Sentenza 27 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di reato di danneggiamento, per l'affermazione, sia pure in sede cautelare, della sussistenza del fatto - reato oggetto dell'imputazione provvisoria, non è sufficiente il mero dato oggettivo dell'interferenza sui segnali irradiati da altra emittente nella stessa zona di frequenza, perché esso può essere effetto di una molteplicità di fattori specie quando le interferenze si abbiano a verificare in una cosiddetta "zona di confine" tra diverse emittenze; occorre infatti la verifica dell'elemento psicologico, che consiste nella coscienza e volontà di distruggere o deteriorare la cosa altrui, e cioè, nella specie, nella volontà e nella consapevolezza di danneggiare l'energia prodotta dalle onde radioelettriche di altra emittente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/10/2005, n. 45877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45877 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 27/10/2005
Dott. SIRENA Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - N. 1604
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 024423/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FEDERICO AU, N. IL 28/03/1950;
avverso ORDINANZA del 20/05/2005 TRIB. LIBERTÀ di AVELLINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MONASTERO FRANCESCO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio, che chiede l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Con decreto in data 19 aprile 2005, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Avellino disponeva il sequestro preventivo dell'impianto di trasmissione Radio Antenna Capri, ubicato in Mercogliano (AV), località Monte vergine.
Il Giudice aveva ritenuto che la condotta dell'indagato, legale rappresentante della Radio Antenna Capri s.r.l., integrasse gli estremi del delitto di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p., in quanto l'impianto sottoposto a sequestro trasmetteva sulla frequenza 100MHZ, così interferendo sia sui segnali irradiati nella medesima zona sulla frequenza 110.150 MHZ della emittente Cine Radio Sud, sia sui segnali irradiati sulla frequenza 99.900 MHZ dalla emittente Radio DJ.
Avverso tale provvedimento aveva proposto istanza di riesame l'indagato deducendo la mancanza del fumus commissi delicti, la inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di legge, l'assenza di motivazione del decreto, la natura non aggravata del reato di danneggiamento, la improcedibilità per mancanza di querela attesa la natura permanente del reato, e, infine, la mancanza del periculum in mora.
Con ordinanza in data 20 maggio 2005, il Tribunale di Avellino, rigettate le eccezioni in rito, ritenuto sussistente sia il fumus, in considerazione delle acquisizioni testimoniali agli atti, che il periculum, trattandosi di reato continuato e non permanente, rigettava la richiesta di riesame confermando il provvedimento impugnato.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato deducendo:
- erronea applicazione della legge penale e processuale, con riferimento all'art. 635 c.p., artt. 124 e 321 c.p.p. e art. 337 c.p.p., comma 2, nonché erronea applicazione di norme da cui dipende l'applicazione della legge penale, con riferimento alla L. n. 223 del 1990, art. 3;
- violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, con riferimento all'art. 335 c.p.p., comma 2 e art. 407 c.p.p., u.c.;
In particolare, assume il ricorrente l'erroneità dell'assunto del Tribunale che aveva ritenuto sussistente il reato di danneggiamento alla luce della semplice circostanza del pacifico godimento della frequenza da parte di una emittente che sia stata disturbata dall'uso ad opera di un'altra: il titolare della concessione ha infatti la facoltà di esercitare l'impianto in conformità della concessione sicché detto esercizio è legittimo e non può costituire reato ai sensi dell'art. 51 c.p.. Il ricorrente richiama alcune decisioni di questa Corte che hanno escluso che, in presenza di regolare concessione amministrativa per la radiodiffusione, possa darsi rilievo al mero dato del preuso della frequenza (in particolare viene richiamata Cass., sez. 2^, n. 1480 del 1999, Pandico) in quanto questo dato di per sè non può essere ritenuto sufficiente in mancanza di una indagine in merito alle cause che hanno determinato l'interferenza: a tale ultimo proposito viene richiamata altra decisione di questa Corte (Cass., sez. 2^, n. 2014 del 1998, Androne), emessa proprio in sede cautelare, che ha affermato che la configurabilità astratta del reato va valutata non già in base al mero dato oggettivo della interferenza ma sulla base di una specifica condotta ipotizzata a carico degli indagati che possa aver determinato i disturbi nel segnale lamentati dalle altre emittenti.
Peraltro, prosegue il ricorrente, nella condotta contestata non sarebbe configurabile il reato di danneggiamento, nella querela mancherebbe l'indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza e, in ogni caso, trattandosi di reato permanente, la querela proposta sarebbe comunque tardiva.
Quanto al secondo motivo, il ricorrente ripropone l'eccezione di inutilizzabilità già proposta davanti al Tribunale assumendo che la querela risaliva al 24 marzo del 2003 e che gli atti di indagine de quibus erano stati effettuati quando il termine era ampiamente decorso a nulla rilevando che il Pubblico Ministero, su richiesta della parte, in data 17 dicembre 2004, avesse proceduto alla formazione di altro fascicolo processuale. Sarebbe stato violato l'art. 335 c.p.p., comma 2, e, per l'effetto, sarebbero inutilizzabili gli atti, ivi compreso il decreto di sequestro, compiuti dopo la scadenza del termine.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente deduce l'erroneità dell'assunto del Tribunale che aveva ritenuto sussistente il reato di danneggiamento alla luce della semplice circostanza del pacifico godimento della frequenza da parte di una emittente che sia stata disturbata dall'uso di un'altra: ad avviso del ricorrente, infatti, il titolare di una regolare concessione amministrativa per la radiodiffusione ha la facoltà di esercitare l'impianto in conformità della concessione senza che il mero dato del preuso della (stessa) frequenza da parte di altri soggetti possa di per sè essere ritenuto elemento sufficiente per ritenere sussistente il reato di danneggiamento contestato. Tale affermazione va condivisa sia pur con le precisazioni che seguono.
A prescindere dalla configurabilità, nel caso di specie, della fattispecie aggravata contestata all'imputato (art. 635 cpv c.p., n. 3, come da decreto di sequestro), che sembra infatti fare esclusivo riferimento ad attività che rechi danno ai servizi pubblici, postali e di telecomunicazione, va riaffermato in questa sede quanto già ritenuto da questa Corte, sempre in sede cautelare (cfr., Cass., sez. 2^, n. 2014 del 1998, Andreone), che la configurabilità astratta del reato di danneggiamento non può ritenersi sussistente in base al semplice dato oggettivo della interferenza, che può, infatti, essere determinata da una specifica attività appositamente volta a tal fine o essere il risultato di molteplici, altri fattori (cfr., anche Cass., n. 1480, 17 novembre 1999, Pandico); e ciò soprattutto quando, come nella specie, le interferenze si siano verificate in una c.d. "zona di confine" tra diverse emittenze.
Deve quindi essere congniamente esplicitata dal giudice che dispone il sequestro, sia pur in modo sommario, attesa la sede incidentale del riesame, l'indagine effettuata sull'elemento psicologico del reato di danneggiamento che consiste pur sempre nella coscienza e volontà di distruggere o deteriorare la cosa altrui e, cioè, nella specie, nella volontà e nella consapevolezza di danneggiare l'energia prodotta dalle onde radioelettriche di altra emittente. Nella specie, tale indagine è completamente mancata nel provvedimento impugnato dal quale non emerge in alcun modo quali sarebbero stati, al di là del dato obiettivo del "presuso" e della obiettiva evenienza dell'insorgere delle interferenze dopo l'inizio delle trasmissioni da parte dell'impianto in esame, i comportamenti specificamente diretti da parte dell'indagato a determinare i segnalati disturbi del segnale di altre emittenti: analisi che appariva particolarmente necessaria nella fattispecie in esame per la peculiarità di una fattispecie che si pone su una linea di displuvio tra varie materie, dettagliatamente disciplinata in via amministrativa anche con riferimento alla risoluzione dei conflitti che possono determinarsi, e perché, come si ripete, le interferenze si erano verificate in una c.d. "zona di confine" tra diverse emittenze.
L'ordinanza deve pertanto essere annullata per difetto di motivazione, restando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Avellino.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Avellino per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2005