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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 09/04/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5358/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Farina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5358/2023 promossa da:
BNL LEASING S.p.A. (succeduta a BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS S.p.A., nella titolarità dei diritti dedotti per effetto di scissione posta in essere con atto in data 12.4.2019 - cfr. doc. 16) C.F. e P. IVA 09973940969, con sede in Milano, Piazza Lina Bo Bardi 3, in persona del suo procuratore
Dott. Stefano Caldon, , rappresentata, difesa e domiciliata dall'Avv. Luca Candiani, C.F.
[...], con studio in Milano, Via Freguglia 10, fax 02 55196054, posta elettronica certificata luca.candiani@milano.pecavvocati.it (indirizzo al quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca Ciappina, C.F. [...], in Varese, Via Puccini, 7
ATTORE contro
C.M.C. COMMERCIALE S.R.L.S. , c.f. 03744560123 03744560123, con sede legale in Gllarate
(VA) alla Via Cattaneo n. 9, in persona del legale rappresentante p.t. Elena Giacometti (CF:
[...]) nata a [...] il [...] e residente a [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Fiorella (C.F. [...]), con questi elettivamente domiciliata in Campobasso alla Via Gorizia 1
CONVENUTO
OGGETTO: Leasing
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. , Bnl Leasing s.p.a. conveniva in giudizio Cmc Commerciale
s.r.l. per sentirla condannare alla restituzione in proprio favore del complesso immobiliare sito in
Cardano al Campo, via A. Cantore n. 28, con applicazione della misura di coercizione di cui all'art. 614-bis c.p.c. Adduceva, a fondamento della propria pretesa la risoluzione del contratto di leasing stipulato con la società utilizzatrice Cmc s.r.l., avente ad oggetto il complesso immobiliare, concesso in sublocazione da Cmc s.r.l. a Cmc commerciale s.r.l.
Con comparsa di risposta si costituiva tempestivamente in giudizio Cmc Commerciale s.r.l., che invocava l'autorizzazione alla chiamata in causa di Cmc s.r.l., nei cui confronti prospettava domanda di condanna per inadempimento contrattuale, e che insisteva per il rigetto delle pretese attoree.
Il Giudice, istruita la causa su base esclusivamente documentale, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni.
***
Reputa il Tribunale che le domande di Bnl Leasing s.p.a. siano infondate.
La domanda di condanna alla restituzione del compendio immobiliare dev'essere respinta.
Onde perimetrare i fatti posti a fondamento della pretesa, vanno esaminati i documenti dimessi in atti.
Al doc. 1 attoreo, risulta prodotto il contratto di leasing finanziario in forza del quale Bnp Paribas
Leasing Solutions s.p.a. (cui è succeduta nel rapporto contrattuale, per effetto della scissione di cui al doc. 16 attoreo, l'odierna attrice) ha concesso in godimento il compendio immobiliare in favore di
Cmc s.r.l.
Detto compendio, sito in Cardano Al Campo (Va) via A. Cantore n. 28, è individuato catastalmente dall'art. 3 del contratto, il quale a sua volta fa richiamo al contratto di compravendita che ha preceduto la concessione in godimento del bene. A quanto si evince dal doc. 2 attoreo, che attesta l'avvenuta stipula della compravendita, l'immobile acquistato da Bnl e poi concesso in leasing in favore di Cmc
s.r.l. è catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del citato Comune come segue:
- fg. 11, mapp. 2468, sub 502;
- fg 11, mapp. 2468, sub 6;
- fg 11, mapp. 2468, sub 2;
- fg 11, mapp. 2468, sub 1. Il compendio immobiliare è inoltre individuato al Catasto Terreni di detto Comune al fg. 9, mapp.
2468.
È incontestato che detta società sia risultata morosa rispetto all'obbligo di pagamento dei canoni, per il complessivo importo di euro 190272,54. L'art. 17 del contratto di cui al citato doc. 1 prevede una clausola risolutiva espressa per il mancato pagamento dei canoni di locazione, di cui l'attrice ha dichiarato di volersi avvalere con la dichiarazione di cui al doc. 6, datata 27.12.2021.
È altresì prodotto in atti (doc. 1 di parte convenuta) il contratto di affitto di azienda in forza del quale
Cmc s.r.l. ha concesso in godimento a Cmc Commerciale s.r.l.s. il compendio immobiliare oggetto di leasing, datato 7.8.2020.
2 Dalla risoluzione di diritto del contratto di leasing parte attrice pretende di far discendere, invocando l'art. 1595 comma 3 c.c., il diritto ad agire in via diretta nei confronti del sub-conduttore per la restituzione dell'immobile.
Prima di procedere alla disamina della disposizione invocata, va premesso che l'attrice non invoca il diritto di proprietà sul compendio immobiliare e non agisce in rivendica ai sensi dell'art. 948 c.c.; essa per contro promuove un'azione di natura personale e obbligatoria nei confronti del subaffittuario, fondata sul rapporto contrattuale di leasing e di affitto e sulla loro cessazione.
Inquadrata in questi termini la domanda, va altresì premesso che nulla osta all'applicazione analogica dell'art. 1595 c.c. al contratto di leasing.
Infatti, la disciplina di cui alla legge 124-2017 (art. 1, commi 136 e seguenti) fornisce una disciplina parziale della locazione finanziaria, le cui lacune possono dunque essere colmate dal richiamo di disposizioni codicistiche, anche a titolo analogico.
Nel caso della locazione finanziaria, nulla osta all'applicazione analogica dell'art. 1595 co 3 c.c.
Ricorre infatti la eadem ratio, consistente nel nesso di derivazione sussistente fra il contratto di locazione – così come il contratto di leasing – e quello di sublocazione o subaffitto. Detto nesso giustifica la incidenza delle sorti del contratto-base sul contratto derivato.
Tuttavia, l'interpretazione dell'art. 1595 comma 3 c.c. prospettata da parte attrice, dalla quale discende la pretesa restitutoria, risulta incoerente con la lettera e la ratio della disposizione e pertanto insuscettibile di accoglimento.
La disposizione in esame, a differenza del comma 1 della medesima norma, non prevede un'azione diretta di restituzione da parte del locatore (nel caso di specie, il finanziatore nel contratto di leasing) nei riguardi del subaffittuario o subconduttore.
È consolidata in giurisprudenza di legittimità la tesi della natura eccezionale e tassativa delle ipotesi di azione diretta nei casi di derivazione negoziale, in quanto derogatoria ai generali principi di relatività contrattuale e di indifferenza del terzo, previsti rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'art. 1372 c.c. (esemplificativamente, in materia di appalto, Cassazione civile sez. II, 02/08/2011,
n.16917), che postulano la tendenziale autonomia dei rapporti contrattuali avvinti da nesso di derivazione.
Il citato comma 3 prevede, sul piano sostanziale, la caducazione del contratto di sublocazione quale conseguenza dello scioglimento del contratto-base, e sul piano processuale l'estensione al subconduttore degli effetti del giudicato intercorso fra locatore e conduttore.
Secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale, la disposizione implica che la sentenza dichiarativa della risoluzione (giudiziale o di diritto) pronunciata fra le parti del rapporto-base assuma l'efficacia del titolo esecutivo per il rilascio nei confronti del subconduttore o subaffittuario (Cass.
08/11/2007, n. 23302).
Ai sensi della citata disposizione, pertanto, il locatore (nel caso di specie, il concedente in leasing), una volta procuratosi la statuizione giurisdizionale nei confronti del conduttore (o utilizzatore), può poi agire in esecuzione forzata direttamente nei confronti del subconduttore, sebbene questi non sia menzionato nel titolo.
La norma in esame non fonda, per contro, il diritto di agire in via diretta nei confronti del subconduttore per la restituzione del bene, in sede di ordinario giudizio di cognizione.
3 Una simile lettura contrasterebbe, oltre che con la lettera della disposizione e con la rilevata tassatività delle ipotesi di azione diretta, anche con la ratio della norma in esame. Essa intende promuovere l'unitarietà del giudicato sui due rapporti negoziali, sull'espresso presupposto tuttavia che il giudicato relativo al rapporto-base (“sentenza pronunciata tra il locatore e il conduttore”) debba estendersi al rapporto derivato, e che debba dunque essere logicamente preliminare. Se, prima della pronuncia di risoluzione fra locatore e conduttore, si consentisse al locatore di agire direttamente nei confronti del subconduttore per l'accertamento della caducazione dei due contratti e la restituzione del bene, si invertirebbe l'ordine logico presupposto dalla norma, che dunque non risulta autorizzare una simile pretesa. Né d'altra parte una simile pronuncia potrebbe fare stato nei confronti del conduttore, non evocato in giudizio, ostandovi l'art. 2909 c.c.
Incidentalmente, va osservato che non risulta emessa una sentenza fra l'odierno attore e Cmc s.r.l.; in atti è esclusivamente depositata domanda di rivendica con relativa ammissione allo stato passivo.
Alla luce di quanto si è sinora osservato, la domanda di restituzione va respinta.
La domanda non potrebbe trovare accoglimento neppure ove fosse qualificata quale domanda di rivendica ai sensi dell'art. 948 c.c.
Detta domanda sarebbe astrattamente ammissibile nei confronti del subaffittuario. Tuttavia, nel caso di specie, non ne risultano provati i presupposti costitutivi. Infatti “In tema di azione di rivendicazione” la "probatio diabolica" gravante sull'attore” consiste nella dismostrazione della
“proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25643 del 04/12/2014). Detta prova nel caso di specie non è stata fornita.
Sotto ogni profilo, la domanda risulta dunque infondata.
Ne consegue il rigetto della domanda di condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.
Le domande riconvenzionali svolte da parte convenuta nei confronti di Cmc s.r.l. non viene esaminata e risulta assorbita, data la estraneità di Cmc s.r.l. al presente giudizio.
Le spese di lite vengono poste a carico di parte attrice, in quanto soccombente. Esse vengono liquidate in dispositivo, in applicazione dello scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa e dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva;
la fase decisoria viene liquidata negli importi minimi, alla luce del modello decisorio prescelto;
la fase istruttoria non viene liquidata, in quanto non svolta. Il compenso così calcolato ammonta a euro 4358,00.
L'importo del contributo unificato relativo alla domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta si ritiene suscettibile di compensazione fra le parti, considerato che detta domanda è risultata assorbita.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, assorbite tutte le domande riconvenzionali svolte da parte convenuta , ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:
1) respinge tutte le domande svolte da BNL LEASING S.p.A. nei confronti di parte convenuta;
2) condanna BNL LEASING S.p.A. alla rifusione delle spese di lite nei confronti di parte convenuta, liquidate come segue: euro 4358,00 per compenso;
15 % del compenso per rimb. forf. spese generali;
cpa e iva se e come dovute per legge. Compensa le spese vive fra le parti.
4 Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna ed emessa a Busto Arsizio, 9 aprile 2025 e sottoscritta con firma digitale certificata
Il Giudice dott. Angelo Farina
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Farina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5358/2023 promossa da:
BNL LEASING S.p.A. (succeduta a BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS S.p.A., nella titolarità dei diritti dedotti per effetto di scissione posta in essere con atto in data 12.4.2019 - cfr. doc. 16) C.F. e P. IVA 09973940969, con sede in Milano, Piazza Lina Bo Bardi 3, in persona del suo procuratore
Dott. Stefano Caldon, , rappresentata, difesa e domiciliata dall'Avv. Luca Candiani, C.F.
[...], con studio in Milano, Via Freguglia 10, fax 02 55196054, posta elettronica certificata luca.candiani@milano.pecavvocati.it (indirizzo al quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca Ciappina, C.F. [...], in Varese, Via Puccini, 7
ATTORE contro
C.M.C. COMMERCIALE S.R.L.S. , c.f. 03744560123 03744560123, con sede legale in Gllarate
(VA) alla Via Cattaneo n. 9, in persona del legale rappresentante p.t. Elena Giacometti (CF:
[...]) nata a [...] il [...] e residente a [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Fiorella (C.F. [...]), con questi elettivamente domiciliata in Campobasso alla Via Gorizia 1
CONVENUTO
OGGETTO: Leasing
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. , Bnl Leasing s.p.a. conveniva in giudizio Cmc Commerciale
s.r.l. per sentirla condannare alla restituzione in proprio favore del complesso immobiliare sito in
Cardano al Campo, via A. Cantore n. 28, con applicazione della misura di coercizione di cui all'art. 614-bis c.p.c. Adduceva, a fondamento della propria pretesa la risoluzione del contratto di leasing stipulato con la società utilizzatrice Cmc s.r.l., avente ad oggetto il complesso immobiliare, concesso in sublocazione da Cmc s.r.l. a Cmc commerciale s.r.l.
Con comparsa di risposta si costituiva tempestivamente in giudizio Cmc Commerciale s.r.l., che invocava l'autorizzazione alla chiamata in causa di Cmc s.r.l., nei cui confronti prospettava domanda di condanna per inadempimento contrattuale, e che insisteva per il rigetto delle pretese attoree.
Il Giudice, istruita la causa su base esclusivamente documentale, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni.
***
Reputa il Tribunale che le domande di Bnl Leasing s.p.a. siano infondate.
La domanda di condanna alla restituzione del compendio immobiliare dev'essere respinta.
Onde perimetrare i fatti posti a fondamento della pretesa, vanno esaminati i documenti dimessi in atti.
Al doc. 1 attoreo, risulta prodotto il contratto di leasing finanziario in forza del quale Bnp Paribas
Leasing Solutions s.p.a. (cui è succeduta nel rapporto contrattuale, per effetto della scissione di cui al doc. 16 attoreo, l'odierna attrice) ha concesso in godimento il compendio immobiliare in favore di
Cmc s.r.l.
Detto compendio, sito in Cardano Al Campo (Va) via A. Cantore n. 28, è individuato catastalmente dall'art. 3 del contratto, il quale a sua volta fa richiamo al contratto di compravendita che ha preceduto la concessione in godimento del bene. A quanto si evince dal doc. 2 attoreo, che attesta l'avvenuta stipula della compravendita, l'immobile acquistato da Bnl e poi concesso in leasing in favore di Cmc
s.r.l. è catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del citato Comune come segue:
- fg. 11, mapp. 2468, sub 502;
- fg 11, mapp. 2468, sub 6;
- fg 11, mapp. 2468, sub 2;
- fg 11, mapp. 2468, sub 1. Il compendio immobiliare è inoltre individuato al Catasto Terreni di detto Comune al fg. 9, mapp.
2468.
È incontestato che detta società sia risultata morosa rispetto all'obbligo di pagamento dei canoni, per il complessivo importo di euro 190272,54. L'art. 17 del contratto di cui al citato doc. 1 prevede una clausola risolutiva espressa per il mancato pagamento dei canoni di locazione, di cui l'attrice ha dichiarato di volersi avvalere con la dichiarazione di cui al doc. 6, datata 27.12.2021.
È altresì prodotto in atti (doc. 1 di parte convenuta) il contratto di affitto di azienda in forza del quale
Cmc s.r.l. ha concesso in godimento a Cmc Commerciale s.r.l.s. il compendio immobiliare oggetto di leasing, datato 7.8.2020.
2 Dalla risoluzione di diritto del contratto di leasing parte attrice pretende di far discendere, invocando l'art. 1595 comma 3 c.c., il diritto ad agire in via diretta nei confronti del sub-conduttore per la restituzione dell'immobile.
Prima di procedere alla disamina della disposizione invocata, va premesso che l'attrice non invoca il diritto di proprietà sul compendio immobiliare e non agisce in rivendica ai sensi dell'art. 948 c.c.; essa per contro promuove un'azione di natura personale e obbligatoria nei confronti del subaffittuario, fondata sul rapporto contrattuale di leasing e di affitto e sulla loro cessazione.
Inquadrata in questi termini la domanda, va altresì premesso che nulla osta all'applicazione analogica dell'art. 1595 c.c. al contratto di leasing.
Infatti, la disciplina di cui alla legge 124-2017 (art. 1, commi 136 e seguenti) fornisce una disciplina parziale della locazione finanziaria, le cui lacune possono dunque essere colmate dal richiamo di disposizioni codicistiche, anche a titolo analogico.
Nel caso della locazione finanziaria, nulla osta all'applicazione analogica dell'art. 1595 co 3 c.c.
Ricorre infatti la eadem ratio, consistente nel nesso di derivazione sussistente fra il contratto di locazione – così come il contratto di leasing – e quello di sublocazione o subaffitto. Detto nesso giustifica la incidenza delle sorti del contratto-base sul contratto derivato.
Tuttavia, l'interpretazione dell'art. 1595 comma 3 c.c. prospettata da parte attrice, dalla quale discende la pretesa restitutoria, risulta incoerente con la lettera e la ratio della disposizione e pertanto insuscettibile di accoglimento.
La disposizione in esame, a differenza del comma 1 della medesima norma, non prevede un'azione diretta di restituzione da parte del locatore (nel caso di specie, il finanziatore nel contratto di leasing) nei riguardi del subaffittuario o subconduttore.
È consolidata in giurisprudenza di legittimità la tesi della natura eccezionale e tassativa delle ipotesi di azione diretta nei casi di derivazione negoziale, in quanto derogatoria ai generali principi di relatività contrattuale e di indifferenza del terzo, previsti rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'art. 1372 c.c. (esemplificativamente, in materia di appalto, Cassazione civile sez. II, 02/08/2011,
n.16917), che postulano la tendenziale autonomia dei rapporti contrattuali avvinti da nesso di derivazione.
Il citato comma 3 prevede, sul piano sostanziale, la caducazione del contratto di sublocazione quale conseguenza dello scioglimento del contratto-base, e sul piano processuale l'estensione al subconduttore degli effetti del giudicato intercorso fra locatore e conduttore.
Secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale, la disposizione implica che la sentenza dichiarativa della risoluzione (giudiziale o di diritto) pronunciata fra le parti del rapporto-base assuma l'efficacia del titolo esecutivo per il rilascio nei confronti del subconduttore o subaffittuario (Cass.
08/11/2007, n. 23302).
Ai sensi della citata disposizione, pertanto, il locatore (nel caso di specie, il concedente in leasing), una volta procuratosi la statuizione giurisdizionale nei confronti del conduttore (o utilizzatore), può poi agire in esecuzione forzata direttamente nei confronti del subconduttore, sebbene questi non sia menzionato nel titolo.
La norma in esame non fonda, per contro, il diritto di agire in via diretta nei confronti del subconduttore per la restituzione del bene, in sede di ordinario giudizio di cognizione.
3 Una simile lettura contrasterebbe, oltre che con la lettera della disposizione e con la rilevata tassatività delle ipotesi di azione diretta, anche con la ratio della norma in esame. Essa intende promuovere l'unitarietà del giudicato sui due rapporti negoziali, sull'espresso presupposto tuttavia che il giudicato relativo al rapporto-base (“sentenza pronunciata tra il locatore e il conduttore”) debba estendersi al rapporto derivato, e che debba dunque essere logicamente preliminare. Se, prima della pronuncia di risoluzione fra locatore e conduttore, si consentisse al locatore di agire direttamente nei confronti del subconduttore per l'accertamento della caducazione dei due contratti e la restituzione del bene, si invertirebbe l'ordine logico presupposto dalla norma, che dunque non risulta autorizzare una simile pretesa. Né d'altra parte una simile pronuncia potrebbe fare stato nei confronti del conduttore, non evocato in giudizio, ostandovi l'art. 2909 c.c.
Incidentalmente, va osservato che non risulta emessa una sentenza fra l'odierno attore e Cmc s.r.l.; in atti è esclusivamente depositata domanda di rivendica con relativa ammissione allo stato passivo.
Alla luce di quanto si è sinora osservato, la domanda di restituzione va respinta.
La domanda non potrebbe trovare accoglimento neppure ove fosse qualificata quale domanda di rivendica ai sensi dell'art. 948 c.c.
Detta domanda sarebbe astrattamente ammissibile nei confronti del subaffittuario. Tuttavia, nel caso di specie, non ne risultano provati i presupposti costitutivi. Infatti “In tema di azione di rivendicazione” la "probatio diabolica" gravante sull'attore” consiste nella dismostrazione della
“proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25643 del 04/12/2014). Detta prova nel caso di specie non è stata fornita.
Sotto ogni profilo, la domanda risulta dunque infondata.
Ne consegue il rigetto della domanda di condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.
Le domande riconvenzionali svolte da parte convenuta nei confronti di Cmc s.r.l. non viene esaminata e risulta assorbita, data la estraneità di Cmc s.r.l. al presente giudizio.
Le spese di lite vengono poste a carico di parte attrice, in quanto soccombente. Esse vengono liquidate in dispositivo, in applicazione dello scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa e dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva;
la fase decisoria viene liquidata negli importi minimi, alla luce del modello decisorio prescelto;
la fase istruttoria non viene liquidata, in quanto non svolta. Il compenso così calcolato ammonta a euro 4358,00.
L'importo del contributo unificato relativo alla domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta si ritiene suscettibile di compensazione fra le parti, considerato che detta domanda è risultata assorbita.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, assorbite tutte le domande riconvenzionali svolte da parte convenuta , ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:
1) respinge tutte le domande svolte da BNL LEASING S.p.A. nei confronti di parte convenuta;
2) condanna BNL LEASING S.p.A. alla rifusione delle spese di lite nei confronti di parte convenuta, liquidate come segue: euro 4358,00 per compenso;
15 % del compenso per rimb. forf. spese generali;
cpa e iva se e come dovute per legge. Compensa le spese vive fra le parti.
4 Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna ed emessa a Busto Arsizio, 9 aprile 2025 e sottoscritta con firma digitale certificata
Il Giudice dott. Angelo Farina
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