasporto di portavalori, l'attività è soggetta alla disciplina speciale dettata dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, il quale impone la variazione frequente degli itinerari, compatibilmente con la situazione geografica dell'area di servizio. La violazione di tale regola, unitamente alla modalità di svolgimento del servizio, integra una colpa grave, ostativa all'invocabilità di qualsivoglia limitazione risarcitoria eventualmente prevista dalla normativa speciale.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve escludersi la sussistenza del caso fortuito ai sensi dell'art. 1693 c.c., risultando l'evento delittuoso concretamente prevedibile e astrattamente evitabile con una più diligente organizzazione del servizio. Ne consegue l'affermazione della responsabilità contrattuale della e il conseguente accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice. Controparte_1
La prova della sussistenza e dell'entità del danno subito dalla parte attrice risulta adeguatamente raggiunta anche sotto il profilo del quantum debeatur, essendo emerso che i valori sottratti in occasione pagina 4 di 6 dell'evento criminoso ammontano complessivamente ad €.94.567,24, somma corrispondente agli incassi e alle ricette raccolte dalle farmacie consorziate nelle ultime settimane del mese di agosto 2015, periodo dell'anno notoriamente caratterizzato da una fisiologica contrazione dei flussi di cassa e della trasmissione delle prescrizioni.
In particolare, parte attrice ha comprovato che l'importo di €.77.950,00 corrisponde a danaro contante preso in custodia dal preposto della società convenuta e non versato all'istituto di credito indicato;
che la somma di €.16.617,24 rappresenta il valore delle prescrizioni sanitarie acquisite e non consegnate all' competente per l'ottenimento del rimborso. CP_4
Tali circostanze risultano documentalmente provate mediante la denuncia dell'evento criminoso sottoscritta dal dipendente della convenuta;
i riepiloghi contabili e le distinte di versamento provenienti dalle singole farmacie, redatti antecedentemente all'evento e riferiti al giorno 01/09/2015; nonché mediante registro analitico delle ricette, riportante numerazione identificativa, anch'esso predisposto prima della sottrazione, comprovante la presa in carico da parte della CP
Ne deriva che il danno patrimoniale subito dalla parte attrice, derivante dall'inadempimento contrattuale della convenuta, deve essere quantificato in misura pari ad €.94.567,24, con riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., a decorrere dalla data dell'illecito (01/09/2015) e fino all'integrale soddisfo.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, essendo stata fornita prova piena sia della fonte obbligatoria del rapporto intercorso tra le parti, sia della pretesa creditoria sotto i profili dell'an debeatur e del quantum, devono ritenersi infondate le contrarie deduzioni e difese svolte da parte convenuta.
Deve, infine, tenersi conto del riconosciuto rapporto debitorio tra il Parte_1
e la pari complessivamente ad €.30.083,32, suddiviso in: €.1.547,00 dovuti alla
[...] CP medesima €.28.536,32 dovuti all' Vigilanza CP CP_2 CP_2 Controparte_2
Tali importi devono essere compensati con il credito riconosciuto alla parte attrice, con conseguente condanna della al pagamento, in favore del , CP Parte_2 della somma residua di €.65.161,92, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito
(01/09/2015) fino al soddisfo.
Vanno, infine, rigettate le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta, avendo la stessa già ottenuto soddisfazione attraverso la compensazione operata;
nonché la richiesta di risarcimento del maggior danno asseritamente subito in conseguenza della sospensione del servizio di vigilanza, trattandosi di pretesa non specificamente allegata né provata.
Le spese di lite, in base all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono poste in solido a carico delle convenute ed Le stesse vengono CP Controparte_2 liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, pagina 5 di 6 in riferimento a uno scaglione di valore compreso tra €.52.000,01 e €.260.000,00, con un compenso base di
€.14.103,00. In applicazione dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 e della giurisprudenza (Cass. ord. 17 marzo 2023, n. 7770), il compenso viene maggiorato del 30% per l'assistenza nei confronti di più contraddittori, portando la liquidazione totale a €.18.333,90, oltre rimborso spese generali (15%), CPA e
IVA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede:
1. Accerta e dichiara la responsabilità contrattuale della per l'inadempimento Controparte_1 all'obbligazione di custodia e riconsegna dei valori affidatile in data 01.09.2015 e per l'effetto accerta che il danno che le convenute devono risarcire all'attrice ammonta ad € 94.567,24;
2. Previo accertamento del credito di Euro 1.547,00 dovuto dal alla e Parte_1 Controparte_1 dell'importo di Euro 28.536,32 dovuto dal all' Parte_1 Controparte_2 [...]
operando la compensazione, condanna la al pagamento, in favore del Controparte_2 CP
, della somma di Euro 65.161,92, a titolo di Parte_2 risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza dell'evento delittuoso del 01.09.2015, oltre interessi legali e della rivalutazione monetaria, da calcolarsi ai sensi dell'art. 1224, comma 2,
c.c., dalla data dell'evento (01.09.2015) fino al saldo effettivo;
3. rigetta la domanda attorea di condanna la al risarcimento del maggior danno in seguito CP alla necessaria sospensione del servizio di vigilanza prestato;
4. condanna la e l' in solido tra CP Controparte_2 loro, alla rifusione, in favore del , delle spese di Parte_2 lite, che liquida in complessivi Euro 18.333,90, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
C.P.A. e I.V.A. come per legge, con attribuzione;
Così deciso in Salerno
03.07.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 6 di 6
Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 03 luglio 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
– Sezione Seconda Civile –
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. resa nel procedimento iscritto al numero 3736 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2016 vertente
TRA
P. iva – Reg. Imprese , in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 direttore generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Feo, presso cui domicilia come da procura alle liti in atti;
- Attore -
E
C.F. – P. Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_3 difeso dall'Avv. Martino Melchionda, presso cui domicilia come da procura alle liti in atti;
NONCHE'
C.F. – P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Martino Melchionda, presso cui domicilia come da procura alle liti in atti;
- Convenuti -
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, la società e l' Controparte_1 Controparte_2
1 di 6 Controparte_3 chiedendo il risarcimento dei danni derivanti da un evento verificatosi il 1° settembre Controparte_2
2015, quando il dipendente della durante un'operazione di trasporto di valori da alcune Controparte_1 farmacie consorziate, è stato vittima di una rapina che ha comportato la sottrazione di somme in denaro e ricette per un valore complessivo di Euro 95.245,24.
Il contratto sottoscritto tra il e la prevedeva che quest'ultima garantisse il Parte_1 Controparte_1 servizio di trasporto e scorta valori, con l'impiego di guardie giurate adeguatamente formate e addestrate, al fine di evitare che si verificassero eventi dannosi durante il trasporto. Tuttavia, deduceva l'attrice che l'evento del 1° settembre 2015 ha evidenziato un grave inadempimento da parte della società di vigilanza, in quanto il servizio non è stato eseguito secondo i termini pattuiti, determinando il danno economico per il
. Parte_1
Alla luce delle suddette circostanze, il chiedeva al Tribunale di accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “1) accertata la sussistenza di regolare rapporto contrattuale tra il e la Parte_1 dichiarare la responsabilità della nella causazione di tutti i danni sofferti da parte attrice in Controparte_1 Controparte_1 conseguenza dell'evento verificatosi in data 01.09.2015, da quantificarsi in complessivi Euro 95.245,24 come meglio specificati nel corpo del presente atto;
2) dichiarare parzialmente compensato l'importo dei danni subiti dall'attore per le circostanze per cui è causa, con l'importo di Euro 1.547,00 da questo ultimo dovuto in favore della per la Controparte_1 causale di cui alla lettera v) della premessa;
3) dichiarare parzialmente compensato l'importo dei danni subiti dall'attore per le circostanze per cui è causa con l'importo di Euro 28.536,32 da questo ultimo dovuto in favore di
[...] in qualità di cessionaria dei rapporti commerciali della per la causale Controparte_2 Controparte_1 di cui alla lettera v) della premessa;
4) per l'effetto condannare la al pagamento in favore del Controparte_1 [...] del complessivo importo di Euro 65.161,92 a titolo di ristoro degli effettivi danni subiti in Parte_1 conseguenza dell'evento verificatosi in data 01.09.2015, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
5) condannare la al risarcimento in favore di parte Controparte_1 attrice del maggior danno subito in conseguenza della necessaria sospensione del servizio di vigilanza prestato;
6) condannare la al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
7) Controparte_1 munire la sentenza della clausola di provvisoria esecuzione come per legge.”
Si costituiva la eccependo l'infondatezza della domanda risarcitoria attorea, sia in fatto CP che in diritto. Rappresentava che tra le parti era intervenuto un contratto per il servizio di trasporto valori, da eseguirsi secondo le regole di diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., in assenza di pattuizioni specifiche sulle modalità esecutive. Evidenziava che, per il trasporto di importi fino a €.100.000, la normativa richiedeva l'impiego di una guardia giurata armata, con giubbotto antiproiettile, a bordo di veicolo non blindato, dotato di sistema di localizzazione satellitare e collegamento radio con la centrale operativa. Tali prescrizioni – secondo – risultavano integralmente rispettate, come dimostrato dalle CP modalità di esecuzione del servizio il giorno della rapina, affidato a personale esperto e regolarmente pagina 2 di 6 formato. Contestava inoltre la quantificazione del danno allegata dall'attore, rilevando che i plichi affidati erano sigillati e il contenuto non era conoscibile al vettore.
In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore al pagamento della somma di CP
€.30.083,32, di cui €.1.547,00 per crediti propri e €.28.563,32 ceduti all' di Vigilanza CP_2 [...]
oltre interessi legali;
in subordine, qualora detta somma fosse riconosciuta alla Controparte_2 cessionaria, domandava la condanna dell'attore al pagamento del solo importo residuo di € 1.547,00.
Chiedeva infine la condanna dell'attore alla refusione delle spese processuali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' la quale Controparte_2 contestava integralmente le deduzioni avversarie, chiedeva il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, domandava la condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro 28.563,32, con rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Esaurita la fase istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale disponeva il rinvio all'udienza del 03 luglio 2025, ore di rito, per la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. autorizzando il deposito di note conclusionali fino a quindici giorni prima dell'udienza, in funzione di supporto alla discussione e ai fini della precisazione delle conclusioni.
Nel merito, occorre in via preliminare scrutinare la sussistenza della responsabilità in capo alla
[...]
CP_
incaricata del trasporto dei valori.
Ai sensi dell'art. 1693 c.c., la responsabilità del vettore per la perdita o l'avaria delle cose trasportate si configura quale responsabilità contrattuale aggravata, fondata su una presunzione di responsabilità che può essere superata soltanto mediante la prova rigorosa di una delle cause esimenti previste dalla norma, quali il caso fortuito, la natura o i vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, ovvero il fatto del mittente o del destinatario.
Secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità (Cass. 3 marzo 2005, n. 4652), incombe al mittente l'onere di dimostrare il buono stato della merce al momento della consegna al vettore, mentre, qualora venga dedotta la perdita totale del carico, è onere del vettore fornire la prova dell'avvenuta consegna, anche parziale, al destinatario, al fine di limitare la propria obbligazione risarcitoria (Cass. 9 marzo 2005, n. 5167).
Nel caso di specie, parte attrice ha assolto all'onere probatorio relativo all'affidamento del servizio di trasporto valori alla , nonché alla quantità dei beni consegnati, allegando a tal fine la denuncia di CP rapina sottoscritta dal dipendente della convenuta. Tale documento, espressamente richiamato anche dalle medesime parti convenute e non oggetto di specifica contestazione, può ritenersi pacificamente acquisito agli atti.
pagina 3 di 6 Non può tuttavia ritenersi che l'avvenuta rapina, di per sé sola, sia idonea ad escludere la responsabilità del vettore. Secondo costante orientamento della Suprema Corte (Cass. 28 novembre 2003,
n. 18235; Cass. 12 novembre 2013, n. 28612; Cass. 1 aprile 2009, n. 7533), la mera denuncia dell'evento criminoso non è sufficiente ad integrare gli estremi del caso fortuito, essendo necessario che l'evento presenti i requisiti dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, alla luce delle cautele concretamente esigibili secondo la diligenza professionale qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.. Il fatto del terzo – ivi compresa la rapina – può configurarsi quale causa fortuita solo se si manifesta come evento del tutto eccezionale, non prevenibile neppure mediante l'adozione di idonee misure organizzative coerenti con la natura e le caratteristiche del servizio prestato (Cass. 4 agosto 2015, n. 16554).
Nel caso in esame, il contenuto della denuncia evidenzia gravi profili di negligenza organizzativa e operativa. Il dipendente della ha infatti dichiarato di aver effettuato, in data 1° settembre 2015, il CP consueto giro di ritiro dei plichi contenenti denaro e ricette presso le farmacie comunali ubicate nei
Comuni di Scafati, Angri, Sant'Egidio, Albino, Cava de' Tirreni, Salerno e Baronissi, seguendo l'identico percorso solitamente adottato.
Egli ha specificamente riferito che, al termine del ritiro presso la farmacia comunale di Baronissi, mentre era fermo in auto intento alla registrazione dei plichi, è stato aggredito da due soggetti armati, i quali, dopo averlo percosso e sottratto l'arma d'ordinanza, si sono impossessati di venti plichi contenenti valori, dandosi alla fuga. Lo stesso ha testualmente affermato: “il giro che ho effettuato stamane è consueto, infatti faccio sempre la stessa sequenza”.
Tali circostanze delineano una condotta gravemente imprudente e priva delle minime cautele organizzative richieste per un trasporto ad alto rischio, sotto il duplice profilo della prevedibilità e vulnerabilità dell'itinerario, divenuto facilmente individuabile, e dell'inadeguatezza del presidio attivo, essendo l'intera operazione affidata a un solo operatore, in evidente condizione di esposizione al pericolo.
Va inoltre evidenziato che, trattandosi di trasporto di portavalori, l'attività è soggetta alla disciplina speciale dettata dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, il quale impone la variazione frequente degli itinerari, compatibilmente con la situazione geografica dell'area di servizio. La violazione di tale regola, unitamente alla modalità di svolgimento del servizio, integra una colpa grave, ostativa all'invocabilità di qualsivoglia limitazione risarcitoria eventualmente prevista dalla normativa speciale.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve escludersi la sussistenza del caso fortuito ai sensi dell'art. 1693 c.c., risultando l'evento delittuoso concretamente prevedibile e astrattamente evitabile con una più diligente organizzazione del servizio. Ne consegue l'affermazione della responsabilità contrattuale della e il conseguente accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice. Controparte_1
La prova della sussistenza e dell'entità del danno subito dalla parte attrice risulta adeguatamente raggiunta anche sotto il profilo del quantum debeatur, essendo emerso che i valori sottratti in occasione pagina 4 di 6 dell'evento criminoso ammontano complessivamente ad €.94.567,24, somma corrispondente agli incassi e alle ricette raccolte dalle farmacie consorziate nelle ultime settimane del mese di agosto 2015, periodo dell'anno notoriamente caratterizzato da una fisiologica contrazione dei flussi di cassa e della trasmissione delle prescrizioni.
In particolare, parte attrice ha comprovato che l'importo di €.77.950,00 corrisponde a danaro contante preso in custodia dal preposto della società convenuta e non versato all'istituto di credito indicato;
che la somma di €.16.617,24 rappresenta il valore delle prescrizioni sanitarie acquisite e non consegnate all' competente per l'ottenimento del rimborso. CP_4
Tali circostanze risultano documentalmente provate mediante la denuncia dell'evento criminoso sottoscritta dal dipendente della convenuta;
i riepiloghi contabili e le distinte di versamento provenienti dalle singole farmacie, redatti antecedentemente all'evento e riferiti al giorno 01/09/2015; nonché mediante registro analitico delle ricette, riportante numerazione identificativa, anch'esso predisposto prima della sottrazione, comprovante la presa in carico da parte della CP
Ne deriva che il danno patrimoniale subito dalla parte attrice, derivante dall'inadempimento contrattuale della convenuta, deve essere quantificato in misura pari ad €.94.567,24, con riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., a decorrere dalla data dell'illecito (01/09/2015) e fino all'integrale soddisfo.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, essendo stata fornita prova piena sia della fonte obbligatoria del rapporto intercorso tra le parti, sia della pretesa creditoria sotto i profili dell'an debeatur e del quantum, devono ritenersi infondate le contrarie deduzioni e difese svolte da parte convenuta.
Deve, infine, tenersi conto del riconosciuto rapporto debitorio tra il Parte_1
e la pari complessivamente ad €.30.083,32, suddiviso in: €.1.547,00 dovuti alla
[...] CP medesima €.28.536,32 dovuti all' Vigilanza CP CP_2 CP_2 Controparte_2
Tali importi devono essere compensati con il credito riconosciuto alla parte attrice, con conseguente condanna della al pagamento, in favore del , CP Parte_2 della somma residua di €.65.161,92, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito
(01/09/2015) fino al soddisfo.
Vanno, infine, rigettate le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta, avendo la stessa già ottenuto soddisfazione attraverso la compensazione operata;
nonché la richiesta di risarcimento del maggior danno asseritamente subito in conseguenza della sospensione del servizio di vigilanza, trattandosi di pretesa non specificamente allegata né provata.
Le spese di lite, in base all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono poste in solido a carico delle convenute ed Le stesse vengono CP Controparte_2 liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, pagina 5 di 6 in riferimento a uno scaglione di valore compreso tra €.52.000,01 e €.260.000,00, con un compenso base di
€.14.103,00. In applicazione dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 e della giurisprudenza (Cass. ord. 17 marzo 2023, n. 7770), il compenso viene maggiorato del 30% per l'assistenza nei confronti di più contraddittori, portando la liquidazione totale a €.18.333,90, oltre rimborso spese generali (15%), CPA e
IVA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede:
1. Accerta e dichiara la responsabilità contrattuale della per l'inadempimento Controparte_1 all'obbligazione di custodia e riconsegna dei valori affidatile in data 01.09.2015 e per l'effetto accerta che il danno che le convenute devono risarcire all'attrice ammonta ad € 94.567,24;
2. Previo accertamento del credito di Euro 1.547,00 dovuto dal alla e Parte_1 Controparte_1 dell'importo di Euro 28.536,32 dovuto dal all' Parte_1 Controparte_2 [...]
operando la compensazione, condanna la al pagamento, in favore del Controparte_2 CP
, della somma di Euro 65.161,92, a titolo di Parte_2 risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza dell'evento delittuoso del 01.09.2015, oltre interessi legali e della rivalutazione monetaria, da calcolarsi ai sensi dell'art. 1224, comma 2,
c.c., dalla data dell'evento (01.09.2015) fino al saldo effettivo;
3. rigetta la domanda attorea di condanna la al risarcimento del maggior danno in seguito CP alla necessaria sospensione del servizio di vigilanza prestato;
4. condanna la e l' in solido tra CP Controparte_2 loro, alla rifusione, in favore del , delle spese di Parte_2 lite, che liquida in complessivi Euro 18.333,90, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
C.P.A. e I.V.A. come per legge, con attribuzione;
Così deciso in Salerno
03.07.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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