TRIB
Sentenza 19 maggio 2024
Sentenza 19 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/05/2024, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. d.ssa Maria Barbara Giardinieri, ha pronunciato,
la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13903/20 R.G., avente ad oggetto: “Usucapione”
TRA
(C.F. ), nata ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
05.07.1954 e residente in [...] , elettivamente domiciliata in
Linera – SA EN ( CT ) Via Petrarca n.
3-5 ove è sito lo studio dell'avv. Ivan
Siracusa ( C.F. ) che la rappresentata e difende giusta procura CodiceFiscale_2
in atti;
ATTORE
CONTRO
( C.F. ) , in persona del sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Acireale Via Vito D'Anna n. 16 ove è sito lo studio dell'avv. Elisabetta Marino ( C.F. ) che lo rappresenta e difende, CodiceFiscale_3
giusta procura in atti;
CONVENUTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 27.11.2020, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Catania, il per Controparte_1
ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di Catania, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere: 1) Accertare e dichiarare, in capo alla sig.ra , nata ad [...] il [...] e residente in [...] Via Rettifilo n. 20 C.F. l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. CodiceFiscale_1
1158 c.c. della piena proprietà dell'immobile sito in SA EN ( CT ), fraz. Linera, Via
Rettifilo n. 20 e distinto al N.C.E.U. di questo Comune con i seguenti mappali foglio n.33 particella n. 373 sub 4 ovvero foglio 37 particelle 506 e 514, salvi migliori confini identificativi emergenti dall'istruttoria di causa 2) Conseguentemente, ordinare al competente Conservatore dei R.R.I.I. la trascrizione della relativa sentenza, con esonero da ogni sua eventuale responsabilità. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, in caso di opposizione. Con ogni più ampia riserva ex art. 183 VI° comma c.p.c. e segg.”
Con l'atto introduttivo di che trattasi parte attrice sosteneva di possedere “uti dominus”, senza soluzione di continuità, quanto meno dall'anno 1970, in modo esclusivo, pacifico, continuato e ininterrotto l'immobile sito in SA EN Via Rettifilo n. 20, censito al
N.C.E.U. al foglio 33 particella 373 sub 4 identificato con il numero civico 20, numero attualmente assegnato a seguito di modifiche per toponomastica.
La sig.ra sosteneva di essersi comportata – almeno a far data dall'anno 1970 - Pt_1
come unica e sola proprietaria del bene oggetto di causa e ciò nell'assenza di qualsiasi opposizione dell'Ente convenuto e senza ricevere contestazione alcuna.
Sosteneva, altresì, di aver provveduto, in via esclusiva – a proprie spese e cure - a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria resisi necessari sul predetto immobile, adeguandolo alle esigenze della famiglia e apportandovi modifiche strutturali e migliorie;
affermava inoltre di aver corrisposto le relative imposte e accessori.
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi in forma cartolare in data 01.04.2021, il
Tribunale non essendovi prova agli atti del giudizio dell'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione, assegnava i termini per il deposito dell'istanza, fissava la durata del procedimento, rinviando all'udienza del 28.10.2021.
Alla detta udienza, il Tribunale – attese le incertezze in ordine al soggetto titolare di legittimazione passiva – disponeva che parte attrice provvedesse al deposito di relazione notarile ventennale attestante le risultanze dei pubblici registri immobiliari con riguardo all'immobile oggetto di causa sito in Comune di SA EN Via Rettifilo n. 20 al foglio 33 part.lla 373 sub 4; rinviando altresì per la prosecuzione all'udienza del
03.03.2022. Il Notaio incaricato dalla Pennisi CE della stesura e rilascio della Per_1 Pt_1
relazione ventennale, dichiarava l'impossibilità di addivenire all'identificazione dell'immobile oggetto di domanda e, quindi, del soggetto legittimato passivamente a stare in giudizio.
Quindi, in data 01.03.2022, si costituiva in giudizio il Controparte_1
contestando la domanda di parte attrice, in quanto inammissibile e palesemente infondata, e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “..si chiede che il
Tribunale Ill.mo disattesa e respinta ogni contraria istanza , eccezione e difesa, voglia così statuire: preliminarmente in rito – accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale passiva del ex art. 100 c.p.c.: - ritenere e dichiarare nullo l'atto di citazione, Controparte_1
perché in violazione dell'art. 163 comma 3, n.2), c.p.c.; Nel merito – accertare e dichiarare che
l'attrice non può vantare alcun diritto reale sul bene oggetto di controversia, essendo una occupante sine titulo, ed anche in base alla stessa prospettazione difettano i presupposti per la proposizione della domanda di usucapione: - condannare parte attrice alle spese e compensi del giudizio.”
Di poi, una volta assegnati i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 10.11.2022 per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
Quindi, con ordinanza del 28.12.2022, la causa – ritenuta matura per la decisione – veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.05.2023. Dopo un rinvio d'ufficio, all'udienza del 21.09.2023, il procedimento veniva posto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. .
§§§§§§
Ciò posto, venendo al merito della vicenda di cui è procedimento, si osserva e rileva quanto segue:
In base al disposto di cui all'art. 1158 c.c., colui che agisce in giudizio sostenendo di aver usucapito la proprietà di un bene, è tenuto a fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del c.d. “corpus possessionis”, ma anche dell'animus possidendi, ovvero dell'intento di avere la cosa come propria ( In tal senso Cass. Civ. Sez. II ordinanza n. 22667 del 27.09.2017) In particolare, giurisprudenza unanime sul punto statuisce che “Occorre la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il periodo all'uopo previsto dalla legge un potere corrispondente a quello del proprietario
o del titolare di uno ius in re aliena. Un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria della cosa .”( In tal senso Cass. Civ. n. 2044/15 e n. 17549/15 )
In forza dei suddetti principi, affinchè possa pronunciarsi l'intervenuto acquisto per usucapione in ordine ad un bene immobile occorre che, il soggetto che invoca l'intervenuta fattispecie acquisitiva, dia prova degli elementi costitutivi della stessa in modo rigoroso, adeguato e non contraddittorio anche a mezzo prova testimoniale proveniente da soggetti estranei alla vicenda processuale. ( Si veda Trib. Caltagirone
19.01.2018 )
Ed ancora, recente giurisprudenza di merito statuisce che “In tema di acquisto per usucapione , assolvono all'onus probandi gli attori che dimostrino, mediante plurimi elementi probatori, la sussistenza dei presupposti necessari per l'acquisto della proprietà del terreno oggetto di controversia, tramite l'accertamento sia del corpus, ovvero il possesso pacifico pubblico e ininterrotto per oltre 20 anni, sia dell'animus possidendi, desunto in particolare dalle puntuali allegazioni negli scritti difensivi supportate da dichiarazioni testimoniali e da univoci elementi presuntivi, quali l'inclusione del terreno all'interno di una recinzione, la cura costante dello stesso
e l'esecuzione di opere di manutenzione, oltre l'assenza di soggetti che abbiano a qualsiasi titolo contestato tale possesso” ( Trib. Pavia Sez. III n. 168/2021 )
Tuttavia, nella fattispecie di cui è causa, occorre effettuare delle considerazioni di natura preliminare dal momento che presupposto indispensabile di ogni procedimento giudiziale è l'esatta individuazione dell'oggetto della domanda nonché dei soggetti legittimati passivamente a controdedurre.
In via preliminare occorre rilevare che parte attrice ha, nell'atto introduttivo, individuato l'oggetto di domanda nel bene immobile qui di seguito indicato: immobile sito in
Comune di SA EN Via Rettifilo n. 20, censito al N.C.E.U. al foglio 33 particella
373 sub 4 identificato con il numero civico 20. Tuttavia, la superiore identificazione non ha trovato riscontro nella relazione notarile ventennale del Notaio ove si legge Per_1
dell'impossibilità di addivenire all'identificazione dell'immobile oggetto di domanda.
Peraltro, la suddetta carenza nell'identificazione dell'immobile non è stata colmata neanche con la predisposizione delle memorie ex art. 183 VI° comma c.p.c. che avrebbero consentito a parte attrice di individuare e, meglio precisare, l'oggetto di domanda facendo anche ricorso alla produzione di consulenza tecnica di parte.
A tal fine non può dirsi utile la produzione effettuata dalla Pennisi di consulenza tecnica d'ufficio – depositata in uno con la comparsa conclusionale – svolta peraltro in diverso giudizio iscritto al n. 9738/17 RG.
La superiore allegazione invero si appalesa tardiva e, quindi, inammissibile in quanto prodotta successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c. e, comunque, inconducente dal momento che trattasi di relazione peritale relativa ad immobili diversi da quelli oggetto di domanda.
Ugualmente inammissibile si appalesa la richiesta di CTU formulata da parte attrice in seno alle memorie ex art. 183 VI° comma c.p.c. in quanto avente natura meramente esplorativa.
Invero, la consulenza tecnica non può essere utilizzata come strumento d'indagine al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e non può trovare ingresso in giudizio per supplire alla deficienza delle proprie allegazioni e prove ovvero per compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi e fatti non provati.
La mancata e carente individuazione del bene oggetto di domanda non consente, di conseguenza, la identificazione del soggetto passivamente legittimato a stare in giudizio.
Invero, giurisprudenza unanime e costante della Suprema Corte, statuisce che “l'azione volta a rivendicare la proprietà di un bene a titolo di usucapione deve essere diretta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda ….e non anche dei precedenti danti causa che non hanno veste di litisconsorti necessaria “ ( Cass. Civ. n. 5335/00
e da ultimo Cass. Civ. n. 33194/23 ) Nella fattispecie di che trattasi la mancata, corretta individuazione del bene oggetto della domanda di usucapione non consente di procedere alla conseguente e necessaria individuazione del soggetto legittimato passivamente.
L'individuazione del convenuto ovvero del contraddittore legittimato avuto riguardo alla situazione sostanziale dedotta in giudizio è un adempimento imposto dal nostro ordinamento dal momento che non è possibile proporre una domanda giudiziale contro soggetti ignoti.
In generale, la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito ( Si veda in tal senso
Cass. n. 16904/18 )
In particolare, la giurisprudenza di legittimità si esprime nel senso che la legittimazione passiva ad causam, rispetto alla domanda diretta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un bene, và riconosciuta a chi contesti detta proprietà, vantando un diritto proprio, mentre ogni questione sul fondamento della relativa pretesa attiene al merito. ( In tal senso Cass. Civ. n. 5335/00 e n. 4907/90 )
Si osserva, altresì, che l'esito negativo dell'indagine svolta dal Notaio se, come Per_1
dovuto – fosse stato acquisito prima di procedere all'instaurazione del presente giudizio, avrebbe evitato l'inizio della presente causa, dovuto a colpa grave della parte, di cui dovrà tenersi conto nel separato provvedimento di decisione sull'istanza di liquidazione del difensore per l'ammissione della al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato.
In conseguenza della totale incertezza in ordine all'individuazione dell'elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie di che trattasi, la domanda attorea risulta inammissibile e va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate per come in dispositivo.
In ordine alle spese prenotate a debito e non indicate nel foglio notizie, si invita la
Cancelleria a verificare l'entità delle spese prenotate a debito e/o anticipate dallo Stato e, conseguentemente, a chiederne il rimborso a parte attrice.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 13903/20 R.G.:
Rigetta la domanda proposta dalla sig.ra e volta a conseguire Parte_1
l'acquisto per usucapione dell'immobile sito in Comune di SA EN Via Rettifilo
n. 20, censito al N.C.E.U. al foglio 33 particella 373 sub 4 identificato con il numero civico
20 e ciò per le ragioni di cui in parte motiva;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
in persona del Sindaco pro-tempore, che liquida in complessivi € 2.540,00 oltre
[...]
rimborso spese generali, Iva al 22% e Cpa al 4% come per legge;
Manda alla Cancelleria di verificare quanto in motivazione specificato.
Augusta, lì 19 Maggio 2024 IL G.O.T.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 DM 44/2011