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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 20/10/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 1150/2025
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore dott. Andrea D'Alessio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, nato in [...] il [...], C.F. , CUI Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Iacono del Foro di Gorizia e C.F._2
Maria Virgilio del Foro di Bologna
ricorrente contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
QUESTURA DI UDINE resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 marzo 2025 ha impugnato il Parte_1 decreto del Questore della Provincia di Udine, emanato il 15 gennaio 2025 e notificato l'8 febbraio 2025, con cui è stato revocato il permesso di soggiorno per protezione speciale precedentemente rilasciato al ricorrente. Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha dedotto che:
- egli, cittadino turco di etnia curda, è entrato in Italia da minore, insieme ai familiari, tutti regolarmente residenti in Italia con permessi di lungo periodo;
- il gruppo familiare risiede a Monfalcone, mentre al momento del deposito del ricorso il ricorrente è ristretto presso la casa di reclusione di Rossano Calabro;
- il ricorrente è socio di “Nuova Istanbul kebab s.n.c. di LC MU & C.”, che si occupa di ristorazione da asporto, nell'ambito della quale lavorava prima di essere ristretto in carcere;
- nel 2020 si era recato in Turchia per visitare i parenti, ma a causa della pandemia e della perdita materiale del permesso di soggiorno, non è potuto rientrare in Italia, se non irregolarmente nel 2022, presentandosi presso la
Questura di Udine per presentare domanda di protezione internazionale;
- nel frattempo, gli è stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ed è stato destinatario di un decreto di espulsione, impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Udine;
- il 3 marzo 2023 ha presentato domanda di protezione speciale alla di Udine, che, a seguito del parere positivo espresso dalla competente CP_2
Commissione territoriale, è stata accolta nel novembre 2024, con successivo accoglimento anche del ricorso avverso il decreto di espulsione;
- il 23 dicembre 2024 il ricorrente è stato tratto in arresto nell'ambito di un'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Bologna per la partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e per apologia di reato, rendendo dichiarazioni nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia;
- a seguito di richiesta di riesame della misura cautelare personale, a seguito dell'udienza del 15 gennaio 2025, il Tribunale del Riesame di Bologna ha annullato l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere per il più grave reato di partecipazione all'associazione;
- nel frattempo, è stato altresì annullato il sequestro probatorio disposto dalla Procura avente ad oggetto i domicili informatici nella disponibilità dell'indagato.
Pag. 2 di 18 Ciò considerato, ha impugnato il provvedimento di revoca del Parte_1 permesso di soggiorno per protezione speciale allegando:
- la violazione dell'art. 15 della Legge 187/2024, dato che la revoca è stata disposta su parere della Commissione territoriale di Trieste-Udine e non invece della Commissione nazionale per il riconoscimento dell'asilo;
- non essendo stato messo a disposizione del ricorrente il parere della
Commissione territoriale, egli non è neppure stato messo a conoscenza delle motivazioni che hanno comportato la revoca;
- la revoca è stata disposta in violazione dell'art. 16 del D.Lgs. 251/2007, che esige che sussista una sentenza di condanna che accerti la commissione del reato ostativo, mentre nel caso di specie il sig. è ad oggi sono indagato e, Parte_1 inoltre, considerando l'annullamento parziale dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, allo stato non possono ritenersi sussistenti gravi indizi di colpevolezza per il solo reato ostativo al rilascio del permesso di soggiorno, ovvero la partecipazione ad associazione terroristica;
- la motivazione della revoca non è in ogni caso sussistente in quanto non specifica se e perché l'indagato sia da ritenersi attualmente pericoloso e perché non tiene conto del contesto della vita privata e familiare del ricorrente, in violazione dell'art. 8 Cedu, considerando altresì il contesto ambientale del Paese di origine rispetto agli appartenenti all'etnia curda, qual è il ricorrente.
Per tali motivi il ricorrente ha chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare l'illegittimità dell'impugnato decreto di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19 co.1 e 2 D.Lgvo 286/1998 ,Cat.A 12/26 IMM.
Prot.n.01/25 Revoca p.s.e. Per protezione speciale dd.15 gennaio 2025 , della
Commissione Territoriale di Trieste/Udine dd.9.1.2025, e per l'effetto riconoscere e confermare lo status di protezione speciale ai sensi dell'art.32 co.3 d.lgs.25/2008 e nuovo art.19 co.
1.1. del Dl,gvo 286/1998”, chiedendo altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Pag. 3 di 18 A seguito dell'udienza tenutasi il 27 marzo 2025, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva è stata accolta con ordinanza del 4 aprile 2025.
Con memoria depositata il 23 maggio 2025 si è costituito il
[...]
, deducendo che: CP_1
- il ricorrente ha fatto ingresso per la prima volta nel territorio italiano il 26 aprile 2012, ancora minorenne, munito di visto per motivo di ricongiungimento familiare, conseguendo, una volta sul territorio, il relativo titolo di soggiorno, rimasto valido fino al 4 ottobre 2019;
- il 26 settembre 2018 egli lasciava il territorio nazionale e il successivo 10 giugno 2019, a seguito dello smarrimento in Turchia del titolo di soggiorno, richiedeva un visto di reingresso;
una volta rientrato, il 12 giugno 2019 presentava istanza di rilascio del duplicato del permesso di soggiorno, in ordine alla quale veniva richiesta un'integrazione documentale da parte della mai tuttavia CP_2 fornita dal ricorrente;
- lasciava nuovamente il territorio nazionale il 13 settembre Parte_1
2019 e il successivo 12 gennaio 2021 chiedeva alle autorità diplomatiche italiane in Turchia un nuovo visto di reingresso, che veniva tuttavia negato dalla Questura di Udine il 29 gennaio 2021; nell'occasione, veniva inviata all'Autorità consolare italiana la comunicazione ex art. 10 bis della Legge 241/1990 relativa ai motivi ostativi al rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari – richiesta dal ricorrente nel 2019 -, che non era stata notificata prima per irreperibilità del destinatario;
- il successivo 4 giugno 2022 il ricorrente entrava in Bosnia Erzegovina e successivamente faceva ingresso irregolarmente sul territorio italiano;
- in data 15 novembre 2022 il Questore di Udine emetteva decreto di rifiuto dell'istanza di rilascio del duplicato del titolo di soggiorno, per disinteresse e mancanza dei requisiti di legge, notificato all'interessato il 21 novembre 2022 e impugnato dal destinatario dinanzi al TAR, il quale il successivo 4 giugno 2024 ha dichiarato perenta la causa non essendo stata presentata istanza di fissazione dell'udienza nei termini;
Pag. 4 di 18 - contestualmente, il Prefetto di Udine, insieme al provvedimento suddetto, disponeva l'espulsione dello straniero e avverso tale provvedimento Parte_1 proponeva ricorso al Giudice di Pace;
- il 2 marzo 2023 il ricorrente presentava istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal D.L. 20/2023, che, a seguito del parere positivo della Commissione territoriale del 29 settembre 2024, veniva rilasciato;
- a seguito della segnalazione del 24 dicembre 2024 nella Banca Dati SDI in uso alle Forze di polizia, da cui si evinceva che era stato sottoposto Parte_1 alla misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 270 bis, commi 1 e 2, 270 sexies e 414, commi 3 e 4, e 81 c.p., il 13 gennaio 2025 la Questura di Udine trasmetteva un'informativa alla Commissione territoriale di Trieste, sezione di Udine, che provvedeva a revocare il proprio parere positivo in ordine al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
conseguentemente, il
15 gennaio 2025 il Questore provvedeva alla revoca del relativo titolo di soggiorno, con provvedimento notificato al ricorrente presso la Casa circondariale di Rossano
Calabro, ove era ristretto;
- il successivo 16 gennaio 2025 il Tribunale del Riesame di Bologna confermava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Pt_1
.
[...]
Alla luce di tali circostanze di fatto, il , in diritto, ha Controparte_1 sostenuto che:
- anche in assenza di condanna, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 286/1998,
l'Amministrazione è tenuta a valutare se sussistano motivi che lo straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato e, nel caso di specie, se sono state ritenuti sussistenti gravi indizi di reato a carico del ricorrente per privarlo della libertà personale, a maggior ragione significa che sussistono motivi per rivalutare la posizione dello straniero relativamente al suo diritto a stare sul territorio;
Pag. 5 di 18 - la pericolosità del ricorrente è stata, nel caso di specie, valutata dall'Amministrazione unitamente alle informazioni circa la specifica situazione sul territorio dello stesso;
- le fattispecie di reato per cui il ricorrente è indagato sono richiamate dall'art. 5, comma 5, bis, del D.Lgs. 286/1998 per mezzo del rinvio agli artt. 380 c.p.
e 407 c.p.p.
Per tali ragioni il ha concluso chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso, con rifusione delle spese di lite e, in subordine, in caso di accoglimento dello stesso, la compensazione delle spese.
Il 3 giugno 2025 la parte ricorrente ha depositato una nota difensiva con allegata documentazione sopravvenuta relativa al procedimento penale pendente a carico del ricorrente.
All'udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata rinviata per permettere al resistente di interloquire in ordine alla nuova documentazione CP_1 depositata e per un aggiornamento circa la situazione del procedimento penale a carico del ricorrente, con assegnazione di termini per il deposito di note scritte.
Il 9 settembre 2025 la parte ricorrente ha depositato una nuova nota e così ha fatto anche il in data 19 settembre 2025. Controparte_1
Alla successiva udienza del 1° ottobre 2025 le parti si sono richiamate ai rispettivi scritti difensivi, insistendo per le conclusioni ivi esposte, e il Giudice ha quindi riservato la causa al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che sono privi di rilievo i dedotti vizi di legittimità della decisone amministrativa, posto che il giudizio introdotto non è un giudizio sull'atto amministrativo che contiene la decisione impugnata (la revoca della protezione speciale), né sulla regolarità di quel procedimento (in ordine alla competenza all'adozione dell'atto o all'assenza di motivazione), bensì sulla effettiva sussistenza del diritto soggettivo ad ottenere la protezione invocata;
in questo senso, qualsiasi carenza procedimentale o istruttoria in quella sede, così come il vizio dell'omessa omessa motivazione, sono, quindi, ininfluenti per ciò che attiene la decisione cui il
Pag. 6 di 18 Tribunale deve pervenire, perché l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo non esonera il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. in tal senso Cass. 17318/2019; Cass. 7385/2017 e successive conformi, sul giudizio di riconoscimento della protezione internazionale, con principi applicabili anche al caso di specie in cui si tratta di protezione speciale).
Ciò chiarito, il ricorso deve essere respinto.
Preliminarmente si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come prevista dalla normativa applicabile ratione temporis al caso di specie, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre
2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Pag. 7 di 18 Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del
D.Lgs. 286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7 del testo normativo, la riforma non si applica alle domande di protezione speciale in relazione alle quali l'istante avesse già ricevuto l'appuntamento per la formalizzazione prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie, così come pacificamente riconosciuto anche dal dell'interno. CP_1
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L.
130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano,
o laddove “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu, “a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
Pag. 8 di 18 Va poi chiarito come un ostacolo al riconoscimento del diritto è rappresentato dalla pericolosità dello straniero.
Sul punto, va chiarito che non è applicabile, al caso di specie, la disposizione di cui all'art. 16 del D.Lgs. 251/2007, che riguarda, specificamente, i casi di revoca della protezione sussidiaria, che non era mai stata concessa al ricorrente.
Trova invece applicazione l'intero sistema normativo di cui al D.Lgs.
286/1998, tra cui la parte dell'art. 19 che prevede che il divieto di refoulement vale
“a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica”.
In via di principio, deve essere effettuato quindi un bilanciamento tra la pericolosità dello straniero – il cui accertamento non richiede una sentenza definitiva di condanna – e il suo radicamento in Italia, considerando il tempo trascorso sul territorio, i suoi legami sociali e familiari (cfr. in tal senso, ex multis,
Cass., Sez. I, 26 giugno 2024, n. 17648).
Nel caso di specie, tenendo conto delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, il Tribunale dunque deve tenere conto:
- della situazione di vita in Italia del ricorrente e della sua integrazione sul territorio;
- della situazione nel Paese di origine, ritenuta dal ricorrente come potenzialmente lesiva dei suoi diritti fondamentali, alla luce del trattamento a cui sono sottoposti i cittadini turchi di etnia curda;
- gli elementi da cui emerge la pericolosità del ricorrente.
I. In ordine all'integrazione del ricorrente sul territorio italiano.
Ebbene, sotto il primo profilo, non è contestato e sono dunque fatti pacifici tra le parti che : Parte_1
- ha fatto ingresso per la prima volta nel territorio italiano il 26 aprile 2012, ancora minorenne, munito di visto per motivo di ricongiungimento familiare, conseguendo, una volta sul territorio, il relativo titolo di soggiorno, rimasto valido fino al 4 ottobre 2019;
Pag. 9 di 18 - è rimasto assente dal territorio italiano dal 26 settembre 2018 al 12 giugno 2019 e dal 13 settembre 2019 al giugno 2022 (giungeva infatti in Bosnia
Erzegovina il 4 giugno 2022 e poi entrava nel territorio italiano irregolarmente – cfr. nota della Questura di Udine del 20 settembre 2024 agli atti, non contestata dal ricorrente);
- in Italia si trovano quanto meno i suoi genitori e il fratello, nonostante non vi siano elementi documentali in ordine ad una convivenza con il resto dei familiari;
- egli è socio e ha prestato, nei periodi in cui è stato in Italia e non era ristretto in carcere, attività lavorativa alle dipendenze di Società Nuova Istanbul
Kebab S.n.c. di LC MU & C., essendo economicamente autonomo (cfr. la stessa nota della Questura appena richiamata, il parere favorevole alla concessione della protezione speciale della Commissione territoriale di Trieste, Sezione di Udine, e la documentazione allegata al ricorso introduttivo).
Può dunque ritenersi sussistente una certa integrazione del ricorrente sul territorio italiano, seppur va considerato che egli non ha fornito alcuna prova circa un forte legame con la famiglia di origine in Italia e che lo stesso ha trascorso quasi quattro anni nel proprio Paese di origine tra il 2018 e il 2022. Al riguardo, non può ritenersi che il suo allontanamento dal territorio italiano sia stato determinato dai disagi ai viaggi transfrontalieri dovuti alla pandemia da Covid-19, come sostenuto nel ricorso introduttivo, considerando che sia prima lo scoppio della pandemia che dopo l'apertura delle frontiere (avvenuta a giugno 2020) egli si è trattenuto per un lungo periodo nel proprio Paese di origine.
II. In ordine al rischio per il ricorrente, in caso di rimpatrio, di subire torture, trattamenti inumani e degradanti o violazione dei suoi diritti fondamentali a causa della sua etnia curda.
Relativamente al secondo aspetto, dalle COI consultate dal Collegio al momento della decisione emerge quanto segue.
Nel contesto degli eventi che avrebbero portato alla caduta dell'impero ottomano i curdi iniziarono a rivendicare la propria autonomia, incoraggiati dalla
Pag. 10 di 18 Russia che intendeva indebolire il governo ottomano per poter intervenire e ottenere il dominio sui territori anatolici1. Allo scoppio della Prima guerra mondiale, i curdi si sollevarono contro i turchi. Nonostante il trattato di Sèvres
(1920) prevedesse la nascita di uno stato curdo autonomo, tracciando per la prima volta una carta geografica del Kurdistan2, dopo la rivoluzione kemalista in Turchia,
i territori del trattato di Sèvres furono spartiti tra Turchia, Iran, Iraq e Siria con il
Trattato di Losanna del 1923: dopo aver creato il Kurdistan, le potenze europee lo avevano spartito in cambio della pace nella regione3, dando vita così alla c.d questione curda.
Negli anni Sessanta i curdi cominciarono a chiedere il riconoscimento e nel
1984 il nazionalismo curdo trovò espressione nel PKK (Partito dei lavoratori del
Kurdistan), che intraprese una guerra contro la Turchia4. Con lo scoppio del conflitto armato nel 1984 tra l'esercito turco e il PKK, più di un milione di curdi sono stati costretti con la forza a lasciare le aree rurali e urbane della Turchia orientale e sudorientale. Gli sfollati si sono insediati nei centri urbani della Turchia occidentale o meridionale e molti di loro sono fuggiti in Europa5. Il Centro di monitoraggio degli sfollati interni (IDMC) stimava che ci fossero almeno 953.700 sfollati interni curdi in Turchia a partire dal dicembre 2014 - la maggior parte dei quali sono stati originariamente sradicati dai combattimenti avvenuti tra il 1986 e il 19956. L' ha riferito che la maggior parte di questi sfollati ha dovuto CP_3 sopravvivere senza sostegno esterno, sia in aree urbane in prossimità dei loro villaggi di origine, sia in città di altre regioni del Paese, spesso in condizioni precarie7.
Pag. 11 di 18 Ad ottobre del 2012 sono iniziati i colloqui per negoziare un cessate il fuoco, che è iniziato nel 2013 ed è durato per due anni, ma a luglio 2015 sono riprese le ostilità. Le autorità turche hanno vietato le manifestazioni curde e hanno imposto il coprifuoco nelle città a prevalenza curda, lasciando spesso i residenti senza Cont elettricità e con accesso limitato a cibo, acqua e cure mediche8. Mentre il è responsabile di una serie di brutali attacchi a Istanbul, l'offensiva militare turca nel sud-est è stata accompagnata da numerose violazioni del diritto internazionale umanitario, tra cui bombardamenti indiscriminati in zone densamente abitate.
Contemporaneamente il governo turco ha messo in atto una forte repressione contro la società civile curda9.
In tale ambito, oltre alle limitazioni nell'uso della lingua e gli ostacoli ad ogni attività ed iniziativa afferente alla cultura curda, nel Paese sono ancora numerosi gli episodi di discriminazione e crimini d'odio nei confronti dei curdi, che non trovano adeguata tutela da parte dello Stato.
L' riporta che le organizzazioni della società civile curde o pro-curdi CP_6 continuano ad avere problemi nell'esercizio della libertà di assemblea e associazione e che centinaia di organizzazioni e organi di stampa, chiusi con decreto del governo nel 2016 e nel 2017 dopo il fallito golpe, restano tuttora chiusi10.
, in un rapporto del 2020, osserva che i diritti culturali Parte_2 della minoranza curda risultano limitati, in particolar modo dalle restrizioni sulla lingua madre per l'educazione primaria e secondaria11. Lo stesso rapporto riferisce che i membri delle minoranze etniche e religiose vengono esclusi dalle posizioni all'interno del pubblico impiego e dell'esercito, in particolare i curdi, che vengono
Pag. 12 di 18 discriminati da un punto di vista socioeconomico e hanno meno accesso al mercato del lavoro e dell'educazione12.
Nonostante la libertà di espressione e di riunione siano garantite dalla
Costituzione, il governo turco ha storicamente cercato di limitare la libertà dei curdi per proteggere l'integrità territoriale della Turchia e mantenere stabilità politica13. Secondo il rapporto del 2020 Freedom in the World di Freedom House14, la Turchia rimane “non libera”, valutazione dovuta in gran parte alle gravi ripercussioni che si abbattono sui cittadini che esprimono opinioni in contrasto con il governo.
Secondo quanto risulta dal report di Amnesty International sulla Turchia del
2019, le indagini, i procedimenti penali e la detenzione cautelare previsti dalle leggi antiterrorismo hanno continuato a essere utilizzati, in assenza di prove di qualsiasi illecito penale, per mettere a tacere il dissenso reale o percepito, a volte rilasciando e riarrestando immediatamente giornalisti e attori della società civile, come accaduto nel caso di e del giornalista Persona_2 Persona_3
Secondo il rapporto sulla Turchia del 2019 inoltre, alcuni procuratori CP_6 hanno considerato il possesso di alcuni libri in lingua curda, filo-curda o del movimento di Gülen come prova credibile dell'appartenenza di un imputato ad un'organizzazione terroristica. In altri casi, le autorità hanno vietato direttamente i libri sul perché considerati avere contenuti controversi, e molti editori si Per_1 sono trovati ad esercitare l'autocensura, evitando di pubblicare opere dai contenuti controversi (comprese le critiche del governo, contenuti erotici o contenuti pro-curdi) in quanto potrebbero essere oggetto di azioni legali16. Varie manifestazioni filo-curde sono state fatto oggetto di repressione da parte della
Pag. 13 di 18 polizia, che ha per esempio utilizzato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua contro i sostenitori dell'HDP che celebravano lo svolgimento delle elezioni del partito a giugno 201817 e per disperdere i manifestanti che, nell'agosto del 2019, protestavano nel sud-est della Turchia contro la destituzione di tre sindaci curdi cinque mesi dopo la loro elezione18. Anche in ambito lavorativo, si riscontrano episodi di discriminazione a danno della popolazione curda, come conseguenza dell'espressione di opinioni politiche in contrasto con la linea di governo19.
Va comunque rilevato che il ricorrente non ha fatto valere né nel presente giudizio né in altro ambito – da quel che risulta agli atti – di aver mai subito persecuzioni o discriminazioni di sorte a causa della sua appartenenza alla comunità curda e ciò nonostante egli, dal 2018 al 2022, abbia trascorso un lungo periodo nel Paese di origine.
Considerando che dalle COI sopra riportate potrebbe emergere un rischio di persecuzione per i curdi che hanno un ruolo di spicco nella comunità, che si sono esposti contro il Governo e che aderiscono al PKK, ma non in via generalizzata rispetto a tutti i cittadini turchi di etnia curda, non si ritiene Parte_1 rischierebbe, in caso di rimpatrio, di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o ad altre violazioni dei suoi diritti fondamentali a causa della sua etnia.
III. In ordine alla pericolosità del ricorrente.
La decisione di revoca assunta dal si è basata sulla Controparte_1 sottoposizione del ricorrente alla misura della custodia cautelare in carcere disposta a suo carico nell'ambito del proc. pen. n. 12188/2023 R.G.N.R. della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, da parte del G.I.P. bolognese con ordinanza del 23 dicembre 2024 per (CAPO 1) il delitto di cui agli
Pag. 14 di 18 artt. 270 bis, commi 1 e 2 – 270 sexies c.p. perché, insieme ad altri sodali, con condotte finalizzate alla commissione dei reati-fini indicati nell'imputazione provvisoria, partecipava ad un'organizzazione di matrice islamista con il proposito di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo, condividendo il programma di violenze terroristiche diffuso da altri consociati, costantemente connessi via social, incitando alla radicalizzazione e al martirio dei seguaci, e per (CAPO 5) il delitto di cui agli artt. 414, commi 3 e 4, 270 bis.1-270 sexies e 81 c.p. poiché predisponeva, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche attraverso strumenti informatici e telematici, attività di apologia di terrorismo, in CP_ favore di gruppi terroristici di ispirazione jihadista, noti come e , ed in Per_4 particolare condivideva sui suoi account social personali liberamente consultabili – seguiti prevalentemente da sostenitori del jihad violento – copioso materiale di propaganda jihadista.
A seguito della proposizione del riesame da parte della difesa di , Parte_1 il Tribunale del Riesame di Bologna, con ordinanza del 16 gennaio 2025, le cui motivazioni sono state depositate in data 3 marzo 2025, ha annullato l'ordinanza applicativa della misura relativamente al CAPO 1 dell'imputazione provvisoria, confermando però la misura della custodia cautelare in carcere per gli addebiti provvisori di cui al CAPO 5.
Come risulta dalla documentazione agli atti, tale ordinanza è stata confermata poi dalla Corte di cassazione che, con sentenza del 20 maggio 2025, ha rigettato i ricorsi proposti sia dalla difesa dell'indagato che dal P.M.
Da ultimo, risulta essere stato liberato a seguito del rigetto della Parte_1 richiesta di proroga dei termini di fase della misura cautelare da parte del G.I.P. del
Tribunale di Bologna in data 23 giugno 2025.
Ciò detto, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa di parte ricorrente, il fatto che il Tribunale del Riesame, con pronuncia confermata dalla Corte di cassazione, abbia escluso la sussistenza di gravi indizi di reato a carico del ricorrente relativamente all'imputazione provvisoria di cui al CAPO 1), non può dirsi che non sussistano elementi per affermare la pericolosità dello stesso.
Pag. 15 di 18 Dall'ordinanza in questione, infatti, risultano invece gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui CAPO 5), che rappresenta senza dubbio una minaccia all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza particolarmente grave, data la matrice terroristica del reato provvisoriamente ascritto ad . Parte_1
Si legge infatti in tale ordinanza:
“E' fondata l'osservazione della difesa che ha eccepito l'impossibilità di individuare quale ruolo avesse all'interno dell'associazione in quanto, Parte_1 come si vedrà, l'indagato agiva da solo e non per dare esecuzione ad un programma criminoso concordato con gli indagati del presente procedimento. non risulta, pertanto, aver mai preso parte all'associazione, o meglio, Parte_1 alla cellula Da'wa Italia sebbene questo Collegio non intenda affatto sminuire la pericolosità dell'indagato in quanto, come si vedrà, è parso intraneo ad ambienti CP terroristici, tanto che è lui stesso a dichiararsi affiliato all , come si evince dalla conversazione n. 2004 del 27 ottobre 2024”.
Ed ancora:
“La radicalizzazione di è avvenuta a seguito della presa di contatto Parte_1 con l'ideologia dello , un imam curdo, originario dallo stesso Persona_5 paese dell'indagato (Bingol) e più volte condannato e imprigionato per le sue CP posizioni estremiste, da ultimo nel 2020 per contiguità con l . è Parte_1 risultato, inoltre, in contatto con con il quale avrebbe progettato Controparte_8 di aprire una moschea a Monfalcone. Ad. Aff. 929 dell'informativa finale viene dato altresì atto che il era sottoposto ad indagini in Turchia per terrorismo o Pt_1 finanziamento al terrorismo come risulta dalla conversazione avvenuta il 30 novembre 2024 alle ore 15:04 con uno sconosciuto e registrata in ambientale all'interno della Peugeot Rifter targata GG91RZ. In quella occasione l'indagato ammetteva di avere problemi giudiziari pendenti in Turchia e di temere problemi all'aeroporto in quanto “subito vengono quelli dell'antiterrorismo”. ha postato una serie eloquente di video tramite i suoi profili Parte_1 instagram, , X e Facebook, così come risultano intercettazioni telefoniche e Per_6 ambientali che documentano l'incondizionata adesione ideologica proposta dallo
Pag. 16 di 18 Stato islamico nonché commenti e repost di articoli inneggianti alla lotta armata o ai suoi protagonisti, nell'ascolto, sovente in presenza di terzi, dei nasheed, ovvero dei canti d'ispirazione jihadista prodotti dall'Al Hayat Media Center”.
Il preoccupante quadro di pericolosità del ricorrente disegnato dall'ordinanza che ha confermato, per il CAPO 5) dell'imputazione provvisoria, la misura della custodia cautelare in carcere, non può ritenersi essere venuta meno per la recente scarcerazione del ricorrente, dato che il provvedimento di immediata liberazione non è dipeso da una rivalutazione degli addebiti provvisori, bensì solo dalla scadenza dei termini di fase, come si evince dal provvedimento del
GIP di Bologna del 23 giugno 2025.
Neppure rileva, a giudizio del Tribunale, l'ordinanza del Tribunale
Distrettuale di Bologna che ha annullato il decreto di sequestro probatorio disposto dal P.M. nell'ambito dell'indagine, prodotto dal ricorrente in allegato all'atto introduttivo della presente causa, considerato che la decisione è fondata su questioni procedurali, ovvero nel non avere il P.M. indicato, nel decreto in questione, “i criteri utili a selezionare, nella massa di dati, quelli di interesse investigativo;
in altre parole, la preventiva individuazione dell'oggetto del sequestro”
(cfr. pag. 5 dell'ordinanza del Tribunale di Bologna del 25 febbraio 2025).
IV. Il bilanciamento tra i diritti tutelati dalla protezione speciale richiesta e la pericolosità dello straniero, tenendo conto della sua specifica situazione.
Alla luce di tutti tali elementi, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato, sussistendo ragioni di ordine e sicurezza pubblica prevalenti rispetto al legame di con il territorio italiano. Parte_1
I reati per cui è indagato, infatti, rappresentano una negazione dei principi democratici su cui si regge l'ordinamento italiano e, a sostegno delle accuse, vi sono numerosi elementi d'indagine, come riportato nell'ordinanza del riesame sopra richiamata. Inoltre, dalla lettura degli atti relativi alla misura cautelare applicata al ricorrente, la commissione degli stessi appare essere stata interrotta solo dal recente arresto del ricorrente, con la conseguenza che la pericolosità
Pag. 17 di 18 accertata dai Giudici di Bologna – e confermata dalla Corte di cassazione – può ritenersi altresì attuale.
D'altra parte, appare avere in Italia legami di tipo Parte_1 prevalentemente economico, considerato che egli, adulto e indipendente, non risulta avere un rapporto particolarmente stretto con la sua famiglia di origine, che vive in Italia e qui è regolarmente soggiornante.
A ciò si aggiunge l'insussistenza di elementi da cui possa desumersi il rischio per il ricorrente di subire tortura o trattamenti inumani e degradanti a causa della sua appartenenza etnica in caso di rimpatrio nel Paese di origine, ove si è peraltro trattenuto dal 2018 al 2022, salvo una breve parentesi di alcuni mesi nel 2019 in cui era rientrato in Italia.
Per tali motivi il ricorso va rigettato.
Considerando la delicatezza del giudizio di bilanciamento compiuto per la decisione e che la decisione è stata assunta anche sulla base di elementi acquisiti successivamente all'introduzione del ricorso, sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese tra le parti.
Trieste, 10/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Michela Bortolami dott.ssa Carmela Giuffrida
Pag. 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 5 Limes, Così ci inventammo il , 1 agosto 2017 https://www.limesonline.com/cartaceo/cosi- Per_1 ciinventammo-il-kurdistan-e-lo-rifacciamo-oggi 2 Ibidem. 3 Ibidem. 4 Dizionario Storico Zanichelli, , Per_1 https://dizionaripiu.zanichelli.it/storiadigitale/p/mappastorica/376/ilterritorio-del-kurdistan 5 Minority Rights Groups International, Kurds Profile, https://minorityrights.org/minorities/kurds-2/ 6 Minority Rights Groups International, Kurds Profile, https://minorityrights.org/minorities/kurds-2/ 7 CP_4 8 Ibidem 9 Ibidem 10 Contry Report on Human Rights Practices 2019 – Turkey, 11 marzo 2020, sez. CP_6
“National/Racial/Ethnic Minorities”, https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human- rightspractices/turkey/ 11 55 , Turkey Report, 2020, p. 7, https://www.kurdistan24.net/en/news/deda867f- Parte_2
491f-403c8146-9b2458f4c328 12 . CP_4 13 Home Office, Country Policy and Information Note, Turkey: Kurds, Febbraio 2020, pag.7 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/86
6094/Country_poli cy_and_information_note_Kurds_Turkey_February_2020.pdf 14 Freedom House, Freedom in the World 2020 - Turkey, https://freedomhouse.org/country/turkey/freedomworld/2020 15 Article 19, HRC45: Council must act on arbitrary detention, 21 settembre 2020, https://www.article19.org/resources/hrc45-council-must-act-on-arbitrary-detention/ 16 71 2019 Country Reports on Human Rights Practices – Turkey, 13 marzo 2020, pp. 28-29, CP_6 https://tr.usembassy.gov/2019-country-reports-on-human-rights-practices-turkey/ 17 . CP_4 18 Reuters, Turkish police use water cannon, batons on Kurdish protesters, 20 agosto 2019, https://uk.reuters.com/article/uk-turkey-security-kurds/turkish-police-use-water-cannon-batons-on-
Email_1 19 UK Home Office, Country Policy and Information Note Turkey: Kurds, Febbraio 2020, p. 25, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/86 6094/Country_poli cy_and_information_note_Kurds_Turkey_February_2020.pdf .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 1150/2025
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore dott. Andrea D'Alessio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, nato in [...] il [...], C.F. , CUI Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Iacono del Foro di Gorizia e C.F._2
Maria Virgilio del Foro di Bologna
ricorrente contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
QUESTURA DI UDINE resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 marzo 2025 ha impugnato il Parte_1 decreto del Questore della Provincia di Udine, emanato il 15 gennaio 2025 e notificato l'8 febbraio 2025, con cui è stato revocato il permesso di soggiorno per protezione speciale precedentemente rilasciato al ricorrente. Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha dedotto che:
- egli, cittadino turco di etnia curda, è entrato in Italia da minore, insieme ai familiari, tutti regolarmente residenti in Italia con permessi di lungo periodo;
- il gruppo familiare risiede a Monfalcone, mentre al momento del deposito del ricorso il ricorrente è ristretto presso la casa di reclusione di Rossano Calabro;
- il ricorrente è socio di “Nuova Istanbul kebab s.n.c. di LC MU & C.”, che si occupa di ristorazione da asporto, nell'ambito della quale lavorava prima di essere ristretto in carcere;
- nel 2020 si era recato in Turchia per visitare i parenti, ma a causa della pandemia e della perdita materiale del permesso di soggiorno, non è potuto rientrare in Italia, se non irregolarmente nel 2022, presentandosi presso la
Questura di Udine per presentare domanda di protezione internazionale;
- nel frattempo, gli è stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ed è stato destinatario di un decreto di espulsione, impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Udine;
- il 3 marzo 2023 ha presentato domanda di protezione speciale alla di Udine, che, a seguito del parere positivo espresso dalla competente CP_2
Commissione territoriale, è stata accolta nel novembre 2024, con successivo accoglimento anche del ricorso avverso il decreto di espulsione;
- il 23 dicembre 2024 il ricorrente è stato tratto in arresto nell'ambito di un'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Bologna per la partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e per apologia di reato, rendendo dichiarazioni nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia;
- a seguito di richiesta di riesame della misura cautelare personale, a seguito dell'udienza del 15 gennaio 2025, il Tribunale del Riesame di Bologna ha annullato l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere per il più grave reato di partecipazione all'associazione;
- nel frattempo, è stato altresì annullato il sequestro probatorio disposto dalla Procura avente ad oggetto i domicili informatici nella disponibilità dell'indagato.
Pag. 2 di 18 Ciò considerato, ha impugnato il provvedimento di revoca del Parte_1 permesso di soggiorno per protezione speciale allegando:
- la violazione dell'art. 15 della Legge 187/2024, dato che la revoca è stata disposta su parere della Commissione territoriale di Trieste-Udine e non invece della Commissione nazionale per il riconoscimento dell'asilo;
- non essendo stato messo a disposizione del ricorrente il parere della
Commissione territoriale, egli non è neppure stato messo a conoscenza delle motivazioni che hanno comportato la revoca;
- la revoca è stata disposta in violazione dell'art. 16 del D.Lgs. 251/2007, che esige che sussista una sentenza di condanna che accerti la commissione del reato ostativo, mentre nel caso di specie il sig. è ad oggi sono indagato e, Parte_1 inoltre, considerando l'annullamento parziale dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, allo stato non possono ritenersi sussistenti gravi indizi di colpevolezza per il solo reato ostativo al rilascio del permesso di soggiorno, ovvero la partecipazione ad associazione terroristica;
- la motivazione della revoca non è in ogni caso sussistente in quanto non specifica se e perché l'indagato sia da ritenersi attualmente pericoloso e perché non tiene conto del contesto della vita privata e familiare del ricorrente, in violazione dell'art. 8 Cedu, considerando altresì il contesto ambientale del Paese di origine rispetto agli appartenenti all'etnia curda, qual è il ricorrente.
Per tali motivi il ricorrente ha chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare l'illegittimità dell'impugnato decreto di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19 co.1 e 2 D.Lgvo 286/1998 ,Cat.A 12/26 IMM.
Prot.n.01/25 Revoca p.s.e. Per protezione speciale dd.15 gennaio 2025 , della
Commissione Territoriale di Trieste/Udine dd.9.1.2025, e per l'effetto riconoscere e confermare lo status di protezione speciale ai sensi dell'art.32 co.3 d.lgs.25/2008 e nuovo art.19 co.
1.1. del Dl,gvo 286/1998”, chiedendo altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Pag. 3 di 18 A seguito dell'udienza tenutasi il 27 marzo 2025, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva è stata accolta con ordinanza del 4 aprile 2025.
Con memoria depositata il 23 maggio 2025 si è costituito il
[...]
, deducendo che: CP_1
- il ricorrente ha fatto ingresso per la prima volta nel territorio italiano il 26 aprile 2012, ancora minorenne, munito di visto per motivo di ricongiungimento familiare, conseguendo, una volta sul territorio, il relativo titolo di soggiorno, rimasto valido fino al 4 ottobre 2019;
- il 26 settembre 2018 egli lasciava il territorio nazionale e il successivo 10 giugno 2019, a seguito dello smarrimento in Turchia del titolo di soggiorno, richiedeva un visto di reingresso;
una volta rientrato, il 12 giugno 2019 presentava istanza di rilascio del duplicato del permesso di soggiorno, in ordine alla quale veniva richiesta un'integrazione documentale da parte della mai tuttavia CP_2 fornita dal ricorrente;
- lasciava nuovamente il territorio nazionale il 13 settembre Parte_1
2019 e il successivo 12 gennaio 2021 chiedeva alle autorità diplomatiche italiane in Turchia un nuovo visto di reingresso, che veniva tuttavia negato dalla Questura di Udine il 29 gennaio 2021; nell'occasione, veniva inviata all'Autorità consolare italiana la comunicazione ex art. 10 bis della Legge 241/1990 relativa ai motivi ostativi al rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari – richiesta dal ricorrente nel 2019 -, che non era stata notificata prima per irreperibilità del destinatario;
- il successivo 4 giugno 2022 il ricorrente entrava in Bosnia Erzegovina e successivamente faceva ingresso irregolarmente sul territorio italiano;
- in data 15 novembre 2022 il Questore di Udine emetteva decreto di rifiuto dell'istanza di rilascio del duplicato del titolo di soggiorno, per disinteresse e mancanza dei requisiti di legge, notificato all'interessato il 21 novembre 2022 e impugnato dal destinatario dinanzi al TAR, il quale il successivo 4 giugno 2024 ha dichiarato perenta la causa non essendo stata presentata istanza di fissazione dell'udienza nei termini;
Pag. 4 di 18 - contestualmente, il Prefetto di Udine, insieme al provvedimento suddetto, disponeva l'espulsione dello straniero e avverso tale provvedimento Parte_1 proponeva ricorso al Giudice di Pace;
- il 2 marzo 2023 il ricorrente presentava istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal D.L. 20/2023, che, a seguito del parere positivo della Commissione territoriale del 29 settembre 2024, veniva rilasciato;
- a seguito della segnalazione del 24 dicembre 2024 nella Banca Dati SDI in uso alle Forze di polizia, da cui si evinceva che era stato sottoposto Parte_1 alla misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 270 bis, commi 1 e 2, 270 sexies e 414, commi 3 e 4, e 81 c.p., il 13 gennaio 2025 la Questura di Udine trasmetteva un'informativa alla Commissione territoriale di Trieste, sezione di Udine, che provvedeva a revocare il proprio parere positivo in ordine al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
conseguentemente, il
15 gennaio 2025 il Questore provvedeva alla revoca del relativo titolo di soggiorno, con provvedimento notificato al ricorrente presso la Casa circondariale di Rossano
Calabro, ove era ristretto;
- il successivo 16 gennaio 2025 il Tribunale del Riesame di Bologna confermava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Pt_1
.
[...]
Alla luce di tali circostanze di fatto, il , in diritto, ha Controparte_1 sostenuto che:
- anche in assenza di condanna, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 286/1998,
l'Amministrazione è tenuta a valutare se sussistano motivi che lo straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato e, nel caso di specie, se sono state ritenuti sussistenti gravi indizi di reato a carico del ricorrente per privarlo della libertà personale, a maggior ragione significa che sussistono motivi per rivalutare la posizione dello straniero relativamente al suo diritto a stare sul territorio;
Pag. 5 di 18 - la pericolosità del ricorrente è stata, nel caso di specie, valutata dall'Amministrazione unitamente alle informazioni circa la specifica situazione sul territorio dello stesso;
- le fattispecie di reato per cui il ricorrente è indagato sono richiamate dall'art. 5, comma 5, bis, del D.Lgs. 286/1998 per mezzo del rinvio agli artt. 380 c.p.
e 407 c.p.p.
Per tali ragioni il ha concluso chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso, con rifusione delle spese di lite e, in subordine, in caso di accoglimento dello stesso, la compensazione delle spese.
Il 3 giugno 2025 la parte ricorrente ha depositato una nota difensiva con allegata documentazione sopravvenuta relativa al procedimento penale pendente a carico del ricorrente.
All'udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata rinviata per permettere al resistente di interloquire in ordine alla nuova documentazione CP_1 depositata e per un aggiornamento circa la situazione del procedimento penale a carico del ricorrente, con assegnazione di termini per il deposito di note scritte.
Il 9 settembre 2025 la parte ricorrente ha depositato una nuova nota e così ha fatto anche il in data 19 settembre 2025. Controparte_1
Alla successiva udienza del 1° ottobre 2025 le parti si sono richiamate ai rispettivi scritti difensivi, insistendo per le conclusioni ivi esposte, e il Giudice ha quindi riservato la causa al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che sono privi di rilievo i dedotti vizi di legittimità della decisone amministrativa, posto che il giudizio introdotto non è un giudizio sull'atto amministrativo che contiene la decisione impugnata (la revoca della protezione speciale), né sulla regolarità di quel procedimento (in ordine alla competenza all'adozione dell'atto o all'assenza di motivazione), bensì sulla effettiva sussistenza del diritto soggettivo ad ottenere la protezione invocata;
in questo senso, qualsiasi carenza procedimentale o istruttoria in quella sede, così come il vizio dell'omessa omessa motivazione, sono, quindi, ininfluenti per ciò che attiene la decisione cui il
Pag. 6 di 18 Tribunale deve pervenire, perché l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo non esonera il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. in tal senso Cass. 17318/2019; Cass. 7385/2017 e successive conformi, sul giudizio di riconoscimento della protezione internazionale, con principi applicabili anche al caso di specie in cui si tratta di protezione speciale).
Ciò chiarito, il ricorso deve essere respinto.
Preliminarmente si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come prevista dalla normativa applicabile ratione temporis al caso di specie, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre
2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Pag. 7 di 18 Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del
D.Lgs. 286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7 del testo normativo, la riforma non si applica alle domande di protezione speciale in relazione alle quali l'istante avesse già ricevuto l'appuntamento per la formalizzazione prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie, così come pacificamente riconosciuto anche dal dell'interno. CP_1
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L.
130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano,
o laddove “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu, “a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
Pag. 8 di 18 Va poi chiarito come un ostacolo al riconoscimento del diritto è rappresentato dalla pericolosità dello straniero.
Sul punto, va chiarito che non è applicabile, al caso di specie, la disposizione di cui all'art. 16 del D.Lgs. 251/2007, che riguarda, specificamente, i casi di revoca della protezione sussidiaria, che non era mai stata concessa al ricorrente.
Trova invece applicazione l'intero sistema normativo di cui al D.Lgs.
286/1998, tra cui la parte dell'art. 19 che prevede che il divieto di refoulement vale
“a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica”.
In via di principio, deve essere effettuato quindi un bilanciamento tra la pericolosità dello straniero – il cui accertamento non richiede una sentenza definitiva di condanna – e il suo radicamento in Italia, considerando il tempo trascorso sul territorio, i suoi legami sociali e familiari (cfr. in tal senso, ex multis,
Cass., Sez. I, 26 giugno 2024, n. 17648).
Nel caso di specie, tenendo conto delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, il Tribunale dunque deve tenere conto:
- della situazione di vita in Italia del ricorrente e della sua integrazione sul territorio;
- della situazione nel Paese di origine, ritenuta dal ricorrente come potenzialmente lesiva dei suoi diritti fondamentali, alla luce del trattamento a cui sono sottoposti i cittadini turchi di etnia curda;
- gli elementi da cui emerge la pericolosità del ricorrente.
I. In ordine all'integrazione del ricorrente sul territorio italiano.
Ebbene, sotto il primo profilo, non è contestato e sono dunque fatti pacifici tra le parti che : Parte_1
- ha fatto ingresso per la prima volta nel territorio italiano il 26 aprile 2012, ancora minorenne, munito di visto per motivo di ricongiungimento familiare, conseguendo, una volta sul territorio, il relativo titolo di soggiorno, rimasto valido fino al 4 ottobre 2019;
Pag. 9 di 18 - è rimasto assente dal territorio italiano dal 26 settembre 2018 al 12 giugno 2019 e dal 13 settembre 2019 al giugno 2022 (giungeva infatti in Bosnia
Erzegovina il 4 giugno 2022 e poi entrava nel territorio italiano irregolarmente – cfr. nota della Questura di Udine del 20 settembre 2024 agli atti, non contestata dal ricorrente);
- in Italia si trovano quanto meno i suoi genitori e il fratello, nonostante non vi siano elementi documentali in ordine ad una convivenza con il resto dei familiari;
- egli è socio e ha prestato, nei periodi in cui è stato in Italia e non era ristretto in carcere, attività lavorativa alle dipendenze di Società Nuova Istanbul
Kebab S.n.c. di LC MU & C., essendo economicamente autonomo (cfr. la stessa nota della Questura appena richiamata, il parere favorevole alla concessione della protezione speciale della Commissione territoriale di Trieste, Sezione di Udine, e la documentazione allegata al ricorso introduttivo).
Può dunque ritenersi sussistente una certa integrazione del ricorrente sul territorio italiano, seppur va considerato che egli non ha fornito alcuna prova circa un forte legame con la famiglia di origine in Italia e che lo stesso ha trascorso quasi quattro anni nel proprio Paese di origine tra il 2018 e il 2022. Al riguardo, non può ritenersi che il suo allontanamento dal territorio italiano sia stato determinato dai disagi ai viaggi transfrontalieri dovuti alla pandemia da Covid-19, come sostenuto nel ricorso introduttivo, considerando che sia prima lo scoppio della pandemia che dopo l'apertura delle frontiere (avvenuta a giugno 2020) egli si è trattenuto per un lungo periodo nel proprio Paese di origine.
II. In ordine al rischio per il ricorrente, in caso di rimpatrio, di subire torture, trattamenti inumani e degradanti o violazione dei suoi diritti fondamentali a causa della sua etnia curda.
Relativamente al secondo aspetto, dalle COI consultate dal Collegio al momento della decisione emerge quanto segue.
Nel contesto degli eventi che avrebbero portato alla caduta dell'impero ottomano i curdi iniziarono a rivendicare la propria autonomia, incoraggiati dalla
Pag. 10 di 18 Russia che intendeva indebolire il governo ottomano per poter intervenire e ottenere il dominio sui territori anatolici1. Allo scoppio della Prima guerra mondiale, i curdi si sollevarono contro i turchi. Nonostante il trattato di Sèvres
(1920) prevedesse la nascita di uno stato curdo autonomo, tracciando per la prima volta una carta geografica del Kurdistan2, dopo la rivoluzione kemalista in Turchia,
i territori del trattato di Sèvres furono spartiti tra Turchia, Iran, Iraq e Siria con il
Trattato di Losanna del 1923: dopo aver creato il Kurdistan, le potenze europee lo avevano spartito in cambio della pace nella regione3, dando vita così alla c.d questione curda.
Negli anni Sessanta i curdi cominciarono a chiedere il riconoscimento e nel
1984 il nazionalismo curdo trovò espressione nel PKK (Partito dei lavoratori del
Kurdistan), che intraprese una guerra contro la Turchia4. Con lo scoppio del conflitto armato nel 1984 tra l'esercito turco e il PKK, più di un milione di curdi sono stati costretti con la forza a lasciare le aree rurali e urbane della Turchia orientale e sudorientale. Gli sfollati si sono insediati nei centri urbani della Turchia occidentale o meridionale e molti di loro sono fuggiti in Europa5. Il Centro di monitoraggio degli sfollati interni (IDMC) stimava che ci fossero almeno 953.700 sfollati interni curdi in Turchia a partire dal dicembre 2014 - la maggior parte dei quali sono stati originariamente sradicati dai combattimenti avvenuti tra il 1986 e il 19956. L' ha riferito che la maggior parte di questi sfollati ha dovuto CP_3 sopravvivere senza sostegno esterno, sia in aree urbane in prossimità dei loro villaggi di origine, sia in città di altre regioni del Paese, spesso in condizioni precarie7.
Pag. 11 di 18 Ad ottobre del 2012 sono iniziati i colloqui per negoziare un cessate il fuoco, che è iniziato nel 2013 ed è durato per due anni, ma a luglio 2015 sono riprese le ostilità. Le autorità turche hanno vietato le manifestazioni curde e hanno imposto il coprifuoco nelle città a prevalenza curda, lasciando spesso i residenti senza Cont elettricità e con accesso limitato a cibo, acqua e cure mediche8. Mentre il è responsabile di una serie di brutali attacchi a Istanbul, l'offensiva militare turca nel sud-est è stata accompagnata da numerose violazioni del diritto internazionale umanitario, tra cui bombardamenti indiscriminati in zone densamente abitate.
Contemporaneamente il governo turco ha messo in atto una forte repressione contro la società civile curda9.
In tale ambito, oltre alle limitazioni nell'uso della lingua e gli ostacoli ad ogni attività ed iniziativa afferente alla cultura curda, nel Paese sono ancora numerosi gli episodi di discriminazione e crimini d'odio nei confronti dei curdi, che non trovano adeguata tutela da parte dello Stato.
L' riporta che le organizzazioni della società civile curde o pro-curdi CP_6 continuano ad avere problemi nell'esercizio della libertà di assemblea e associazione e che centinaia di organizzazioni e organi di stampa, chiusi con decreto del governo nel 2016 e nel 2017 dopo il fallito golpe, restano tuttora chiusi10.
, in un rapporto del 2020, osserva che i diritti culturali Parte_2 della minoranza curda risultano limitati, in particolar modo dalle restrizioni sulla lingua madre per l'educazione primaria e secondaria11. Lo stesso rapporto riferisce che i membri delle minoranze etniche e religiose vengono esclusi dalle posizioni all'interno del pubblico impiego e dell'esercito, in particolare i curdi, che vengono
Pag. 12 di 18 discriminati da un punto di vista socioeconomico e hanno meno accesso al mercato del lavoro e dell'educazione12.
Nonostante la libertà di espressione e di riunione siano garantite dalla
Costituzione, il governo turco ha storicamente cercato di limitare la libertà dei curdi per proteggere l'integrità territoriale della Turchia e mantenere stabilità politica13. Secondo il rapporto del 2020 Freedom in the World di Freedom House14, la Turchia rimane “non libera”, valutazione dovuta in gran parte alle gravi ripercussioni che si abbattono sui cittadini che esprimono opinioni in contrasto con il governo.
Secondo quanto risulta dal report di Amnesty International sulla Turchia del
2019, le indagini, i procedimenti penali e la detenzione cautelare previsti dalle leggi antiterrorismo hanno continuato a essere utilizzati, in assenza di prove di qualsiasi illecito penale, per mettere a tacere il dissenso reale o percepito, a volte rilasciando e riarrestando immediatamente giornalisti e attori della società civile, come accaduto nel caso di e del giornalista Persona_2 Persona_3
Secondo il rapporto sulla Turchia del 2019 inoltre, alcuni procuratori CP_6 hanno considerato il possesso di alcuni libri in lingua curda, filo-curda o del movimento di Gülen come prova credibile dell'appartenenza di un imputato ad un'organizzazione terroristica. In altri casi, le autorità hanno vietato direttamente i libri sul perché considerati avere contenuti controversi, e molti editori si Per_1 sono trovati ad esercitare l'autocensura, evitando di pubblicare opere dai contenuti controversi (comprese le critiche del governo, contenuti erotici o contenuti pro-curdi) in quanto potrebbero essere oggetto di azioni legali16. Varie manifestazioni filo-curde sono state fatto oggetto di repressione da parte della
Pag. 13 di 18 polizia, che ha per esempio utilizzato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua contro i sostenitori dell'HDP che celebravano lo svolgimento delle elezioni del partito a giugno 201817 e per disperdere i manifestanti che, nell'agosto del 2019, protestavano nel sud-est della Turchia contro la destituzione di tre sindaci curdi cinque mesi dopo la loro elezione18. Anche in ambito lavorativo, si riscontrano episodi di discriminazione a danno della popolazione curda, come conseguenza dell'espressione di opinioni politiche in contrasto con la linea di governo19.
Va comunque rilevato che il ricorrente non ha fatto valere né nel presente giudizio né in altro ambito – da quel che risulta agli atti – di aver mai subito persecuzioni o discriminazioni di sorte a causa della sua appartenenza alla comunità curda e ciò nonostante egli, dal 2018 al 2022, abbia trascorso un lungo periodo nel Paese di origine.
Considerando che dalle COI sopra riportate potrebbe emergere un rischio di persecuzione per i curdi che hanno un ruolo di spicco nella comunità, che si sono esposti contro il Governo e che aderiscono al PKK, ma non in via generalizzata rispetto a tutti i cittadini turchi di etnia curda, non si ritiene Parte_1 rischierebbe, in caso di rimpatrio, di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o ad altre violazioni dei suoi diritti fondamentali a causa della sua etnia.
III. In ordine alla pericolosità del ricorrente.
La decisione di revoca assunta dal si è basata sulla Controparte_1 sottoposizione del ricorrente alla misura della custodia cautelare in carcere disposta a suo carico nell'ambito del proc. pen. n. 12188/2023 R.G.N.R. della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, da parte del G.I.P. bolognese con ordinanza del 23 dicembre 2024 per (CAPO 1) il delitto di cui agli
Pag. 14 di 18 artt. 270 bis, commi 1 e 2 – 270 sexies c.p. perché, insieme ad altri sodali, con condotte finalizzate alla commissione dei reati-fini indicati nell'imputazione provvisoria, partecipava ad un'organizzazione di matrice islamista con il proposito di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo, condividendo il programma di violenze terroristiche diffuso da altri consociati, costantemente connessi via social, incitando alla radicalizzazione e al martirio dei seguaci, e per (CAPO 5) il delitto di cui agli artt. 414, commi 3 e 4, 270 bis.1-270 sexies e 81 c.p. poiché predisponeva, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche attraverso strumenti informatici e telematici, attività di apologia di terrorismo, in CP_ favore di gruppi terroristici di ispirazione jihadista, noti come e , ed in Per_4 particolare condivideva sui suoi account social personali liberamente consultabili – seguiti prevalentemente da sostenitori del jihad violento – copioso materiale di propaganda jihadista.
A seguito della proposizione del riesame da parte della difesa di , Parte_1 il Tribunale del Riesame di Bologna, con ordinanza del 16 gennaio 2025, le cui motivazioni sono state depositate in data 3 marzo 2025, ha annullato l'ordinanza applicativa della misura relativamente al CAPO 1 dell'imputazione provvisoria, confermando però la misura della custodia cautelare in carcere per gli addebiti provvisori di cui al CAPO 5.
Come risulta dalla documentazione agli atti, tale ordinanza è stata confermata poi dalla Corte di cassazione che, con sentenza del 20 maggio 2025, ha rigettato i ricorsi proposti sia dalla difesa dell'indagato che dal P.M.
Da ultimo, risulta essere stato liberato a seguito del rigetto della Parte_1 richiesta di proroga dei termini di fase della misura cautelare da parte del G.I.P. del
Tribunale di Bologna in data 23 giugno 2025.
Ciò detto, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa di parte ricorrente, il fatto che il Tribunale del Riesame, con pronuncia confermata dalla Corte di cassazione, abbia escluso la sussistenza di gravi indizi di reato a carico del ricorrente relativamente all'imputazione provvisoria di cui al CAPO 1), non può dirsi che non sussistano elementi per affermare la pericolosità dello stesso.
Pag. 15 di 18 Dall'ordinanza in questione, infatti, risultano invece gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui CAPO 5), che rappresenta senza dubbio una minaccia all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza particolarmente grave, data la matrice terroristica del reato provvisoriamente ascritto ad . Parte_1
Si legge infatti in tale ordinanza:
“E' fondata l'osservazione della difesa che ha eccepito l'impossibilità di individuare quale ruolo avesse all'interno dell'associazione in quanto, Parte_1 come si vedrà, l'indagato agiva da solo e non per dare esecuzione ad un programma criminoso concordato con gli indagati del presente procedimento. non risulta, pertanto, aver mai preso parte all'associazione, o meglio, Parte_1 alla cellula Da'wa Italia sebbene questo Collegio non intenda affatto sminuire la pericolosità dell'indagato in quanto, come si vedrà, è parso intraneo ad ambienti CP terroristici, tanto che è lui stesso a dichiararsi affiliato all , come si evince dalla conversazione n. 2004 del 27 ottobre 2024”.
Ed ancora:
“La radicalizzazione di è avvenuta a seguito della presa di contatto Parte_1 con l'ideologia dello , un imam curdo, originario dallo stesso Persona_5 paese dell'indagato (Bingol) e più volte condannato e imprigionato per le sue CP posizioni estremiste, da ultimo nel 2020 per contiguità con l . è Parte_1 risultato, inoltre, in contatto con con il quale avrebbe progettato Controparte_8 di aprire una moschea a Monfalcone. Ad. Aff. 929 dell'informativa finale viene dato altresì atto che il era sottoposto ad indagini in Turchia per terrorismo o Pt_1 finanziamento al terrorismo come risulta dalla conversazione avvenuta il 30 novembre 2024 alle ore 15:04 con uno sconosciuto e registrata in ambientale all'interno della Peugeot Rifter targata GG91RZ. In quella occasione l'indagato ammetteva di avere problemi giudiziari pendenti in Turchia e di temere problemi all'aeroporto in quanto “subito vengono quelli dell'antiterrorismo”. ha postato una serie eloquente di video tramite i suoi profili Parte_1 instagram, , X e Facebook, così come risultano intercettazioni telefoniche e Per_6 ambientali che documentano l'incondizionata adesione ideologica proposta dallo
Pag. 16 di 18 Stato islamico nonché commenti e repost di articoli inneggianti alla lotta armata o ai suoi protagonisti, nell'ascolto, sovente in presenza di terzi, dei nasheed, ovvero dei canti d'ispirazione jihadista prodotti dall'Al Hayat Media Center”.
Il preoccupante quadro di pericolosità del ricorrente disegnato dall'ordinanza che ha confermato, per il CAPO 5) dell'imputazione provvisoria, la misura della custodia cautelare in carcere, non può ritenersi essere venuta meno per la recente scarcerazione del ricorrente, dato che il provvedimento di immediata liberazione non è dipeso da una rivalutazione degli addebiti provvisori, bensì solo dalla scadenza dei termini di fase, come si evince dal provvedimento del
GIP di Bologna del 23 giugno 2025.
Neppure rileva, a giudizio del Tribunale, l'ordinanza del Tribunale
Distrettuale di Bologna che ha annullato il decreto di sequestro probatorio disposto dal P.M. nell'ambito dell'indagine, prodotto dal ricorrente in allegato all'atto introduttivo della presente causa, considerato che la decisione è fondata su questioni procedurali, ovvero nel non avere il P.M. indicato, nel decreto in questione, “i criteri utili a selezionare, nella massa di dati, quelli di interesse investigativo;
in altre parole, la preventiva individuazione dell'oggetto del sequestro”
(cfr. pag. 5 dell'ordinanza del Tribunale di Bologna del 25 febbraio 2025).
IV. Il bilanciamento tra i diritti tutelati dalla protezione speciale richiesta e la pericolosità dello straniero, tenendo conto della sua specifica situazione.
Alla luce di tutti tali elementi, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato, sussistendo ragioni di ordine e sicurezza pubblica prevalenti rispetto al legame di con il territorio italiano. Parte_1
I reati per cui è indagato, infatti, rappresentano una negazione dei principi democratici su cui si regge l'ordinamento italiano e, a sostegno delle accuse, vi sono numerosi elementi d'indagine, come riportato nell'ordinanza del riesame sopra richiamata. Inoltre, dalla lettura degli atti relativi alla misura cautelare applicata al ricorrente, la commissione degli stessi appare essere stata interrotta solo dal recente arresto del ricorrente, con la conseguenza che la pericolosità
Pag. 17 di 18 accertata dai Giudici di Bologna – e confermata dalla Corte di cassazione – può ritenersi altresì attuale.
D'altra parte, appare avere in Italia legami di tipo Parte_1 prevalentemente economico, considerato che egli, adulto e indipendente, non risulta avere un rapporto particolarmente stretto con la sua famiglia di origine, che vive in Italia e qui è regolarmente soggiornante.
A ciò si aggiunge l'insussistenza di elementi da cui possa desumersi il rischio per il ricorrente di subire tortura o trattamenti inumani e degradanti a causa della sua appartenenza etnica in caso di rimpatrio nel Paese di origine, ove si è peraltro trattenuto dal 2018 al 2022, salvo una breve parentesi di alcuni mesi nel 2019 in cui era rientrato in Italia.
Per tali motivi il ricorso va rigettato.
Considerando la delicatezza del giudizio di bilanciamento compiuto per la decisione e che la decisione è stata assunta anche sulla base di elementi acquisiti successivamente all'introduzione del ricorso, sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese tra le parti.
Trieste, 10/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Michela Bortolami dott.ssa Carmela Giuffrida
Pag. 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 5 Limes, Così ci inventammo il , 1 agosto 2017 https://www.limesonline.com/cartaceo/cosi- Per_1 ciinventammo-il-kurdistan-e-lo-rifacciamo-oggi 2 Ibidem. 3 Ibidem. 4 Dizionario Storico Zanichelli, , Per_1 https://dizionaripiu.zanichelli.it/storiadigitale/p/mappastorica/376/ilterritorio-del-kurdistan 5 Minority Rights Groups International, Kurds Profile, https://minorityrights.org/minorities/kurds-2/ 6 Minority Rights Groups International, Kurds Profile, https://minorityrights.org/minorities/kurds-2/ 7 CP_4 8 Ibidem 9 Ibidem 10 Contry Report on Human Rights Practices 2019 – Turkey, 11 marzo 2020, sez. CP_6
“National/Racial/Ethnic Minorities”, https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human- rightspractices/turkey/ 11 55 , Turkey Report, 2020, p. 7, https://www.kurdistan24.net/en/news/deda867f- Parte_2
491f-403c8146-9b2458f4c328 12 . CP_4 13 Home Office, Country Policy and Information Note, Turkey: Kurds, Febbraio 2020, pag.7 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/86
6094/Country_poli cy_and_information_note_Kurds_Turkey_February_2020.pdf 14 Freedom House, Freedom in the World 2020 - Turkey, https://freedomhouse.org/country/turkey/freedomworld/2020 15 Article 19, HRC45: Council must act on arbitrary detention, 21 settembre 2020, https://www.article19.org/resources/hrc45-council-must-act-on-arbitrary-detention/ 16 71 2019 Country Reports on Human Rights Practices – Turkey, 13 marzo 2020, pp. 28-29, CP_6 https://tr.usembassy.gov/2019-country-reports-on-human-rights-practices-turkey/ 17 . CP_4 18 Reuters, Turkish police use water cannon, batons on Kurdish protesters, 20 agosto 2019, https://uk.reuters.com/article/uk-turkey-security-kurds/turkish-police-use-water-cannon-batons-on-
Email_1 19 UK Home Office, Country Policy and Information Note Turkey: Kurds, Febbraio 2020, p. 25, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/86 6094/Country_poli cy_and_information_note_Kurds_Turkey_February_2020.pdf .