Sentenza 11 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/11/2003, n. 16983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16983 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 698 3 /03 Oggetto Lavoro Composta dagfi Ill.mi sigg.ri Magistral Presidente R.G.N. 18865/00 Dott. Salvatore SENESE Rel. Consigliere Cron.34739 Dott. Pietro CUOCO Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere Ud. 03/03/03 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: AE, GE elettivamente domiciliata in SUPREMA DI CASSAZIONE,CANCELLERIA DELLA CORTE rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO LOPEZ, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2003 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 1292 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta -1- delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 59/00 del Tribunale di CROTONE, depositata il 04/02/00 R.G.N. 754/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/03 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine rigetto. : -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 2 maggio 1995 AN GE propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Crotone, a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere il биоло riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità e la condanna dell'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) al pagamento delle conseguenti somme. A seguito d'una nuova consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, rilevando che la GE godeva di condizioni cliniche accettabili e che, considerando la sua attività di operaia e cameriera, le infermità accertate (in particolare, cistocele, rettocele e lordosi cervicale) non riducevano in misura determinante la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ha respinto la domanda. Per la cassazione di questa sentenza ricorre AN GE, percorrendo le linee d'un unico motivo;
l'I.N.P.S. resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del R.D.L. 14 settembre 1939 n. 639 e dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222 nonché omessa ed insufficiente motivazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale 1. aveva acriticamente recepito l'indagine tecnica d'ufficio, che non aveva concretamente considerato e valutato l'età della ricorrente e la sua attività lavorativa;
2. aveva ritenuto che fosse tuttora in atto il lavoro della ricorrente, pur avendo costei prodotto, con il ricorso d'appello, un 5 documento attestante che la sua attività lavorativa era cessata il 30 ottobre 1991 con le dimissioni per ragioni di salute;
3. aveva indicato un'infermità (lordosi cervicale) neppure esposta in diagnosi;
4. non aveva dato rilievo alle note depositate dopo la consulenza tecnica d'ufficio, dalle quali emergevano molteplici infermità (diabete, ipertensione, grave ipoacusia, incontinenza urinaria, stato ansioso depressivo), che nel loro complesso erano causa d'una determinante riduzione della capacità lavorativa;
5. e non aveva considerato l'usura. Il ricorso è infondato. Premesso che la riduzione della capacità lavorativa, in misura determinante ai fini del diritto in controversia coinvolge ogni lavoro che l'assicurato per condizioni fisiche preparazione culturale ed esperienza professionale sia in grado di svolgere (Cass. 28 dicembre 1996 n. 11541), nel caso in esame, dall'indagine eseguita dal consulente tecnico d'ufficio, il Tribunale ha (come è sua funzione) direttamente dedotto il proprio giudizio (è questa deduzione che la sentenza descrive con l'espressione - "è emerso che" - riportata nello stesso ricorso). La valutazione dell'attività è, poi, dal giudicante effettuata non solo in riferimento al modulo generale ("attività confacenti alle sue attitudini”), bensì, più specificamente, all'attività effettivamente svolta ("e ciò, tenendosi nel debito conto che trattasi di soggetto dedito all'attività di operaia e cameriera"). Poiché, nelle controversie ove si debba accertare la misura della : lamentata riduzione della capacità lavorativa, il consulente d'ufficio, 6 attraverso la preliminare identificazione del periziando, è ben a conoscenza della relativa età, questa resta l'ovvio - pur tacito - immanente presupposto d'ogni valutazione, ove non emerga specificamente il contrario. - l'aveva benLuovo Nel caso in esame, Tribunale ha poi valutato anche la lordosi cervicale (ed il fatto che questa, in un elenco conclusivo, non sia stata menzionata dal consulente d'ufficio, che - peraltro diagnosticata, è irrilevante). La ricorrente non indica quale rilievo avrebbe potuto poi avere il documento attestante le sue dimissioni per motivi di salute, risalente al 30 ottobre 1991 (la cui produzione in appello sarebbe stata peraltro intempestiva: Cass. 20 gennaio 2003 n. 745): la censura relativa all'omessa valutazione dell'atto è pertanto irrilevante. Attraverso le note difensive non si segnalavano (né ciò la stessa ricorrente lamenta) fatti patologici diversi da quelli accertati dal consulente d'ufficio; diverso (e, in quanto riferibile all'invalidità civile, irrilevante) era il parametro di valutazione che ella aveva proposto. Poiché il consulente tecnico d'ufficio aveva ritenuto che la percentuale d'invalidità era ben lontana dalla soglia di rilevanza, il presupposto che rendesse necessario valutare l'incidenza dell'usura (la prossimità della misura di riduzione della capacità lavorativa alla soglia legale d'invalidità: Cass. 4 marzo 1997 n. 1885) non sussisteva. Il ricorso deve essere respinto. In ordine alle spese, la richiesta del controricorrente Istituto, diretta alla condanna della ricorrente per non avere costei provato lo stato di non abbiente (stato che, secondo l'Istituto, condizionerebbe, a seguito di Corte cost. 13 aprile 1994 n. 134, il non 7 assoggettamento alle spese del giudizio nelle controversie previdenziali), è infondata. E' da premettere che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 135 del 1987, restrittivamente delineando l'area dei beneficiari dell'esonero 0 previsto dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. ed ipotizzando l'eventuale 01 esclusione dei lavoratori “abbienti", aveva tuttavia affermato che "la concreta determinazione delle condizioni e degli estremi della situazione di abbiente..... importa scelte affidate alla discrezionalità del legislatore". Espressamente richiamando questo pensiero, Corte cost. 13 aprile 1994 n. 134 ha dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 38 Cost., l'art. 4 comma secondo del decreto legge 19 settembre 1992 n. 384 (convertito in legge 14 novembre 1992 n. 438), perché "disattendendo tali precise indicazioni sui limiti d'una possibile revisione riduttiva della disciplina dell'esonero ed obliterando la valenza di quel meccanismo ai fini dell'eliminazione del rischio processuale per la generalità degli assicurati ai quali non sia riferibile un'ipotetica condizione di abbienza, ha operato un'indiscriminata abrogazione dell'esonero stesso, trascurando qualunque distinzione fra abbienti e non abbienti". La stessa sentenza, in seguito alla predetta dichiarazione d'illegittimità costituzionale, ha tuttavia ritenuto assorbita la questione proposta in via subordinata nei confronti dell'indicato art. 4, “nella parte in cui non fa salva dall'abrogazione la posizione dei lavoratori non abbienti". Dalla predetta dichiarazione d'incostituzionalità la giurisprudenza di legittimità ha dedotto l'integrale permanente vigenza dell'art. 152 disp. att. Me 8 cod. proc. civ. (e plurimis, Cass. 20 agosto 1997 n. 7776, Cass. 23 gennaio 1996 n. 482, Cass. 13 ottobre 1995 n. 10694). La distinzione fra abbienti e non abbienti, ipotizzata de jure condendo dalla Corte costituzionale e fondamento d'una specifica : successiva eccezione d'incostituzionalità (che la stessa sentenza ha ritenuto assorbita), non è limite della ritenuta illegittimità (e della conseguente integrale reviviscenza del predetto art. 152), bensì mero argomento della relativa decisione. Il ricorso deve essere respinto. E nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte respinge il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2003. Il Consigliere estensore Cietro Cuoro IL PRESIDENTE Valietu ANCELLIERE Depositato in Cancelleria 11 NOV. 2003, joggi, IL CANCELLIERE молё 0