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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 978/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente BOTTONI MARIA, Relatore BELLANTONI ELVIRA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3850/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84131 Salerno SA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO BONARIO n. 44797992318 REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 21 luglio 2025 e depositato in data 22 luglio 2025, Ricorrente_1la s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava la comunicazione di irregolarità n. 0002551123501, notificata in data 22 maggio 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Servizi Fiscali, la informava degli esiti del controllo automatizzato eseguito sulla dichiarazione, presentata in data 4 novembre 2023, modello Unico società di capitali 2023 per l'anno d'imposta 2022. Parte ricorrente – premesso che per errore non aveva indicato al rigo RU2 del modello Unico 2023 il credito di imposta relativo all'anno precedente e che, pertanto, aveva presentato, in data 13 giugno 2025, una dichiarazione dei redditi integrativa per il periodo d'imposta 2022 con la corretta indicazione, in corrispondenza del rigo R6, dell'importo relativo alle compensazioni effettuate nel periodo d'imposta 2022 – chiedeva annullarsi l'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite, per i seguenti motivi: violazione dell'articolo 36-bis del d.P.R. 600/1973; difetto di motivazione;
difetto di sottoscrizione. Si costituiva ritualmente in giudizio, in data 17 ottobre 2025, l'Ufficio resistente, difendendo la legittimità del suo operato e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Infine, depositate da parte ricorrente, in data 6 febbraio 2026, memorie illustrative, alla fissata udienza del 23 febbraio 2026 la lite era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Amministrazione Finanziaria resistente, in quanto, come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza, anche di legittimità (cfr. Cassazione sentenza n. 7344 del 2012), la comunicazione di irregolarità (cosiddetto avviso bonario) è facoltativamente impugnabile, in quanto trattasi di atto che, con l'esplicazione delle concrete ragioni, fattuali e giuridiche, che lo sorreggono, porta a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria. Infondato è il primo motivo di ricorso. In diritto è vero che l'Agenzia delle Entrate, attraverso un semplice controllo cartolare, non può disconoscere un credito d'imposta, poiché ciò richiederebbe verifiche e valutazioni giuridiche, da formalizzare in un motivato avviso di accertamento o rettifica. Tuttavia, nella fattispecie non viene in rilievo il disconoscimento di un credito, bensì la semplice constatazione di un errore dichiarativo commesso dalla società contribuente. In particolare, il credito di ricerca e sviluppo utilizzato per le compensazioni eseguite nell'anno 2022 è relativo all'eccedenza di credito maturato nell'anno 2021, ammontante ad euro 49.680,00, che per mero errore non è stato indicato al rigo RU2 del modello Unico 2023 (credito di imposta anno precedente). La società ha successivamente presentato, in data 13 giugno 2025, una dichiarazione integrativa per correggere tale omissione. Come confermato dalle controdeduzioni dell'Agenzia, l'Ufficio ha preso atto della rettifica del 13 giugno 2025 e ha rideterminato la pretesa in euro 11.158,00, oltre sanzioni e interessi (euro 1.115,80 per sanzioni ed euro 909,54 per interessi). Conseguentemente, si può dichiarare parzialmente cessata la materia del contendere per l'importo corretto, mentre il residuo importo risulta ancora dovuto, e il ricorso va rigettato nella parte restante. Infondati sono anche gli ulteriori motivi di ricorso, in quanto, in primo luogo, l'avviso bonario (peraltro redatto sulla base di apposito modello ministeriale) reca con chiarezza l'indicazione delle ragioni in fatto e in diritto della pretesa tributaria (prova ne sia che dopo la ricezione del medesimo la società contribuente ha proceduto alla presentazione di una dichiarazione integrativa per rettificare l'errore in precedenza commesso). In ordine, poi, all'eccezione di nullità dell'atto impugnato per omessa indicazione del calcolo degli interessi, essa è infondata, in quanto il metodo seguito dall'Ufficio per la liquidazione degli accessori risulta agevolmente controllabile dal contribuente, essendo la misura degli interessi applicati predeterminata dalla legge, per cui la liquidazione si risolve in una mera operazione matematica, di natura tipicamente riscossiva;
in tal senso si è espressa più volte la Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. V, 27 marzo 2019, n. 8508; Cass., Sez. V, 8 marzo 2019, n. 6812; Cass., Sez. VI, 7 giugno 2017, n. 14236), anche a Sezioni Unite, con la sentenza n. 22281 depositata il 14 luglio 2022. Infondata è, infine, l'eccezione di nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione, in quanto l'impugnata comunicazione di irregolarità, prodotta da un sistema informatico automatizzato, reca la sottoscrizione a stampa del direttore centrale Nominativo_1 e comunque, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, la mancanza della sottoscrizione di un atto non comporta l'invalidità del medesimo, quando - come nel caso di specie - non è in dubbio la riferibilità di questo all'autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge. Per quanto attiene alle spese di lite, esse debbono essere compensate tra le parti, sia alla luce degli esiti della lite, come sopra descritti, sia soprattutto in considerazione del fatto che l'atto impugnato è conseguenza di un errore della società contribuente nella compilazione della dichiarazione dei redditi, errore che risulta corretto soltanto in data 13 giugno 2025, e dunque successivamente alla notifica dell'avviso bonario impugnato, per cui quest'ultimo risulta legittimamente emesso dall'Amministrazione Finanziaria resistente.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara parzialmente cessata la materia nel contendere, nei sensi di cui in motivazione;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente BOTTONI MARIA, Relatore BELLANTONI ELVIRA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3850/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84131 Salerno SA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO BONARIO n. 44797992318 REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 21 luglio 2025 e depositato in data 22 luglio 2025, Ricorrente_1la s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava la comunicazione di irregolarità n. 0002551123501, notificata in data 22 maggio 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Servizi Fiscali, la informava degli esiti del controllo automatizzato eseguito sulla dichiarazione, presentata in data 4 novembre 2023, modello Unico società di capitali 2023 per l'anno d'imposta 2022. Parte ricorrente – premesso che per errore non aveva indicato al rigo RU2 del modello Unico 2023 il credito di imposta relativo all'anno precedente e che, pertanto, aveva presentato, in data 13 giugno 2025, una dichiarazione dei redditi integrativa per il periodo d'imposta 2022 con la corretta indicazione, in corrispondenza del rigo R6, dell'importo relativo alle compensazioni effettuate nel periodo d'imposta 2022 – chiedeva annullarsi l'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite, per i seguenti motivi: violazione dell'articolo 36-bis del d.P.R. 600/1973; difetto di motivazione;
difetto di sottoscrizione. Si costituiva ritualmente in giudizio, in data 17 ottobre 2025, l'Ufficio resistente, difendendo la legittimità del suo operato e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Infine, depositate da parte ricorrente, in data 6 febbraio 2026, memorie illustrative, alla fissata udienza del 23 febbraio 2026 la lite era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Amministrazione Finanziaria resistente, in quanto, come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza, anche di legittimità (cfr. Cassazione sentenza n. 7344 del 2012), la comunicazione di irregolarità (cosiddetto avviso bonario) è facoltativamente impugnabile, in quanto trattasi di atto che, con l'esplicazione delle concrete ragioni, fattuali e giuridiche, che lo sorreggono, porta a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria. Infondato è il primo motivo di ricorso. In diritto è vero che l'Agenzia delle Entrate, attraverso un semplice controllo cartolare, non può disconoscere un credito d'imposta, poiché ciò richiederebbe verifiche e valutazioni giuridiche, da formalizzare in un motivato avviso di accertamento o rettifica. Tuttavia, nella fattispecie non viene in rilievo il disconoscimento di un credito, bensì la semplice constatazione di un errore dichiarativo commesso dalla società contribuente. In particolare, il credito di ricerca e sviluppo utilizzato per le compensazioni eseguite nell'anno 2022 è relativo all'eccedenza di credito maturato nell'anno 2021, ammontante ad euro 49.680,00, che per mero errore non è stato indicato al rigo RU2 del modello Unico 2023 (credito di imposta anno precedente). La società ha successivamente presentato, in data 13 giugno 2025, una dichiarazione integrativa per correggere tale omissione. Come confermato dalle controdeduzioni dell'Agenzia, l'Ufficio ha preso atto della rettifica del 13 giugno 2025 e ha rideterminato la pretesa in euro 11.158,00, oltre sanzioni e interessi (euro 1.115,80 per sanzioni ed euro 909,54 per interessi). Conseguentemente, si può dichiarare parzialmente cessata la materia del contendere per l'importo corretto, mentre il residuo importo risulta ancora dovuto, e il ricorso va rigettato nella parte restante. Infondati sono anche gli ulteriori motivi di ricorso, in quanto, in primo luogo, l'avviso bonario (peraltro redatto sulla base di apposito modello ministeriale) reca con chiarezza l'indicazione delle ragioni in fatto e in diritto della pretesa tributaria (prova ne sia che dopo la ricezione del medesimo la società contribuente ha proceduto alla presentazione di una dichiarazione integrativa per rettificare l'errore in precedenza commesso). In ordine, poi, all'eccezione di nullità dell'atto impugnato per omessa indicazione del calcolo degli interessi, essa è infondata, in quanto il metodo seguito dall'Ufficio per la liquidazione degli accessori risulta agevolmente controllabile dal contribuente, essendo la misura degli interessi applicati predeterminata dalla legge, per cui la liquidazione si risolve in una mera operazione matematica, di natura tipicamente riscossiva;
in tal senso si è espressa più volte la Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. V, 27 marzo 2019, n. 8508; Cass., Sez. V, 8 marzo 2019, n. 6812; Cass., Sez. VI, 7 giugno 2017, n. 14236), anche a Sezioni Unite, con la sentenza n. 22281 depositata il 14 luglio 2022. Infondata è, infine, l'eccezione di nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione, in quanto l'impugnata comunicazione di irregolarità, prodotta da un sistema informatico automatizzato, reca la sottoscrizione a stampa del direttore centrale Nominativo_1 e comunque, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, la mancanza della sottoscrizione di un atto non comporta l'invalidità del medesimo, quando - come nel caso di specie - non è in dubbio la riferibilità di questo all'autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge. Per quanto attiene alle spese di lite, esse debbono essere compensate tra le parti, sia alla luce degli esiti della lite, come sopra descritti, sia soprattutto in considerazione del fatto che l'atto impugnato è conseguenza di un errore della società contribuente nella compilazione della dichiarazione dei redditi, errore che risulta corretto soltanto in data 13 giugno 2025, e dunque successivamente alla notifica dell'avviso bonario impugnato, per cui quest'ultimo risulta legittimamente emesso dall'Amministrazione Finanziaria resistente.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara parzialmente cessata la materia nel contendere, nei sensi di cui in motivazione;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.