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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/07/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5381/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5381/2024 promossa da: nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
ROBERTA MONTENOVO;
ricorrente contro
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. FILIPPO PALADINI;
CP_1
resistente
AVV. in qualità di curatore speciale della minore ; CP_2 Per_1
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: “- la minore sarà affidata in via super-esclusiva alla sig.ra presso la Parte_1 quale resterà collocata;
- revoca della sospensione del sig. dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore e revoca del CP_1 divieto di avvicinamento alla sig.ra e alla minore, disposto in via provvisoria e urgente da parte Parte_1 del Tribunale per i Minorenni;
1 - il sig. potrà vedere la minore nell'ambito degli incontri protetti che saranno organizzati dai Servizi Sociali CP_1 di Falconara Marittima, ai quali si attribuisce l'incarico di mantenere intraprendere ogni opportuna iniziativa per il supporto del nucleo familiare;
- il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 300,00 a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della minore;
- le spese straordinarie relative alla minore, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
- l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra Parte_1
- il sig. proseguirà il percorso di supporto per uomini maltrattanti e avvierà un percorso di sostegno alla CP_1 genitorialità presso il Consultorio familiare di Ancona,
- i servizi sociali di Falconara Marittima manterranno la vigilanza sul nucleo familiare, trasmettendo relazioni di aggiornamento semestrali al giudice tutelare, previa interlocuzione con il Consultorio familiare di Ancona e Punto Voce del
Polo 9 in merito all'andamento dei percorsi del sig. si occuperanno altresì di organizzare incontri protetti CP_1 settimanali tra il padre e la minore, relazionando al giudice tutelare in merito all'andamento degli stessi;
- rinuncia alle ulteriori domande;
- spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2024, la sig.ra ha adito questo Tribunale Parte_1 per ottenere la separazione dal coniuge, sig. . La ricorrente ha esposto di aver contratto CP_1 matrimonio con il resistente in Afghanistan in data 5 agosto 2015 e di essersi successivamente trasferita con lui in Italia nel 2016, dapprima a Roma e, successivamente, a Falconara Marittima (AN). Ha riferito Per_ che, in data 28 luglio 2019, è nata, dall'unione coniugale, la figlia
Secondo quanto dedotto nel ricorso, i rapporti tra i coniugi si sarebbero progressivamente deteriorati a causa dei comportamenti irruenti, aggressivi e vessatori del sig. i quali si sarebbero manifestati CP_1 anche in episodi di violenza fisica. Con riferimento a tali episodi, la ricorrente ha sporto querela nei confronti del marito, a seguito della quale egli è stato tratto in arresto, con applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla moglie e alla figlia;
successivamente, è stato condannato, con sospensione condizionale della pena, alla reclusione di mesi otto.
Alla prima udienza del 5 marzo 2025, è comparso il resistente, assistito dal difensore, sebbene non ancora formalmente costituito. Le parti hanno riferito che il Tribunale per i Minorenni delle Marche – che medio tempore aveva adottato provvedimenti in merito al nucleo familiare (tra cui la sospensione del sig. CP_1 dall'esercizio della responsabilità genitoriale e l'applicazione del divieto di avvicinamento alla moglie e alla figlia) – si era dichiarato incompetente ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. Il giudice, rilevato che gli atti non
2 risultavano ancora trasmessi, ha disposto il rinvio dell'udienza, dando atto dell'accordo provvisorio raggiunto dalle parti in ordine alle questioni economiche.
All'udienza del 12 giugno 2025 è stata disposta la riunione con il procedimento n. 10/2023 R.G., originariamente pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni, ed è stata confermata la nomina dell'Avv. quale curatore speciale della minore. CP_2
Alla successiva udienza, le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
– la minore sarà affidata in via super-esclusiva alla sig.ra presso la quale resterà collocata;
Parte_1
– è disposta la revoca della sospensione del sig. all'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché del divieto CP_1 di avvicinamento alla sig.ra e alla minore, provvisoriamente disposto dal Tribunale per i Parte_1
Minorenni;
– il sig. potrà vedere la minore nell'ambito degli incontri protetti che saranno organizzati dai Servizi Sociali CP_1 di Falconara Marittima, ai quali è conferito incarico di intraprendere ogni opportuna iniziativa di supporto al nucleo familiare;
– il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € CP_1 Parte_1
300,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore;
– le spese straordinarie relative alla minore, come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori;
– l'assegno unico sarà integralmente percepito dalla sig.ra Parte_1
– il sig. proseguirà il percorso di supporto per uomini maltrattanti e avvierà un percorso di sostegno alla CP_1 genitorialità presso il Consultorio familiare di Ancona;
– i Servizi Sociali di Falconara Marittima manterranno la vigilanza sul nucleo familiare, trasmettendo relazioni semestrali al giudice tutelare, previa interlocuzione con il Consultorio familiare di Ancona e il Punto Voce del Polo 9 in merito all'andamento dei percorsi del sig. cureranno altresì l'organizzazione degli incontri protetti settimanali tra il CP_1 padre e la minore, relazionando al giudice tutelare in merito al loro svolgimento;
– le parti hanno rinunciato a ulteriori domande;
– spese di lite compensate.
I procuratori delle parti hanno quindi precisato congiuntamente le conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene di poter omologare gli accordi raggiunti dalle parti.
La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione risulta meritevole di accoglimento, non sussistendo incertezze in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Per quanto concerne il regime di affidamento e collocamento della minore, il Tribunale ritiene sussistenti tutti i presupposti per addivenire a una pronuncia di affidamento super-esclusivo, in ragione della gravità dei comportamenti posti in essere dal sig. il quale potrà incontrare la figlia esclusivamente CP_1 nell'ambito degli incontri protetti organizzati dai Servizi Sociali di Falconara Marittima.
3 Al contrario, non emergono elementi ostativi in ordine alle capacità genitoriali della ricorrente, anche alla luce delle valutazioni espresse dal Consultorio familiare di Ancona nell'ambito del procedimento originariamente pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni delle Marche.
Gli accordi raggiunti dalle parti possono essere omologati anche con riguardo al contributo al mantenimento, il cui ammontare risulta proporzionato alla situazione economica dei genitori e congruo rispetto ai tempi di permanenza della minore presso ciascuno di essi. La minore, infatti, sarà accudita in via esclusiva dalla madre, ad eccezione degli incontri protetti, con ogni conseguente onere a carico della stessa in termini di mantenimento ordinario.
Le spese di lite sono compensate, così come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione respinta, così provvede: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in Afghanistan in data 5.08.2015, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Falconara Marittima (AN) al n. 7 parte 2 serie C;
ordina all'ufficiale di stato civile competente di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
omologa gli accordi raggiunti dalle parti che di seguito si trascrivono:
- la minore sarà affidata in via super-esclusiva alla sig.ra presso la quale Parte_1 resterà collocata;
- revoca della sospensione del sig. dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla CP_1 figlia minore e revoca del divieto di avvicinamento alla sig.ra e alla minore, Parte_1 disposto in via provvisoria e urgente da parte del Tribunale per i Minorenni;
- il sig. potrà vedere la minore nell'ambito degli incontri protetti che saranno CP_1 organizzati dai Servizi Sociali di Falconara Marittima, ai quali si attribuisce l'incarico di mantenere intraprendere ogni opportuna iniziativa per il supporto del nucleo familiare;
- il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1
l'importo di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore;
- le spese straordinarie relative alla minore, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
- l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra Parte_1
- il sig. roseguirà il percorso di supporto per uomini maltrattanti e avvierà un percorso CP_1 di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare di Ancona,
- i servizi sociali di Falconara Marittima manterranno la vigilanza sul nucleo familiare, trasmettendo relazioni di aggiornamento semestrali al giudice tutelare, previa interlocuzione con il Consultorio familiare di Ancona e Punto Voce del Polo 9 in merito all'andamento dei percorsi del sig. CP_1
4 si occuperanno altresì di organizzare incontri protetti settimanali tra il padre e la minore, CP_1 relazionando al giudice tutelare in merito all'andamento degli stessi;
compensa le spese di lite.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali di Falconara Marittima.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 9.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5381/2024 promossa da: nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
ROBERTA MONTENOVO;
ricorrente contro
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. FILIPPO PALADINI;
CP_1
resistente
AVV. in qualità di curatore speciale della minore ; CP_2 Per_1
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: “- la minore sarà affidata in via super-esclusiva alla sig.ra presso la Parte_1 quale resterà collocata;
- revoca della sospensione del sig. dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore e revoca del CP_1 divieto di avvicinamento alla sig.ra e alla minore, disposto in via provvisoria e urgente da parte Parte_1 del Tribunale per i Minorenni;
1 - il sig. potrà vedere la minore nell'ambito degli incontri protetti che saranno organizzati dai Servizi Sociali CP_1 di Falconara Marittima, ai quali si attribuisce l'incarico di mantenere intraprendere ogni opportuna iniziativa per il supporto del nucleo familiare;
- il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 300,00 a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della minore;
- le spese straordinarie relative alla minore, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
- l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra Parte_1
- il sig. proseguirà il percorso di supporto per uomini maltrattanti e avvierà un percorso di sostegno alla CP_1 genitorialità presso il Consultorio familiare di Ancona,
- i servizi sociali di Falconara Marittima manterranno la vigilanza sul nucleo familiare, trasmettendo relazioni di aggiornamento semestrali al giudice tutelare, previa interlocuzione con il Consultorio familiare di Ancona e Punto Voce del
Polo 9 in merito all'andamento dei percorsi del sig. si occuperanno altresì di organizzare incontri protetti CP_1 settimanali tra il padre e la minore, relazionando al giudice tutelare in merito all'andamento degli stessi;
- rinuncia alle ulteriori domande;
- spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2024, la sig.ra ha adito questo Tribunale Parte_1 per ottenere la separazione dal coniuge, sig. . La ricorrente ha esposto di aver contratto CP_1 matrimonio con il resistente in Afghanistan in data 5 agosto 2015 e di essersi successivamente trasferita con lui in Italia nel 2016, dapprima a Roma e, successivamente, a Falconara Marittima (AN). Ha riferito Per_ che, in data 28 luglio 2019, è nata, dall'unione coniugale, la figlia
Secondo quanto dedotto nel ricorso, i rapporti tra i coniugi si sarebbero progressivamente deteriorati a causa dei comportamenti irruenti, aggressivi e vessatori del sig. i quali si sarebbero manifestati CP_1 anche in episodi di violenza fisica. Con riferimento a tali episodi, la ricorrente ha sporto querela nei confronti del marito, a seguito della quale egli è stato tratto in arresto, con applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla moglie e alla figlia;
successivamente, è stato condannato, con sospensione condizionale della pena, alla reclusione di mesi otto.
Alla prima udienza del 5 marzo 2025, è comparso il resistente, assistito dal difensore, sebbene non ancora formalmente costituito. Le parti hanno riferito che il Tribunale per i Minorenni delle Marche – che medio tempore aveva adottato provvedimenti in merito al nucleo familiare (tra cui la sospensione del sig. CP_1 dall'esercizio della responsabilità genitoriale e l'applicazione del divieto di avvicinamento alla moglie e alla figlia) – si era dichiarato incompetente ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. Il giudice, rilevato che gli atti non
2 risultavano ancora trasmessi, ha disposto il rinvio dell'udienza, dando atto dell'accordo provvisorio raggiunto dalle parti in ordine alle questioni economiche.
All'udienza del 12 giugno 2025 è stata disposta la riunione con il procedimento n. 10/2023 R.G., originariamente pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni, ed è stata confermata la nomina dell'Avv. quale curatore speciale della minore. CP_2
Alla successiva udienza, le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
– la minore sarà affidata in via super-esclusiva alla sig.ra presso la quale resterà collocata;
Parte_1
– è disposta la revoca della sospensione del sig. all'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché del divieto CP_1 di avvicinamento alla sig.ra e alla minore, provvisoriamente disposto dal Tribunale per i Parte_1
Minorenni;
– il sig. potrà vedere la minore nell'ambito degli incontri protetti che saranno organizzati dai Servizi Sociali CP_1 di Falconara Marittima, ai quali è conferito incarico di intraprendere ogni opportuna iniziativa di supporto al nucleo familiare;
– il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € CP_1 Parte_1
300,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore;
– le spese straordinarie relative alla minore, come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori;
– l'assegno unico sarà integralmente percepito dalla sig.ra Parte_1
– il sig. proseguirà il percorso di supporto per uomini maltrattanti e avvierà un percorso di sostegno alla CP_1 genitorialità presso il Consultorio familiare di Ancona;
– i Servizi Sociali di Falconara Marittima manterranno la vigilanza sul nucleo familiare, trasmettendo relazioni semestrali al giudice tutelare, previa interlocuzione con il Consultorio familiare di Ancona e il Punto Voce del Polo 9 in merito all'andamento dei percorsi del sig. cureranno altresì l'organizzazione degli incontri protetti settimanali tra il CP_1 padre e la minore, relazionando al giudice tutelare in merito al loro svolgimento;
– le parti hanno rinunciato a ulteriori domande;
– spese di lite compensate.
I procuratori delle parti hanno quindi precisato congiuntamente le conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene di poter omologare gli accordi raggiunti dalle parti.
La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione risulta meritevole di accoglimento, non sussistendo incertezze in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Per quanto concerne il regime di affidamento e collocamento della minore, il Tribunale ritiene sussistenti tutti i presupposti per addivenire a una pronuncia di affidamento super-esclusivo, in ragione della gravità dei comportamenti posti in essere dal sig. il quale potrà incontrare la figlia esclusivamente CP_1 nell'ambito degli incontri protetti organizzati dai Servizi Sociali di Falconara Marittima.
3 Al contrario, non emergono elementi ostativi in ordine alle capacità genitoriali della ricorrente, anche alla luce delle valutazioni espresse dal Consultorio familiare di Ancona nell'ambito del procedimento originariamente pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni delle Marche.
Gli accordi raggiunti dalle parti possono essere omologati anche con riguardo al contributo al mantenimento, il cui ammontare risulta proporzionato alla situazione economica dei genitori e congruo rispetto ai tempi di permanenza della minore presso ciascuno di essi. La minore, infatti, sarà accudita in via esclusiva dalla madre, ad eccezione degli incontri protetti, con ogni conseguente onere a carico della stessa in termini di mantenimento ordinario.
Le spese di lite sono compensate, così come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione respinta, così provvede: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in Afghanistan in data 5.08.2015, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Falconara Marittima (AN) al n. 7 parte 2 serie C;
ordina all'ufficiale di stato civile competente di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
omologa gli accordi raggiunti dalle parti che di seguito si trascrivono:
- la minore sarà affidata in via super-esclusiva alla sig.ra presso la quale Parte_1 resterà collocata;
- revoca della sospensione del sig. dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla CP_1 figlia minore e revoca del divieto di avvicinamento alla sig.ra e alla minore, Parte_1 disposto in via provvisoria e urgente da parte del Tribunale per i Minorenni;
- il sig. potrà vedere la minore nell'ambito degli incontri protetti che saranno CP_1 organizzati dai Servizi Sociali di Falconara Marittima, ai quali si attribuisce l'incarico di mantenere intraprendere ogni opportuna iniziativa per il supporto del nucleo familiare;
- il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1
l'importo di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore;
- le spese straordinarie relative alla minore, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
- l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra Parte_1
- il sig. roseguirà il percorso di supporto per uomini maltrattanti e avvierà un percorso CP_1 di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare di Ancona,
- i servizi sociali di Falconara Marittima manterranno la vigilanza sul nucleo familiare, trasmettendo relazioni di aggiornamento semestrali al giudice tutelare, previa interlocuzione con il Consultorio familiare di Ancona e Punto Voce del Polo 9 in merito all'andamento dei percorsi del sig. CP_1
4 si occuperanno altresì di organizzare incontri protetti settimanali tra il padre e la minore, CP_1 relazionando al giudice tutelare in merito all'andamento degli stessi;
compensa le spese di lite.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali di Falconara Marittima.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 9.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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