Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2009, n. 15707
CASS
Sentenza 9 gennaio 2009

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Massime4

In tema di getto pericoloso di cose, il fenomeno della creazione, emissione e propagazione di onde elettromagnetiche rientra nella contravvenzione di cui all'art. 674, comma primo, cod. pen., per effetto di un'interpretazione estensiva dell'espressione "getto di cose", non comportando tale esegesi un'estensione analogica "in malam partem" della predetta disposizione. (Conf. Sez. III, 15708, 15709, 15710, 15711, 15712, 15713, 15714, 15715, 15716 del 2009, non massimate).

Nella cooperazione nel delitto colposo, che si distingue dal concorso di cause colpose indipendenti per la necessaria reciproca consapevolezza dei cooperanti di contribuire alla condotta altrui, la condotta di ognuno dei concorrenti, singolarmente considerata, deve parimenti essere qualificabile come colposa. (Fattispecie, in tema di sequestro, di emissione di onde elettromagnetiche ad opera di gestori di più impianti in cui la Corte ha escluso che il superamento complessivo dei limiti fissati dalla legge e dai provvedimenti amministrativi rilevasse ai fini del reato di getto pericoloso di cose, in mancanza della prova che le emissioni dell'impianto dell'indagato, singolarmente considerato, eccedessero i limiti stessi; conf. Sez. III, 15708, 15709, 15710, 15711, 15712, 15713, 15714, 15715, 15716 del 2009, non massimate).

La configurabilità del reato di getto pericoloso di cose è esclusa in caso di emissioni provenienti da attività autorizzata o disciplinata dalla legge e contenute nei limiti normativi o dall'autorizzazione, in quanto il rispetto dei predetti limiti implica una presunzione di legittimità del comportamento.(Conf. Sez. III, 15708, 15709, 15710, 15711, 15712, 15713, 15714, 15715, 15716 del 2009, non massimate).

In tema d'inquinamento elettromagnetico, il reato di getto pericoloso di cose è integrato non dal mero superamento, da provare in modo certo ed oggettivo, dei limiti d'esposizione o dei valori d'attenzione previsti dalle norme speciali (D.M. Ambiente 10 settembre 1998, n. 381; d.P.C.M. 8 luglio 2003), ma dalla idoneità delle onde elettromagnetiche ad offendere o molestare persone, da provarsi in modo certo ed obiettivo ed in concreto. (Conf. Sez. III, 15708, 15709, 15710, 15711, 15712, 15713, 15714, 15715, 15716 del 2009, non massimate).

Commentario1

  • 1Emissioni puzzolenti da attività produttiva: reato o no? (Cass. 54209/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2019

    Per la punibilità di emissioni gassose moleste emesse da attività produttive occorra distinguere l'ipotesi che siano svolte senza autorizzazione (perchè non prevista o perchè non richiesta o ottenuta) oppure in conformità alle previste autorizzazioni. Nella prima ipotesi, il contrasto con gli interessi protetti dalla disposizione di legge va valutato secondo criteri di 'stretta tollerabilità', mentre laddove l'attività è esercitata secondo l'autorizzazione e senza superamento dei limiti di questa, si deve fare riferimento alla 'normale tollerabilità' delle persone quale si ricava dal contenuto dell'art. 844 c.c.. Qualora sia riscontrata l'autorizzazione e il rispetto dei limiti di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2009, n. 15707
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15707
Data del deposito : 9 gennaio 2009

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