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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/03/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3167 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...] , c.f./p.iva Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in V.LE S. CONCORDIO, 823 55100 LUCCA presso lo studio dell'avv.to CORDONI ANNA dal quale è rappresentato e difeso;
RICORRENTI
CONTRO
, , c.f./p.iva C.F. ON P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in domicilio telematico presso lo studio dell'avv.to CAPETTA
GABRIELE dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv. NICOLETTA
GIANGRANDE;
GARANTE DEI DATI PERSONALI in persona del suo Parte_2
legale rappresentante pro tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Firenze (C.F. , presso i cui uffici in Firenze, via degli Arazzieri n. 4, è P.IVA_2
domiciliato ex lege
RESISTENTE avente per OGGETTO: Diritti relativi al trattamento dei dati personali (artt. 13 e 29
L675/1996)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso:
: annullare il provvedimento del Garante per la Protezione dei Parte_1
Dati Personali prot. n. 0007534 del 17/01/2023 con cui era stato respinto il reclamo che era stato proposto dalla Dott.ssa per lamentare l'illecito trattamento dei suoi dati Pt_1 personali commesso dall' tramite la pubblicazione della ON TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
motivazione sottesa alla sua temporanea sospensione dell'Albo; • accertare l'illegittimità del trattamento dei dati personali e la violazione della normativa in materia di privacy da parte dell' come generalizzato in epigrafe;
ON
: IN VIA PRELIMINARE: - ON
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ON
. IN VIA PRELIMINARE - Dichiarare la carenza di interesse ad agire della
[...]
ricorrente con riferimento alla domanda di mero accertamento proposta e, conseguentemente, l'inammissibilità della stessa. NEL MERITO - Respingere le domande perché infondate sia in fatto che in diritto
Voglia codesto Parte_3
ill.mo giudice adito, in via preliminare, inviare il fascicolo al Presidente del Tribunale affinché la causa sia assegnata alla sezione ordinaria competente in via tabellare del
Tribunale adito;
nel merito, dichiarare l'infondatezza del ricorso avverso il provvedimento impugnato. Con vittoria di compensi giudiziali ex DM 55/2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art 281 undecies c.p.c. depositato il 21/03/2024
[...]
ha convenuto in giudizio e Pt_1 ON
il DATI PERSONALI al fine di annullare il Parte_3
provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali prot. n. 0007534 del
17/01/2023.
In particolare ha esposto che a seguito di formale comunicazione di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale per OV -19 (datata 20.10.2021) la Pt_1 riceveva da parte dell' , formale comunicazione di ON
sospensione dall'attività professionale.
Pochi giorni dopo questo fatto la ricorrente si avvedeva che sul portale dell'Ordine professionale in esame compariva la dicitura “sospesa per violazione art. 4 D.L. 44/2021”, come risulta dal documento che si produce (doc. 8)”. Tale pubblicazione, ad avviso della
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
ricorrente, costituisce una indubbia violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Svolto reclamo avverso il garante della protezione dei dati personali ex art. 77 del
Regolamento Ue 2016/679, lo stesso veniva archiviato “ritenendo che difetti l'elemento soggettivo della colpa in capo al titolare stante la complessità e novità della materia”.
L'odierna ricorrente ha quindi inteso impugnare la decisione a sé sfavorevole avanti al
Tribunale di Firenze al fine di annullare il provvedimento del garante e sentire accertare l'illegittimità dell'annotazione de quo.
Costituitosi in giudizio l ha contestato l'irritualità del decreto di ON
fissazione udienza ex art. 281 undecies c.p.c., ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, il difetto di interesse ad agire della ricorrente nonché l'infondatezza della pretesa.
Costituitasi anche l'Avvocatura dello Stato- per conto del Garante- ella ha eccepito l'instaurazione avanti ad una errata sezione di questo Tribunale della causa, nonché
l'infondatezza nel merito della pretesa.
Correttamente instaurata la causa avanti alla sezione competente la stessa è stata chiamata per discussione e lettura del dispositivo all'udienza del 25.03.2025 ove il giudice, esaurita la discussione orale e letto il dispositivo della sentenza, riservava il deposito della motivazione.
Orbene in merito all'irritualità del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281undecies
c.p.c., occorre osservare che sebbene trattata con un rito diverso dal rito previsto per legge – ovvero quello del lavoro – nella presente controversia non vi sono state lesioni del diritto al contradditorio.
L' infatti ha puntualmente articolato con la propria costituzione ON
tutte le difese in rito e di merito che ha ritenuto di avanzare. Al riguardo è sufficiente evidenziare come – per costante giurisprudenza di legittimità – “L'omesso mutamento del rito
(da quello speciale locatizio a quello ordinario e viceversa) non determina "ipso iure"
l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte. (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 14374 del 24/05/2023).
Considerato quindi che l' non ha lamentato nessuna eccezione ON
al diritto di difesa detta eccezione deve essere rigettata.
Venendo poi all'eccezione del difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
occorre evidenziare che il presente procedimento ha natura impugnatoria del
[...]
provvedimento del Garante della Privacy rispetto al quale il predetto ordine assume la veste di controinteressato essendo la pubblica amministrazione che ha posto in essere il comportamento ritenuto violativo dei diritti personali da parte della ricorrente.
In conseguenza di ciò sussiste il suo interesse a partecipare alla presente controversia e a contraddire le deduzioni – come è stato fatto – della Pacella.
Parimenti da rigettare è l'eccezione di difetto di interesse ad agire della la quale Pt_1
essendo la destinataria della pubblicazione del provvedimento – anche in assenza di pregiudizi economici lamentati – ha diritto di ottenere una pronuncia di accertamento della sua illegittima pubblicazione la quale ha sufficienti connotati di concretezza e strumentalità rispetto alla sua posizione giuridica per sostenere l'interesse alla presente controversia.
Ciò premesso passando al merito della controversia occorre prendere le mosse dal fatto che la normativa emergenziale in tema di OV -19 ha previsto per determinate categorie di soggetti, tra cui rientravano gli Psicologi, l'obbligo vaccinale. In merito a detto obbligo la suddetta normativa ha altresì previsto che “L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territorialmente competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed
è annotato nel relativo Albo professionale” (cfr. Art. art. 4 comma 4 del D.L. 44/2021 conv legge L. 28 maggio 2021, n. 76).
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Ciò di cui l'odierna ricorrente si duole è che nel portale dell'ordine professionale degli psicologi accanto all'annotazione della sospensione è stata anche indicata la ragione per cui tale sospensione è stata disposta, così disvelando un dato sanitario della ricorrente.
In merito ai dati c.d. particolari l'art. 9 del GDPR (regolamento europeo 2016/679) prevede al comma uno un generale divieto di trattamento consentendolo eccezionalmente per alcune finalità specifiche.
La tesi delle resistenti prevede che il trattamento del dato particolare della ricorrente era giustificato “ per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione
o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato”. (art. 9 comma 2 l.g).
Tale assunto non può essere condiviso. Giova al riguardo evidenziare che al fine di soddisfare le ragioni di interesse pubblico sottese alla comunicazione del dato personale dell'interessato che non si era sottoposto a vaccinazione covid obbligatoria sarebbe stato sufficiente (così come poi recepito dal Dpcm 17 dicembre 2021) indicare unicamente l'avvenuta sospensione.
Il trattamento dei dati ,si deve osservare, è ispirato al principio proporzionalità, cioè che il trattamento dei dati personali deve essere proporzionato alle finalità perseguite. Questo significa che deve essere necessario e non eccessivo rispetto allo scopo previsto.
In questo contesto – al fine di soddisfare l'esigenza di non fare entrare in contatto persone con un soggetto non vaccinato al fine di contenere la pandemia da OV-19 – sarebbe stato sufficiente annotare la dicitura “sospensione” accanto al nome dello psicologo non vaccinato (così come poi recepito dal successivo dpcm).
Ciò poiché la sospensione da un'attività professionale impedisce che possa legittimamente svolgersi la stessa, con ciò contenendo integralmente il rischio di contagio.
Né può condividersi l'assunto fatto proprio dal Garante nel provvedimento oggi impugnato. Giova al riguardo evidenziare – che pur essendoci incertezza sul quadro normativo vigente in merito alla pandemia OV -19 – proprio per questo le pubbliche
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
amministrazioni avrebbero dovuto mantenere un approccio cauto. A maggior ragione considerando che la sospensione – si legge nella normativa che l'ha disposta – non ha natura sanzionatoria, non sarebbero dovuti essere resi pubblici i dati degli interessati.
Alla luce quindi delle superiori argomentazioni deve accogliersi il ricorso proposto.
CONDANNA ALLE SPESE.
In ragione dell'assoluta novità della questione trattata ritiene il Tribunale di disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio alla luce del disposto dell'art. 92 c.p.c., ivi comprese le spese di C.T.U. e del giudizio cautelare infra causam.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 ON
e il GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:
1) annulla il provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali prot. n.
0007534 del 17/01/2023;
2) accerta l'illegittimo del trattamento dei dati personali di Parte_1
compiuto dall' ON
3) Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 31/03/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3167 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...] , c.f./p.iva Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in V.LE S. CONCORDIO, 823 55100 LUCCA presso lo studio dell'avv.to CORDONI ANNA dal quale è rappresentato e difeso;
RICORRENTI
CONTRO
, , c.f./p.iva C.F. ON P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in domicilio telematico presso lo studio dell'avv.to CAPETTA
GABRIELE dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv. NICOLETTA
GIANGRANDE;
GARANTE DEI DATI PERSONALI in persona del suo Parte_2
legale rappresentante pro tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Firenze (C.F. , presso i cui uffici in Firenze, via degli Arazzieri n. 4, è P.IVA_2
domiciliato ex lege
RESISTENTE avente per OGGETTO: Diritti relativi al trattamento dei dati personali (artt. 13 e 29
L675/1996)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso:
: annullare il provvedimento del Garante per la Protezione dei Parte_1
Dati Personali prot. n. 0007534 del 17/01/2023 con cui era stato respinto il reclamo che era stato proposto dalla Dott.ssa per lamentare l'illecito trattamento dei suoi dati Pt_1 personali commesso dall' tramite la pubblicazione della ON TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
motivazione sottesa alla sua temporanea sospensione dell'Albo; • accertare l'illegittimità del trattamento dei dati personali e la violazione della normativa in materia di privacy da parte dell' come generalizzato in epigrafe;
ON
: IN VIA PRELIMINARE: - ON
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ON
. IN VIA PRELIMINARE - Dichiarare la carenza di interesse ad agire della
[...]
ricorrente con riferimento alla domanda di mero accertamento proposta e, conseguentemente, l'inammissibilità della stessa. NEL MERITO - Respingere le domande perché infondate sia in fatto che in diritto
Voglia codesto Parte_3
ill.mo giudice adito, in via preliminare, inviare il fascicolo al Presidente del Tribunale affinché la causa sia assegnata alla sezione ordinaria competente in via tabellare del
Tribunale adito;
nel merito, dichiarare l'infondatezza del ricorso avverso il provvedimento impugnato. Con vittoria di compensi giudiziali ex DM 55/2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art 281 undecies c.p.c. depositato il 21/03/2024
[...]
ha convenuto in giudizio e Pt_1 ON
il DATI PERSONALI al fine di annullare il Parte_3
provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali prot. n. 0007534 del
17/01/2023.
In particolare ha esposto che a seguito di formale comunicazione di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale per OV -19 (datata 20.10.2021) la Pt_1 riceveva da parte dell' , formale comunicazione di ON
sospensione dall'attività professionale.
Pochi giorni dopo questo fatto la ricorrente si avvedeva che sul portale dell'Ordine professionale in esame compariva la dicitura “sospesa per violazione art. 4 D.L. 44/2021”, come risulta dal documento che si produce (doc. 8)”. Tale pubblicazione, ad avviso della
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
ricorrente, costituisce una indubbia violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Svolto reclamo avverso il garante della protezione dei dati personali ex art. 77 del
Regolamento Ue 2016/679, lo stesso veniva archiviato “ritenendo che difetti l'elemento soggettivo della colpa in capo al titolare stante la complessità e novità della materia”.
L'odierna ricorrente ha quindi inteso impugnare la decisione a sé sfavorevole avanti al
Tribunale di Firenze al fine di annullare il provvedimento del garante e sentire accertare l'illegittimità dell'annotazione de quo.
Costituitosi in giudizio l ha contestato l'irritualità del decreto di ON
fissazione udienza ex art. 281 undecies c.p.c., ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, il difetto di interesse ad agire della ricorrente nonché l'infondatezza della pretesa.
Costituitasi anche l'Avvocatura dello Stato- per conto del Garante- ella ha eccepito l'instaurazione avanti ad una errata sezione di questo Tribunale della causa, nonché
l'infondatezza nel merito della pretesa.
Correttamente instaurata la causa avanti alla sezione competente la stessa è stata chiamata per discussione e lettura del dispositivo all'udienza del 25.03.2025 ove il giudice, esaurita la discussione orale e letto il dispositivo della sentenza, riservava il deposito della motivazione.
Orbene in merito all'irritualità del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281undecies
c.p.c., occorre osservare che sebbene trattata con un rito diverso dal rito previsto per legge – ovvero quello del lavoro – nella presente controversia non vi sono state lesioni del diritto al contradditorio.
L' infatti ha puntualmente articolato con la propria costituzione ON
tutte le difese in rito e di merito che ha ritenuto di avanzare. Al riguardo è sufficiente evidenziare come – per costante giurisprudenza di legittimità – “L'omesso mutamento del rito
(da quello speciale locatizio a quello ordinario e viceversa) non determina "ipso iure"
l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte. (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 14374 del 24/05/2023).
Considerato quindi che l' non ha lamentato nessuna eccezione ON
al diritto di difesa detta eccezione deve essere rigettata.
Venendo poi all'eccezione del difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
occorre evidenziare che il presente procedimento ha natura impugnatoria del
[...]
provvedimento del Garante della Privacy rispetto al quale il predetto ordine assume la veste di controinteressato essendo la pubblica amministrazione che ha posto in essere il comportamento ritenuto violativo dei diritti personali da parte della ricorrente.
In conseguenza di ciò sussiste il suo interesse a partecipare alla presente controversia e a contraddire le deduzioni – come è stato fatto – della Pacella.
Parimenti da rigettare è l'eccezione di difetto di interesse ad agire della la quale Pt_1
essendo la destinataria della pubblicazione del provvedimento – anche in assenza di pregiudizi economici lamentati – ha diritto di ottenere una pronuncia di accertamento della sua illegittima pubblicazione la quale ha sufficienti connotati di concretezza e strumentalità rispetto alla sua posizione giuridica per sostenere l'interesse alla presente controversia.
Ciò premesso passando al merito della controversia occorre prendere le mosse dal fatto che la normativa emergenziale in tema di OV -19 ha previsto per determinate categorie di soggetti, tra cui rientravano gli Psicologi, l'obbligo vaccinale. In merito a detto obbligo la suddetta normativa ha altresì previsto che “L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territorialmente competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed
è annotato nel relativo Albo professionale” (cfr. Art. art. 4 comma 4 del D.L. 44/2021 conv legge L. 28 maggio 2021, n. 76).
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Ciò di cui l'odierna ricorrente si duole è che nel portale dell'ordine professionale degli psicologi accanto all'annotazione della sospensione è stata anche indicata la ragione per cui tale sospensione è stata disposta, così disvelando un dato sanitario della ricorrente.
In merito ai dati c.d. particolari l'art. 9 del GDPR (regolamento europeo 2016/679) prevede al comma uno un generale divieto di trattamento consentendolo eccezionalmente per alcune finalità specifiche.
La tesi delle resistenti prevede che il trattamento del dato particolare della ricorrente era giustificato “ per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione
o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato”. (art. 9 comma 2 l.g).
Tale assunto non può essere condiviso. Giova al riguardo evidenziare che al fine di soddisfare le ragioni di interesse pubblico sottese alla comunicazione del dato personale dell'interessato che non si era sottoposto a vaccinazione covid obbligatoria sarebbe stato sufficiente (così come poi recepito dal Dpcm 17 dicembre 2021) indicare unicamente l'avvenuta sospensione.
Il trattamento dei dati ,si deve osservare, è ispirato al principio proporzionalità, cioè che il trattamento dei dati personali deve essere proporzionato alle finalità perseguite. Questo significa che deve essere necessario e non eccessivo rispetto allo scopo previsto.
In questo contesto – al fine di soddisfare l'esigenza di non fare entrare in contatto persone con un soggetto non vaccinato al fine di contenere la pandemia da OV-19 – sarebbe stato sufficiente annotare la dicitura “sospensione” accanto al nome dello psicologo non vaccinato (così come poi recepito dal successivo dpcm).
Ciò poiché la sospensione da un'attività professionale impedisce che possa legittimamente svolgersi la stessa, con ciò contenendo integralmente il rischio di contagio.
Né può condividersi l'assunto fatto proprio dal Garante nel provvedimento oggi impugnato. Giova al riguardo evidenziare – che pur essendoci incertezza sul quadro normativo vigente in merito alla pandemia OV -19 – proprio per questo le pubbliche
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
amministrazioni avrebbero dovuto mantenere un approccio cauto. A maggior ragione considerando che la sospensione – si legge nella normativa che l'ha disposta – non ha natura sanzionatoria, non sarebbero dovuti essere resi pubblici i dati degli interessati.
Alla luce quindi delle superiori argomentazioni deve accogliersi il ricorso proposto.
CONDANNA ALLE SPESE.
In ragione dell'assoluta novità della questione trattata ritiene il Tribunale di disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio alla luce del disposto dell'art. 92 c.p.c., ivi comprese le spese di C.T.U. e del giudizio cautelare infra causam.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 ON
e il GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:
1) annulla il provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali prot. n.
0007534 del 17/01/2023;
2) accerta l'illegittimo del trattamento dei dati personali di Parte_1
compiuto dall' ON
3) Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 31/03/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
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