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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 11/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 3874/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott.ssa Silvia Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 3874/2024
promosso da:
, C.F. , n. a TOLENTINO (MC) il 17/12/1982; Parte_1 C.F._1
e
, C.F. n. a Tolentino (MC) il 01.07.1985 Controparte_1 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CASTIGNANI ADELE, elett.te dom.to in VIA
F.FILELFO 50 62027 TOLENTINO, presso il difensore;
ricorrenti nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede;
parte necessaria
OGGETTO: modifica condizioni affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio sentita la relazione del Presidente all'esito dell'udienza di tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. del 22.01.2025 in cui le parti hanno confermato la propria volontà di modificare le condizioni stabilite con Decreto n. cronol. 816/2016 del 18.02.2016 R.G. n. 242/2016 emesso dal Tribunale di Macerata inerenti il contributo economico in favore del figlio minore e, fermo restando la partecipazione di Per_1 entrambi i genitori alle spese straordinarie in favore dello stesso nella misura del 50% ciascuno
(così come previsto dal Decreto sopra citato), disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva permanenza, stante la sostanziale collocazione paritaria presso di loro, disporre conseguentemente, la revoca dell'obbligazione di pagamento gravante su quale contributo di mantenimento del figlio Parte_1 Per_1 dichiarare che nulla è più dovuto dal sig. alla sig.ra in forza Parte_1 Controparte_1 del Decreto emesso dal Tribunale di Macerata in data 17.0.2016 n. cronol. 816/2016 R.G. n.
242/2016 per il precorso rapporto e/o per ogni altro rapporto giuridico-economico tra esse fin qui intercorso;
considerato il visto apposto agli atti del Pubblico Ministero;
ritenuto il raggiunto accordo coerente con la disciplina legale e non contrastante con l'interesse del figlio minore;
visto l'art. 473-bis.51, comma 4 c.p.c.
ritenuto che
le spese del procedimento vanno dichiarate compensate, stante la natura congiunta del ricorso;
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, ferme le ulteriori statuizioni contenute nel decreto emesso dal
Tribunale di Macerata in data 17.0.2016 n. cronol. 816/2016 R.G. n. 242/2016:
- dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva permanenza, stante la sostanziale collocazione paritaria presso di loro;
- dispone conseguentemente la revoca dell'obbligazione di pagamento gravante su Parte_1 quale contributo di mantenimento del figlio Per_1
- dichiara che nulla è più dovuto dal sig. alla sig.ra in forza del Parte_1 Controparte_1
Decreto emesso dal Tribunale di Macerata in data 17.0.2016 n. cronol. 816/2016 R.G. n.
242/2016 per il precorso rapporto e/o per ogni altro rapporto giuridico-economico tra esse fin qui intercorso;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito a parti private e a P.M. in sede.
Così deciso in Macerata, 11/02/2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott.ssa Silvia Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 3874/2024
promosso da:
, C.F. , n. a TOLENTINO (MC) il 17/12/1982; Parte_1 C.F._1
e
, C.F. n. a Tolentino (MC) il 01.07.1985 Controparte_1 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CASTIGNANI ADELE, elett.te dom.to in VIA
F.FILELFO 50 62027 TOLENTINO, presso il difensore;
ricorrenti nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede;
parte necessaria
OGGETTO: modifica condizioni affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio sentita la relazione del Presidente all'esito dell'udienza di tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. del 22.01.2025 in cui le parti hanno confermato la propria volontà di modificare le condizioni stabilite con Decreto n. cronol. 816/2016 del 18.02.2016 R.G. n. 242/2016 emesso dal Tribunale di Macerata inerenti il contributo economico in favore del figlio minore e, fermo restando la partecipazione di Per_1 entrambi i genitori alle spese straordinarie in favore dello stesso nella misura del 50% ciascuno
(così come previsto dal Decreto sopra citato), disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva permanenza, stante la sostanziale collocazione paritaria presso di loro, disporre conseguentemente, la revoca dell'obbligazione di pagamento gravante su quale contributo di mantenimento del figlio Parte_1 Per_1 dichiarare che nulla è più dovuto dal sig. alla sig.ra in forza Parte_1 Controparte_1 del Decreto emesso dal Tribunale di Macerata in data 17.0.2016 n. cronol. 816/2016 R.G. n.
242/2016 per il precorso rapporto e/o per ogni altro rapporto giuridico-economico tra esse fin qui intercorso;
considerato il visto apposto agli atti del Pubblico Ministero;
ritenuto il raggiunto accordo coerente con la disciplina legale e non contrastante con l'interesse del figlio minore;
visto l'art. 473-bis.51, comma 4 c.p.c.
ritenuto che
le spese del procedimento vanno dichiarate compensate, stante la natura congiunta del ricorso;
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, ferme le ulteriori statuizioni contenute nel decreto emesso dal
Tribunale di Macerata in data 17.0.2016 n. cronol. 816/2016 R.G. n. 242/2016:
- dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva permanenza, stante la sostanziale collocazione paritaria presso di loro;
- dispone conseguentemente la revoca dell'obbligazione di pagamento gravante su Parte_1 quale contributo di mantenimento del figlio Per_1
- dichiara che nulla è più dovuto dal sig. alla sig.ra in forza del Parte_1 Controparte_1
Decreto emesso dal Tribunale di Macerata in data 17.0.2016 n. cronol. 816/2016 R.G. n.
242/2016 per il precorso rapporto e/o per ogni altro rapporto giuridico-economico tra esse fin qui intercorso;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito a parti private e a P.M. in sede.
Così deciso in Macerata, 11/02/2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà