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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/02/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 4002/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4002/2018, riservata in decisione all'udienza del 07.11.2024, con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
TRA
, in nome del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Francesco Napolitano, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Francesco
Saverio Di Nuzzo, sito in Nola (NA), alla Via Abate Minichini, I Traversa n. 1, il tutto come da procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, rappresentato e difesa dall'avv. Raffaele Serino, presso il cui studio Controparte_1 elettivamente domicilia, in Avella (NA), alla Via F.lli Cervi n. 4, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione di primo grado
APPELLATO
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2164/2018 del Giudice di Pace di Nola.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del 07.11.2024 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che, con atto di appello ritualmente notificato, la (nel prosieguo, Parte_1
per brevità, solo ) ha impugnato la sentenza n. 2164/2018 del Giudice di Pace di Nola, con la quale Pt_1
veniva accolta la domanda proposta da e volta ad ottenere - previo accertamento della Controparte_1
responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro occorso il 02.5.2016, alle Controparte_2
ore 12:30 circa, in Visciano (NA), alla Via Liveri, allorché la macchina agricola tg. BG955F, di proprietà di quest'ultimo ed assicurata con la , urtava il veicolo di proprietà dell'attore, Audi A1 tg. ET148YW Pt_1
– la condanna del e della , in solido, al ristoro dei danni patiti in conseguenza del citato CP_2 Pt_1
evento lesivo, quantificati dal giudice di prime cure in € 7.060,35, oltre interessi e spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 2.250,00.
L'appellante lamentava la violazione dell'art. 132 c.p.c., per erronea valutazione delle risultanze dell'espletata CTU ed omessa pronuncia in merito alle censure rivolte dalla compagnia assicurativa avverso l'elaborato peritale;
deduceva, altresì, la violazione dell'art. 116 c.p.c. per insufficienza degli elementi probatori e l'erronea valutazione dell'attendibilità dell'unico teste escusso nel primo grado di giudizio. Chiedeva, quindi, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, la riforma dell'impugnata sentenza con conseguente rigetto della domanda risarcitoria esperita in primo grado e la riduzione dei compensi ivi liquidati, sia per competenze professionali che per spese vive.
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di prime cure veniva reiterata dall'appellante con ricorso ex art. 351 c.p.c., depositato il 02.7.2018 e rigettato, per difetto dei presupposti prescritti dall'art. 283 c.p.c., con ordinanza del 20.8.2018.
Si costituiva in giudizio , il quale eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, Controparte_1
concludendo per il rigetto dello stesso, per tutte le ragioni indicate nella memoria difensiva, cui si fa qui espresso rinvio, con vittoria di spese di lite.
Non si costituiva in giudizio e, pertanto, all'udienza del 04.12.2018, appurata la Controparte_2
ritualità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
2 Così instaurato il contraddittorio, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 07.11.2024, con concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 27.4.2018, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 28.5.2018 ed iscrizione a ruolo in data 07.6.2018; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
Quanto al primo motivo di gravame, con cui la società appellante ha denunciato la violazione dell'art. 132
c.p.c. per errata “valutazione delle risultanze della relazione tecnica di ufficio” (cfr. pag. 3 dell'atto d'appello) ed omessa pronuncia sui rilievi svolti dal CTP della compagnia assicurativa nei confronti della CTU, occorre, innanzitutto, richiamare il consolidato principio espresso dai giudici di legittimità, secondo cui «Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perché incompatibili con le argomentazioni accolte» (cfr., ex multis, Cass. n.
10747/2019).
Trasponendo siffatto insegnamento al caso di specie, si osserva che il Giudice di Pace aderiva alle valutazioni dell'ausiliario con statuizione immune da censure, dal momento che il CTU aveva già puntualmente e diffusamente controdedotto ai rilievi critici svolti dal CTP della compagnia assicurativa, sia con riguardo alla comprovata e ritenuta sussistenza del nesso causale, sia con riguardo alla coerenza e compatibilità dei danni lamentati con la dinamica del sinistro (cfr. pag. 14 e ss. dell'elaborato peritale depositato il 14.12.2017 dal CTU, Ing. , allegato al fascicolo di primo grado). Persona_1
3 Conseguentemente, il Tribunale reputa destituita di fondamento la censura di insufficiente o apparente motivazione della sentenza, la quale, per le ragioni su esposte, avrebbe potuto reputarsi fondata solo laddove il Giudice di primo grado avesse omesso di indicare gli elementi da cui aveva tratto il proprio convincimento ovvero li avesse indicati in modo da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, ciò che non si è verificato nel caso in esame.
Piuttosto, la sentenza impugnata appare rispettosa delle vigenti prescrizioni codicistiche che richiedono la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, consistente “nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.).
Parimenti infondata si connota la censura afferente alla violazione dell'art. 116 c.p.c. per insufficienza degli elementi probatori raccolti in primo grado stante l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure e, in particolare, della testimonianza resa dal teste escusso, Tes_1
(cfr. verbale di udienza del 26.5.2017).
[...]
Come correttamente ritenuto dal Giudice di Pace, la dichiarazione testimoniale censurata offre, invero, decisivo supporto alla pretesa attorea, atteso che il testimone riferiva, con dovizia di particolari, le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, le modalità dell'investimento, nonché i danni riportati dal veicolo incidentato in conseguenza dell'impatto.
Dunque, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il teste rendeva circostanziate dichiarazioni sia in ordine all'esatta ubicazione del luogo dello scontro (cfr. verbale di udienza del 26.5.2017, dichiarazione
Testi testimoniale del “La Audi percorreva via Liveri, provenendo dal centro con direzione verso Liveri;
il trattore usciva in retromarcia da via Lavinaio, per immettersi in via Liveri;
preciso che via Lavinaio è posta sulla destra rispetto al senso di marcia dell'Audi”), sia in ordine alla sua esatta collazione rispetto allo stesso (cfr. verbale cit.: “quando ho visto l'incidente ero a piedi su via Liveri, alla distanza di circa 5/10 metri, di fronte alle vetture coinvolte”); individuava i punti d'urto e indicava dettagliatamente le componenti della carrozzeria dell'autovettura attorea danneggiate dall'impatto, precisando, altresì, che, a fronte della maggiore resistenza del veicolo di parte convenuta, i danni da questo riportati non erano stati particolarmente gravi (cfr. verbale cit.: “l'urto avveniva tra la parte posteriore del trattore (trinciaserramenti) e la parte anteriore dell'Audi. Il trattore riportava danni alla parte posteriore non particolarmente gravi trattandosi di metallo rigido, mentre l'Audi riportava danni alla parte anteriore
4 (paraurti/mascherina/cofano/fari/ecc., e ho notato anche lo scoppio degli airbag anteriori). Riconosco i danni subiti dall'Audi nelle foto che mi vengono mostrate, allegate alla produzione attorea, che sottoscrivo”).
Né rileva la circostanza che il teste, chiamato a rispondere sui capitolati di prova, abbia omesso di indicare le targhe dei veicoli coinvolti (cfr. pag. 7 atto di appello), atteso che trattasi di un dettaglio invero di difficile memorizzazione e la cui omissione non è di per sé idonea ad inficiare di inattendibilità una dichiarazione testimoniale che, invece, nel suo complesso risulta precisa, circostanziata e immune da profili di contraddittorietà in ordine all'accadimento dei fatti ed alle modalità di verificazione del sinistro.
Giova, per di più, precisare che la dedotta “insufficienza” e “contraddittorietà” della sentenza appellata “laddove il giudice di prime cure ritiene fondata la domanda sulla scorta della deposizione resa dall'unico teste indotto da parte istante” (cfr. pag. 6 atto di appello) postula il richiamo alla regola compendiata nel brocardo “unus testis, nullus testis” (peraltro espressamente richiamata dall'appellante in sede di ricorso ex art. 351 c.p.c.: cfr., sul punto, pag. 7 ricorso cit.), certamente superata nel nostro ordinamento e che mal si concilia col principio del prudente apprezzamento sancito dall'art. 116 c.p.c., in base al quale il Giudice deve valutare le prove non quantitativamente, per dare la prevalenza alle più numerose, ma qualitativamente, per dare la prevalenza alle più convincenti (cfr., ex multis, motivazione di Cass. civ., Sez. II, Sent. 14.06.2000, n. 8122).
La verificazione dell'incidente e l'esclusiva responsabilità del conducente del mezzo agricolo nella causazione dello stesso hanno trovato, peraltro, adeguato conforto probatorio, non solo nella deposizione testimoniale di cui si discorre, ma anche nella documentazione prodotta innanzi al giudice di prime cure, tra cui, in particolare, rileva il modello CAI, sottoscritto dalle parti coinvolte e mai specificatamente contestato, da cui emerge la dichiarazione di esclusiva responsabilità da parte del conducente del trattore
(cfr. modello CAI allegato al fascicolo di primo grado).
Dalle considerazioni finora sviluppate discende, dunque, il rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alla richiesta di riduzione delle spese e competenze professionali come liquidate nella sentenza appellata, la stessa deve essere rigettata in quanto non oggetto di specifico motivo di appello e, ad ogni buon conto, infondata, atteso che il Giudice di Pace ha legittimamente quantificato le spese di lite in €
2.250,00, di cui € 250,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi, contenendole in un importo inferiore a
5 quello massimo liquidabile (cfr. Cass. ord. n. 14198/2022) che, per le cause di valore fino ad € 26.000,00, con applicazione dei parametri massimi ratione temporis vigenti, ascendeva ad € 3.690,00.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di
[...]
sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2022, come aggiornato con D.M. n. Parte_1
147/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, al valore medio, leggermente ridotto, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta, con riduzione ai minimi per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria.
Le spese vanno, invece, compensate nei confronti di , stante la sua contumacia. Controparte_2
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entrata in vigore l'1.01.2013, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, che sancisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposta da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
appellata;
2. Condanna alla refusione delle spese processuali del giudizio di appello, Parte_1
in favore di , che liquida in € 3.380,00 per compensi professionali, oltre IVA e Controparte_1
CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
3. Compensa le spese di lite del presente grado nei confronti di;
Controparte_2
6 4. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso il 21.02.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4002/2018, riservata in decisione all'udienza del 07.11.2024, con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
TRA
, in nome del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Francesco Napolitano, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Francesco
Saverio Di Nuzzo, sito in Nola (NA), alla Via Abate Minichini, I Traversa n. 1, il tutto come da procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, rappresentato e difesa dall'avv. Raffaele Serino, presso il cui studio Controparte_1 elettivamente domicilia, in Avella (NA), alla Via F.lli Cervi n. 4, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione di primo grado
APPELLATO
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2164/2018 del Giudice di Pace di Nola.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del 07.11.2024 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che, con atto di appello ritualmente notificato, la (nel prosieguo, Parte_1
per brevità, solo ) ha impugnato la sentenza n. 2164/2018 del Giudice di Pace di Nola, con la quale Pt_1
veniva accolta la domanda proposta da e volta ad ottenere - previo accertamento della Controparte_1
responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro occorso il 02.5.2016, alle Controparte_2
ore 12:30 circa, in Visciano (NA), alla Via Liveri, allorché la macchina agricola tg. BG955F, di proprietà di quest'ultimo ed assicurata con la , urtava il veicolo di proprietà dell'attore, Audi A1 tg. ET148YW Pt_1
– la condanna del e della , in solido, al ristoro dei danni patiti in conseguenza del citato CP_2 Pt_1
evento lesivo, quantificati dal giudice di prime cure in € 7.060,35, oltre interessi e spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 2.250,00.
L'appellante lamentava la violazione dell'art. 132 c.p.c., per erronea valutazione delle risultanze dell'espletata CTU ed omessa pronuncia in merito alle censure rivolte dalla compagnia assicurativa avverso l'elaborato peritale;
deduceva, altresì, la violazione dell'art. 116 c.p.c. per insufficienza degli elementi probatori e l'erronea valutazione dell'attendibilità dell'unico teste escusso nel primo grado di giudizio. Chiedeva, quindi, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, la riforma dell'impugnata sentenza con conseguente rigetto della domanda risarcitoria esperita in primo grado e la riduzione dei compensi ivi liquidati, sia per competenze professionali che per spese vive.
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di prime cure veniva reiterata dall'appellante con ricorso ex art. 351 c.p.c., depositato il 02.7.2018 e rigettato, per difetto dei presupposti prescritti dall'art. 283 c.p.c., con ordinanza del 20.8.2018.
Si costituiva in giudizio , il quale eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, Controparte_1
concludendo per il rigetto dello stesso, per tutte le ragioni indicate nella memoria difensiva, cui si fa qui espresso rinvio, con vittoria di spese di lite.
Non si costituiva in giudizio e, pertanto, all'udienza del 04.12.2018, appurata la Controparte_2
ritualità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
2 Così instaurato il contraddittorio, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 07.11.2024, con concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 27.4.2018, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 28.5.2018 ed iscrizione a ruolo in data 07.6.2018; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
Quanto al primo motivo di gravame, con cui la società appellante ha denunciato la violazione dell'art. 132
c.p.c. per errata “valutazione delle risultanze della relazione tecnica di ufficio” (cfr. pag. 3 dell'atto d'appello) ed omessa pronuncia sui rilievi svolti dal CTP della compagnia assicurativa nei confronti della CTU, occorre, innanzitutto, richiamare il consolidato principio espresso dai giudici di legittimità, secondo cui «Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perché incompatibili con le argomentazioni accolte» (cfr., ex multis, Cass. n.
10747/2019).
Trasponendo siffatto insegnamento al caso di specie, si osserva che il Giudice di Pace aderiva alle valutazioni dell'ausiliario con statuizione immune da censure, dal momento che il CTU aveva già puntualmente e diffusamente controdedotto ai rilievi critici svolti dal CTP della compagnia assicurativa, sia con riguardo alla comprovata e ritenuta sussistenza del nesso causale, sia con riguardo alla coerenza e compatibilità dei danni lamentati con la dinamica del sinistro (cfr. pag. 14 e ss. dell'elaborato peritale depositato il 14.12.2017 dal CTU, Ing. , allegato al fascicolo di primo grado). Persona_1
3 Conseguentemente, il Tribunale reputa destituita di fondamento la censura di insufficiente o apparente motivazione della sentenza, la quale, per le ragioni su esposte, avrebbe potuto reputarsi fondata solo laddove il Giudice di primo grado avesse omesso di indicare gli elementi da cui aveva tratto il proprio convincimento ovvero li avesse indicati in modo da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, ciò che non si è verificato nel caso in esame.
Piuttosto, la sentenza impugnata appare rispettosa delle vigenti prescrizioni codicistiche che richiedono la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, consistente “nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.).
Parimenti infondata si connota la censura afferente alla violazione dell'art. 116 c.p.c. per insufficienza degli elementi probatori raccolti in primo grado stante l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure e, in particolare, della testimonianza resa dal teste escusso, Tes_1
(cfr. verbale di udienza del 26.5.2017).
[...]
Come correttamente ritenuto dal Giudice di Pace, la dichiarazione testimoniale censurata offre, invero, decisivo supporto alla pretesa attorea, atteso che il testimone riferiva, con dovizia di particolari, le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, le modalità dell'investimento, nonché i danni riportati dal veicolo incidentato in conseguenza dell'impatto.
Dunque, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il teste rendeva circostanziate dichiarazioni sia in ordine all'esatta ubicazione del luogo dello scontro (cfr. verbale di udienza del 26.5.2017, dichiarazione
Testi testimoniale del “La Audi percorreva via Liveri, provenendo dal centro con direzione verso Liveri;
il trattore usciva in retromarcia da via Lavinaio, per immettersi in via Liveri;
preciso che via Lavinaio è posta sulla destra rispetto al senso di marcia dell'Audi”), sia in ordine alla sua esatta collazione rispetto allo stesso (cfr. verbale cit.: “quando ho visto l'incidente ero a piedi su via Liveri, alla distanza di circa 5/10 metri, di fronte alle vetture coinvolte”); individuava i punti d'urto e indicava dettagliatamente le componenti della carrozzeria dell'autovettura attorea danneggiate dall'impatto, precisando, altresì, che, a fronte della maggiore resistenza del veicolo di parte convenuta, i danni da questo riportati non erano stati particolarmente gravi (cfr. verbale cit.: “l'urto avveniva tra la parte posteriore del trattore (trinciaserramenti) e la parte anteriore dell'Audi. Il trattore riportava danni alla parte posteriore non particolarmente gravi trattandosi di metallo rigido, mentre l'Audi riportava danni alla parte anteriore
4 (paraurti/mascherina/cofano/fari/ecc., e ho notato anche lo scoppio degli airbag anteriori). Riconosco i danni subiti dall'Audi nelle foto che mi vengono mostrate, allegate alla produzione attorea, che sottoscrivo”).
Né rileva la circostanza che il teste, chiamato a rispondere sui capitolati di prova, abbia omesso di indicare le targhe dei veicoli coinvolti (cfr. pag. 7 atto di appello), atteso che trattasi di un dettaglio invero di difficile memorizzazione e la cui omissione non è di per sé idonea ad inficiare di inattendibilità una dichiarazione testimoniale che, invece, nel suo complesso risulta precisa, circostanziata e immune da profili di contraddittorietà in ordine all'accadimento dei fatti ed alle modalità di verificazione del sinistro.
Giova, per di più, precisare che la dedotta “insufficienza” e “contraddittorietà” della sentenza appellata “laddove il giudice di prime cure ritiene fondata la domanda sulla scorta della deposizione resa dall'unico teste indotto da parte istante” (cfr. pag. 6 atto di appello) postula il richiamo alla regola compendiata nel brocardo “unus testis, nullus testis” (peraltro espressamente richiamata dall'appellante in sede di ricorso ex art. 351 c.p.c.: cfr., sul punto, pag. 7 ricorso cit.), certamente superata nel nostro ordinamento e che mal si concilia col principio del prudente apprezzamento sancito dall'art. 116 c.p.c., in base al quale il Giudice deve valutare le prove non quantitativamente, per dare la prevalenza alle più numerose, ma qualitativamente, per dare la prevalenza alle più convincenti (cfr., ex multis, motivazione di Cass. civ., Sez. II, Sent. 14.06.2000, n. 8122).
La verificazione dell'incidente e l'esclusiva responsabilità del conducente del mezzo agricolo nella causazione dello stesso hanno trovato, peraltro, adeguato conforto probatorio, non solo nella deposizione testimoniale di cui si discorre, ma anche nella documentazione prodotta innanzi al giudice di prime cure, tra cui, in particolare, rileva il modello CAI, sottoscritto dalle parti coinvolte e mai specificatamente contestato, da cui emerge la dichiarazione di esclusiva responsabilità da parte del conducente del trattore
(cfr. modello CAI allegato al fascicolo di primo grado).
Dalle considerazioni finora sviluppate discende, dunque, il rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alla richiesta di riduzione delle spese e competenze professionali come liquidate nella sentenza appellata, la stessa deve essere rigettata in quanto non oggetto di specifico motivo di appello e, ad ogni buon conto, infondata, atteso che il Giudice di Pace ha legittimamente quantificato le spese di lite in €
2.250,00, di cui € 250,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi, contenendole in un importo inferiore a
5 quello massimo liquidabile (cfr. Cass. ord. n. 14198/2022) che, per le cause di valore fino ad € 26.000,00, con applicazione dei parametri massimi ratione temporis vigenti, ascendeva ad € 3.690,00.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di
[...]
sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2022, come aggiornato con D.M. n. Parte_1
147/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, al valore medio, leggermente ridotto, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta, con riduzione ai minimi per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria.
Le spese vanno, invece, compensate nei confronti di , stante la sua contumacia. Controparte_2
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entrata in vigore l'1.01.2013, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, che sancisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposta da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
appellata;
2. Condanna alla refusione delle spese processuali del giudizio di appello, Parte_1
in favore di , che liquida in € 3.380,00 per compensi professionali, oltre IVA e Controparte_1
CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
3. Compensa le spese di lite del presente grado nei confronti di;
Controparte_2
6 4. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso il 21.02.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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