Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2008, n. 36845
CASS
Sentenza 13 maggio 2008

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In tema di getto pericoloso di cose, il reato previsto dall'art. 674 cod. pen. non prevede due distinte ed autonome ipotesi di reato ma un reato unico, in quanto la condotta consistente nel provocare emissioni di gas, vapori o fumo rappresenta una "species" del più ampio "genus" costituito dal "gettare" o "versare" cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che la previsione della condotta di "provocare emissioni" ha solo il fine di specificare che, quando si tratta d'attività disciplinata per legge, la rilevanza penale delle emissioni medesime è subordinata al superamento dei limiti e delle prescrizioni di settore).

In tema di getto pericoloso di cose, il fenomeno della creazione, emissione e propagazione di onde elettromagnetiche rientra nella contravvenzione di cui all'art. 674, comma primo, cod. pen., per effetto di un'interpretazione estensiva dell'espressione "getto di cose", non comportando tale esegesi un'estensione analogica "in malam partem" della predetta disposizione.

In tema di getto pericoloso di cose, la configurabilità del reato previsto dall'art. 674 cod. pen. è esclusa in caso di emissioni provenienti da attività autorizzata o disciplinata dalla legge e contenute nei limiti normativi o dall'autorizzazione, in quanto il rispetto dei predetti limiti implica una presunzione di legittimità del comportamento.

In tema d'inquinamento elettromagnetico, il reato di getto pericoloso di cose è configurabile solo quando sia stato provato, in modo certo ed oggettivo, il superamento dei limiti d'esposizione o dei valori d'attenzione previsti dalle norme speciali (D.M. Ambiente 10 settembre 1998, n. 381; d.P.C.M. 8 luglio 2003) e sia stata obiettivamente accertata un'effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare persone, ravvisabile non in astratto ma in concreto.

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2008, n. 36845
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36845
Data del deposito : 13 maggio 2008

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