Sentenza 27 febbraio 2002
Massime • 1
Il delitto di cospirazione politica mediante accordo (art. 304 cod. pen.) si perfeziona in base al mero incontro delle volontà di più soggetti per l'attuazione di un determinato proposito criminoso a scopo politico, senza che sia necessaria la costituzione di una struttura organizzativa di uomini e mezzi, richiesta invece per la configurabilità del delitto di cospirazione politica mediante associazione (art. 305 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2002, n. 17662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17662 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITO LA GIOIA - Presidente - del 27/02/2002
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - N. 188
3. Dott. SILVESTRI NI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA - Consigliere - N. 034835/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) AR NI N. IL 17/03/1960
avverso SENTENZA del 08/02/2001 CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI NI
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Frasso che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Gentiloni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'8.2.2001, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione emessa in data 11.12.1997 dal tribunale della stessa città, riduceva a due anni di reclusione la pena inflitta a RR GI ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 304, comma 1 e 2, c.p. per essersi accordato con EN GI, AL RE e VY RI al fine di commettere vari delitti contro la personalità interna dello Stato ed in particolare quelli di insurrezione annata contro i poteri dello Stato, strage, attentato e sequestro di persona per finalità eversiva, in Roma fino al novembre 1993.
Il difensore del RR proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per assoluta e totale mancanza della motivazione, sul rilievo che la Corte di secondo grado non aveva preso in esame i numerosi e specifici motivi di appello, a mezzo dei quali erano stati denunciati gli errori presenti nella decisione di primo grado, e non aveva spiegato le ragioni del rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che il delitto di cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) si differenzia da quello di cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) per la natura, per la consistenza e per la durata del "pactum sceleris" al fini di eversione, nel senso che per il perfezionamento della prima fattispecie è sufficiente il solo accordo, vale a dire il solo incontro delle volontà di due soggetti per l'attuazione di un determinato proposito criminoso a scopo politico, senza che sia necessario alcun ulteriore elemento fattuale, richiesto, invece, per la configurabilità del delitto ex art. 305 c.p., la cui integrazione postula che l'accordo sia accompagnato dalla realizzazione di una struttura organizzativa risultante dal coordinamento di uomini e di mezzi finalizzato all'attuazione di uno dei delitti indicati nell'art. 302 (Cass., Sez. 1^, 27 ottobre 1988, Atzeni;
Cass., Sez. 1^, 26 giugno 1981, Agnellini). Col punire il solo accordo cospirativo, la norma incriminatrice contenuta nell'art. 304 c.p. punisce il "pactum sceleris", in sè e per sè considerato, indipendentemente dal compimento di qualsiasi ulteriore attività diretta alla realizzazione del delitto politico concertato, onde è stato esattamente osservato che la disposizione configura un tipico reato di pericolo, che segna un'anticipazione della soglia di punibilità dei delitti politici e rappresenta un'evidente eccezione al principio posto dall'art. 115 c.p., a norma del quale, salvo che la legge disponga altrimenti (e proprio l'art. 304 costituisce un'espressa deroga), qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo, potendo il giudice soltanto applicare una misura di sicurezza. Ciò posto, la Corte territoriale ha dato esatta applicazione ai principi di diritto testè indicati, procedendo, con motivazione accurata, perspicua e giuridicamente ineccepibile, all'analisi ricostruttiva della norma di cui all'art. 304 c.p., con risultati ermeneutici pienamente corrispondenti all'effettiva portata di essa. La sentenza impugnata non merita censure neppure nel punti nei quali la Corte di merito ha interpretato gli elementi probatori acquisiti, ritenendo che la condotta del RR sia riconducibile nell'ambito di tale norma incriminatrice. Invero, nella decisione gravata è stato posto in luce il perfezionamento dell'accordo cospirativo, essendo stato rilevato, mediante il puntuale riferimento alle circostanze fattuali accertate dal giudice di primo grado, che risulta senz'altro provato il concordato progetto del RR, cui avevano aderito gli altri imputati, di compiere un attentato al centro RAI di Saxa Rubra mediante la prefigurazione di uomini e di mezzi funzionali allo scopo, tant'è che il AL ed il FI si rivolsero alla magistratura e riferirono le iniziative del RR nel convincimento che gli attentati verificatisi a Roma e a Milano nell'estate del 1993 fossero riconducibili nel piano eversivo organizzato dallo stesso RR.
Alla luce dei precedenti rilievi le censure formulate dal ricorrente non riescono a scuotere la compattezza e l'organicità logica e giuridica delle linee argomentative sviluppate dalla Corte territoriale per affermare l'esistenza dell'accordo cospirativo, dato che la valutazione delle prove e i risultati che ne sono scaturiti trovano adeguata base giustificativa in una coerente analisi interpretativa degli elementi acquisiti, onde la motivazione della sentenza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle prove. Non hanno pregio neppure le doglianze attinenti al mancato esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In proposito è opportuno precisare che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è un istituto eccezionale rispetto al principio dell'oralità nella fase di secondo grado, per il quale vale la presunzione che l'indagine istruttoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinata alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Cass., Sez. 1^, 18 febbraio 1997, Micheli;
Cass., Sez. Un., 24 gennaio 1996, Panigoni;
Cass., Sez. 1^, 11 novembre 1999, Puccinelli ed altro). L'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello e resta incensurabile nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. 3^, 29 luglio 1993; Cass., Sez. 1^, 15 aprile 1993, Ceraso). Tanto chiarito, deve sottolinearsi che la motivazione della sentenza impugnata, in modo inequivoco, dà conto delle ragioni per le quali non è stata accolta la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento in appello, essendo stato ritenuto che gli elementi probatori disponibili risultano completi e concludenti per la formazione del convincimento del giudice. Ditalché, in applicazione del costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui è sufficiente anche una motivazione implicita del rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento (Cass., Sez. 1^, 15 luglio 1997, Vidali;
Cass., Sez. 6^, 1^ febbraio 1993, Cardillo), la censura deve considerarsi priva di fondamento.
In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2002