Sentenza 29 gennaio 2014
Massime • 2
La contestazione, da parte del pubblico ministero, in sede di udienza preliminare, ai sensi dell'art. 423 cod. proc. pen., di un reato connesso a quello per il quale era stata originariamente esercitata l'azione penale, non implica la necessità di una rinnovazione dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., con la conseguenza che deve ritenersi abnorme l'ordinanza con la quale il g.u.p., nell'erroneo presupposto che a detta rinnovazione debba invece darsi luogo, disponga la restituzione degli atti al P.M. per espletare tale adempimento.
Il delitto di cospirazione politica mediante accordo (art. 304 cod. pen.) si perfeziona in base al mero incontro delle volontà di puù soggetti per l'attuazione di un determinato proposito criminoso a scopo politico, senza che sia necessaria la costituzione di una struttura organizzativa di uomini e mezzi, richiesta invece per la configurabilità del delitto di cospirazione politica mediante associazione (art.305 cod. pen.).
Commentari • 2
- 1. Art. 304 - Cospirazione politica mediante accordohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 305 - Cospirazione politica mediante associazionehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2014, n. 16714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16714 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 29/01/2014
Dott. VECCHIO SS - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO F. Maria S. - rel. Consigliere - N. 110
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 28921/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA;
nei confronti di:
LL UN N. IL 25/09/1949;
EN RD N. IL 10/05/1971;
CI CC AS N. IL 15/04/1970;
ZO NC N. IL 20/04/1954;
inoltre:
EN RD N. IL 10/05/1971;
CI CC AS N. IL 15/04/1970;
ZO NC N. IL 20/04/1954;
avverso la sentenza n. 21/2012 CORTE ASSISE APPELLO di ROMA, del 07/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente a LE e OJ, in relazione al mancato riconoscimento dei reati di cui agli artt. 270 bis e 306 c.p.; rigetto nel resto del ricorso del P.G.;
per il ricorso CE: annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali della P.G.;
rigetto nel resto;
rigetto dei ricorsi di LE e OJ;
udito, per la parte civile, l'avv. Bachetti SS, avvocato dello Stato;
uditi i difensori avv.ti Arrigo NC, Francesco Romeo, Tartarici Laura e Clementi Sandro.
RITENUTO IN FATTO
1. A carico di AL LU, LO BR, CE IN, LE RD, OJ CO, GI OS e RL OL veniva promossa l'azione penale con le seguenti contestazioni:
1) AL LU: banda armata con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (artt. 306 e 270-bis c.p.) denominata nuclei comunisti combattenti successivamente denominata brigate rosse per il partito comunista combattente, in relazione agli artt. 302, 283 e 284 c.p.; in Roma dal 1992 al gennaio 2004;
2) AL, LO, LE, OJ, CE, GI e RL: banda armata con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (artt. 306 e 270-bis c.p.) denominata "per il comunismo brigate rosse", in relazione agli artt. 302, 280-bis, 283 e 284 c.p.; dal settembre 2006, nel corso del 2007 e con consumazione in corso;
3) AL, OJ e LE: atto di terrorismo con ordigno esplosivo e micidiale in danno della caserma "Folgore Vannucci" di OR, rivendicato a nome del gruppo "per il comunismo brigate rosse", art. 110 c.p. e art. 280-bis c.p., commi 1 e 4; ideato in Roma ed eseguito il 25 settembre 2006;
4) AL, OJ e LE: detenzione e porto di mortaio artigianale e candelotti di esplosivo al fine di sovvertire l'ordinamento democratico e mettere in pericolo la vita delle persone mediante l'attentato alla caserma di cui al capo 3), artt. 110 e 81 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4 e successive modificazioni;
ideato in Roma ed eseguito il 25 settembre 2006;
5) AL LU, detenzione di armi al fine di sovvertire l'ordine democratico, artt. 110 e 81 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4 e successive modificazioni;
ideato in Roma ed eseguito il 25 settembre 2006;
6) reato di detenzione di una pistola da parte di UC NC, giudicato separatamente;
7) AL e UC: ricettazione di armi;
8) AL: ricettazione di fucile;
9) AL, LE e OJ;
detenzione di armi ed esplosivi per sovvertire l'ordine democratico e mettere in pericolo la vita delle persone mediante attentati, artt. 1, 2 e 7, in relazione alla L. n. 895 del 1967, art. 2 e successive modificazioni;
in Roma, in epoca imprecisata e comunque fino al 10 giugno 2009;
10) CE IN: detenzione di pistola Beretta cal. 9 mod. 92F, arma da guerra con matricola abrasa, L. n. 895 del 1969, art. 2;
in Roma, in epoca imprecisata e comunque fino al 10 giugno 2009;
11) CE IN;
ricettazione dell'arma detta, art. 648 c.p.; in Roma, in epoca imprecisata e comunque fino al 10 giugno
2009.
2. All'esito del giudizio di primo grado la Corte di assise di Roma, con sentenza del 21 novembre 2011, condannava:
LE RD alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione dichiarandolo colpevole del reato di cui all'art. 304 c.p., in tal guisa derubricata l'imputazione ai sensi dell'art. 270-bis c.p. di cui al capo 2), nonché dei reati di cui ai capi 3), 4) e 9) limitatamente ai reati di cui alla L. n. 497 del 1974, artt. 9, 10 e 14 e L. n. 110 del 1975, art. 23 reati riuniti dal vincolo della continuazione;
OJ CO alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione dichiarandolo colpevole del reato di cui all'art. 304 c.p., in tal guisa derubricata l'imputazione ai sensi dell'art. 270-bis c.p. di cui al capo 2), nonché dei reati di cui ai capi 3), 4) limitatamente ai reati di cui alla L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 12 e L. n. 110 del 1975, art. 23 reati riuniti dal vincolo della continuazione;
CE IN alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 2200,00 di multa dichiarandolo colpevole dei reati ascrittigli al capo 10) ed 11) limitatamente alla L. n. 497 del 1974, art. 10 e L. n. 110 del 1975, art. 23 per il capo 10), ed esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 15 del 1980, art. 1, per il capo 11). Con la stessa sentenza la corte dichiarava non doversi procedere a carico del AL perché nel frattempo deceduto ed assolveva:
OJ CO dal reato di cui all'art. 306 c.p. di cui al capo 2) e dai restanti reati di cui al capo 4) perché il fatto non sussiste;
LE RD dal reato di cui all'art. 306 c.p. di cui al capo 2) e dai restanti reati di cui ai capi 4) e 9) perché il fatto non sussiste;
LO, RL e GI da tutti i reati loro ascritti perché il fatto non sussiste.
3. Avverso la sentenza di prime cure proponevano appello sia il P.M. che gli imputati LE, OJ e CE e la Corte di assise di appello di Roma, con sentenza del 7 novembre 2012, in riforma della pronuncia di primo grado, assolveva LE SS dai reati di cui ai capi 3) e 4) per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena per le residue accuse di cui ai capi 2) e 9) in anni cinque di reclusione ed Euro 2000,00 di multa;
assolveva EN IN dal reato di cui al capo 10) limitatamente alla L. n. 110 del 1975, art. 21, perché il fatto non sussiste ed esclusa la recidiva, riduceva la pena a carico dell'imputato ad anni tre, mesi sei di reclusione ed Euro 1500,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Per quanto di interesse nel presente giudizio di legittimità la Corte territoriale di secondo grado confermava la derubricazione del reato di cui al capo 2) in quello previsto e punito dall'art. 304 c.p., riteneva non provata la partecipazione di LE RD
all'attentato di OR in danno della caserma della Folgore e la colpevolezza del CE in relazione al capo 10) ma limitatamente alla L. n. 110 del 1975, art. 21 e confermava nel resto, diffusamente argomentandole criticamente alla luce delle censure difensive, le motivazioni svolte dalla Corte di prime cure a sostegno del quadro probatorio acquisito al processo e valorizzato per le condanne.
4. Impugnano per cassazione la pronuncia di secondo grado il P.G. territoriale e gli imputati LE, OJ e CE, assistiti dai rispettivi difensori di fiducia.
4.1 Il P.G. presso la Corte di appello di Roma sviluppa un unico ed articolato motivo di ricorso, con il quale denuncia violazione degli artt. 270-bis, 304 e 306 c.p. e art. 192 c.p.p. e difetto di motivazione, in particolare osservando e denunciando: la sentenza merita censura sia per la derubricazione del reato di cui all'art. 270-bis c.p. in quello di cospirazione politica mediante accordo di cui all'art. 304 c.p., sia per la valutazione atomistica della prova eseguita per questo in violazione dell'art. 192 c.p.p.; in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo b) della rubrica i giudici di merito sviliscono a mero atto di propaganda armata l'attentato alla caserma di OR e, travisando i fatti di causa, riducono a fantasticheria la progettazione dell'attentato al G8 programmato alla Maddalena;
quanto, in particolare, alla derubricazione del reato sub 2), i giudici di merito hanno riconosciuto il ruolo di militante rivoluzionario del AL e ripercorso i suoi vari passaggi, fin dagli anni novanta, con contatti e tentativi di fusione con gruppi per così dire storici delle brigate rosse, fino alla formazione del gruppo eversivo denominato ORC, "organismi rivoluzionari combattenti", ed hanno avuto a disposizione il volantino di rivendicazione dell'attentato dinamitardo alla caserma della Folgore, volantino trovato in possesso del AL e del LE, dal contenuto inequivocabile quanto alle finalità eversive del gruppo;
di qui la contraddittorietà della conclusione, attese le premesse ed il travisamento del complesso probatorio acquisito al processo;
privo di fondamento logico-giuridico è la decisione assolutoria di LO e CE, sia per i reati associativi loro ascritti al capo 2) della rubrica, sia per il reato di cui all'art. 304 c.p. imputato ai soli OJ, AL e LE;
quanto al LO ed al suo progetto di attentato in occasione dell'incontro del G8 che avrebbe dovuto tenersi alla Maddalena, hanno i giudici territoriali illogicamente e contraddittoriamente svilito il contenuto della intercettazione telefonica all'interno del ristorante "Da Silvio" e le affermazioni dell'imputato sul "programma di massima e minima";
quanto invece alla posizione del CE il giudice a quo, pur riconoscendo il ruolo di armiere e di consulente di AL dell'imputato, ha poi svilito la detenzione della pistola Beretta con munizionamento identico a quello del LE, la sua attività di procacciamento degli strumenti di comunicazione (schede telefoniche, caselle di posta elettr.) la sua disponibilità a compiere rapine per autofinanziarsi;
su tali punti la sentenza impugnata utilizza argomenti illogici e contraddittori;
secondo l'assunto dei giudici di merito quella voluta dagli imputati sarebbe nulla più che una struttura priva di una pur rudimentale e generica suddivisione dei ruoli e di compiti, nulla più che un embrionale progetto eversivo che, dopo l'attentato, si è tentato, invano, di tradurre in struttura organizzata;
in contrario va evidenziato che proprio l'attentato di OR, in uno con il possesso di armi, dimostra la realtà di una struttura associativa, "sia pure allo stato rudimentale", con diversificazione di ruoli e funzioni tra i sodali e specifico programma di azione violenta;
la tesi secondo cui l'attentato di OR costruirebbe un semplice atto di "propaganda armata" si appalesa assurda;
l'attentato va inquadrato nella sua funzione di passaggio dalla fase cospirativa a quella realizzativa del gruppo associativo, scandita dai tempi di reclutamento di GI, RL e LO;
anche il tenore del volantino di rivendicazione (riportato testualmente nella parte ritenuta significativa) conferma l'assunto accusatorio;
anche l'assoluzione del LE per l'attentato di OR appare illogico e privo di fondamento giuridico;
la motivazione assolutoria viola il disposto dell'art. 192 c.p.p. perché basata su una valutazione atomistica degli elementi di prova a carico;
illogica è l'affermazione del giudice territoriale secondo cui le armi sequestrate a LE SS non è provato che fossero dotazione comune del gruppo solo perché gli imputati di esse non parlano durante le intercettazioni;
gli imputati a telefono parlavano in codice e per questo non evocavano armamenti dei quali, evidentemente, discettavano soltanto direttamente;
è illogico ritenere illogica, come da motivazione impugnata, siffatta ultima considerazione;
non è congetturale il riferimento del LO al garage dove far confluire "la roba" ed è contraddittoria affermazione che le armi del LE non sono idonee a ledere i beni giuridici tutelati dalle norme richiamate all'art. 302 c.p.; di qui la manifesta illogicità dell'assoluzione dal reato di banda armata;
seguendo la lezione giurisprudenziale della corte di legittimità, i reati di cui all'art. 270-bis c.p. e 306 c.p. possono concorrere tra loro, hanno natura di reati plurisoggettivi di pericolo presunto, si realizzano anche se non consumati reati fine e non richiedono la concreta articolazione di strutture particolarmente organizzate;
orbene, se al delitto di cui all'art. 304 c.p., eppertanto alla cospirazione politica mediante accordo, si aggiungono il possesso di armi ed esplosivi e ad essi i documenti programmatici particolarmente significativi delle finalità eversive, la conclusione accusatoria dovrebbe essere scontata soprattutto in considerazione dell'attentato di OR e delle accertate sue caratteristiche particolarmente violente e pericolose.
4.2 LE RD SS, assistito dal difensore di fiducia, sviluppa un unico motivo di impugnazione, con il quale denuncia violazione dell'art. 304 c.p. e difetto di motivazione sul punto, in particolare osservando e deducendo: elementi costitutivi del reato di cui all'art. 304 c.p. per il quale l'imputato è stato condannato sono l'intenzione di più soggetti di commettere uno dei delitti di cui ai capi 1^ e 2^ del titolo 1^ del libro 2^ del c.p. ovvero un delitto contro la personalità dello Stato ed il raggiunto accordo per raggiungere detta finalità; detti requisiti non risultano provati nel caso in esame a carico del ricorrente;
l'accusa ed i giudicanti neppure hanno specificato quale fosse il reato oggetto dell'accordo cospirativo;
il giudice territoriale enfatizza il contenuto dei documenti sequestrati a AL ed a LE ritenendoli riservati e contenenti strategie precise per il rilancio della lotta annata;
il ricorrente pertanto solo per detto possesso documentale sarebbe per i giudicanti soggetto che pratica ovvero si appresta a praticare la lotta armata;
nel quadro delineato dai giudici di merito, inoltre, l'attentato di OR sarebbe stato il primo momento di passaggio dalla fase cospirativa alla costituzione di una struttura associativa terroristica ("per il comunismo brigate rosse"); la corte di secondo grado, differentemente da quella di prime cure, ha ritenuto non provata la partecipazione del LE all'attentato di OR;
cionondimeno all'imputato viene contestato il reato cospirativo sulla base di documenti che la stessa corte a quo esclude siano stati redatti dall'imputato e dei quali è dubbio, sempre per la corte di merito, lo stesso tempo di elaborazione,se prima, dopo ovvero in costanza dell'attentato di OR;
rimane pertanto l'apodittica affermazione che il LE risponderebbe del reato cospirativo per aver svolto, a tal fine, "proselitismo e reclutamento" con il AL;
secondo la corte gli imputati, quando si incontrano o comunicano telefonicamente si ispirano a modelli di prudenza cospirativa;
la corte di secondo grado argomenta a carico di LE secondo il modello motivazionale di prime cure, entrando però in palese contraddizione là dove si consideri che la motivazione della corte di primo grado a carico dell'imputato si fonda sul riconoscimento della sua partecipazione all'attentato di OR, viceversa negata dalla corte di secondo grado;
di qui la conclusione della corte di assise di appello secondo cui LE, estraneo all'attentato, dopo di esso avrebbe preso parte all'accordo cospirativo "partecipando attivamente alla fase del reclutamento e detenendo materiale ideologico dimostrativo di un preciso programma per il passaggio degli ORC, "organismi rivoluzionari combattenti", in "per il comunismo brigate rosse", oltre che delle teorizzazione di AL relative all'attentato di OR;
in realtà l'assoluzione del LE dall'attentato priva di fondamento l'accusa cospirativa;
la prudenza cospirativa negli incontri e nelle conversazioni telefoniche valorizzata per condannare LE non sono risultate sufficienti per RL, GI e CE, viceversa assolti dalla stessa accusa;
a carico del LE possono evocarsi le armi rinvenute presso la sua abitazione, ma di esse il processo ha dimostrato l'estraneità a finalità terroristiche ovvero eversive;
rimangono i documenti, fotocopie tratte da supporti informatici, non redatti dal LE per gli stessi giudici della condanna;
l'unica circostanza provata, pertanto, è l'interesse dell'imputato a quel tipo di discussione politica, certamente non probante di condotte delittuose;
rimane la labilità della prova relativa all'accordo cospirativo;
i tre imputati condannati per questo si sono incontrati due volte nell'arco di tre anni;
il ricorrente compare nelle indagini il 9.11.2007 quanto si presenta nel negozio di AL LU con il quale intrattiene una conversazione intercettata del tutto priva di rilevanza probatoria;
il servizio di OCP in occasione dell'incontro conviviale nell'osteria "de Rogored" tra il ricorrente, AL, OJ e GI nulla ha evidenziato di rilevante (lo riconosce la stessa Corte di assise di appello) al pari di due incontri successivi tra il ricorrente ed il AL in altre due occasioni conviviali, del 13.12.2007 e del 22.1.2008, e dell'incontro di Rapallo del 2.2.2008 tra ricorrente, OJ e AL;
rilevantissima è la circostanza che i pretesi cospiratori, tra il 2.2.2008 ed il 9.6.2009, non si incontrano mai, dato questo oggettivamente incongruo sia con la cospirazione che con l'accordo cospirativo;
in sintesi l'accordo cospirativo non ha fondamento indiziario ne' manifestazioni esterne;
di qui la denunciata insussistenza di un elemento costitutivo del reato per il quale è intervenuta la impugnata condanna.
4.3 OJ CO, assistito dal difensore di fiducia, sviluppa quattro motivi di impugnazione.
4.3.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente erronea applicazione dell'art. 304 c.p.p. e difetto di motivazione sul punto, in particolare osservando: secondo ipotesi accusatoria, fatta propria dai giudici di merito, il ricorrente avrebbe partecipato ad un accordo cospiratorio prodromico e preparatorio della costituzione di una struttura associativa volta alla sovversione ed alla consumazione di indeterminati "delitti politici"; la norma incriminatrice di cui all'art. 304 c.p. è di ardua interpretazione perché difficile la individuazione della distinzione tra cospirazione politica e dissenso ideologico in contesti di pluralità democratica;
l'idea di realizzare un programma politico in contrasto anche radicale con l'ordine costituito non integra fine illecito;
in altri termini: la volontà di realizzare una società comunista non è penalmente rilevante;
di qui la necessità di una interpretazione della norma incriminatrice che tenga conto della sua origine, certamente illiberale dappoiché la norma fu voluta dal fascismo in coerenza con l'impostazione antidemocratica di quel regime;
di qui la legittimità di pensare progetti sovversivi, purché scevri da accordi concreti volti alla realizzazione di delitti politici;
per la realizzazione del reato in parola occorrono pertanto l'accordo di più persone e la finalizzazione dell'accordo stesso alla consumazione di delitti politici in assenza della loro consumazione;
nello specifico a carico dell'imputato ricorrente vengono valorizzati documenti politici dei quali OJ non è l'estensore ne' l'autore, documenti che non si sa neppure se siano stati letti dal prevenuto;
la discussione teorica sulla praticabilità di una rivoluzione sociale non è condotta illecita e cospirare è comportamento socialmente lecito;
per la ricorrenza del reato in parola occorre pertanto un apprezzabile sviluppo del progetto sovversivo riferibile al gruppo cospiratore;
nella fattispecie è stato escluso da entrambi i giudici di merito che l'imputato potesse rispondere dei reati di cui agli artt. 270, 270-bis e 306 c.p. ovvero che si accingesse a commetterli, circostanza questa che priva dei requisiti necessari anche la norma poi concretamente applicata.
4.3.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente violazione di legge (art. 27 Cost., comma 2), difetto di motivazione sul punto e mancata assunzione di una prova decisiva in relazione ai capi 3) e 4) dell'imputazione, ovverosia all'accusa di aver partecipato all'attentato alla caserma di OR e di aver detenuto il materiale esplosivo in quell'occasione utilizzato, in particolare osservando: la colpevolezza del ricorrente in relazione ai reati detti è stata ritenuta provata dai giudici di merito perché rinvenute sue tracce biologiche sulla bicicletta utilizzata per il trasporto dell'ordigno e perché esclusa l'ipotesi difensiva di un utilizzo del mezzo da parte di terzi successivamente all'attentato sul rilievo che nessuna altra traccia biologica è stata su di esso ritrovata;
il rinvenimento di tracce biologiche dell'imputato sul manubrio della bicicletta non prova alcunché se non che la bicicletta stessa è stata utilizzata da OJ ma non già che abbia egli partecipato all'attentato; manca sul punto un riscontro probatorio del dato valorizzato dai giudicanti;
la corrispondenza di profilo biologico in parola integra, al più, dato indiziario, peraltro non univoco, e non già prova, come sostanzialmente ritenuto dalla corte di secondo grado;
è stata violata la regola dell'oltre ragionevole dubbio.
4.3.3 Col terzo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sul rilievo che il diniego impugnato è stato argomentato con la gravità non del fatto giudicato, rimasta immotivata, ma col mero richiamo al titolo di reato. Tanto è in contraddizione con la derubricazione delle iniziali ipotesi di reato contestate, con la mera cospirazione ritenuta in concreto, con la bassa lesività potenziale dell'ordigno utilizzato.
4.3.4 Col quarto ed ultimo motivo di impugnazione denuncia ancora la difesa ricorrente difetto di motivazione in relazione alla riduzione della pena inflitta, determinata assumendo come pena base il massimo edittale nonostante quanto esposto a margine del precedente motivo di ricorso circa la oggetti va non gravità del fatto concretamente giudicato.
4.4 CE IN, anch'egli assistito dal difensore di fiducia, da parte sua sviluppa quattro motivi di impugnazione.
4.4.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione dell'art. 423 c.p.p. in relazione al rigetto del primo motivo di appello, con il quale l'imputato aveva eccepito che l'avviso di chiusura delle indagini e la richiesta di rinvio a giudizio non contenevano cenno alcuno alle imputazioni contestate direttamente nell'ambito dell'udienza preliminare, in particolare deducendo: nel caso specifico non vi è stata una semplice contestazione suppletiva, ma una vera e propria contestazione tardiva, in quanto tale prodromica della nullità del successivo decreto di citazione a giudizio.
4.4.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione in relazione al diniego delle circostante attenuanti generiche sul rilievo che il giudice a quo non ha considerato il comportamento dell'imputato nel corso del processo, che la concessione delle circostanze attenuanti avrebbe consentito di adeguare la pena alle risultanze istruttorie e di differenziare i profili di responsabilità degli imputati.
4.4.3 Col terzo motivo di impugnazione denuncia ancora la difesa ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, in particolare osservando che, attesa la severità della pena inflitta, si imponeva un onere motivazionale certamente non soddisfatto dall'apodittica motivazione articolata sul punto dalla corte di secondo grado;
che, pur avendo il giudice di appello eliminato l'aumento di pena per la recidiva conteggiato in prime cure, è mancata la considerazione delle altre ragioni di doglianza al fine di ridurre ulteriormente il trattamento sanzionatorio impugnato, si ribadisce, particolarmente severo e lontano dai minimi edittali.
4.4.4 Col quarto motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente, infine, violazione dell'art. 541 c.p.p. perché illegittima la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di costituzione e di giudizio sostenute dalla parte civile, sul rilievo che la costituzione in tale veste processuale della Presidenza del Consiglio era avvenuta a carico del ricorrente per il solo reato di cui al capo 2) della rubrica, contestazione questa dalla quale l'imputato è stato assolto sia in prime che in seconde cure. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del rappresentante della pubblica accusa è infondato. L'impugnazione del P.G., ancorché attraverso un unico motivo di impugnazione, censura plurimi profili della sentenza di secondo grado.
1.1 La censura più importante è quella relativa all'inquadramento giuridico delle condotte contestate al capo 2) della rubrica a carico di AL, nel frattempo deceduto, di CE, GI, RL e LO, mandati assolti in primo e secondo grado, nonché a carico di LE e OJ, viceversa condannati previa derubricazione del reato, da quelli di cui agli artt. 270-bis e 306 c.p., a quello di cui all'art. 304 c.p..
Di tale derubricazione si duole appunto il rappresentante della pubblica accusa.
Tanto premesso rammenta il Collegio che, ai fini della configurabilità del delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico tipizzato all'art. 270-bis c.p., la cui ricorrenza nella fattispecie in esame - giova ribadirlo - sostiene il P.G. ricorrente, è richiesta l'esistenza sia di un programma, attuale e concreto, di atti di violenza a fini di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sia di una struttura organizzata, anche elementare, che presenti però un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del programma criminoso (Cass., Sez. 1 Sent., 22/04/2008, n. 21686 (rv. 240075); Cass., Sez. 6, 12/07/2012, n. 46308 (rv. 253943); Cass., Sez. 6, 08/05/2009, n. 25863 (rv. 244367);
Cass., Sez. 1 Sent., 10/07/2007, n. 34989 (rv. 237630); Cass., Sez. 1, 11/10/2006, n. 1072 (rv. 235289); Cass., Sez. 2, 25/05/2006, n. 24994 (rv. 234345). Tra il reato di cui all'art. 306 cod. pen. (costituzione di banda armata) e quello di cui all'art. 270-bis c.p. (partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo) esiste poi un rapporto di mezzo a fine e non di specie a genere, essendo la prima caratterizzata dalla finalità di commettere uno dei delitti contro la personalità internazionale o interna dello Stato, tra i quali rientra quello di cui al citato art. 270-bis, indipendentemente dal raggiungimento di tale finalità; sì che, quando eventualmente detta finalità venga raggiunta, il reato fine concorre con esso (Cass., Sez. 1, 09/12/2009, n. 4086; Cass., Sez. 1 Sent., 27/06/2007, n. 37119). Ricorre viceversa l'ipotesi delittuosa descritta all'art. 304 c.p. e, quindi, il reato di cospirazione politica mediante accordo,
quando più soggetti, anche solo due per Cass., 27.10.1988, Atzeni, raggiungono l'intesa per attuare un determinato proposito criminoso a scopo politico, senza che sia necessaria la costituzione di una struttura organizzativa di uomini e mezzi, richiesta invece per la configurabilità del delitto di cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) (Cass., Sez. 1, 27/02/2002, n. 17662;
Marra G.). Ha altresì precisato questa corte di legittimità che ricorre il delitto in commento quando manchi, in concreto, una societas sceleris e l'accordo tra quanti sono coinvolti nella condotta criminosa si sostanzi in una comune intenzione delittuosa senza che tra essi ci sia una organizzazione unitaria che disciplini e diriga le volontà individuali e senza che si abbia una entità collettiva distinta dalle persone dei singoli (cfr. Cass., sez. 1, 26.06.1981, n. 9357, Agnellini). Correttamente applicando la sintetizzata lezione ermeneutica appena riportata, la corte a qua ha valorizzato la mancanza, nelle vicende dedotte in giudizio, di una struttura organizzata, ancorché in termini elementari comunque apprezzabili in quanto tali. Tale conclusione risulta dedotta da una serie logica di considerazioni: la dizione "per il comunismo-BR" compare soltanto nella rivendicazione dell'attentato di OR;
esso costituisce l'unica azione riferibile a tale sigla, di guisa che va interpretato come atto di propaganda armata nell'ambito dell'accordo cospirativo intercorso tra AL, LE e OJ, che da allora, per circa tre anni, svolgono azione di proselitismo e reclutamento di militanti contattando gli altri coimputati i quali, peraltro, non si aggregheranno mai in gruppo terroristico;
i documenti ritrovati presso AL, OJ e LE, per il loro contenuto (espressivo di dibattiti riservati perché non soltanto meramente ideologici, ma proiettati all'azione rivoluzionaria sviluppando dialettiche interne di chiara matrice eversiva) non sono in possesso degli altri coimputati, i quali sono stati evidentemente tenuti all'oscuro di quei dibattiti riservati e che si sono mantenuti lontani da profili di carattere operativo e da contributi apprezzabili alla realizzazione del gruppo;
AL è l'unico ad avere contatti con tutti gli imputati. Di qui la corretta deduzione, in forza della quale è stata esclusa la sussistenza nella fattispecie dei reati di cui agli artt. 270-bis e 306 c.p., dell'assenza, nella vicenda, di un gruppo organizzato individuabile come altro dai suoi componenti e strutturato ancorché in forme semplici e non particolarmente articolate. Oppone a tali conclusioni il P.G. ricorrente una certosina lettura dei documenti sequestrati agli imputati condannati, i cui contenuti dimostrerebbero l'esistenza di un gruppo armato e strutturato per la consumazione di azioni terroristiche come quella dell'attentato di OR. La tesi del procuratore ricorrente, analiticamente esposta nella parte iniziale del paragrafo 4.1 che precede, è viziata da genericità ed incompiutezza del sillogismo logico. Ed invero appare agevole rilevare che non può la mera elencazione di affermazioni e concetti contenuti in documenti politici di per sè contrastare la complessa argomentazione impugnata, ma è onere del procuratore ricorrente dimostrare come e perché quei contenuti siano dimostrativi dell'esistenza di una banda armata ovvero di una condotta riferibile al promuovere, costituire, organizzare, dirigere, finanziare una associazione che si proponga il compimento di atti di violenza terroristica ed eversiva dell'ordine democratico. Siffatto sforzo logico manca del tutto nell'impugnazione in esame.
1.2 Altro profilo di censura trattato con il motivo di ricorso in esame è quello relativo alle assoluzioni del LO e del CE, non solo dal reato loro contestato al capo 2), ma anche da quello poi riconosciuto dai giudici di merito a carico dei coimputati condannati, e cioè il delitto di cui all'art. 304 c.p.. 1.2.1 Orbene, del tutto generica si appalesa la doglianza riferibile all'assoluzione del LO in relazione alla quale il P.G. ricorrente si limita ad una apodittica critica della sottovalutazione di una intercettazione telefonica nel quale l'imputato avrebbe discettato di un progetto di attentato in occasione della riunione del G8 che avrebbe dovuto tenersi alla Maddalena e di programmi di massima da attuare, tenuto conto della puntuale motivazione del giudice territoriale dimostrativa del carattere meramente discorsivo di quei contenuti, intercettati in una telefonata all'interno di un ristorante, del tutto scollegati da impegni, fatti, iniziative precedenti e successivi al contatto telefonico e comunque tenuto conto dell'assenza di concreti comportamenti riconducibili al LO ed al AL.
1.2.2 Quanto, invece, all'assoluzione del CE dal reato di cui al capo 2) contestata dal P.G. ricorrente per il riconoscimento del ruolo di detto imputato quale armiere e consulente del AL oltre che possessore di munizionamento identico a quello di LE e uomo a disposizione del AL stesso, ha la corte di merito valorizzato, con giudizio in fatto insindacabile per cassazione attesa la logicità intrinseca delle argomentazioni a sostegno, la estraneità dell'imputato all'area antagonista viceversa comune agli altri coimputati, e l'irrilevanza del dato costituito dalla identità del munizionamento, giacché in presenza, al più, della riferibilità del munizionamento medesimo ad un lotto composto da migliaia di pezzi, circostanza questa che scolorisce del tutto, secondo logico opinare dei giudici territoriali, l'ipotesi della comune provenienza.
1.3 Ulteriore profilo di doglianza sviluppato dal P.G. ricorrente è quello relativo all'assoluzione di LE RD dall'attentato di OR e connesso reato in materia di armi (capi 3 e 4), assoluzione censurata sul rilievo che risulta illogicamente sminuito dalla corte di secondo grado il possesso delle armi accertato a suo carico come dotazione del gruppo e perché atomisticamente valutati gli elementi di prova indicati dall'accusa in danno dell'imputato. Trattasi anche in questo caso di argomentazioni generiche, non adeguatamente sviluppate.
Ed invero i giudici di merito hanno evidenziano che l'imputato è stato accusato di aver predisposto l'ordigno utilizzato per l'attentato e che l'accusa è stata sostenuta con la sua abilità di fuochino, con la sua intraneità al progetto di costituire con il AL un gruppo eversivo, col possesso di una miccia e dell'esplosivo rinvenuto al momento dell'arresto. Di qui la comprensibile valutazione di insufficienza di apprezzabili elementi di prova della sua colpevolezza in relazione all'attentato, argomentato con la considerazione che l'esplosivo appena evocato è diverso da quello utilizzato per l'attentato di OR e di non difficile realizzazione, che i documenti rinvenuti presso il prevenuto non si sa quando siano stati dal medesimo acquisiti e da chi siano stati redatti.
A tanto oppone il P.G. ricorrente, come detto, nulla più che la insufficiente considerazione dell'evidenziato possesso di armi da parte dei giudicanti che apoditticamente lo stesso P.G. individua, contro le argomentate conclusioni della corte di merito, come dotazione del gruppo.
2. Anche il ricorso proposto nell'interesse di LE RD è infondato.
Al riguardo giova qui ribadire, in premessa, che la funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici. Ne consegue che, ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un'altra, ancorché altrettanto logica (Cass.
5.12.02 Schiavone;
Cass.
6.05.03 Curcillo;
cfr. Sez. 4, n. 15227
dell'11/4/2008, Baratti, Rv.239735; cfr. in termini: Cass. sez. 2A, sentenza n. 7380 dell'11/01/2007, dep. il 22/02/2007, Rv. 235716, imp. Messina); Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Orbene, nel caso in esame palese è la natura di merito delle argomentazioni difensive, giacché volte le medesime, a fronte di un'ampia e lodevolmente esaustiva motivazione del giudice territoriale, a differentemente valutare gli elementi di prova puntualmente da esso richiamati e valorizzati, onde poi accreditare uno svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello logicamente ritenuto con la sentenza impugnata. Hanno infatti i giudici di merito logicamente articolato il sillogismo accusatorio, valorizzando nella giusta misura la documentazione trovata in possesso dell'imputato, analoga a quella rinvenuta nella disponibilità del AL, al di là di ogni ragionevole dubbio l'ispiratore costante ed infaticabile di ogni iniziativa e del progetto eversivo dei quali si è occupato il processo. Ed è detta documentazione, secondo corretta valutazione di merito dei giudici territoriali, la fedele fotografia di un embrionale progetto eversivo il quale, prendendo le mosse dall'attentato alla caserma livornese organizzato dal AL stesso e da OJ CO, cerca di tradursi, peraltro senza che l'obbiettivo sia raggiunto, in organizzazione stabile, strutturata ed attiva.
Ancora correttamente hanno i giudici territoriali negato ingresso alla tesi difensiva circa il valore e la qualità del materiale documentale in discorso, escludendo per esso la natura di mero materiale propagandistico, tenuto conto della decisiva constatazione che nessun altro dei personaggi coinvolti nel processo a vario titolo lo ha conosciuto ovvero ne è entrato anch'egli in possesso. È poi valorizzata ancora dai giudici di merito, anche su tale punto in alternativa alle tesi difensive, l'attività registrata a carico dell'imputato nel periodo temporale successivo all'attentato, opportunamente qualificata come cospirativa, per i contatti registrati tra gli imputati e le modalità in cui essi avvengono e sono organizzati, espressivi, in uno con il possesso della documentazione già innanzi citata, di un progetto iniziale necessariamente volto al reclutamento, come fase d'abbrivo del progetto cospirativo. Di qui la conclusione che il ricorso in esame deve essere rigettato.
3. Analoga valutazione di infondatezza merita il ricorso proposto nell'interesse di OJ CO.
3.1 Infondati si appalesano, in particolare, i primi due motivi di impugnazione, con i quali, come innanzi riportato (par.
4.3.1 e 4.3.2 della premessa in fatto) la difesa ricorrente contesta la configurabilità a carico dell'imputato del reato di cui all'art. 304 c.p. ed il suo coinvolgimento, come esecutore materiale,
dell'attentato di OR e del connesso reato in materia di armi (capi 2, 3 e 4).
Ribadita qui la premessa teorica circa la funzione del giudizio di legittimità sulla motivazione innanzi richiamata a margine del ricorso LE, osserva la Corte che anche in questo caso palese è la natura di merito ed alternativa delle argomentazioni difensive. Ed invero, i giudici territoriali hanno dedotto la colpevolezza dell'imputato in relazione all'attentato di OR dalle tracce biologiche lasciate dallo stesso sulla bicicletta che trasportò l'attentatore e l'esplosivo per questo utilizzato. Dette circostanze non sono controverse.
Lamenta la difesa ricorrente che non di prova può in tale contesto discettarsi ma, al più, di indizio, peraltro non univoco e sfornito di riscontri.
Osserva in contrario il Collegio che il dato di per sè estremamente sintomatico del rinvenimento delle sole tracce biologiche del prevenuto sulla bicicletta e dell'assenza di qualsivoglia altro segno dell'utilizzo di essa da parte di terzi, si unisce;
alla circostanza, anch'essa indubitabile, della intraneità del ricorrente all'area alternativa;
al possesso di documenti significativi della cospirazione in atto in uno col Fallica e col LE, possesso riscontrato soltanto in capo a tre persone;
il contenuto di tali documenti, significativamente coerenti con l'azione dell'attentato;
gli incontri registrati a carico del ricorrente nel biennio successivo all'attentato col Fallica;
la falsità dell'alibi indicato dall'imputato.
Sussiste pertanto un quadro indiziario convergente, idoneo a rafforzare in termini probatori la prova del DNA difensivamente ritenuta priva di conferme processuali.
La colpevolezza dell'imputato in relazione all'attentato arricchisce poi il quadro probatorio della sua colpevolezza anche in relazione al reato di cui all'art. 304 c.p.p.. 3.2 Manifestamente infondato si appalesano il terzo ed il quarto motivo di doglianza.
Quanto alle censure relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche, osserva il Collegio che, diversamente da quanto difensivamente opinato, la decisione assunta non è stata affatto motivata con la sola gravità della condotta, ma risulta invece sostenuta sia con i precedenti di natura specifica, sia con la valutazione negativa del comportamento processuale, sia con l'assenza di segnali di resipiscenza, ragioni che hanno giustificato, altresì, il rigetto del gravame di merito anche in relazione alla pena.
4. Manifestamente infondato si appalesa infine l'impugnazione proposta da CE IN nei primi tre motivi di ricorso.
4.1 Manifestamente infondato è, in primo luogo, l'eccezione processuale, già confutata dal giudice dell'appello e cionondimeno riproposta in questa sede di legittimità, in relazione alla quale non può che ribadirsi il principio giurisprudenziale in forza del quale "la contestazione, da parte del p.m., in sede di udienza preliminare, ai sensi dell'art. 423 c.p.p., di un reato connesso a quello per il quale era stata originariamente esercitata l'azione penale, non implica la necessità di una rinnovazione dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.. È pertanto da ritenere abnorme l'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare, nell'erroneo presupposto che a detta rinnovazione debba invece darsi luogo, disponga la restituzione degli atti al p.m. per tale adempimento" (Cass., Sez. 1, 11/12/2000, n. 5403; Ferrara e altri) pronuncia questa opportunamente citata dal giudice territoriale, ne' può riferirsi la contestazione oggetto dell'eccezione alla nozione di contestazione tardiva e non già suppletiva non risultando chiarita una distinzione di tal guisa.
4.2 Manifestamente infondate sono, altresì, le censure difensive relative al diniego delle circostanze generiche ed al trattamento sanzionatorio, sufficientemente argomentati dal giudice di secondo grado con la valorizzazione, legittima, di dati e profili fattuali diversi da quelli evocati dalla difesa ricorrente nell'argomentare il motivo di ricorso: la collaborazione attiva col AL, la mitezza del trattamento sanzionatorio rivisto in termini favorevoli all'imputato in seguito alla esclusione della recidiva contestata ed applicata in prime cure.
4.3 Fondato è, viceversa, la doglianza affidata dalla difesa ricorrente al quarto motivo di censura.
Ed invero, deve convenirsi sul rilievo difensivamente opposto secondo cui la costituzione di parte civile della presidenza del consiglio in danno di CE RA è stata chiesta ed ammessa esclusivamente in relazione al reato contestatogli al capo 2) della rubrica, reato dal quale l'imputato è stato assolto con la sentenza di primo grado, confermata sul punto dal giudice dell'appello. Di qui l'incongruenza normativa, ai sensi dell'art. 541 c.p.p., di una condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute nel processo in favore della parte civile in costanza dell'assoluzione dal citato reato.
La sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio in favore del ricorrente CE limitatamente a tale punto.
5. In conclusione;
vanno rigettati i ricorsi del rappresentante della pubblica accusa e quelli del LE e di OJ, con la condanna di questi ultimi al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile costituita, spese liquidate come da dispositivo. Va invece annullato con rinvio, come innanzi anticipato, la condanna alle spese della parte civile poste dal giudice territoriale a carico del CE, la cui impugnazione, per il resto, va anch'essa rigettata.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nel confronti del CE limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile, presidenza del consiglio, che esclude;
rigetta nel resto il ricorso del CE;
rigetta il ricorso del P.G.; rigetta i ricorsi del LE e dello OJ che condanna al pagamento delle spese processuali nonché a rimborsare in solido le spese del giudizio in favore della parte civile, presidenza del consiglio, che liquida in complessivi Euro 3000,00 oltre accessori come per legge;
condanna lo OJ a rimborsare le spese del giudizio in favore della parte civile, ministero della difesa, che liquida in complessivi Euro 3000,00, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2014