CA
Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/01/2024, n. 4244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4244 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
- dott.ssa Chiara De Franco Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 22/11/2023 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1989/2020 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Sica
Pt_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, si opponeva all'avviso di addebito n. 371 2018 002223487, notificato Controparte_1 il 22.1.2019, con il quale l'Istituto richiedeva il pagamento della somma di € 9.081,88 a titolo di contribuzione e sanzioni per l'anno 2011.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente contestava il suo obbligo di iscrizione alla gestione separata e, di conseguenza, la sussistenza dell'obbligo contributivo, Pt_1
eccependo altresì la prescrizione quinquennale dei contributi richiesti.
Si costituiva in giudizio l' che resisteva all'avverso ricorso, chiedendo il rigetto della Pt_1
domanda.
All'esito della discussione della causa, il Tribunale, con sentenza n. 870/2020 del
16.7.2020, dichiarava prescritta la pretesa contributiva, atteso che, tra la data di scadenza prevista per il pagamento dell'imposte dovute per l'anno 2011 (9.7.2012) e quella di notifica del primo atto interruttivo da parte dell'Istituto (23.8.2017), era spirato il termine prescrizione quinquennale, non sussistendo il dolo del contribuente invocato dall' Pt_1
ai fini della sospensione dei relativi termini.
Con ricorso depositato presso questa Corte il 17.9.2020 l' ha proposto appello Pt_1 avverso la suddetta sentenza, chiedendone l'integrale riforma.
A sostegno del gravame, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha omesso di considerare che il termine prescrizionale rimane sospeso nell'ipotesi, ricorrente nel caso in esame, di mancata compilazione del quadro RR che, costituendo ipotesi di occultamento doloso del credito, giustifica ex art. 2941 n.8 c.c. la sospensione della prescrizione e l'irrogazione delle sanzioni nella misura applicata;
nonché nella parte in cui ha ritenuto che il dies a quo della prescrizione coincidesse con il termine ultimo di pagamento del saldo senza maggiorazioni, e non con la data di trasmissione della denuncia dei redditi, nel caso di specie il 27.9.2012.
L'appellato è rimasto contumace nonostante la rituale notificazione del ricorso in data
7.2.2022.
2.- L'appello è infondato.
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, i contributi richiesti risultano prescritti.
Il Tribunale si è soffermato, in particolare, sulla questione dell'individuazione del momento iniziale cui ancorare la decorrenza del termine quinquennale di legge, su cui vi
è stato, in passato, contrasto nella giurisprudenza di merito e di legittimità, ma che, a partire dall'arresto compiuto da Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018 n. 27950, appare ormai risolto sulla base di condivisibili riflessioni che hanno dato luogo al formarsi di un orientamento ormai consolidato, cui anche questo Collegio ritiene di dare continuità (cfr., da ultimo, Cass. ord. 7379/2022; Cass. ord. 19403/2019; Cass. ord. 4329/2019).
Le argomentazioni della Suprema Corte muovono dal rilievo che, in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito
(Cass. 29 maggio 2017, n. 13463); e che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta, ovvero dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui
«i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). Deve aversi riguardo, quindi, alla regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d Igs. 9 luglio 1997, n.
241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
Quest'ultima, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (cfr. Cass. 4 febbraio 2011, n.
2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge, e ad essa, semmai, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (sull'affermazione del principio, in diversa fattispecie, cfr. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054).
Non diversamente, anche i successivi atti con cui l' abbia accertato, Controparte_2
ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell' (Cass. 13463/2017 cit.). Pt_1
Ebbene, prosegue la Suprema Corte, “… nel caso di specie … l'art. 1, comma 1, D.P.C.M.
10.6.2010, cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, (…) debbano effettuare i versamenti entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b). Nel caso in esame (…) il termine decorre dal 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D..P.C.M. cit., irrilevante all'uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento” (Cass. 21472/2020).
Nel caso di specie, l' , come già rilevato dal Giudice di prime cure, non ha Pt_1
tempestivamente interrotto la prescrizione, inviando una raccomandata interruttiva pervenuta all'originario ricorrente in data 23.8.2017, quando il termine quinquennale era ormai inutilmente decorso (docc. in prodd.). 3.- In questo grado di giudizio, inoltre, l' ha ribadito la circostanza della Pt_1
mancata compilazione del quadro RR del modello della dichiarazione dei redditi, adibito Org_ alla determinazione dei contributi da parte del , invocando di conseguenza la sospensione del termine prescrizionale ex art. 2948, n. 8, c.c., giacché, a dire dell'Istituto, tale ipotesi integrerebbe una condotta dolosa di occultamento.
L'assunto è infondato.
Osserva la Corte, ribadendo il proprio consolidato orientamento, che, affinché possa ravvisarsi il dolo del debitore, è necessario che la dichiarazione, ovvero l'omessa dichiarazione, se doverosa, oltre ad essere contraria al vero, sia anche caratterizzata dalla consapevolezza della circostanza taciuta e da conseguente volontà decipiente, in quanto intenzionalmente resa con la coscienza di impedire in tal modo al creditore di poter esercitare il proprio diritto (cfr. Cass. n. 19240/2013); occorre inoltre che, ove il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito, ciò abbia determinato l'obbiettiva impossibilità per il creditore di far valere le proprie ragioni, e non solo una mera difficoltà
(ex multis, Cass. n. 19640/2018; n. 21567/2014; n. 1222/2004).
Deve, dunque, escludersi che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l' , tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e Pt_2
l'occultamento doloso del debito contributivo (Cass. n. 7254/2021); si tratta, invece, di un accertamento di fatto, da compiersi sulla base delle allegazioni e delle risultanze probatorie, riservato al giudice del merito (Cass. n. 35364/2022; n. 6677/2019).
Nel caso di specie, premesso che l'originario ricorrente non ha certo reso una dichiarazione fiscale falsa, in quanto non ha occultato i propri redditi professionali, ma ha solo omesso di compilare quella parte del modulo che consente all' di Pt_2
previdenza di verificare agevolmente il regolare versamento dei contributi, deve escludersi che egli abbia fatto ciò al deliberato fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito nei confronti dell' , considerata, innanzi tutto, la controversa risoluzione Pt_2 della questione circa l'assoggettamento alla contribuzione in esame per i professionisti che versano, in base ai rispettivi ordinamenti professionali, soltanto i contributi integrativi e non anche quelli c.d. soggettivi, questione risolta solo da recenti interventi della
Suprema Corte (in particolare, Cass. civ., sez. lav., 23.01.2018, n. 1643 e, per quanto riguarda specificamente gli obblighi gravanti sugli avvocati, Cass. civ., sez. lav.,
17/12/2018, n. 32608).
Per contro, non appare ravvisabile alcuna impossibilità per l'Ente di verificare la sussistenza del proprio credito, avendo l'Istituto il potere di effettuare operazioni di verifica ad “incrocio” di banche dati, ossia le proprie e quelle del Fisco, e, quindi, di riscontrare la percezione di un reddito da lavoro autonomo non assoggettato a contribuzione;
né può tacersi la rilevanza dei profili di evidenza esterna, anche formale, della professione forense (come, in primis, l'iscrizione all'albo), che ulteriormente appaiono escludere quella impossibilità di verifica di cui si è detto (in termini, Cass. civ. sez. VI, ord., 3 novembre 2022 n. 32424).
In definitiva, ad avviso del Collegio, l' era ben in grado di accertare il proprio credito Pt_1
sulla base della sola dichiarazione fiscale, anche senza la puntuale compilazione del c.d. quadro RR.
Deve, pertanto, ribadirsi, in conformità alla sentenza di primo grado, che, non operando alcuna sospensione della prescrizione e non avendo efficacia interruttiva la presentazione della dichiarazione fiscale, il credito vantato dall' nei confronti dell'odierno Pt_2
appellato per l'anno 2011 si è estinto per prescrizione prima della notifica dell'avviso di iscrizione alla Gestione Separata, avvenuta pacificamente in data 23.8.2017.
4.- Nulla sulle spese, data la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 22.11.2023
Il Presidente estensore dott.ssa Carmen Lombardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
- dott.ssa Chiara De Franco Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 22/11/2023 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1989/2020 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Sica
Pt_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, si opponeva all'avviso di addebito n. 371 2018 002223487, notificato Controparte_1 il 22.1.2019, con il quale l'Istituto richiedeva il pagamento della somma di € 9.081,88 a titolo di contribuzione e sanzioni per l'anno 2011.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente contestava il suo obbligo di iscrizione alla gestione separata e, di conseguenza, la sussistenza dell'obbligo contributivo, Pt_1
eccependo altresì la prescrizione quinquennale dei contributi richiesti.
Si costituiva in giudizio l' che resisteva all'avverso ricorso, chiedendo il rigetto della Pt_1
domanda.
All'esito della discussione della causa, il Tribunale, con sentenza n. 870/2020 del
16.7.2020, dichiarava prescritta la pretesa contributiva, atteso che, tra la data di scadenza prevista per il pagamento dell'imposte dovute per l'anno 2011 (9.7.2012) e quella di notifica del primo atto interruttivo da parte dell'Istituto (23.8.2017), era spirato il termine prescrizione quinquennale, non sussistendo il dolo del contribuente invocato dall' Pt_1
ai fini della sospensione dei relativi termini.
Con ricorso depositato presso questa Corte il 17.9.2020 l' ha proposto appello Pt_1 avverso la suddetta sentenza, chiedendone l'integrale riforma.
A sostegno del gravame, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha omesso di considerare che il termine prescrizionale rimane sospeso nell'ipotesi, ricorrente nel caso in esame, di mancata compilazione del quadro RR che, costituendo ipotesi di occultamento doloso del credito, giustifica ex art. 2941 n.8 c.c. la sospensione della prescrizione e l'irrogazione delle sanzioni nella misura applicata;
nonché nella parte in cui ha ritenuto che il dies a quo della prescrizione coincidesse con il termine ultimo di pagamento del saldo senza maggiorazioni, e non con la data di trasmissione della denuncia dei redditi, nel caso di specie il 27.9.2012.
L'appellato è rimasto contumace nonostante la rituale notificazione del ricorso in data
7.2.2022.
2.- L'appello è infondato.
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, i contributi richiesti risultano prescritti.
Il Tribunale si è soffermato, in particolare, sulla questione dell'individuazione del momento iniziale cui ancorare la decorrenza del termine quinquennale di legge, su cui vi
è stato, in passato, contrasto nella giurisprudenza di merito e di legittimità, ma che, a partire dall'arresto compiuto da Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018 n. 27950, appare ormai risolto sulla base di condivisibili riflessioni che hanno dato luogo al formarsi di un orientamento ormai consolidato, cui anche questo Collegio ritiene di dare continuità (cfr., da ultimo, Cass. ord. 7379/2022; Cass. ord. 19403/2019; Cass. ord. 4329/2019).
Le argomentazioni della Suprema Corte muovono dal rilievo che, in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito
(Cass. 29 maggio 2017, n. 13463); e che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta, ovvero dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui
«i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). Deve aversi riguardo, quindi, alla regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d Igs. 9 luglio 1997, n.
241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
Quest'ultima, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (cfr. Cass. 4 febbraio 2011, n.
2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge, e ad essa, semmai, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (sull'affermazione del principio, in diversa fattispecie, cfr. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054).
Non diversamente, anche i successivi atti con cui l' abbia accertato, Controparte_2
ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell' (Cass. 13463/2017 cit.). Pt_1
Ebbene, prosegue la Suprema Corte, “… nel caso di specie … l'art. 1, comma 1, D.P.C.M.
10.6.2010, cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, (…) debbano effettuare i versamenti entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b). Nel caso in esame (…) il termine decorre dal 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D..P.C.M. cit., irrilevante all'uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento” (Cass. 21472/2020).
Nel caso di specie, l' , come già rilevato dal Giudice di prime cure, non ha Pt_1
tempestivamente interrotto la prescrizione, inviando una raccomandata interruttiva pervenuta all'originario ricorrente in data 23.8.2017, quando il termine quinquennale era ormai inutilmente decorso (docc. in prodd.). 3.- In questo grado di giudizio, inoltre, l' ha ribadito la circostanza della Pt_1
mancata compilazione del quadro RR del modello della dichiarazione dei redditi, adibito Org_ alla determinazione dei contributi da parte del , invocando di conseguenza la sospensione del termine prescrizionale ex art. 2948, n. 8, c.c., giacché, a dire dell'Istituto, tale ipotesi integrerebbe una condotta dolosa di occultamento.
L'assunto è infondato.
Osserva la Corte, ribadendo il proprio consolidato orientamento, che, affinché possa ravvisarsi il dolo del debitore, è necessario che la dichiarazione, ovvero l'omessa dichiarazione, se doverosa, oltre ad essere contraria al vero, sia anche caratterizzata dalla consapevolezza della circostanza taciuta e da conseguente volontà decipiente, in quanto intenzionalmente resa con la coscienza di impedire in tal modo al creditore di poter esercitare il proprio diritto (cfr. Cass. n. 19240/2013); occorre inoltre che, ove il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito, ciò abbia determinato l'obbiettiva impossibilità per il creditore di far valere le proprie ragioni, e non solo una mera difficoltà
(ex multis, Cass. n. 19640/2018; n. 21567/2014; n. 1222/2004).
Deve, dunque, escludersi che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l' , tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e Pt_2
l'occultamento doloso del debito contributivo (Cass. n. 7254/2021); si tratta, invece, di un accertamento di fatto, da compiersi sulla base delle allegazioni e delle risultanze probatorie, riservato al giudice del merito (Cass. n. 35364/2022; n. 6677/2019).
Nel caso di specie, premesso che l'originario ricorrente non ha certo reso una dichiarazione fiscale falsa, in quanto non ha occultato i propri redditi professionali, ma ha solo omesso di compilare quella parte del modulo che consente all' di Pt_2
previdenza di verificare agevolmente il regolare versamento dei contributi, deve escludersi che egli abbia fatto ciò al deliberato fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito nei confronti dell' , considerata, innanzi tutto, la controversa risoluzione Pt_2 della questione circa l'assoggettamento alla contribuzione in esame per i professionisti che versano, in base ai rispettivi ordinamenti professionali, soltanto i contributi integrativi e non anche quelli c.d. soggettivi, questione risolta solo da recenti interventi della
Suprema Corte (in particolare, Cass. civ., sez. lav., 23.01.2018, n. 1643 e, per quanto riguarda specificamente gli obblighi gravanti sugli avvocati, Cass. civ., sez. lav.,
17/12/2018, n. 32608).
Per contro, non appare ravvisabile alcuna impossibilità per l'Ente di verificare la sussistenza del proprio credito, avendo l'Istituto il potere di effettuare operazioni di verifica ad “incrocio” di banche dati, ossia le proprie e quelle del Fisco, e, quindi, di riscontrare la percezione di un reddito da lavoro autonomo non assoggettato a contribuzione;
né può tacersi la rilevanza dei profili di evidenza esterna, anche formale, della professione forense (come, in primis, l'iscrizione all'albo), che ulteriormente appaiono escludere quella impossibilità di verifica di cui si è detto (in termini, Cass. civ. sez. VI, ord., 3 novembre 2022 n. 32424).
In definitiva, ad avviso del Collegio, l' era ben in grado di accertare il proprio credito Pt_1
sulla base della sola dichiarazione fiscale, anche senza la puntuale compilazione del c.d. quadro RR.
Deve, pertanto, ribadirsi, in conformità alla sentenza di primo grado, che, non operando alcuna sospensione della prescrizione e non avendo efficacia interruttiva la presentazione della dichiarazione fiscale, il credito vantato dall' nei confronti dell'odierno Pt_2
appellato per l'anno 2011 si è estinto per prescrizione prima della notifica dell'avviso di iscrizione alla Gestione Separata, avvenuta pacificamente in data 23.8.2017.
4.- Nulla sulle spese, data la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 22.11.2023
Il Presidente estensore dott.ssa Carmen Lombardi