Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/2004, n. 9757
CASS
Sentenza 23 gennaio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Al fine di definire l'ambito di applicabilità delle disposizioni in tema di immissioni nell'atmosfera, di cui al d.P.R. 24 maggio 1998 n. 203, come delineato dal D.P.C.M. 21 luglio 1989 (modificato dal d. P.R. 25 luglio 1991) la condizione che le dette immissioni inquinanti siano "convogliate o tecnicamente convogliabili" deve intendersi riferita sia agli impianti di pubblica utilità che a quelli industriali o di imprese artigiane, con la conseguenza che solo in presenza della detta caratteristica saranno applicabili le disposizioni del citato d.P.R. n. 203. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la applicabilità della normativa de qua alle immissioni provocate da un fronte di cava in quanto non tecnicamente convogliabili).

Non è configurabile il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone), nel caso le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata e siano inferiori ai limiti previsti dalle leggi in materia di inquinamento atmosferico, atteso che la espressione "nei casi non consentiti dalla legge" costituisce una precisa indicazione della necessità che l'emissione avvenga in violazione delle norme di settore, il cui rispetto integra una presunzione di legittimità. (Nell'occasione la Corte ha inoltre affermato che, allorché le emissioni, pur essendo contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato o arrechino concretamente disturbo alle persone superando la normale tollerabilità, si applica la norma civilistica dell'art. 844 cod.civ.).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/2004, n. 9757
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9757
    Data del deposito : 23 gennaio 2004

    Testo completo