Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2014, n. 16714
CASS
Sentenza 29 gennaio 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La contestazione, da parte del pubblico ministero, in sede di udienza preliminare, ai sensi dell'art. 423 cod. proc. pen., di un reato connesso a quello per il quale era stata originariamente esercitata l'azione penale, non implica la necessità di una rinnovazione dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., con la conseguenza che deve ritenersi abnorme l'ordinanza con la quale il g.u.p., nell'erroneo presupposto che a detta rinnovazione debba invece darsi luogo, disponga la restituzione degli atti al P.M. per espletare tale adempimento.

Il delitto di cospirazione politica mediante accordo (art. 304 cod. pen.) si perfeziona in base al mero incontro delle volontà di puù soggetti per l'attuazione di un determinato proposito criminoso a scopo politico, senza che sia necessaria la costituzione di una struttura organizzativa di uomini e mezzi, richiesta invece per la configurabilità del delitto di cospirazione politica mediante associazione (art.305 cod. pen.).

Commentari2

  • 1Art. 304 - Cospirazione politica mediante accordo
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 305 - Cospirazione politica mediante associazione
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2014, n. 16714
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16714
Data del deposito : 29 gennaio 2014

Testo completo